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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/10/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa OM MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5812\2018 promossa da:
c.f.: , rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GI DE CA, presso il cui studio, sito in San Nicandro Garganico (FG) alla via San GI, è elettivamente domiciliato;
attore contro
codice fiscale e partita IVA , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to Andrea Rescigno, presso il cui studio sito al Viale Canova n. 15 71036 in
Lucera, è elettivamente domiciliato;
convenuto motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto Parte_1 [...]
davanti al Tribunale di Foggia, deducendo: CP_1
- la illegittimità del contratto di finanziamento N. 010123657.8, sottoscritto con in data 13 maggio 2005, per indeterminatezza dell'oggetto e per CP_1 violazione delle norme sulla trasparenza delle condizioni economiche praticate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284, 1346, 1418 c.c.;
pagina 1 di 6 - il TAEG/ISC concretamente applicato al detto contratto di finanziamento era pari al
10,221%, superiore e comunque difforme rispetto a quello indicato contrattualmente, pari al 8,32%”;
- a tale risultato si è giunti in quanto nel calcolo del TAEG/ISC non era stata inclusa la polizza a copertura del credito CPI Cardiff Assicurazioni Spa pari a € 1.869,39, atteso che rientra tra le coperture assicurative di cui all'art. 2, co. 3 lettera D, del D.M.
Tesoro del 8 luglio 1992 così come anche espressamente previsto dalla decisione ABF
n. 2600 del 02.04.2015.
L'Attore ha, quindi, chiesto al Tribunale adito di: a) accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione del TAEG del Contratto “per violazione delle norme sulla trasparenza contrattuale, ex art. 1284, 1346, 1418 e 1419 c.c., 124 TUB” con conseguente condanna di alla restituzione di Euro 10.027,19 “ai sensi e CP_1 per gli effetti dell'art. 1284, co. 4, c.c. nonché dell'art. 125 bis, co. 6 e 7 TUB”; b) condannare al risarcimento a favore dell'Attore di una somma da CP_1 valutarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si è costituita chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate Controparte_1 dall'attore.
La domanda è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
Nel merito delle doglianze sollevate da parte attrice, non può non rilevarsi che, in punto di onere della prova, va necessariamente premesso che, trattandosi di un ordinario giudizio di accertamento della pretesa nullità di alcune clausole contrattuali di un rapporto bancario finalizzato, nella sostanza, alla ripetizione di indebito, incombeva senz'altro a parte attrice allegare e fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del diritto da essa vantato.
E', infatti, principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui chi agisce per la ripetizione di somme che assume indebitamente corrisposte ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non pagina 2 di 6 dovuta, essendo tale inesistenza un elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 cc (Cass. 1734/2011- Sentenza n. 602/2023).
L'onere di provare i fatti costitutivi della domanda ex art. 2697 cc presuppone, naturalmente, come antecedente logico necessario, l'adeguata e tempestiva allegazione delle circostanze fattuali, che la parte è onerata di dimostrare (Cfr Cass n. 7290/2013).
Tale onere di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della domanda assume una valenza imprescindibile all'interno di un sistema processuale come quello vigente che è, come è noto, caratterizzato da rigide preclusioni assertive e probatorie e dal principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito prova della esistenza del collegamento necessario tra il contratto di finanziamento e la polizza CPI Cardiff Assicurazioni Vita
e infortuni.
Non può trovare applicazione la disciplina invocata dall'attore a fondamento della propria domanda, poiché non ancora entrata in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento de quo e non applicabile retroattivamente.
Segnatamente si riporta la normativa di riferimento:
a) l'art. 125 bis, co. 6 (e non art. 117 TUB), al pari dell'art. 121 del TUB, introdotto con il D. Lgs. 141/2010 che ha sostituito l'intero capo II del titolo VI del TUB;
b) le disposizioni di “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, poiché la prima versione del provvedimento trasparenza è stata pubblicata nel 2009 e l'aggiornamento derivante dalle modifiche al capo II titolo VI del TUB è stato pubblicato nel febbraio 2011;
c) la direttiva 2008/48 CE;
d) la “sezione XI, punto 2-bis”, inserita nel “Provvedimento Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” di Banca d'Italia come modificato nel febbraio 2011.
pagina 3 di 6 L'attore, lamenta la violazione dell'art.117, co.4, del TUB, ma la prevalente giurisprudenza ritiene che l'erronea indicazione del TAEG non integra alcuna violazione dell'art. 117 d.lgs. n. 385/1993, poiché la norma fa riferimento solamente al
“tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” , mentre il TAEG non è un tasso o un prezzo, né un onere, ma è solo un indicatore sintetico dei costi, ossia la sintesi dei costi sostenuti dal consumatore (Tribunale di Milano, 21 novembre 2024 n. 10121) e che l'erronea o l'omessa indicazione del TAEG rileva solo sotto il profilo risarcitorio,
e non dà luogo a nullità del contratto ex art. 117 d.lgs. n. 385/1993.
L'unica norma che prevede la nullità in caso di omessa o erronea indicazione del
TAEG è l'art. 125 bis d.lgs. n. 385/1993, applicabile solo ai contratti di credito al consumo che siano stati stipulati dopo la sua entrata in vigore, non essendo concepibile una nullità sopravvenuta e non essendo la norma retroattiva, in mancanza di deroga dell'art. 11 disp.prel. cod. civ..
Il contratto di finanziamento in questione, invece, è stato stipulato nella vigenza del previgente art. 125 bis d.lgs. n. 385/1993, secondo il quale: “ Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
L'art. 121 d.lgs. n. 385/1993, vigente alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento in oggetto, nello stabilire che “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”, indica, tra i costi che devono essere inclusi nel calcolo del TAEG, i costi anche connessi al credito,
pagina 4 di 6 ma sempre che gli stessi siano un “requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
In tale senso, la giurisprudenza di legittimità ha confermato l'orientamento secondo cui la correlazione tra il titolo da cui originano i costi (nel caso in esame, contratto di assicurazione) ed il contratto di credito al consumo dev'essere necessaria nel senso che, in mancanza di assicurazione, l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione o avrebbe avuto attuazione a condizioni differenti (Cass. civ. n. 3460 del
2024) e che tale collegamento necessario può essere provato con qualsiasi mezzo e si presume in caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo
(Cass. n. 29501 del 2023; Cass. n. 13536 del 2023; Cass. n. 20247 del 2023; Cass. n.
17839 del 2023; Cass. n. 17187 del 2023; Cass. n. 3025 del 2022; Cass. n. 37058 del
2021; Cass. n. 22458 del 2018; Cass. n. 5160 del 2018; Cass. n. 8806 del 2017).
Nel caso di specie, l'attore ha dedotto la obbligatorietà della polizza assicurativa ed il suo collegamento con il contratto di finanziamento, senza tuttavia fornirne prova delle proprie allegazioni, non essendo sufficiente la contestualità delle sottoscrizioni dei due contratti, costituente mera presunzione del ridetto collegamento.
Risulta per tabulas che la polizza assicurativa non era un requisito per ottenere il credito né per ottenerlo alle condizioni offerte, considerato che, tra le condizioni del contratto di finanziamento non è contemplato alcun obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura del credito vertendosi in ipotesi di finanziamento finalizzato alla ristrutturazione della casa e non di acquisto di mobile registrato. Solo avuto riguardo a detta ultima ipotesi nel modulo contrattuale l'assicurazione furto ed incendio è prevista come obbligatoria. Vedi art. 4 del citato contratto.
Alla luce di tanto, la Polizza CPI va considerata facoltativa e non strettamente collegata al contratto di finanziamento.
pagina 5 di 6 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate facendo applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55\2014, stante la non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda dell'attore;
- condanna, altresì, l'attore al pagamento in favore delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in € 1.700,00;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 28 ottobre 2025.
La giudice
OM MA
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa OM MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5812\2018 promossa da:
c.f.: , rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GI DE CA, presso il cui studio, sito in San Nicandro Garganico (FG) alla via San GI, è elettivamente domiciliato;
attore contro
codice fiscale e partita IVA , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to Andrea Rescigno, presso il cui studio sito al Viale Canova n. 15 71036 in
Lucera, è elettivamente domiciliato;
convenuto motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto Parte_1 [...]
davanti al Tribunale di Foggia, deducendo: CP_1
- la illegittimità del contratto di finanziamento N. 010123657.8, sottoscritto con in data 13 maggio 2005, per indeterminatezza dell'oggetto e per CP_1 violazione delle norme sulla trasparenza delle condizioni economiche praticate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284, 1346, 1418 c.c.;
pagina 1 di 6 - il TAEG/ISC concretamente applicato al detto contratto di finanziamento era pari al
10,221%, superiore e comunque difforme rispetto a quello indicato contrattualmente, pari al 8,32%”;
- a tale risultato si è giunti in quanto nel calcolo del TAEG/ISC non era stata inclusa la polizza a copertura del credito CPI Cardiff Assicurazioni Spa pari a € 1.869,39, atteso che rientra tra le coperture assicurative di cui all'art. 2, co. 3 lettera D, del D.M.
Tesoro del 8 luglio 1992 così come anche espressamente previsto dalla decisione ABF
n. 2600 del 02.04.2015.
L'Attore ha, quindi, chiesto al Tribunale adito di: a) accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione del TAEG del Contratto “per violazione delle norme sulla trasparenza contrattuale, ex art. 1284, 1346, 1418 e 1419 c.c., 124 TUB” con conseguente condanna di alla restituzione di Euro 10.027,19 “ai sensi e CP_1 per gli effetti dell'art. 1284, co. 4, c.c. nonché dell'art. 125 bis, co. 6 e 7 TUB”; b) condannare al risarcimento a favore dell'Attore di una somma da CP_1 valutarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si è costituita chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate Controparte_1 dall'attore.
La domanda è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
Nel merito delle doglianze sollevate da parte attrice, non può non rilevarsi che, in punto di onere della prova, va necessariamente premesso che, trattandosi di un ordinario giudizio di accertamento della pretesa nullità di alcune clausole contrattuali di un rapporto bancario finalizzato, nella sostanza, alla ripetizione di indebito, incombeva senz'altro a parte attrice allegare e fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del diritto da essa vantato.
E', infatti, principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui chi agisce per la ripetizione di somme che assume indebitamente corrisposte ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non pagina 2 di 6 dovuta, essendo tale inesistenza un elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 cc (Cass. 1734/2011- Sentenza n. 602/2023).
L'onere di provare i fatti costitutivi della domanda ex art. 2697 cc presuppone, naturalmente, come antecedente logico necessario, l'adeguata e tempestiva allegazione delle circostanze fattuali, che la parte è onerata di dimostrare (Cfr Cass n. 7290/2013).
Tale onere di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della domanda assume una valenza imprescindibile all'interno di un sistema processuale come quello vigente che è, come è noto, caratterizzato da rigide preclusioni assertive e probatorie e dal principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito prova della esistenza del collegamento necessario tra il contratto di finanziamento e la polizza CPI Cardiff Assicurazioni Vita
e infortuni.
Non può trovare applicazione la disciplina invocata dall'attore a fondamento della propria domanda, poiché non ancora entrata in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento de quo e non applicabile retroattivamente.
Segnatamente si riporta la normativa di riferimento:
a) l'art. 125 bis, co. 6 (e non art. 117 TUB), al pari dell'art. 121 del TUB, introdotto con il D. Lgs. 141/2010 che ha sostituito l'intero capo II del titolo VI del TUB;
b) le disposizioni di “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, poiché la prima versione del provvedimento trasparenza è stata pubblicata nel 2009 e l'aggiornamento derivante dalle modifiche al capo II titolo VI del TUB è stato pubblicato nel febbraio 2011;
c) la direttiva 2008/48 CE;
d) la “sezione XI, punto 2-bis”, inserita nel “Provvedimento Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” di Banca d'Italia come modificato nel febbraio 2011.
pagina 3 di 6 L'attore, lamenta la violazione dell'art.117, co.4, del TUB, ma la prevalente giurisprudenza ritiene che l'erronea indicazione del TAEG non integra alcuna violazione dell'art. 117 d.lgs. n. 385/1993, poiché la norma fa riferimento solamente al
“tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” , mentre il TAEG non è un tasso o un prezzo, né un onere, ma è solo un indicatore sintetico dei costi, ossia la sintesi dei costi sostenuti dal consumatore (Tribunale di Milano, 21 novembre 2024 n. 10121) e che l'erronea o l'omessa indicazione del TAEG rileva solo sotto il profilo risarcitorio,
e non dà luogo a nullità del contratto ex art. 117 d.lgs. n. 385/1993.
L'unica norma che prevede la nullità in caso di omessa o erronea indicazione del
TAEG è l'art. 125 bis d.lgs. n. 385/1993, applicabile solo ai contratti di credito al consumo che siano stati stipulati dopo la sua entrata in vigore, non essendo concepibile una nullità sopravvenuta e non essendo la norma retroattiva, in mancanza di deroga dell'art. 11 disp.prel. cod. civ..
Il contratto di finanziamento in questione, invece, è stato stipulato nella vigenza del previgente art. 125 bis d.lgs. n. 385/1993, secondo il quale: “ Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
L'art. 121 d.lgs. n. 385/1993, vigente alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento in oggetto, nello stabilire che “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”, indica, tra i costi che devono essere inclusi nel calcolo del TAEG, i costi anche connessi al credito,
pagina 4 di 6 ma sempre che gli stessi siano un “requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
In tale senso, la giurisprudenza di legittimità ha confermato l'orientamento secondo cui la correlazione tra il titolo da cui originano i costi (nel caso in esame, contratto di assicurazione) ed il contratto di credito al consumo dev'essere necessaria nel senso che, in mancanza di assicurazione, l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione o avrebbe avuto attuazione a condizioni differenti (Cass. civ. n. 3460 del
2024) e che tale collegamento necessario può essere provato con qualsiasi mezzo e si presume in caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo
(Cass. n. 29501 del 2023; Cass. n. 13536 del 2023; Cass. n. 20247 del 2023; Cass. n.
17839 del 2023; Cass. n. 17187 del 2023; Cass. n. 3025 del 2022; Cass. n. 37058 del
2021; Cass. n. 22458 del 2018; Cass. n. 5160 del 2018; Cass. n. 8806 del 2017).
Nel caso di specie, l'attore ha dedotto la obbligatorietà della polizza assicurativa ed il suo collegamento con il contratto di finanziamento, senza tuttavia fornirne prova delle proprie allegazioni, non essendo sufficiente la contestualità delle sottoscrizioni dei due contratti, costituente mera presunzione del ridetto collegamento.
Risulta per tabulas che la polizza assicurativa non era un requisito per ottenere il credito né per ottenerlo alle condizioni offerte, considerato che, tra le condizioni del contratto di finanziamento non è contemplato alcun obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura del credito vertendosi in ipotesi di finanziamento finalizzato alla ristrutturazione della casa e non di acquisto di mobile registrato. Solo avuto riguardo a detta ultima ipotesi nel modulo contrattuale l'assicurazione furto ed incendio è prevista come obbligatoria. Vedi art. 4 del citato contratto.
Alla luce di tanto, la Polizza CPI va considerata facoltativa e non strettamente collegata al contratto di finanziamento.
pagina 5 di 6 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate facendo applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55\2014, stante la non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda dell'attore;
- condanna, altresì, l'attore al pagamento in favore delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in € 1.700,00;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 28 ottobre 2025.
La giudice
OM MA
pagina 6 di 6