Art. 44. Comunicazioni
Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il ((Ministero della giustizia))
Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovra' essere data comunicazione entro due mesi al ((Ministro della giustizia)) alla Cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale.
Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il ((Ministero della giustizia))
Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovra' essere data comunicazione entro due mesi al ((Ministro della giustizia)) alla Cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale.