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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/05/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dr Carolina Burrascano, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 335/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del
Tribunale di Siracusa, avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1936/2019, reso dal
Tribunale di Siracusa il 14.11.2019, promossa da
nato a [...] in data [...] (cod. fisc.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], int.1, elettivamente domiciliato in Noto (Sr), via Ducezio
n. 131, presso lo studio dell'avv. Nicola Zirone, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-opponente- nei confronti di
(P. Iva ), con sede in Milano, al Foro Buonaparte 12, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore e per essa, quale procuratore, (P. Iva Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, giusta procura in atti;
-opposta-
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1936/2019 reso dal Tribunale di Siracusa il 14.11.2019, emesso su ricorso della società
pagina 1 di 7 con cui gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 27.703,29, oltre interessi come Controparte_1
in domanda nonché le spese e i compensi del procedimento monitorio.
Eccepiva parte opponente che il ricorso non era stato preceduto dalla comunicazione della dichiarazione di decadenza del termine. Inoltre, affermava l'inefficacia del decreto ingiuntivo stante la mancata prova della comunicazione della intervenuta cessione del credito.
Sosteneva, altresì, che la pretesa creditoria, relativamente agli interessi, era illegittima per il superamento del tasso soglia ex L. 108/1996, l'indeterminatezza del tasso di interesse, in ragione di una indicazione nel contratto di un I.s.c. e/o Taeg diverso rispetto a quello effettivamente applicato, la violazione del divieto di anatocismo. Contestava l'entità del credito ingiunto sostenendone l'insussistenza.
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In via riconvenzionale chiedeva la restituzione delle somme indebitamente riscosse a seguito degli interessi illegittimamente applicati.
Si costituiva, con propria memoria depositata telematicamente in data 8.4.2020, parte opposta che contestava quanto dedotto da parte opponente e chiedeva il rigetto della domanda spiegata da Pt_1
e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Con ordinanza del 10.12.2020 veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e veniva concesso termine per esperire il procedimento di mediazione.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione nei termini assegnati, il Giudice concedeva i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c..
La causa, espletata l'istruttoria tramite CTU contabile, con ordinanza del 12.3.2024, veniva rinviata per precisazione delle conclusioni. All'udienza del 28.1.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali.
Premessi i sopra indicati fatti di causa, si rileva che l'opponente ha sostenuto, nell'ambito di un motivo di opposizione rubricato “revoca e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per mancata comunicazione della intervenuta cessione del credito” che “la cessione è valida ed efficace tra cedente e cessionario quando sia stata data la comunicazione di essa al debitore ceduto”.
Con detta censura ha dunque eccepito esclusivamente di non avere ricevuto la notifica delle varie cessioni di credito.
In tal senso depongono incontrovertibilmente – oltre alla terminologia utilizzata per la individuazione del motivo di opposizione - i ripetuti richiami ai concetti di opponibilità del trasferimento, nonché l'esplicita affermazione della “inefficacia” e della “mancanza di legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione del debitore proprio per mancanza della notifica o dell'accettazione del contraente ceduto.
pagina 2 di 7 Inquadrata in questi termini, la doglianza dell'opponente non può essere condivisa.
Sul punto è consolidato l'indirizzo della Suprema Corte per cui “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (v., tra le altre, Cass. Civ. n. 4713/2019; Cass. Civ. n.
15364/2011).
Ne consegue che, anche nel caso in cui dovesse essere mancata la notifica delle avvenute cessioni, sarebbe comunque legittimata a richiedere allo stesso il pagamento del credito per cui è causa.
Deve inoltre osservarsi che l'adempimento di cui all'art. 1264 c.c. può reputarsi integrato anche dalla notificazione del provvedimento monitorio.
Ed invero, il Supremo Collegio ha chiarito che “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ. non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (Cass. Civ.
n. 12734/2021); in particolare, “non è prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio: la notificazione della cessione può essere effettuata mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio
- con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio” (Cass. Civ. n. 1770/2014; Cass. Civ. n. 20143/2005), sicché la stessa “può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (v., tra le tante, Cass. Civ. n.
1770/2014 cit.).
I principi sopra esposti devono poi ritenersi estesi anche alle operazioni di cessione di crediti in blocco e all'avviso di cui all'art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993, essendo stato precisato che “la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione “in blocco” dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e pagina 3 di 7 non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti.
Ed infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (v., ex multis, Cass. Civ. n. 20495/2020; Cass. Civ. n. 5997/2016).
La censura mossa da parte opponente ed esaminata al punto che precede non potrebbe essere accolta neppure ove si dovesse ipotizzare – in contrasto invero con quanto emerge dalla lettura degli atti - che con essa l'opponente abbia inteso eccepire la mancata prova della titolarità del credito in capo alla odierna opposta.
Come è stato chiarito di recente dal Supremo Collegio, il cessionario di una pretesa creditoria è tenuto a provare “l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco”, avendo colui “che si affermi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria […] l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ. Sez. I 6.9.2021, n.
24047, nel solco di Cass. Civ. Sez. I 2.3.2016, n. 4116).
Nel caso in scrutinio, la questione della titolarità del credito in capo alla società ingiungente è superata poiché il debitore ha esplicitamente riconosciuto l'acquisto della posizione creditoria da parte della opposta (cfr. pag.1 citazione), non ha in alcun modo negato che le cessioni fra Pt_2
e e tra questa e siano state concluse, essendosi limitato a
[...] Controparte_3 Controparte_1
segnalarne la mancata notifica. Inoltre, si è difeso nel merito della pretesa creditoria, Parte_1
così implicitamente riconoscendo l'esistenza degli atti traslativi e la legittimazione della cessionaria
(Cass. Civ. Sez. I 6.9.2021, n. 24047 cit.).
Quanto all'eccezione relativa alla omessa comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, ritiene questo Giudice che la comunicazione ricevuta in data il 10.8.2018, ossia la racc. a/r n.
61727870613-5 dell' 01/08/2018, oltre a comunicare l'intervenuta cessione, ha intimato al debitore di adempiere al pagamento dell'intero debito residuo. La richiesta di pagamento del debito residuo, con l'avvertimento che in caso di omesso pagamento sarebbe stata adita l'autorità giudiziaria, evidenzia inequivocabilmente la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine. A ciò deve aggiungersi che il contratto, nelle condizioni generali, prevede espressamente che “il cliente decade dal beneficio del termine fissato in suo favore quando sia divenuto insolvente o abbia diminuito per pagina 4 di 7 fatto proprio le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesso. In tal caso può esigere immediatamente e in un'unica soluzione il pagamento del debito residuo e degli Pt_2 ulteriori oneri applicabili”.
In ogni caso, va poi evidenziato che “La decadenza del beneficio del termine comporta, in capo all'istituto di credito che ha concesso il finanziamento, la possibilità di richiedere al debitore la restituzione immediata del debito in seguito ad inadempienze contrattuali, senza attendere l'ordinario pagamento rateale. Requisito essenziale affinché possa operare tale garanzia è la necessità che il creditore richieda l'immediato pagamento al debitore, richiesta che può ritenersi effettuata anche solo con la domanda giudiziale di pagamento del debito, non occorrendo una distinta e preventiva intimazione” (cfr. Tribunale Vicenza sez. I, 29/08/2023, n.1565).
Pertanto, anche ove non volesse ritenersi intervenuta la preventiva intimazione, in ogni caso, stante le inadempienze contrattuali, la parte opposta legittimamente avrebbe potuto adire l'Autorità Giudiziaria per il recupero dell'intera somma finanziata. Dunque, anche nel caso di totale assenza sia della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine sia di una preventiva intimazione, il creditore può senz'altro agire per il recupero del proprio credito.
L'opponente lamenta poi la violazione degli att. 633 e 634 c.p.c. per mancanza di prova scritta, anche tale eccezione risulta infondata dal momento che l'opposta ha prodotto, già in fase monitoria, il contratto di finanziamento debitamente sottoscritto dall'ingiunto, nonché il relativo estratto conto.
Deve, all'uopo, osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione
è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia il contratto di finanziamento, ed ha allegato il mancato adempimento di parte opponente, mentre quest'ultima non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
Quanto all'eccezione relativa alla erronea indicazione del credito azionato, emerge dai documenti depositati da parte opposta che il credito ingiunto deriva dal contratto personale n. 3134127, stipulato da con - circostanza non contestata - con un piano di Parte_3 Parte_2 ammortamento c.d. “alla francese” di 84 rate da € 290,72, di cui sono state versate le rate indicate nell'estratto conto (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio) come risulta dagli atti, e con l'ultimo pagamento pagina 5 di 7 imputato alla rata del 15.11.2020. A ciò si aggiunga che non sono stati allegati documenti comprovanti l'avvenuto pagamento delle rate successive a quella scaduta.
Occorre ricordare, ancora una volta, che, in conformità al costante indirizzo del Supremo Collegio, essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, grava sull'odierna parte opposta – attrice in senso sostanziale – l'onere di provare il titolo fatto valere e di allegare l'inadempimento di controparte, mentre spetta invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., ex multis,
Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533).
Sul punto si osserva, inoltre, che in merito all'onere della prova la Corte di Cassazione ha affermato che allorquando venga azionato “un credito derivante da un prestito finanziario di cui sia incontroversa la dazione della corrispondente somma, è onere del debitore […] dimostrare le ragioni per le quali l'ammontare del credito […] non corrisponda a quello effettivamente vantato” (così
Cass. Civ. Sez. VI-I 20.8.2020, n. 17403), mentre non appare necessaria la produzione degli estratti del conto nel quale i finanziamenti siano stati eventualmente regolati (così Cass. Civ. Sez. VI-I
20.8.2020, n. 17403; Cass. Civ. Sez. I 15.4.2019, n. 10507; v. infine Cass. Civ. Sez. I 6.11.2019, n.
28526).
In particolare, va ribadito che il credito azionato con il decreto ingiuntivo risulta provato dall'allegato rendiconto relativo alla posizione in oggetto, considerato che trattandosi di finanziamenti finalizzati
(finanziamento a rimborso prestabilito) non si richiede la produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB essendo il piano di rimborso già concordato nel contratto.
Tanto premesso, deve ritenersi che parte opposta abbia adeguatamente assolto gli oneri dei quali essa
è gravata. A fronte dell'allegato inadempimento l'opponente non ha dato prova di aver adempiuto diversamente rispetto a quanto contabilizzato dalla banca.
È infondata l'eccezione di indeterminatezza del tasso applicato, di anatocismo e di usurarietà degli interessi;
sul punto, si rileva che l'eccezione è generica non avendo parte opponente indicato in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto il superamento del tasso soglia. Peraltro, attraverso l'espletata CTU è stato accertato che il tasso pattuito contrattualmente riporta il TAN del 9,75% e il
TAEG del 10,38% , applicando la formula della Banca d'Italia il TEG per la categoria “CREDITI
PERSONALI” risulta pari a 10.3808; da ciò consegue che al momento della stipula, il TEG applicato pari al 10,380%, come indicato nel contratto di finanziamento, risulta al di sotto del tasso soglia stabilito per la categoria “CREDITI PERSONALI” vigente per il secondo trimestre di riferimento 2013 pari al 18,98%.
pagina 6 di 7 Anche per gli interessi di mora il tasso pattuito annuo del 12,68% è al di sotto del tasso soglia stabilito dalla Banca d'Italia vigente per il trimestre di riferimento 2° 2013 pari al 18,9875%.
Infine, il consulente tecnico d'ufficio ha concluso che né il tasso di interesse corrispettivo, né il tasso di interesse di mora contrattuali, superano il tasso soglia come determinato in base alla
Sentenza della Suprema Corte di Cassazione SS.UU. n. 19597 del 21/9/2020.
Deve rigettarsi anche la domanda di “riduzione della clausola penale relativa agli interessi di moratori”; infatti detta domanda oltre che generica è infondata atteso che non si ravvede alcuna sproporzione o iniquità delle prestazioni delle parti.
Per quanto sopra detto, avendo parte creditrice assolto ai propri oneri probatori, fornendo la prova della fonte negoziale e legale del suo diritto e allegando l'inadempimento della controparte,
l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno addossate a nella misura indicata in Parte_1
dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice Dr Carolina Burrascano, disattesa ogni altra domanda, eccezione richiesta e deduzione, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al R.G.
n. 335/2020, così provvede:
- Conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1936/2019, reso dal Tribunale di Siracusa il 14.11.2019, che dichiara esecutivo;
- Condanna parte opponente, al pagamento delle spese del giudizio di opposizione a Parte_1
favore di che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese Controparte_1
generali, IVA e CPA, se dovuti;
- Pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di C.T.U., come provvisoriamente liquidate nel corso dell'istruttoria.
Così deciso in Siracusa il 14 maggio 2025
Il Giudice
Dr Carolina Burrascano
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