Articolo 44 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 43Articolo 45
Versione
20 febbraio 1963
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Versione
8 maggio 2010
Art. 44. Comunicazioni

Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il Consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il ((Ministero della giustizia))
Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovra' essere data comunicazione entro due mesi al ((Ministro della giustizia)) alla Cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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