TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 21/10/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 859/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
nato a [...] il [...] (c.f.: ) ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] e nata a [...] il [...] Parte_2
(c.f. ed ivi residente in [...], entrambi rappresentati e C.F._2 difesi, per procura in atti, dall'avv. Alessia Di Giorgio;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 3.09.2025 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.05.2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2
, premesso di avere contratto concordatario a Piazza Armerina (EN), in data 08.08.2008,
[...] atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazza
Armerina al n. 50 parte II seria A Uff. 1, Anno 2011, e che dall'unione coniugale sono nati figli
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), hanno Persona_1 Parte_3 chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e di ogni legame sentimentale tra di loro.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“ AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori in regime di Per_1 Parte_3 affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tra i genitori, nel rispetto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, come previsto dall'art. 337 – ter cc;
TEMPI DI PERMANENZA
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
A weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera alle ore 20,00;
Due pomeriggi infrasettimanali, il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 20,00;
A Natale: i figli trascorreranno il 24 dicembre dalle ore 9,00 al 25 dicembre alle ore 15,00 con l'altro genitore, alternando negli anni;
A Pasqua: i figli trascorreranno la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con
l'altro genitore, alternando negli anni:
Per le vacanze estive: i figli trascorreranno 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il padre si impegna a versare alla madre, entro il 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento per i figli di € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Le spese straordinarie (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive e ricreative) saranno suddivise al 50%, previo accordo sulla loro opportunità, salvo quelle urgenti.
CASA CONIUGALE
La casa coniugale, sita a Piazza Armerina in Via Santa Veneranda n. 29 viene assegnata alla madre, presso la quale i figli minori sono prevalentemente collocati, come previsto dall'art. 337-sexies cc,
ASSEGNO DI MANTENIMENTO TRA CONIUGI
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente
a qualsiasi assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c. In data 3.09.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1 il 21/9/1980 (c.f.: ) e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
25/11/1984 (c.f. atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio C.F._2 dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazza Armerina al n. 50 parte II seria A Uff. 1, Anno
2011;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 18.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
nato a [...] il [...] (c.f.: ) ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] e nata a [...] il [...] Parte_2
(c.f. ed ivi residente in [...], entrambi rappresentati e C.F._2 difesi, per procura in atti, dall'avv. Alessia Di Giorgio;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 3.09.2025 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.05.2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2
, premesso di avere contratto concordatario a Piazza Armerina (EN), in data 08.08.2008,
[...] atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazza
Armerina al n. 50 parte II seria A Uff. 1, Anno 2011, e che dall'unione coniugale sono nati figli
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), hanno Persona_1 Parte_3 chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e di ogni legame sentimentale tra di loro.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“ AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori in regime di Per_1 Parte_3 affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tra i genitori, nel rispetto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, come previsto dall'art. 337 – ter cc;
TEMPI DI PERMANENZA
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
A weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera alle ore 20,00;
Due pomeriggi infrasettimanali, il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 20,00;
A Natale: i figli trascorreranno il 24 dicembre dalle ore 9,00 al 25 dicembre alle ore 15,00 con l'altro genitore, alternando negli anni;
A Pasqua: i figli trascorreranno la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con
l'altro genitore, alternando negli anni:
Per le vacanze estive: i figli trascorreranno 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il padre si impegna a versare alla madre, entro il 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento per i figli di € 200,00 mensili (€ 100,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Le spese straordinarie (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive e ricreative) saranno suddivise al 50%, previo accordo sulla loro opportunità, salvo quelle urgenti.
CASA CONIUGALE
La casa coniugale, sita a Piazza Armerina in Via Santa Veneranda n. 29 viene assegnata alla madre, presso la quale i figli minori sono prevalentemente collocati, come previsto dall'art. 337-sexies cc,
ASSEGNO DI MANTENIMENTO TRA CONIUGI
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente
a qualsiasi assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c. In data 3.09.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1 il 21/9/1980 (c.f.: ) e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
25/11/1984 (c.f. atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio C.F._2 dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazza Armerina al n. 50 parte II seria A Uff. 1, Anno
2011;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 18.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta