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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 27/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 146/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 146/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZOCCHIO GIAN Parte_1 P.IVA_1
LUCA, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BACCHI Controparte_1 C.F._1
ALESSANDRO con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 19.9.25, svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del pagina 1 di 5 08/08/25 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.
Svolgimento del processo
1. Il Geom. si è opposto al Decreto Ingiuntivo, n. 410/2019, emesso Controparte_1 dal Tribunale di Spoleto in data 26.04.2019, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di Euro 16.578,00. Ha contestato la legittimità Parte_1 dell'ingiunzione ritenendo che fosse fondata su scrittura non idonea, eccependo il difetto di legittimazione passiva e negando di avere avuto rapporti con il ha altresì Parte_1 eccepito la prescrizione estintiva e/o presuntiva e nel merito ha contestato l'an ed il quantum debeatur.
2. Il si è costituito avanti al Tribunale sostenendo che le fatture non Parte_1 erano state contestate ed anzi sarebbero state riconosciute dal debitore per avere partecipato alla trattativa e che la prescrizione, soggetta al termine quinquennale, è stata più volte interrotta con comunicazioni volte a ottenere il pagamento.
3. Il Tribunale ha negato la provvisoria esecuzione del decreto ed ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, senza ammissione delle istanze istruttorie delle parti.
4. Il Tribunale di Spoleto ha pronunciato sentenza n. 532/2022 pubbl. il 25/07/2022
(RG n. 1436/2019) Repert. n. 895/2022 con cui ha accolto l'opposizione di , CP_1 revocando il Decreto Ingiuntivo e condannando il al pagamento delle Parte_1 spese di lite.
5. Il ha presentato appello, sostenendo che la sentenza di primo Parte_1 grado è errata e contraddittoria e non il Tribunale non ha adeguatamente considerato la documentazione presentata. Si duole per la mancata ammissione delle prove testimoniali
Il Giudice di primo grado ha ritenuto non sufficienti le prove documentali e ha rigettato le prove testimoniali proposte dal giudicandole generiche o riferite a Parte_1 circostanze documentali. L'appellante ha richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata sostenendo la presenza di gravi e fondati motivi per la sua riforma.
6. Si è costituito in appello il Geom. per eccepire la inammissibilità Controparte_1 dell'atto di appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. sostenendo che non ha alcuna ragionevole probabilità di accoglimento. Nel merito insiste nel sostenere la mancata prova che il Geom.
abbia commissionato lavori al e che vi sia stata effettiva CP_1 Parte_1 esecuzione degli stessi.
pagina 2 di 5 7. La Corte, con ordinanza 20.7.23 ha ritenuto l'insussistenza delle condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione.
motivi della decisione
8. La preliminare questione di inammissibilità dell'appello ex art 342 comma 2 c.p.c. sollevata dalla parte appellata va disattesa, in ossequio all'ormai pacifico chiarimento pervenuto dalla Suprema Corte (Cass. n. 27199/2017). Nel caso di specie l'impugnazione contiene una sufficientemente chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati alla sentenza impugnata.
9. L'appellante sostiene che il giudice di prime cure non ha considerato adeguatamente il contenuto della corrispondenza e la sua consequenzialità temporale, così richiama l'attenzione della Corte sulle le comunicazioni scambiate tra i professionisti.
L'Avv. Mazzocchio, per conto del ha inviato al Geom. una Parte_1 CP_1 raccomandata con ricevuta di ritorno datata 08.06.2011, (doc 2 fascicolo di primo grado del richiedendo il pagamento della somma di € 16.578,00 come insoluto Parte_1 delle fatture n. 115 del 2007 e n. 58 del 2008.
In data il 16.02.2012 (doc 3 fascicolo primo grado del ) l'Avv. Parte_1
Mazzocchio ha inviato un fax al numero del Geom. contenente la bozza di un testo CP_1 di una dichiarazione.
In data 08.03.2012 il Geom. che inoltra un fax di due pagine (doc 4 fascicolo CP_1 primo grado del ) all'avv. Mazzocchio. Nella prima pagina dopo il Parte_1 frontespizio reca la seguente dizione sottoscritta dal : “come da accordi le invio il CP_1 testo della dichiarazione”. Nella seconda pagina si riscontra la seguente dizione:
“Io sottoscritto Ing.________ in proprio e per conto del con sede in Parte_1
Foligno in Piazzetta XX Settembre n. 19, ricevo dal Geom. la somma di € in Controparte_1 acconto/saldo e a tacitazione di ogni pretesa relativa alle pratiche:________. Con il suddetto pagamento dichiaro di non avere nulla a pretendere dal . per nessun Pt_2 Controparte_1 titolo o ragione essendo stato integralmente soddisfatto”
10. In verità il Tribunale ha passato al vaglio la documentazione su cui la difesa ha richiamato l'attenzione di questa corte. Il primo giudice ha ritenuto che detti documenti “non contengono alcun riferimento utile a identificare un rapporto di credito, non essendo presente alcun accenno alla causa debendi né all'identità del creditore, limitandosi a un modello di dichiarazione liberatoria privo di qualsiasi contenuto.”
Tale prospettazione non rende persuaso il Collegio. Se infatti il Tribunale ritiene che la corrispondenza via fax risulti carente della “manifestazione della consapevolezza del debito”, pagina 3 di 5 occorre più attentamente considerare, anche sulla scorta della giurisprudenza indicata dal
Tribunale, che “Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega
l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà.” (Cass. n. 5324/2005)
Posto che la corrispondenza effettivamente ed incontestabilmente è intervenuta tra le parti, la “manifestazione della consapevolezza del debito” la si attinge dal fatto stesso che le parti si siano impegnate a ricercare un accordo transattivo, che evidentemente non è giunto a buon fine.
Per altro verso la parte appellata Geom. si è limitato a negare ogni rapporto CP_1 con il ma non ha offerto spiegazioni che giustifichino da parte sua la Parte_1 spedizione all'Avv. Mazzocchio, difensore del il fax del 8.3.12 Parte_1 sottoscrivendo la dizione: “come da accordi le invio il testo della dichiarazione”.
Ciò vale a ritenere che vi sia stata da parte del Geom. la ricognizione del CP_1 debito portato dalle fatture oggetto del ricorso monitorio rispetto alla quale si sia tentata una infruttuosa transazione.
Per le ragioni sopra esposte il collegio ritine che la sentenza vada riformate nel senso che deve essere respinta l'opposizione al Decreto Ingiuntivo, n. 410/2019, emesso dal
Tribunale di Spoleto in data 26.04.2019, con cui gli è stato ingiunto al Geom. il CP_1 pagamento in favore di della somma di € 16.578,00. Parte_1
11. Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza, considerato il valore giudizio, come formulato con la domanda, e tenuto conto dei parametri minimi, considerata la semplicità del giudizio (scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00) di cui al DM. 55/2014
(aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022) vengono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in riforma della sentenza impugnata (Sentenza n. 532/2022 pubbl. il 25/07/2022 RG n.
1436/2019) respinge la domanda di opposizione al Decreto Ingiuntivo, n. 410/2019, emesso dal Tribunale di Spoleto in data 26.04.2019, con cui gli è stato ingiunto al Geom. il CP_1 pagamento in favore di della somma di € 16.578,00 e per l'effetto lo Parte_1 conferma. pagina 4 di 5 Condanna altresì la appellata (Geom. ) a rimborsare alla parte appellata CP_1
( le spese di lite, che per il primo grado si liquidano in complessive € Parte_1
2.540,00, per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.; per il primo grado si liquidano in complessive € 2.910,00, per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a
Perugia, 13 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott.ssa Claudia Matteini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 146/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZOCCHIO GIAN Parte_1 P.IVA_1
LUCA, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BACCHI Controparte_1 C.F._1
ALESSANDRO con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 19.9.25, svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del pagina 1 di 5 08/08/25 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.
Svolgimento del processo
1. Il Geom. si è opposto al Decreto Ingiuntivo, n. 410/2019, emesso Controparte_1 dal Tribunale di Spoleto in data 26.04.2019, con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di Euro 16.578,00. Ha contestato la legittimità Parte_1 dell'ingiunzione ritenendo che fosse fondata su scrittura non idonea, eccependo il difetto di legittimazione passiva e negando di avere avuto rapporti con il ha altresì Parte_1 eccepito la prescrizione estintiva e/o presuntiva e nel merito ha contestato l'an ed il quantum debeatur.
2. Il si è costituito avanti al Tribunale sostenendo che le fatture non Parte_1 erano state contestate ed anzi sarebbero state riconosciute dal debitore per avere partecipato alla trattativa e che la prescrizione, soggetta al termine quinquennale, è stata più volte interrotta con comunicazioni volte a ottenere il pagamento.
3. Il Tribunale ha negato la provvisoria esecuzione del decreto ed ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, senza ammissione delle istanze istruttorie delle parti.
4. Il Tribunale di Spoleto ha pronunciato sentenza n. 532/2022 pubbl. il 25/07/2022
(RG n. 1436/2019) Repert. n. 895/2022 con cui ha accolto l'opposizione di , CP_1 revocando il Decreto Ingiuntivo e condannando il al pagamento delle Parte_1 spese di lite.
5. Il ha presentato appello, sostenendo che la sentenza di primo Parte_1 grado è errata e contraddittoria e non il Tribunale non ha adeguatamente considerato la documentazione presentata. Si duole per la mancata ammissione delle prove testimoniali
Il Giudice di primo grado ha ritenuto non sufficienti le prove documentali e ha rigettato le prove testimoniali proposte dal giudicandole generiche o riferite a Parte_1 circostanze documentali. L'appellante ha richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata sostenendo la presenza di gravi e fondati motivi per la sua riforma.
6. Si è costituito in appello il Geom. per eccepire la inammissibilità Controparte_1 dell'atto di appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. sostenendo che non ha alcuna ragionevole probabilità di accoglimento. Nel merito insiste nel sostenere la mancata prova che il Geom.
abbia commissionato lavori al e che vi sia stata effettiva CP_1 Parte_1 esecuzione degli stessi.
pagina 2 di 5 7. La Corte, con ordinanza 20.7.23 ha ritenuto l'insussistenza delle condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione.
motivi della decisione
8. La preliminare questione di inammissibilità dell'appello ex art 342 comma 2 c.p.c. sollevata dalla parte appellata va disattesa, in ossequio all'ormai pacifico chiarimento pervenuto dalla Suprema Corte (Cass. n. 27199/2017). Nel caso di specie l'impugnazione contiene una sufficientemente chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati alla sentenza impugnata.
9. L'appellante sostiene che il giudice di prime cure non ha considerato adeguatamente il contenuto della corrispondenza e la sua consequenzialità temporale, così richiama l'attenzione della Corte sulle le comunicazioni scambiate tra i professionisti.
L'Avv. Mazzocchio, per conto del ha inviato al Geom. una Parte_1 CP_1 raccomandata con ricevuta di ritorno datata 08.06.2011, (doc 2 fascicolo di primo grado del richiedendo il pagamento della somma di € 16.578,00 come insoluto Parte_1 delle fatture n. 115 del 2007 e n. 58 del 2008.
In data il 16.02.2012 (doc 3 fascicolo primo grado del ) l'Avv. Parte_1
Mazzocchio ha inviato un fax al numero del Geom. contenente la bozza di un testo CP_1 di una dichiarazione.
In data 08.03.2012 il Geom. che inoltra un fax di due pagine (doc 4 fascicolo CP_1 primo grado del ) all'avv. Mazzocchio. Nella prima pagina dopo il Parte_1 frontespizio reca la seguente dizione sottoscritta dal : “come da accordi le invio il CP_1 testo della dichiarazione”. Nella seconda pagina si riscontra la seguente dizione:
“Io sottoscritto Ing.________ in proprio e per conto del con sede in Parte_1
Foligno in Piazzetta XX Settembre n. 19, ricevo dal Geom. la somma di € in Controparte_1 acconto/saldo e a tacitazione di ogni pretesa relativa alle pratiche:________. Con il suddetto pagamento dichiaro di non avere nulla a pretendere dal . per nessun Pt_2 Controparte_1 titolo o ragione essendo stato integralmente soddisfatto”
10. In verità il Tribunale ha passato al vaglio la documentazione su cui la difesa ha richiamato l'attenzione di questa corte. Il primo giudice ha ritenuto che detti documenti “non contengono alcun riferimento utile a identificare un rapporto di credito, non essendo presente alcun accenno alla causa debendi né all'identità del creditore, limitandosi a un modello di dichiarazione liberatoria privo di qualsiasi contenuto.”
Tale prospettazione non rende persuaso il Collegio. Se infatti il Tribunale ritiene che la corrispondenza via fax risulti carente della “manifestazione della consapevolezza del debito”, pagina 3 di 5 occorre più attentamente considerare, anche sulla scorta della giurisprudenza indicata dal
Tribunale, che “Il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega
l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà.” (Cass. n. 5324/2005)
Posto che la corrispondenza effettivamente ed incontestabilmente è intervenuta tra le parti, la “manifestazione della consapevolezza del debito” la si attinge dal fatto stesso che le parti si siano impegnate a ricercare un accordo transattivo, che evidentemente non è giunto a buon fine.
Per altro verso la parte appellata Geom. si è limitato a negare ogni rapporto CP_1 con il ma non ha offerto spiegazioni che giustifichino da parte sua la Parte_1 spedizione all'Avv. Mazzocchio, difensore del il fax del 8.3.12 Parte_1 sottoscrivendo la dizione: “come da accordi le invio il testo della dichiarazione”.
Ciò vale a ritenere che vi sia stata da parte del Geom. la ricognizione del CP_1 debito portato dalle fatture oggetto del ricorso monitorio rispetto alla quale si sia tentata una infruttuosa transazione.
Per le ragioni sopra esposte il collegio ritine che la sentenza vada riformate nel senso che deve essere respinta l'opposizione al Decreto Ingiuntivo, n. 410/2019, emesso dal
Tribunale di Spoleto in data 26.04.2019, con cui gli è stato ingiunto al Geom. il CP_1 pagamento in favore di della somma di € 16.578,00. Parte_1
11. Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza, considerato il valore giudizio, come formulato con la domanda, e tenuto conto dei parametri minimi, considerata la semplicità del giudizio (scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00) di cui al DM. 55/2014
(aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022) vengono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in riforma della sentenza impugnata (Sentenza n. 532/2022 pubbl. il 25/07/2022 RG n.
1436/2019) respinge la domanda di opposizione al Decreto Ingiuntivo, n. 410/2019, emesso dal Tribunale di Spoleto in data 26.04.2019, con cui gli è stato ingiunto al Geom. il CP_1 pagamento in favore di della somma di € 16.578,00 e per l'effetto lo Parte_1 conferma. pagina 4 di 5 Condanna altresì la appellata (Geom. ) a rimborsare alla parte appellata CP_1
( le spese di lite, che per il primo grado si liquidano in complessive € Parte_1
2.540,00, per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.; per il primo grado si liquidano in complessive € 2.910,00, per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a
Perugia, 13 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott.ssa Claudia Matteini
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