TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/09/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice Onorario di Tribunale dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato e pubblicato mediante lettura nella pubblica udienza del 22 settembre 2025 la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 3490 del R.A.C.L. dell'anno
2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...], ed Parte_1 elettivamente domiciliata a Santadi presso lo studio dell'Avv. Claudia Lampis che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Christian Bernardini in virtù di procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Furcas, unitamente e/o disgiuntamente, all' Avv. Marina Olla, per procura generale alle liti in atti, domiciliato in Cagliari, con sede della locale avvocatura
OPPOSTO
Motivi in fatto e in diritto
A seguito di espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall'articolo 445 bis c.p.c. finalizzato al riconoscimento del requisito sanitario necessario per conseguire pensione e indennità di accompagnamento, parte opponente ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art. 445 bis c.p.c., il ricorso in opposizione nel quale ha censurato la valutazione sfavorevole effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, Dottor secondo cui Persona_1
l'opponente risulta affetta da: “Verosimile sclerosi multipla. Disturbo ansioso-depressivo reattivo” e che ha concluso che: “A causa delle infermità o difetti fisici o mentali dai quali è affetta, la ricorrente è da ritenersi invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa non superiore al 80% (ottantapercento). A causa delle infermità o difetti fisici o mentali dai quali è affetta la ricorrente non è persona che necessita di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita, né persona con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”.
Anche sulla scorta di nuova documentazione medica, la difesa opponente ha censurato la valutazione in atti ritenendo che il consulente abbia sottovalutato il quadro patologico che affligge l'opponente, innanzitutto con riferimento alla valutazione delle problematiche relative alle funzioni neuro muscolo scheletriche e correlate al movimento in quanto asseritamente ritenuta in contrasto con la documentazione medica in atti (v. certificato 9.06.23 Dr. , 13.09.24 dr. Per_2 Per_3
e 20.09 24 dr.ssa . Sotto altro profilo, parte opponente ha lamentato la
[...] Persona_4 sottovalutazione di ulteriori patologie quali: vescica neurogena, fibromialgia e sulla vulvodinia, documentate in atti. Infine, l'opponente ha ritenuto errata la valutazione della patologia psichiatrica che l'affligge.
La difesa opponente ha, quindi, concluso chiedendo di accertare che si Parte_1 trova nelle condizioni medico –legali previste per conseguire la prestazione invocata, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' al CP_2 pagamento dei ratei delle prestazioni invocate e delle spese processuali. CP_ L si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, deducendo la correttezza delle risposte rese dal consulente tecnico d'ufficio e opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e richiamato a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio, la causa è stata tenuta a decisione sulle odierne conclusioni delle parti.
§§§§
L'opposizione è parzialmente fondata e merita, pertanto, di essere accolta nei limiti appresso indicati.
Va premesso che, stante la nuova documentazione prodotta in corso di giudizio, si è ritenuto necessario richiamare a chiarimenti il CTU, il quale ha parzialmente modificato il giudizio medico legale assunto in sede di accertamento tecnico preventivo, con motivazione da intendersi integralmente riportata e che si condivide in quanto scevra da vizi logici ed incongruenze.
In particolare, il CTU ha ritenuto di confermare la valutazione concernente il periodo intercorso dalla data di presentazione della domanda (27-10-2021) a quella della precedente visita peritale (29-2-24), dissentendo, in particolare, da quanto espresso nella valutazione fisiatrica 13-6-
23 in quanto nella relativa certificazione manca la descrizione di un quadro obiettivo patologico sufficientemente grave da giustificare i punteggi attribuiti nelle varie scale di valutazione utilizzate, quadro obiettivo patologico sufficientemente grave che neppure il CTU ha rilevato in occasione della visita peritale del 29-2-24.
Il CTU ha ribadito che i disturbi motori, oltre che dalla probabile componente organica attribuibile alla sclerosi multipla (la cui diagnosi, peraltro, è ripetutamente riportata anamnesticamente nella documentazione in atti ma in assenza del referto di esami diagnostici, quali una RM, che la confermino con certezza), riconoscono quale causa anche una probabile componente psicogena e siano anche conseguenza degli accusati dolori determinati dalla fibromialgia e dai neuromi di . CP_3
Conseguentemente il Dr. ha ribadito che, oltre a quanto detto nella precedente Per_1 relazione di CTU sulla fibromialgia la valutazione di tale patologia è inclusa anche nell'ambito del cd 7335 del DM 5-2-92 (Paraparesi con deficit di forza medio, percentuale di invalidità 51-60%), in quanto sul piano delle sue conseguenze funzionali è probabile che la sintomatologia dolorosa causata dalla stessa fibromialgia contribuisca nel caso in esame a causare la limitazione motoria rilevata.
Infine, ha ritenuto di confermare l'inquadramento del disturbo vescica neurogena in rapporto al cd 6207 del DM 5-2-92 (Ritenzione urinaria cronica (plurisettimanale), percentuale di invalidità 35%), invece che in riferimento al cd 6206 del DM 5-2-92 (Ritenzione urinaria cronica con cateterismo saltuario, percentuale di invalidità 25%), in quanto l'opponente non praticava all'epoca della precedente visita peritale e non pratica tuttora cateterismo vescicale.
Il CTU ha, invece, osservato che, per quanto riguarda il periodo successivo alla precedente visita peritale del 29-2-24, sulla base della documentazione medica redatta successivamente e dello stato clinico attualmente rilevato, le condizioni cliniche della opponente risultano peggiorate.
Dr. a specificato che lo stato depressivo, l'ansia ed il grado di sofferenza psichica Per_1 soggettiva, infatti, risultano più gravi e sono accompagnate da difficoltà di concentrazione e sensazione soggettiva di confusione. Persistono, d'altra parte, le marcate lamentele somatiche, comprendenti i dolori diffusi, probabilmente in parte psicogeni e che hanno indotto a diagnosticare una fibromialgia, e la vulvodinia, pur in presenza di un atteggiamento di scarsa collaborazione, che ha reso problematica la valutazione e posto in dubbio l'effettiva presenza di alcuni denunciati deficit funzionali.
Tuttavia, Dr. ha ritenuto che siano attualmente presenti alcuni dati obiettivi che Per_1 depongono evidentemente per il peggioramento e la marcata gravità del quadro clinico attuale
(condizioni generali evidentemente scadute e con marcato, dimagrimento, condizioni trascurate nella cura della persona e dell'abbigliamento) tali da far ritenere ragionevole valutare la patologia psichica attuale con riferimento per analogia al cd 2210 (Sindrome depressiva endogena grave, percentuale di invalidità 71-80%) e non più al cd 2203 (Disturbi ciclotimici con ripercussioni sulla vita sociale, percentuale di invalidità 51-60%), che, come già detto, si ritiene fosse stato congruamente utilizzato per il passato.
Ne deriva che, considerata la persistenza delle altre patologie, già valutate in rapporto ai cd
7335 del DM 5- 2-92 (Paraparesi con deficit di forza medio, percentuale di invalidità 51-60%), è ragionevole ritenere attualmente l'opponente totalmente inabile. Infatti, sebbene il calcolo riduzionistico conduca ad una percentuale di invalidità modestamente ridotta (92%) rispetto al 100%, risulta evidente che ben difficilmente l'opponente possa essere in grado di sfruttare concretamente la sua teorica capacità lavorativa residua.
Dato il quadro clinico rilevato attualmente e sopra descritto, a parere del CTU, l'opponente necessita di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita;
infatti, a causa del suo stato psichico, aggravato dai disturbi somatici, non appare attualmente in grado di occuparsi adeguatamente della propria abitazione, di fare la spesa, di curare adeguatamente sé stessa e di programmare e mettere in atto, con sufficiente continuità ed adeguatezza, l'insieme degli atti quotidiani necessari per garantirsi una dignitosa sopravvivenza.
Quanto alla decorrenza di tale stato invalidante, Dr. ha rilevato che la psichiatra Per_1 curante del CSM, nella certificazione di nuova produzione del 30-9-24, ha attestato "a causa della patologia, non è in grado di attendere autonomamente alle comuni attività di vita quotidiana".
Circa il passato, stante quanto già detto sopra relativamente al periodo intercorso dalla data di presentazione della domanda (27-10-2021) a quella della precedente visita peritale (29-2-24), si deduce che l'opponente è totalmente inabile e presenta necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita da un periodo intermedio tra la data della precedente visita peritale (29-
2-24) e di quella attuale (2-4-25), ragionevolmente valutabile, vista anche la certificazione psichiatrica del 30-9-24, nell'agosto 2024 circa, ma sono indicate visite di verifica della loro sussistenza, per esempio tra un anno.
Tanto premesso, il consulente ha concluso che, tenuto conto del quadro clinico descritto e delle generali limitazioni funzionali correlate, l'opponente deve essere considerata inabile ed incapace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua, nonché incapace di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge
18/80 e 508/88)”, con decorrenza dal mese di agosto 2024.
La relazione peritale, supportata da documentazione medica adeguata, ispirata a corretti criteri di giudizio medico legale e correttamente motivata è condivisa per il resto dal Tribunale che, in conformità alle risultanze sopra riportate, accerta che l'opponente è inabile, con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita, con decorrenza dal mese di agosto
2024 e, conseguentemente, accoglie per quanto di ragione la presente opposizione.
Considerato che l'accertamento tecnico preventivo ha ad oggetto soltanto la sussistenza delle condizioni sanitarie, che un'eventuale pronuncia sulla esistenza anche dei requisiti sociosanitari non potrebbe essere appellata, il giudizio di opposizione deve essere limitato alle questioni attinenti alla sussistenza del requisito sanitario, con conseguente inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alle prestazioni invocate e di condanna al pagamento delle medesime.
Poiché il requisito sanitario necessario per beneficiare della prestazione invocata si è consolidato in capo all'opponente con decorrenza successiva al deposito della domanda amministrativa e al deposito dell'accertamento tecnico preventivo, sussistano i presupposti per procedere alla compensazione integrale tra le parti delle spese processuali relative alla fase dell'accertamento tecnico preventivo e della presente fase del giudizio. CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in separati decreti, anche in considerazione del fatto che l'opponente ha comprovato ai sensi dell'art. 42, comma 11°, del D.L. 269/03 – attraverso apposita autocertificazione – di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 76 e 77 del D. Lgs. n. 113 del 2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
accerta che deve essere considerata inabile, con necessità di assistenza Parte_1 continua per compiere gli atti quotidiani della vita, con decorrenza dal mese di agosto 2024 e, conseguentemente, accoglie per quanto di ragione la presente opposizione.
Dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alle prestazioni invocate e di condanna al pagamento delle medesime.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali delle due fasi del giudizio. CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in separati decreti.
Così deciso in Cagliari 22 settembre 2025 Il Giudice Onorario
(dott.ssa Silvia Sotgia)