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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MANNI PIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 80/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cavriago - Piazza Don Milani 1 42025 Cavriago RE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10082 IMU 2018
- sul ricorso n. 81/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cavriago - Piazza Don Milani 1 42025 Cavriago RE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10083 IMU 2019
- sul ricorso n. 82/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cavriago - Piazza Don Milani 1 42025 Cavriago RE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10084 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alle conclusioni in atti e ne chiede accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta alle conclusioni in atti e ne chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rispettivi ricorsi Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento per IMU n. 10082 per l'anno 2018, n. 10083 per il 2019 e il n. 10084 per il 2020 notificati dal Comune di Cavriago.
Il Comune si è costituito in giudizio e all'udienza del 15.12.2025 previa riunione, i ricorsi sono stati decisi come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli avvisi di accertamento impugnati riguardano due fabbricati siti in Indirizzo_1 , rispettivamente un'abitazione e un'autorimessa di proprietà del ricorrente, nei quali risiede il padre Nominativo_1. Tali avvisi sono stati preceduti da analoghi provvedimenti per gli anni dal 2012 al 2017, tutti impugnati e annullati da questa Corte. Dopo la riforma in appello delle sentenze di I grado, per gli anni 2012-2015 il contenzioso è terminato con la pronuncia della Corte di cassazione di cui a ord. n. 11220/2024 a sfavore del ricorrente.
In relazione a tali immobili nel 2009 il ricorrente ed il padre Nominativo_1 stipulavano una scrittura con la quale prevedevano che il padre concedesse al figlio il diritto di abitazione sulla propria casa mentre,
l'odierno ricorrente, trasferiva al padre il diritto di abitazione sulla sua con una scrittura privata non autenticata, non trascritta e non registrata. Per tale motivo il Comune sostiene che tale scrittura sia priva di data certa e, in quanto tale, non idonea idonea a trasferire la soggettività passiva ICI/IMU che rimarrebbe in capo al cedente. Come si è detto per gli anni 2012-2015 la Corte di cassazione ha stabilito che "l'atto costitutivo del diritto di abitazione, contenuto in una scrittura privata priva di data certa, non è opponibile al Comune ex art. 2704 c.c. che, pertanto, può validamente disconoscerne l'efficacia".
Il caso di specie, tuttavia, presenta particolarità che non consentono l'applicazione del suddetto principio.
Infatti secondo l'insegnamento della Corte di cassazione stessa l'assenza, nella previsione dell'art. 2704, comma 1, c.c., di un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata.
Nella fattispecie, in data 23.10.2017, come documentato, la scrittura privata in oggetto è stata inviata via
PEC al Comune. La PEC, assimilabile ad una raccomandata A/R, attesta in maniera certa la trasmissione e ricezione del messaggio, le modalità di spedizione ed il contenuto del messaggio. Ne consegue che, da quella data, la scrittura è opponibile al Comune e che gli avvisi di accertamento, emessi nel 2023 sono illegittimi.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto. La complessità della questione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Spese compensate
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MANNI PIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 80/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cavriago - Piazza Don Milani 1 42025 Cavriago RE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10082 IMU 2018
- sul ricorso n. 81/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cavriago - Piazza Don Milani 1 42025 Cavriago RE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10083 IMU 2019
- sul ricorso n. 82/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cavriago - Piazza Don Milani 1 42025 Cavriago RE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10084 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alle conclusioni in atti e ne chiede accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta alle conclusioni in atti e ne chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rispettivi ricorsi Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento per IMU n. 10082 per l'anno 2018, n. 10083 per il 2019 e il n. 10084 per il 2020 notificati dal Comune di Cavriago.
Il Comune si è costituito in giudizio e all'udienza del 15.12.2025 previa riunione, i ricorsi sono stati decisi come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli avvisi di accertamento impugnati riguardano due fabbricati siti in Indirizzo_1 , rispettivamente un'abitazione e un'autorimessa di proprietà del ricorrente, nei quali risiede il padre Nominativo_1. Tali avvisi sono stati preceduti da analoghi provvedimenti per gli anni dal 2012 al 2017, tutti impugnati e annullati da questa Corte. Dopo la riforma in appello delle sentenze di I grado, per gli anni 2012-2015 il contenzioso è terminato con la pronuncia della Corte di cassazione di cui a ord. n. 11220/2024 a sfavore del ricorrente.
In relazione a tali immobili nel 2009 il ricorrente ed il padre Nominativo_1 stipulavano una scrittura con la quale prevedevano che il padre concedesse al figlio il diritto di abitazione sulla propria casa mentre,
l'odierno ricorrente, trasferiva al padre il diritto di abitazione sulla sua con una scrittura privata non autenticata, non trascritta e non registrata. Per tale motivo il Comune sostiene che tale scrittura sia priva di data certa e, in quanto tale, non idonea idonea a trasferire la soggettività passiva ICI/IMU che rimarrebbe in capo al cedente. Come si è detto per gli anni 2012-2015 la Corte di cassazione ha stabilito che "l'atto costitutivo del diritto di abitazione, contenuto in una scrittura privata priva di data certa, non è opponibile al Comune ex art. 2704 c.c. che, pertanto, può validamente disconoscerne l'efficacia".
Il caso di specie, tuttavia, presenta particolarità che non consentono l'applicazione del suddetto principio.
Infatti secondo l'insegnamento della Corte di cassazione stessa l'assenza, nella previsione dell'art. 2704, comma 1, c.c., di un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata.
Nella fattispecie, in data 23.10.2017, come documentato, la scrittura privata in oggetto è stata inviata via
PEC al Comune. La PEC, assimilabile ad una raccomandata A/R, attesta in maniera certa la trasmissione e ricezione del messaggio, le modalità di spedizione ed il contenuto del messaggio. Ne consegue che, da quella data, la scrittura è opponibile al Comune e che gli avvisi di accertamento, emessi nel 2023 sono illegittimi.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto. La complessità della questione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Spese compensate