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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/12/2025, n. 3804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3804 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel. dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 5323/2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Sorrentino, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Armando CP_1 C.F._2
Barone, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
AVV. , nella qualità di curatrice speciale del minore Controparte_2 Persona_1
(C.F. ); C.F._3
CURATRICE SPECIALE DEL MINORE
con l'intervento del PM in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 26.10.2021 il ricorrente Parte_1
dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con la resistente il
[...] CP_1
25.09.2014 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Scafati, al n. 114, p. II, Serie A, anno 2014); che dal matrimonio il 12.08.2015 nasceva il figlio;
che la casa Pt_1 coniugale ubicata nel Comune di Scafati, in via Giuseppe Accardi, n. 2 era stata acquistata da entrambi i coniugi e sul quale insisteva un mutuo cointestato residuo di € 130.000,00; che la resistente, in seguito alla nascita del figlio, per effetto dell'assunzione di condotte ingiustificate determinava il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
che dopo essere addivenuti ad un accordo di separazione consensuale la resistente, oltre ad ostacolare la frequentazione del minore con il padre, si rendeva protagonista di condotte persecutorie e di sottrazione del figlio, costringendo il padre a ricorrere più volte all'intervento delle forze dell'ordine e a sporgere denunce querele contro la genitrice per atti persecutori;
che i Servizi Sociali del Comune di Scafati, a seguito delle numerose segnalazioni e delle relazioni d'ufficio, accertavano l'inadeguatezza genitoriale della madre e proponevano il collocamento del minore presso il padre;
che il Tribunale per i Minorenni di Salerno in data 29.06.2021 disponeva l'affidamento del minore al padre;
che la resistente si mostrava oppositiva ad intraprendere il percorso di sostegno psicologico propostole, né ha mai cercato di incontrare il figlio;
chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia:
A. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente B. Disporre, confermando il provvedimento del
Tribunale per i Minorenni di Salerno emesso in data 29.06.2021. l'affido esclusivo del figlio
al padre, nell'esclusivo interesse del minore e a completa tutela del suo benessere e della Per_1 sua crescita serena ed equilibrata;
C. Disporre che la casa coniugale sita in Scafati alla via G.
Accardi n. 2 venga assegnata al Sig. che vi coabiterà con il figlio . D. Parte_1 Per_1
Determinare nella somma di € 200,00 mensili l'assegno di mantenimento che la Sig.ra CP_1 corrisponderà al Sig. quale contributo al mantenimento del minore entro e non Parte_1 oltre il giorno 5 di ogni mese e concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie (scolastiche, mediche, ludiche e sportive) necessarie per il figlio;
E. Disporre che la Sig. versi CP_1 direttamente alla la quota ad essa spettante del rateo mensile del mutuo pari ad € 420,00 CP_3
(€ quattrocentoventi/00) mensili F. Disporre che la Sig.ra corrisponda al Sig. la CP_1 Parte_1 metà di tutte le somme mensilmente versate unicamente dal Sig. a titolo di rateo mutuo e Parte_1
Cont che verserà sul conto corrente cointestato insieme al marito presso la di Scafati. G. Con vittoria del compenso professionale di causa, con attribuzione all'avv. Angela Quagliozzi antistataria oltre
IVA, CP e spese generali.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.2.2022 la resistente nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, alla luce delle CP_1 argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, evidenziava: che la volontà di separarsi fosse stata originariamente concordata tra le parti, stabilendo le parti il collocamento del figlio minore presso la madre, accordo poi disatteso dal ricorrente il quale, mutato atteggiamento, intraprendeva iniziative volte a screditarla, formulando accuse infondate di instabilità psichica;
negava di aver abbandonato la casa coniugale, al contrario, la stessa le era stata sottratta dal marito mediante il cambio di serratura;
che l'allontanamento del figlio era avvenuto su disposizione del Tribunale per i
Minorenni di Salerno con affidamento del medesimo ai Servizi Sociali;
ribadiva di aver sempre curato con dedizione il minore, richiamando, all'uopo, le relazioni dei Servizi Sociali che evidenziavano criticità nella figura paterna;
concludeva, pertanto, “1°) per il rigetto del ricorso così come proposto dal sig. e se ricorrono le condizioni di legge per la pronuncia di separazione dei Parte_1 coniugi, addebitare la stessa al sig. per avervi dato causa con il suo Parte_1 comportamento;
2°) prevedere assegno un di mantenimento per la moglie non inferiore ad €. 400,00 mensili;
3°) condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di causa, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo”.
Con ordinanza del 7.2.2022 il Presidente f.f., in via provvisoria, autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
confermava le statuizioni assunte dall'Autorità Minorile con provvedimento del
31.01.2022, avuto riguardo, sia al regime di affidamento del minore , sia agli interventi a Per_1 supporto del medesimo, disponendone la domiciliazione presso il padre;
in attuazione dell'etero affidamento del minore, disponeva in capo al Servizio Sociale territoriale il potere di assumere, in luogo di entrambi i genitori, le decisioni di massima importanza nell'interesse del predetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulle questioni concernenti la salute, l'istruzione); quanto alla gestione ordinaria del minore la stessa era rimessa alla decisione del genitore domiciliatario, con obbligo di notiziare il Servizio;
precisava come l'affidamento al Servizio Sociale fosse limitato per il tempo strettamente necessario a recuperare il rapporto del minore con la figura paterna ed a
“normalizzare” quello con la figura materna;
attribuiva il godimento della casa coniugale al marito;
prevedeva incontri protetti madre figlio da organizzare a cura del Servizio Sociale di Scafati, con facoltà di sospenderli o posticiparli ove ritenuto necessario;
prevedeva a carico della madre un contributo per il mantenimento del figlio , previa corresponsione di un assegno mensile di Per_1
€ 200,00, da versare al padre a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale entro il giorno 4 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Disposta l'attività di monitoraggio del nucleo familiare e nominati nel corso della fase istruttoria il
C.T.U. (dott.ssa e la curatrice speciale, avv. , nell'interesse del Persona_2 Controparte_2 minore, il giudizio veniva rinviato per il prosieguo. Rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti e riassegnato l'affare all'odierno giudicante;
acquisite le ulteriori indagini psicosociali delegate, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.7.2025, quindi, rimesso al Collegio per la decisione con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., giusta ordinanza del 25.7.2025. Orbene, tanto premesso e richiamato la domanda di separazione giudiziale è fondata e va accolta.
L'esame degli atti di causa ed il tenore delle richieste formulate dalle parti nei propri scritti difensivi,
e la condotta processuale assunta dalle parti, in particolare, quella di addebito formulata dalla resistente nei confronti del marito, evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Quanto alla domanda di addebito formulata da nei confronti del ricorrente, va premesso CP_1 che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite, se siano stati posti in essere da un coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Il giudice deve, altresì, verificare se la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio sia ingiustificata ovvero, al contrario, se essa si ponga quale reazione di difesa di altro interesse meritevole di tutela.
Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico di ciascuno dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una intollerabilità della convivenza, abbia viceversa assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 9877/06, n. 14840/2006, n.12383/05).
Alla luce delle superiori premesse, nonché in punto di fatto, nel caso di specie, va esclusa la pronuncia di addebito.
Invero, se da un lato dal tenore delle difese svolte dal ricorrente risulta che, subito dopo la nascita del figlio , la madre abbia manifestato un cambiamento di personalità, con sbalzi di umore e Per_1 convinzioni persecutorie, oltre ad una insofferenza nei confronti della vita familiare con il consequenziale venir meno dell' affectio coniugalis, dall'altro, non è dato desumersi l'allegazione, da parte della richiedente, di concrete ed idonee circostanze tali da poter formulare l'addebito in capo alla controparte. La prospettazione di parte resistente lascia in ombra il decisivo e specifico comportamento della controparte, quale esclusiva causa efficiente della rottura della comunanza di vita, potendosi, al contrario, ritenere che gli episodi descritti nell'atto di costituzione siano stati in realtà solo l'occasione del manifestarsi e dell'acuirsi di una già preesistente situazione di deterioramento del rapporto coniugale.
Per siffatte ragioni, deve concludersi nel senso del rigetto della domanda di addebito formulata dalla resistente. Quanto al regime di affidamento da prediligere nell'interesse del figlio minore, l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia prescrive al giudice di attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse, morale e materiale, della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione dell'uno o dell'altro tra essi è fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, oltre che sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Sotto ulteriore angolo prospettico, fermo restando il rispetto del principio generale della bigenitorialità, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è, tuttavia, suscettibile di deroga laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
In altri termini, perché possa derogarsi al regime dell'affidamento condiviso occorre che risulti nei confronti di uno dei due genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento, in concreto, pregiudizievole per il minore, sintomatica della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.
Nel caso di specie, dal corredo probatorio documentale, in atti, (cfr. in particolare, il decreto n. crol.
1259/2021 e la sentenza n. 113/2024 del 23.9.2024 emessi dal Tribunale per i Minorenni di Salerno;
le relazioni psicosociali delegate e la c.t.u. psicologica), è emersa l'incapacità della resistente di comprendere appieno il senso della propria responsabilità genitoriale e di percepire la portata dei propri doveri di mantenimento, di istruzione ed educazione rispetto al figlio minore. Come relazionato dai Servizi Sociali territoriali sin dalla fase della pendenza del procedimento minorile, la madre del minore, pur sollecitata, ha manifestato il personale rifiuto ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico e ad incontrare il figlio in modalità protetta (cfr. relazione psicosociale del 24.6.2021 acquisita nel procedimento minorile e relazione di aggiornamento del 6.12.2024), salvo iniziare a maturare una volontà di segno contrario così come relazionato dai medesimi S.S. il 4.3.2025 - in cui si dà atto della partecipazione attiva della resistente al percorso di sostegno alla genitorialità e della disponibilità ad incontrare il minore principalmente in modalità libera, pur restando disponibile ad un eventuale incontro protetto al fine di tutelare la serenità del figlio.
Orbene, dalla valutazione testistica condotta dal c.t.u. sul minore , la genitrice è vissuta Per_1 dal minore in termini di ambivalenza e conflitto psichico. “Nello specifico, si è osservato: - un vissuto di rabbia e insicurezza rispetto ai vissuti materni;
- un vissuto di disagio e angoscia nei confronti della figura materna;
-conflitto emotivo e vissuti di ambivalenza nel desiderare la presenza della madre nella sua vita e contemporaneamente di escluderla.”. Durante il colloquio, nel descrivere la mamma il minore ha riferito: “mamma è antipatica perché non mi vuole far vedere papà, lei diceva sempre che lo avrei rivisto poi quando bussava non apriva, quando vivevo con mamma. Io ero triste
e arrabbiato […] se la chiamo per telefono lei risponde e non mi parla […] quando vivevo con mamma io stavo male, non potevo vedere papà ed ero triste […] non dicevo nulla ma picchiavo mamma, il mio spirito di rabbia me lo diceva […] sono arrabbiato anche con i nonni […] sono loro che hanno la colpa di aver fatto una figlia scorbutica”. Ed ancora: “A maggio, alla festa della mamma, l'ho chiamata ma non ci ho parlato perché lei distribuiva caffè e dopo la chiamata io ho chiuso, non abbiamo parlato. Lei ha provato a chiamare ma non ci parlavo […] quest'anno quando sarà la festa della mamma, farò gli auguri a ”. Per_3
Dall' ulteriore disamina degli esiti dell'indagine peritale emerge il dato, riportato dal c.t.u., secondo cui“ Al termine dell'incontro individuale, chiede con fermezza di inserire a verbale una Per_1 sua dichiarazione di seguito riportata, precisando che nonostante l'abbia riferito anche agli assistenti sociali nessuno l'abbia mai esaudita: “di non voler vedere più i nonni materni e mamma perché mamma non mi fa vedere papà, quando vivevo con mamma e veniva papà, mamma non apriva il cancello. E' tutta colpa dei nonni che hanno fatto una figlia sgradevole. Se mamma mi facesse vedere papà, potrei vederla”.
L'esame psichico condotto dal consulente ha evidenziato nel minore adeguate capacità cognitive, la cui sfera emotiva è caratterizzata da rabbia e insicurezza rispetto ai vissuti materni, connotati da sentimenti di angoscia nei confronti della figura materna, oltre che da un conflitto emotivo e vissuti di ambivalenza nel desiderare la presenza della madre nella sua vita e contemporaneamente di escluderla.
Per converso, il ricorrente risulta dotato di funzioni genitoriali sufficientemente adeguate;
in particolare, come emerso nel corso della espletata c.t.u., “le sue caratteristiche di personalità non appaiono inserite in un disturbo psicologico specifico e non forniscono indicatori suggestivi di un'alterazione della capacità genitoriale.”.
Sotto ulteriore angolo prospettico, per quel che concerne il rapporto affettivo relazionale con il figlio,
è emersa una relazione serena ed amorevole. Come relazionato dal c.t.u.: “Adeguati sono risultati gli scambi comunicativi ed emotivi. Traspare come la figura paterna per il piccolo funge da Per_1 principale e unica fonte di supporto, sostegno e accudimento, e per tale motivo il minore sente di non poter perdere tale prossimità. Anzi, appare spaventato dalla possibilità di dover Per_1 rinunciare al padre se dovesse riavvicinarsi alla madre.”.
Il padre, (unitamente al nuovo nucleo familiare formato con la nuova compagna, da cui è nata anche una sorellina), rappresenta, ad oggi, l'unica figura genitoriale presente nella vita del figlio, occupandosi in via esclusiva delle sue esigenze e bisogni.
Il ricorrente è apparso in grado di trovare le risorse necessarie per reperire soluzioni adeguate nei confronti del figlio e di comprendere le sue esigenze ed i principali bisogni, dimostrando di possedere adeguate risorse genitoriali. Come relazionato dai Servizi Sociali territoriali, infatti, il ricorrente si è sempre adoperato per tutelare il benessere psico fisico del figlio.
Ritiene, dunque, il Collegio, all'esito dell'articolata fase istruttoria espletata, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori del 7.2.2022, che la forma di affidamento che meglio corrisponda all'interesse del minore, - come, peraltro, suggerito dal c.t.u. e dal curatore speciale dei minori - sia l'affido esclusivo del minore al padre, al quale va demandata, oltre alla gestione ordinaria del medesimo, anche l'assunzione delle decisioni di massima importanza (a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale), tendendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, informando, in ogni caso, la resistente delle scelte che il genitore affidatario si troverà a compiere nell'interesse del figlio al fine di non esautorare la figura materna.
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, presso cui il minore è prevalentemente collocato.
Quanto all'esercizio del diritto di visita con il genitore non collocatario, tenuto conto delle risultanze peritali sul punto – “Allo stato attuale non sussistono le condizioni per il ripristino degli incontri tra il minore e la madre. […] La scelta di non partecipare, esplicitata dalla stessa nelle pec in allegato, lascia ipotizza un comportamento critico e disregolato emotivamente, facendo emergere, seppur tramite uno scambio telematico, un vissuto di rabbia e vittimizzazione. - unitamente alla circostanza, evidenziata dal c.t.u., per la quale “sembrerebbe che risulti spaventato dall'idea che un Per_1 possibile riavvicinamento alla madre e ai nonni materni, implichi l'allontanamento dal padre”, il
Collegio ritiene opportuno, allo stato, mantenere la sospensione degli incontri madre figlio, fino a quando la madre non documenti di aver intrapreso, con esito positivo, dei percorsi di sostegno alla genitorialità e di recupero delle proprie condizioni psicofisiche con eventuale futuro ripristino dei suddetti incontri, in modalità protetta, alla presenza dei Servizi Sociali territoriali, secondo tempi e modi che quest'ultimo provvederà a calendarizzare, nel superiore interesse e benessere del minore, nel rispetto della sua volontà e previa adeguata preparazione del medesimo in vista della graduale ripresa degli incontri con la genitrice.
I Servizi Sociali dovranno, nondimeno, compiere un'attività di monitoraggio dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore affidatario, mettendo a disposizione i percorsi di ausilio ritenuti necessari ovvero opportuni, e segnalando tempestivamente al Giudice tutelare competente - a cui trasmettere periodiche relazioni psicosociali di aggiornamento - ogni eventuale sopravvenienza pregiudizievole per il minore.
Per quanto riguarda la questione della misura del contributo per il mantenimento del figlio minore, da porre a carico della madre, tenuto conto che entrambe le parti svolgono attività lavorativa, nonché dei tempi di permanenza totalitari presso il padre, si stima congruo confermare l'importo previsto in fase presidenziale di 200,00 euro mensili, da corrispondere al padre secondo le modalità provvisoriamente stabilite, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto alla richiesta del riconoscimento di un contributo di mantenimento formulata dalla moglie a carico del marito la stessa va respinta, in quanto la medesima è economicamente autosufficiente.
Com'è noto, il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, compete al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, allorché si accerti che lo stesso, da un lato, non sia in grado di mantenere, con i propri redditi, un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro, e che, dall'altro lato, alla stregua di una valutazione comparativa, sussista una situazione di disparità economica tale per cui il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione deteriore rispetto all'altro
(cfr. ex multis Cass. n. 770/2018; Cass. 12196/2017; Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 19042/2003).
Non solo;
va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini del riconoscimento e della liquidazione dell'assegno di mantenimento (cfr., Cass., sez. 6-1, ord. n. 6427 del 04.04.2016), tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Nel caso di specie, la resistente, (la quale svolge attività lavorativa presso un bar), non ha fornito alcuna prova della propria minor capacità economica rispetto a quella del ricorrente, né, sotto altro aspetto, di una eventuale incapacità, per ragioni personali o di salute, di fronteggiare, con le sole proprie risorse, il nuovo tenore di vita. Tenuto conto degli esiti della decisione, le spese di lite, sono integralmente compensate tra le parti.
I compensi del c.t.u., liquidati provvisoriamente con decreto del 10.11.2023, sono posti definitivamente a carico delle parti in causa, in solido tra loro.
Quanto ai compensi spettanti al curatore speciale del minore gli stessi vanno posti a carico dei genitori, in solido tra loro, ed in favore dello Stato, in ragione del fatto che i predetti, con la loro condotta, hanno dato causa alla nomina del curatore speciale del minore, astrattamente vittorioso in giudizio, provvisoriamente ammesso al gratuito patrocinio, e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (causa indeterminabile, bassa complessità), alla luce del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], sposatisi nel Comune di Scafati il 25.9.2014, (atto CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.114, parte II, serie A, anno
2014); rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente a carico del marito, per le ragioni di cui in parte motiva;
dispone l'affido esclusivo del minore al padre, con collocamento prevalente presso di sé, Per_1 al quale va demandata, oltre alla gestione ordinaria del minore, l'assunzione delle decisioni di massima importanza per il medesimo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale), tendendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, informando, in ogni caso, la madre delle scelte che il genitore affidatario si troverà a compiere nell'interesse del minore, al fine di non esautorare la figura materna;
dispone l'assegnazione della casa coniugale in favore del padre;
conferma la sospensione degli incontri madre - figlio sino a quando la genitrice non documenti di aver intrapreso, con esito positivo, i percorsi di sostegno alla genitorialità e di recupero delle proprie condizioni psicofisiche, con eventuale futuro ripristino dei suddetti incontri, in modalità protetta, alla presenza dei Servizi Sociali territoriali, secondo tempi e modi che quest'ultimo provvederà a calendarizzare, nel superiore interesse e benessere del minore, nel rispetto della sua volontà e previa adeguata preparazione del medesimo in vista della graduale ripresa degli incontri;
dispone che i Servizi Sociali territoriali proseguano negli interventi di sostegno e di assistenza domiciliare del nucleo familiare, già in atto, oltre che di monitoraggio dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore affidatario, mettendo a disposizione i percorsi di ausilio ritenuti necessari ovvero opportuni, e segnalando tempestivamente al Giudice tutelare competente - a cui trasmettere periodiche relazioni psicosociali di aggiornamento - ogni eventuale sopravvenienza pregiudizievole per il minore;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere al ricorrente, a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di euro 200,00, da versare secondo le modalità stabilite in fase presidenziale, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie;
rigetta la richiesta di mantenimento formulata dalla resistente in proprio favore;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pone i compensi del c.t.u., liquidati provvisoriamente con decreto del 10.11.2023, definitivamente a carico delle parti in causa, in solido tra loro;
condanna i genitori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato, per la somma di euro 3.809,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge, essendo il minore, astrattamente vittorioso, provvisoriamente ammesso al gratuito patrocinio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della cancelleria, ai Servizi
Sociali territoriali e al Giudice tutelare, per quanto di competenza, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Scafati per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel. dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 5323/2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Sorrentino, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Armando CP_1 C.F._2
Barone, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
AVV. , nella qualità di curatrice speciale del minore Controparte_2 Persona_1
(C.F. ); C.F._3
CURATRICE SPECIALE DEL MINORE
con l'intervento del PM in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 26.10.2021 il ricorrente Parte_1
dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con la resistente il
[...] CP_1
25.09.2014 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Scafati, al n. 114, p. II, Serie A, anno 2014); che dal matrimonio il 12.08.2015 nasceva il figlio;
che la casa Pt_1 coniugale ubicata nel Comune di Scafati, in via Giuseppe Accardi, n. 2 era stata acquistata da entrambi i coniugi e sul quale insisteva un mutuo cointestato residuo di € 130.000,00; che la resistente, in seguito alla nascita del figlio, per effetto dell'assunzione di condotte ingiustificate determinava il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
che dopo essere addivenuti ad un accordo di separazione consensuale la resistente, oltre ad ostacolare la frequentazione del minore con il padre, si rendeva protagonista di condotte persecutorie e di sottrazione del figlio, costringendo il padre a ricorrere più volte all'intervento delle forze dell'ordine e a sporgere denunce querele contro la genitrice per atti persecutori;
che i Servizi Sociali del Comune di Scafati, a seguito delle numerose segnalazioni e delle relazioni d'ufficio, accertavano l'inadeguatezza genitoriale della madre e proponevano il collocamento del minore presso il padre;
che il Tribunale per i Minorenni di Salerno in data 29.06.2021 disponeva l'affidamento del minore al padre;
che la resistente si mostrava oppositiva ad intraprendere il percorso di sostegno psicologico propostole, né ha mai cercato di incontrare il figlio;
chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia:
A. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente B. Disporre, confermando il provvedimento del
Tribunale per i Minorenni di Salerno emesso in data 29.06.2021. l'affido esclusivo del figlio
al padre, nell'esclusivo interesse del minore e a completa tutela del suo benessere e della Per_1 sua crescita serena ed equilibrata;
C. Disporre che la casa coniugale sita in Scafati alla via G.
Accardi n. 2 venga assegnata al Sig. che vi coabiterà con il figlio . D. Parte_1 Per_1
Determinare nella somma di € 200,00 mensili l'assegno di mantenimento che la Sig.ra CP_1 corrisponderà al Sig. quale contributo al mantenimento del minore entro e non Parte_1 oltre il giorno 5 di ogni mese e concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie (scolastiche, mediche, ludiche e sportive) necessarie per il figlio;
E. Disporre che la Sig. versi CP_1 direttamente alla la quota ad essa spettante del rateo mensile del mutuo pari ad € 420,00 CP_3
(€ quattrocentoventi/00) mensili F. Disporre che la Sig.ra corrisponda al Sig. la CP_1 Parte_1 metà di tutte le somme mensilmente versate unicamente dal Sig. a titolo di rateo mutuo e Parte_1
Cont che verserà sul conto corrente cointestato insieme al marito presso la di Scafati. G. Con vittoria del compenso professionale di causa, con attribuzione all'avv. Angela Quagliozzi antistataria oltre
IVA, CP e spese generali.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.2.2022 la resistente nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, alla luce delle CP_1 argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, evidenziava: che la volontà di separarsi fosse stata originariamente concordata tra le parti, stabilendo le parti il collocamento del figlio minore presso la madre, accordo poi disatteso dal ricorrente il quale, mutato atteggiamento, intraprendeva iniziative volte a screditarla, formulando accuse infondate di instabilità psichica;
negava di aver abbandonato la casa coniugale, al contrario, la stessa le era stata sottratta dal marito mediante il cambio di serratura;
che l'allontanamento del figlio era avvenuto su disposizione del Tribunale per i
Minorenni di Salerno con affidamento del medesimo ai Servizi Sociali;
ribadiva di aver sempre curato con dedizione il minore, richiamando, all'uopo, le relazioni dei Servizi Sociali che evidenziavano criticità nella figura paterna;
concludeva, pertanto, “1°) per il rigetto del ricorso così come proposto dal sig. e se ricorrono le condizioni di legge per la pronuncia di separazione dei Parte_1 coniugi, addebitare la stessa al sig. per avervi dato causa con il suo Parte_1 comportamento;
2°) prevedere assegno un di mantenimento per la moglie non inferiore ad €. 400,00 mensili;
3°) condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di causa, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo”.
Con ordinanza del 7.2.2022 il Presidente f.f., in via provvisoria, autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
confermava le statuizioni assunte dall'Autorità Minorile con provvedimento del
31.01.2022, avuto riguardo, sia al regime di affidamento del minore , sia agli interventi a Per_1 supporto del medesimo, disponendone la domiciliazione presso il padre;
in attuazione dell'etero affidamento del minore, disponeva in capo al Servizio Sociale territoriale il potere di assumere, in luogo di entrambi i genitori, le decisioni di massima importanza nell'interesse del predetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulle questioni concernenti la salute, l'istruzione); quanto alla gestione ordinaria del minore la stessa era rimessa alla decisione del genitore domiciliatario, con obbligo di notiziare il Servizio;
precisava come l'affidamento al Servizio Sociale fosse limitato per il tempo strettamente necessario a recuperare il rapporto del minore con la figura paterna ed a
“normalizzare” quello con la figura materna;
attribuiva il godimento della casa coniugale al marito;
prevedeva incontri protetti madre figlio da organizzare a cura del Servizio Sociale di Scafati, con facoltà di sospenderli o posticiparli ove ritenuto necessario;
prevedeva a carico della madre un contributo per il mantenimento del figlio , previa corresponsione di un assegno mensile di Per_1
€ 200,00, da versare al padre a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale entro il giorno 4 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Disposta l'attività di monitoraggio del nucleo familiare e nominati nel corso della fase istruttoria il
C.T.U. (dott.ssa e la curatrice speciale, avv. , nell'interesse del Persona_2 Controparte_2 minore, il giudizio veniva rinviato per il prosieguo. Rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti e riassegnato l'affare all'odierno giudicante;
acquisite le ulteriori indagini psicosociali delegate, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.7.2025, quindi, rimesso al Collegio per la decisione con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., giusta ordinanza del 25.7.2025. Orbene, tanto premesso e richiamato la domanda di separazione giudiziale è fondata e va accolta.
L'esame degli atti di causa ed il tenore delle richieste formulate dalle parti nei propri scritti difensivi,
e la condotta processuale assunta dalle parti, in particolare, quella di addebito formulata dalla resistente nei confronti del marito, evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Quanto alla domanda di addebito formulata da nei confronti del ricorrente, va premesso CP_1 che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite, se siano stati posti in essere da un coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Il giudice deve, altresì, verificare se la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio sia ingiustificata ovvero, al contrario, se essa si ponga quale reazione di difesa di altro interesse meritevole di tutela.
Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico di ciascuno dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una intollerabilità della convivenza, abbia viceversa assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 9877/06, n. 14840/2006, n.12383/05).
Alla luce delle superiori premesse, nonché in punto di fatto, nel caso di specie, va esclusa la pronuncia di addebito.
Invero, se da un lato dal tenore delle difese svolte dal ricorrente risulta che, subito dopo la nascita del figlio , la madre abbia manifestato un cambiamento di personalità, con sbalzi di umore e Per_1 convinzioni persecutorie, oltre ad una insofferenza nei confronti della vita familiare con il consequenziale venir meno dell' affectio coniugalis, dall'altro, non è dato desumersi l'allegazione, da parte della richiedente, di concrete ed idonee circostanze tali da poter formulare l'addebito in capo alla controparte. La prospettazione di parte resistente lascia in ombra il decisivo e specifico comportamento della controparte, quale esclusiva causa efficiente della rottura della comunanza di vita, potendosi, al contrario, ritenere che gli episodi descritti nell'atto di costituzione siano stati in realtà solo l'occasione del manifestarsi e dell'acuirsi di una già preesistente situazione di deterioramento del rapporto coniugale.
Per siffatte ragioni, deve concludersi nel senso del rigetto della domanda di addebito formulata dalla resistente. Quanto al regime di affidamento da prediligere nell'interesse del figlio minore, l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia prescrive al giudice di attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse, morale e materiale, della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione dell'uno o dell'altro tra essi è fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, oltre che sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.
Sotto ulteriore angolo prospettico, fermo restando il rispetto del principio generale della bigenitorialità, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è, tuttavia, suscettibile di deroga laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
In altri termini, perché possa derogarsi al regime dell'affidamento condiviso occorre che risulti nei confronti di uno dei due genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento, in concreto, pregiudizievole per il minore, sintomatica della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.
Nel caso di specie, dal corredo probatorio documentale, in atti, (cfr. in particolare, il decreto n. crol.
1259/2021 e la sentenza n. 113/2024 del 23.9.2024 emessi dal Tribunale per i Minorenni di Salerno;
le relazioni psicosociali delegate e la c.t.u. psicologica), è emersa l'incapacità della resistente di comprendere appieno il senso della propria responsabilità genitoriale e di percepire la portata dei propri doveri di mantenimento, di istruzione ed educazione rispetto al figlio minore. Come relazionato dai Servizi Sociali territoriali sin dalla fase della pendenza del procedimento minorile, la madre del minore, pur sollecitata, ha manifestato il personale rifiuto ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico e ad incontrare il figlio in modalità protetta (cfr. relazione psicosociale del 24.6.2021 acquisita nel procedimento minorile e relazione di aggiornamento del 6.12.2024), salvo iniziare a maturare una volontà di segno contrario così come relazionato dai medesimi S.S. il 4.3.2025 - in cui si dà atto della partecipazione attiva della resistente al percorso di sostegno alla genitorialità e della disponibilità ad incontrare il minore principalmente in modalità libera, pur restando disponibile ad un eventuale incontro protetto al fine di tutelare la serenità del figlio.
Orbene, dalla valutazione testistica condotta dal c.t.u. sul minore , la genitrice è vissuta Per_1 dal minore in termini di ambivalenza e conflitto psichico. “Nello specifico, si è osservato: - un vissuto di rabbia e insicurezza rispetto ai vissuti materni;
- un vissuto di disagio e angoscia nei confronti della figura materna;
-conflitto emotivo e vissuti di ambivalenza nel desiderare la presenza della madre nella sua vita e contemporaneamente di escluderla.”. Durante il colloquio, nel descrivere la mamma il minore ha riferito: “mamma è antipatica perché non mi vuole far vedere papà, lei diceva sempre che lo avrei rivisto poi quando bussava non apriva, quando vivevo con mamma. Io ero triste
e arrabbiato […] se la chiamo per telefono lei risponde e non mi parla […] quando vivevo con mamma io stavo male, non potevo vedere papà ed ero triste […] non dicevo nulla ma picchiavo mamma, il mio spirito di rabbia me lo diceva […] sono arrabbiato anche con i nonni […] sono loro che hanno la colpa di aver fatto una figlia scorbutica”. Ed ancora: “A maggio, alla festa della mamma, l'ho chiamata ma non ci ho parlato perché lei distribuiva caffè e dopo la chiamata io ho chiuso, non abbiamo parlato. Lei ha provato a chiamare ma non ci parlavo […] quest'anno quando sarà la festa della mamma, farò gli auguri a ”. Per_3
Dall' ulteriore disamina degli esiti dell'indagine peritale emerge il dato, riportato dal c.t.u., secondo cui“ Al termine dell'incontro individuale, chiede con fermezza di inserire a verbale una Per_1 sua dichiarazione di seguito riportata, precisando che nonostante l'abbia riferito anche agli assistenti sociali nessuno l'abbia mai esaudita: “di non voler vedere più i nonni materni e mamma perché mamma non mi fa vedere papà, quando vivevo con mamma e veniva papà, mamma non apriva il cancello. E' tutta colpa dei nonni che hanno fatto una figlia sgradevole. Se mamma mi facesse vedere papà, potrei vederla”.
L'esame psichico condotto dal consulente ha evidenziato nel minore adeguate capacità cognitive, la cui sfera emotiva è caratterizzata da rabbia e insicurezza rispetto ai vissuti materni, connotati da sentimenti di angoscia nei confronti della figura materna, oltre che da un conflitto emotivo e vissuti di ambivalenza nel desiderare la presenza della madre nella sua vita e contemporaneamente di escluderla.
Per converso, il ricorrente risulta dotato di funzioni genitoriali sufficientemente adeguate;
in particolare, come emerso nel corso della espletata c.t.u., “le sue caratteristiche di personalità non appaiono inserite in un disturbo psicologico specifico e non forniscono indicatori suggestivi di un'alterazione della capacità genitoriale.”.
Sotto ulteriore angolo prospettico, per quel che concerne il rapporto affettivo relazionale con il figlio,
è emersa una relazione serena ed amorevole. Come relazionato dal c.t.u.: “Adeguati sono risultati gli scambi comunicativi ed emotivi. Traspare come la figura paterna per il piccolo funge da Per_1 principale e unica fonte di supporto, sostegno e accudimento, e per tale motivo il minore sente di non poter perdere tale prossimità. Anzi, appare spaventato dalla possibilità di dover Per_1 rinunciare al padre se dovesse riavvicinarsi alla madre.”.
Il padre, (unitamente al nuovo nucleo familiare formato con la nuova compagna, da cui è nata anche una sorellina), rappresenta, ad oggi, l'unica figura genitoriale presente nella vita del figlio, occupandosi in via esclusiva delle sue esigenze e bisogni.
Il ricorrente è apparso in grado di trovare le risorse necessarie per reperire soluzioni adeguate nei confronti del figlio e di comprendere le sue esigenze ed i principali bisogni, dimostrando di possedere adeguate risorse genitoriali. Come relazionato dai Servizi Sociali territoriali, infatti, il ricorrente si è sempre adoperato per tutelare il benessere psico fisico del figlio.
Ritiene, dunque, il Collegio, all'esito dell'articolata fase istruttoria espletata, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori del 7.2.2022, che la forma di affidamento che meglio corrisponda all'interesse del minore, - come, peraltro, suggerito dal c.t.u. e dal curatore speciale dei minori - sia l'affido esclusivo del minore al padre, al quale va demandata, oltre alla gestione ordinaria del medesimo, anche l'assunzione delle decisioni di massima importanza (a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale), tendendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, informando, in ogni caso, la resistente delle scelte che il genitore affidatario si troverà a compiere nell'interesse del figlio al fine di non esautorare la figura materna.
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente, presso cui il minore è prevalentemente collocato.
Quanto all'esercizio del diritto di visita con il genitore non collocatario, tenuto conto delle risultanze peritali sul punto – “Allo stato attuale non sussistono le condizioni per il ripristino degli incontri tra il minore e la madre. […] La scelta di non partecipare, esplicitata dalla stessa nelle pec in allegato, lascia ipotizza un comportamento critico e disregolato emotivamente, facendo emergere, seppur tramite uno scambio telematico, un vissuto di rabbia e vittimizzazione. - unitamente alla circostanza, evidenziata dal c.t.u., per la quale “sembrerebbe che risulti spaventato dall'idea che un Per_1 possibile riavvicinamento alla madre e ai nonni materni, implichi l'allontanamento dal padre”, il
Collegio ritiene opportuno, allo stato, mantenere la sospensione degli incontri madre figlio, fino a quando la madre non documenti di aver intrapreso, con esito positivo, dei percorsi di sostegno alla genitorialità e di recupero delle proprie condizioni psicofisiche con eventuale futuro ripristino dei suddetti incontri, in modalità protetta, alla presenza dei Servizi Sociali territoriali, secondo tempi e modi che quest'ultimo provvederà a calendarizzare, nel superiore interesse e benessere del minore, nel rispetto della sua volontà e previa adeguata preparazione del medesimo in vista della graduale ripresa degli incontri con la genitrice.
I Servizi Sociali dovranno, nondimeno, compiere un'attività di monitoraggio dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore affidatario, mettendo a disposizione i percorsi di ausilio ritenuti necessari ovvero opportuni, e segnalando tempestivamente al Giudice tutelare competente - a cui trasmettere periodiche relazioni psicosociali di aggiornamento - ogni eventuale sopravvenienza pregiudizievole per il minore.
Per quanto riguarda la questione della misura del contributo per il mantenimento del figlio minore, da porre a carico della madre, tenuto conto che entrambe le parti svolgono attività lavorativa, nonché dei tempi di permanenza totalitari presso il padre, si stima congruo confermare l'importo previsto in fase presidenziale di 200,00 euro mensili, da corrispondere al padre secondo le modalità provvisoriamente stabilite, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto alla richiesta del riconoscimento di un contributo di mantenimento formulata dalla moglie a carico del marito la stessa va respinta, in quanto la medesima è economicamente autosufficiente.
Com'è noto, il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, compete al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, allorché si accerti che lo stesso, da un lato, non sia in grado di mantenere, con i propri redditi, un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro, e che, dall'altro lato, alla stregua di una valutazione comparativa, sussista una situazione di disparità economica tale per cui il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione deteriore rispetto all'altro
(cfr. ex multis Cass. n. 770/2018; Cass. 12196/2017; Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 19042/2003).
Non solo;
va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini del riconoscimento e della liquidazione dell'assegno di mantenimento (cfr., Cass., sez. 6-1, ord. n. 6427 del 04.04.2016), tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Nel caso di specie, la resistente, (la quale svolge attività lavorativa presso un bar), non ha fornito alcuna prova della propria minor capacità economica rispetto a quella del ricorrente, né, sotto altro aspetto, di una eventuale incapacità, per ragioni personali o di salute, di fronteggiare, con le sole proprie risorse, il nuovo tenore di vita. Tenuto conto degli esiti della decisione, le spese di lite, sono integralmente compensate tra le parti.
I compensi del c.t.u., liquidati provvisoriamente con decreto del 10.11.2023, sono posti definitivamente a carico delle parti in causa, in solido tra loro.
Quanto ai compensi spettanti al curatore speciale del minore gli stessi vanno posti a carico dei genitori, in solido tra loro, ed in favore dello Stato, in ragione del fatto che i predetti, con la loro condotta, hanno dato causa alla nomina del curatore speciale del minore, astrattamente vittorioso in giudizio, provvisoriamente ammesso al gratuito patrocinio, e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (causa indeterminabile, bassa complessità), alla luce del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], sposatisi nel Comune di Scafati il 25.9.2014, (atto CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.114, parte II, serie A, anno
2014); rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente a carico del marito, per le ragioni di cui in parte motiva;
dispone l'affido esclusivo del minore al padre, con collocamento prevalente presso di sé, Per_1 al quale va demandata, oltre alla gestione ordinaria del minore, l'assunzione delle decisioni di massima importanza per il medesimo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle inerenti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale), tendendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, informando, in ogni caso, la madre delle scelte che il genitore affidatario si troverà a compiere nell'interesse del minore, al fine di non esautorare la figura materna;
dispone l'assegnazione della casa coniugale in favore del padre;
conferma la sospensione degli incontri madre - figlio sino a quando la genitrice non documenti di aver intrapreso, con esito positivo, i percorsi di sostegno alla genitorialità e di recupero delle proprie condizioni psicofisiche, con eventuale futuro ripristino dei suddetti incontri, in modalità protetta, alla presenza dei Servizi Sociali territoriali, secondo tempi e modi che quest'ultimo provvederà a calendarizzare, nel superiore interesse e benessere del minore, nel rispetto della sua volontà e previa adeguata preparazione del medesimo in vista della graduale ripresa degli incontri;
dispone che i Servizi Sociali territoriali proseguano negli interventi di sostegno e di assistenza domiciliare del nucleo familiare, già in atto, oltre che di monitoraggio dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore affidatario, mettendo a disposizione i percorsi di ausilio ritenuti necessari ovvero opportuni, e segnalando tempestivamente al Giudice tutelare competente - a cui trasmettere periodiche relazioni psicosociali di aggiornamento - ogni eventuale sopravvenienza pregiudizievole per il minore;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere al ricorrente, a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento del figlio minore, l'importo mensile di euro 200,00, da versare secondo le modalità stabilite in fase presidenziale, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie;
rigetta la richiesta di mantenimento formulata dalla resistente in proprio favore;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pone i compensi del c.t.u., liquidati provvisoriamente con decreto del 10.11.2023, definitivamente a carico delle parti in causa, in solido tra loro;
condanna i genitori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato, per la somma di euro 3.809,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge, essendo il minore, astrattamente vittorioso, provvisoriamente ammesso al gratuito patrocinio;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della cancelleria, ai Servizi
Sociali territoriali e al Giudice tutelare, per quanto di competenza, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Scafati per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire