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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/05/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2150 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Sallustro ed elettivamente domiciliata ad
Ancona, corso Garibaldi 91/A, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. e Partita IVA ), TRoparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Teodoro Carsillo ed elettivamente domiciliata a
Roma, via Luigi Lilio 9, presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: sentenza n. 629/2023 emessa dal Tribunale di Treviso
Conclusioni
Per Parte_1
La SI.ra si richiama integralmente al proprio atto di appello e ai Parte_1 successivi scritti difensivi chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni ivi riportate. pagina 1 di 6 Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito, chiesto e concluso perché infondato in fatto ed in diritto, nonché non provato.
In via istruttoria: si insiste per la ammissione della prova testimoniale sulla seguente circostanza preceduta dalla locuzione vero è che:
“il motivo del diniego del mutuo richiesto nel 2019 dalla SI.ra Parte_1 alla società CA!SpA è da ravvisarsi nella sua segnalazione in Centrale
Rischi della Banca d'Italia quale fideiussore della per un importo di euro Pt_2
400.000”.
Si indica quale testimone il legale rappresentante pro tempore della società TR CA , elettivamente domiciliato presso la sede legale della stessa.
In via subordinata, si chiede ordinarsi, anche ai sensi dell'art. 210 cpc, alla TR CA , in persona del suoi legale rapp.te p.t., la consegna del dossier relativo alla istruttoria avente ad oggetto il mutuo richiesto dalla SI.ra Pt_1 nel 2019.
[...]
Si rassegnano le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 629/2023 emessa dal Tribunale di Treviso, I Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Daniela Ronzani, nell'ambito del giudizio N.R.G. 5816/2021, pubblicata in data 11.04.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione nella centrale rischi della
SI.ra Parte_1
- accertata l'illegittimità della segnalazione da parte della TRoparte_3 condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti, nessuno escluso, dalla SI.ra , anche ai sensi dell'art. 2043 c.c, non Parte_1 patrimoniali ed anche come perdita della chance, nella misura di euro 25.000,00
(euro venticinquemila) ovvero in quella che il Giudice adito riterrà equa e giusta,
pagina 2 di 6 per non essere riuscita, causa la illegittimità della segnalazione, ad ottenere il mutuo necessario per l'acquisto dell'immobile;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, con rimborso spese generali, oltre CPA ed altri incombenti di legge e con attribuzione alla difesa della SI.ra perché anticipataria. Pt_1
Per TRoparte_1
In via principale, dichiarare inammissibile il gravame avversario stante
l'intervenuto passaggio in giudicato dell'impugnata Sentenza n. 629/2023 emessa in data 11.4.2023 dal Tribunale di Treviso.
In via subordinata, rigettare tutte le domande proposte dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate.
Con vittoria di compensi e spese, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, CPA ed IVA.
Svolgimento del processo
Nel giudizio di primo grado conveniva davanti al Tribunale di Parte_1
Treviso la società chiedendo che la stessa venisse TRoparte_1 condannata al risarcimento del danno da ella subito in conseguenza della sua illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi da parte della Banca convenuta, danno quantificato in euro 25.000,00.
Precisava che nonostante l'estinzione del suo precedente debito, quale garante della società da ottobre 2018 era stata segnalata a sofferenza da Parte_2 CP_1
2018–2 e tale segnalazione non le aveva permesso di conseguire il
[...] finanziamento necessario all'acquisto di un immobile, acquisto al quale aveva pertanto dovuto rinunciare.
Si costituiva in causa la convenuta negando ogni addebito e rilevando che l'asserito danno non poteva ritenersi in re ipsa.
Con sentenza n. 629/2023 il Tribunale rigettava la domanda attorea rilevando che l'assunto della convenuta, secondo cui la segnalazione era riferibile al Crif, a cui la medesima non aveva mai aderito, risultava smentito dalla documentazione in atti.
Riteneva, però, che il danno non fosse stato provato, neanche attraverso presunzioni.
pagina 3 di 6 Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando: Parte_1
a) l'errore del Tribunale nell'avere ritenuto non raggiunta la prova in ordine al mancato finanziamento dovuto alla illegittima segnalazione da parte della Banca convenuta;
b) la mancata ammissione della prova testimoniale;
c) l'errore del Giudice di primo grado nel ritenere non fondata e non provata la richiesta di risarcimento del danno.
Si è costituita la quale, in via preliminare, ha eccepito TRoparte_1
l'inammissibilità dell'appello, in quanto notificato dopo il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 23 aprile 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che, in via preliminare, debba essere esaminata l'eccezione formulata da parte appellata circa l'inammissibilità del gravame stante la sua tardiva proposizione.
L'eccezione è fondata.
La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 11 aprile 2023 e, pertanto, il termine lungo di sei mesi, entro il quale l'appellante avrebbe dovuto notificare l'atto di impugnazione, scadeva il 13 novembre 2023.
Un primo atto di citazione di appello veniva notificato a mezzo PEC alla società appellata in data 10 novembre 2023 ma l'appellante non provvedeva alla sua iscrizione a ruolo.
Un successivo atto di citazione in appello (definito “in riassunzione”) veniva notificato a sempre a mezzo PEC, in data 28 novembre TRoparte_1
2023 (doc.7) e iscritto a ruolo il 30 novembre 2023, quindi oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
Nel contrastare l'eccezione di inammissibilità, parte appellante richiama la pronuncia della Suprema Corte (Cass. n. 21717/2012) secondo cui in mancanza di una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità rispetto ad un atto di impugnazione notificato ma non iscritto a ruolo, il gravame può essere riproposto pagina 4 di 6 entro il termine breve di trenta giorni decorrenti dalla notifica del primo atto di impugnazione, purché il secondo atto sia sostitutivo e non già integrativo del primo.
Pertanto, nel caso di specie, l'appello sarebbe ammissibile e procedibile essendo stato il secondo atto di appello notificato il 23 novembre 2023 (rectius il 28 novembre) entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di notifica della prima impugnazione avvenuta il 10 novembre 2023.
Tale tesi non ha pregio: come affermato dalla Suprema Corte nell'ipotesi di notifica di un secondo atto di appello che faccia seguito al primo non ancora dichiarato inammissibile o improcedibile, l'osservanza del termine breve decorrente da quest'ultimo non ha un effetto di proroga del termine lungo, restando, pertanto, il secondo atto di impugnazione assoggettato al termine
(breve o lungo) che per primo viene a scadenza, in quanto la locuzione
"indipendentemente dalla notificazione" posta ad apertura dell'art. 327 c.p.c. sta ad attestare che il termine lungo va comunque rispettato, sia stata o meno notificata la sentenza, e che, dunque, la notifica può avere l'effetto di far scattare anche il termine breve e determinare - ove l'impugnazione non lo rispetti - la formazione del giudicato se venuto a scadere prima del termine lungo, ma non anche quello di precludere la formazione del predetto giudicato per effetto della scadenza del termine lungo se maturata anteriormente a quella del termine breve
(Cass. n. 28647/2023).
Nella fattispecie la nuova notifica dell'atto di appello è tardiva essendo stato il nuovo atto di appello notificato in data 28 novembre 2023, quando il termine lungo per impugnare, ovvero quello semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., era già decorso (13 novembre 2023).
Stante la soccombenza, l'appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellata, liquidate come in dispositivo, tra valori minimi e medi stante la non particolare complessità della questione trattata.
pagina 5 di 6 Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 629/2023 del Tribunale di Treviso, così pronuncia:
− dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte Parte_1 appellata liquidate complessivamente in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e oneri accessori come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2150 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Sallustro ed elettivamente domiciliata ad
Ancona, corso Garibaldi 91/A, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(C.F. e Partita IVA ), TRoparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Teodoro Carsillo ed elettivamente domiciliata a
Roma, via Luigi Lilio 9, presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: sentenza n. 629/2023 emessa dal Tribunale di Treviso
Conclusioni
Per Parte_1
La SI.ra si richiama integralmente al proprio atto di appello e ai Parte_1 successivi scritti difensivi chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni ivi riportate. pagina 1 di 6 Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito, chiesto e concluso perché infondato in fatto ed in diritto, nonché non provato.
In via istruttoria: si insiste per la ammissione della prova testimoniale sulla seguente circostanza preceduta dalla locuzione vero è che:
“il motivo del diniego del mutuo richiesto nel 2019 dalla SI.ra Parte_1 alla società CA!SpA è da ravvisarsi nella sua segnalazione in Centrale
Rischi della Banca d'Italia quale fideiussore della per un importo di euro Pt_2
400.000”.
Si indica quale testimone il legale rappresentante pro tempore della società TR CA , elettivamente domiciliato presso la sede legale della stessa.
In via subordinata, si chiede ordinarsi, anche ai sensi dell'art. 210 cpc, alla TR CA , in persona del suoi legale rapp.te p.t., la consegna del dossier relativo alla istruttoria avente ad oggetto il mutuo richiesto dalla SI.ra Pt_1 nel 2019.
[...]
Si rassegnano le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 629/2023 emessa dal Tribunale di Treviso, I Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Daniela Ronzani, nell'ambito del giudizio N.R.G. 5816/2021, pubblicata in data 11.04.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione nella centrale rischi della
SI.ra Parte_1
- accertata l'illegittimità della segnalazione da parte della TRoparte_3 condannare la società convenuta al risarcimento dei danni subiti, nessuno escluso, dalla SI.ra , anche ai sensi dell'art. 2043 c.c, non Parte_1 patrimoniali ed anche come perdita della chance, nella misura di euro 25.000,00
(euro venticinquemila) ovvero in quella che il Giudice adito riterrà equa e giusta,
pagina 2 di 6 per non essere riuscita, causa la illegittimità della segnalazione, ad ottenere il mutuo necessario per l'acquisto dell'immobile;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, con rimborso spese generali, oltre CPA ed altri incombenti di legge e con attribuzione alla difesa della SI.ra perché anticipataria. Pt_1
Per TRoparte_1
In via principale, dichiarare inammissibile il gravame avversario stante
l'intervenuto passaggio in giudicato dell'impugnata Sentenza n. 629/2023 emessa in data 11.4.2023 dal Tribunale di Treviso.
In via subordinata, rigettare tutte le domande proposte dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate.
Con vittoria di compensi e spese, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, CPA ed IVA.
Svolgimento del processo
Nel giudizio di primo grado conveniva davanti al Tribunale di Parte_1
Treviso la società chiedendo che la stessa venisse TRoparte_1 condannata al risarcimento del danno da ella subito in conseguenza della sua illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi da parte della Banca convenuta, danno quantificato in euro 25.000,00.
Precisava che nonostante l'estinzione del suo precedente debito, quale garante della società da ottobre 2018 era stata segnalata a sofferenza da Parte_2 CP_1
2018–2 e tale segnalazione non le aveva permesso di conseguire il
[...] finanziamento necessario all'acquisto di un immobile, acquisto al quale aveva pertanto dovuto rinunciare.
Si costituiva in causa la convenuta negando ogni addebito e rilevando che l'asserito danno non poteva ritenersi in re ipsa.
Con sentenza n. 629/2023 il Tribunale rigettava la domanda attorea rilevando che l'assunto della convenuta, secondo cui la segnalazione era riferibile al Crif, a cui la medesima non aveva mai aderito, risultava smentito dalla documentazione in atti.
Riteneva, però, che il danno non fosse stato provato, neanche attraverso presunzioni.
pagina 3 di 6 Avverso tale sentenza ha proposto appello lamentando: Parte_1
a) l'errore del Tribunale nell'avere ritenuto non raggiunta la prova in ordine al mancato finanziamento dovuto alla illegittima segnalazione da parte della Banca convenuta;
b) la mancata ammissione della prova testimoniale;
c) l'errore del Giudice di primo grado nel ritenere non fondata e non provata la richiesta di risarcimento del danno.
Si è costituita la quale, in via preliminare, ha eccepito TRoparte_1
l'inammissibilità dell'appello, in quanto notificato dopo il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 23 aprile 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che, in via preliminare, debba essere esaminata l'eccezione formulata da parte appellata circa l'inammissibilità del gravame stante la sua tardiva proposizione.
L'eccezione è fondata.
La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 11 aprile 2023 e, pertanto, il termine lungo di sei mesi, entro il quale l'appellante avrebbe dovuto notificare l'atto di impugnazione, scadeva il 13 novembre 2023.
Un primo atto di citazione di appello veniva notificato a mezzo PEC alla società appellata in data 10 novembre 2023 ma l'appellante non provvedeva alla sua iscrizione a ruolo.
Un successivo atto di citazione in appello (definito “in riassunzione”) veniva notificato a sempre a mezzo PEC, in data 28 novembre TRoparte_1
2023 (doc.7) e iscritto a ruolo il 30 novembre 2023, quindi oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
Nel contrastare l'eccezione di inammissibilità, parte appellante richiama la pronuncia della Suprema Corte (Cass. n. 21717/2012) secondo cui in mancanza di una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità rispetto ad un atto di impugnazione notificato ma non iscritto a ruolo, il gravame può essere riproposto pagina 4 di 6 entro il termine breve di trenta giorni decorrenti dalla notifica del primo atto di impugnazione, purché il secondo atto sia sostitutivo e non già integrativo del primo.
Pertanto, nel caso di specie, l'appello sarebbe ammissibile e procedibile essendo stato il secondo atto di appello notificato il 23 novembre 2023 (rectius il 28 novembre) entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di notifica della prima impugnazione avvenuta il 10 novembre 2023.
Tale tesi non ha pregio: come affermato dalla Suprema Corte nell'ipotesi di notifica di un secondo atto di appello che faccia seguito al primo non ancora dichiarato inammissibile o improcedibile, l'osservanza del termine breve decorrente da quest'ultimo non ha un effetto di proroga del termine lungo, restando, pertanto, il secondo atto di impugnazione assoggettato al termine
(breve o lungo) che per primo viene a scadenza, in quanto la locuzione
"indipendentemente dalla notificazione" posta ad apertura dell'art. 327 c.p.c. sta ad attestare che il termine lungo va comunque rispettato, sia stata o meno notificata la sentenza, e che, dunque, la notifica può avere l'effetto di far scattare anche il termine breve e determinare - ove l'impugnazione non lo rispetti - la formazione del giudicato se venuto a scadere prima del termine lungo, ma non anche quello di precludere la formazione del predetto giudicato per effetto della scadenza del termine lungo se maturata anteriormente a quella del termine breve
(Cass. n. 28647/2023).
Nella fattispecie la nuova notifica dell'atto di appello è tardiva essendo stato il nuovo atto di appello notificato in data 28 novembre 2023, quando il termine lungo per impugnare, ovvero quello semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., era già decorso (13 novembre 2023).
Stante la soccombenza, l'appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellata, liquidate come in dispositivo, tra valori minimi e medi stante la non particolare complessità della questione trattata.
pagina 5 di 6 Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 629/2023 del Tribunale di Treviso, così pronuncia:
− dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte Parte_1 appellata liquidate complessivamente in euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e oneri accessori come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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