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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2454 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LL AB Presidente
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera
Dott.ssa MA RI AL Consigliera rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 121/2023 all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 08/07/2025 tra
Parte_1
rappresentato/a e difeso/a dall'avv. VALENZANO ROSALBA
[...]
Appellante contro
, e CP_1 CP_2 CP_3 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. DE CAMELIS RAFFAELLA CP_4
Appellati ha pronunziato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10958 del 2022
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 414 cpc gli odierni appellati hanno convenuto in giudizio l' chiedendone la Controparte_5 condanna alla loro assegnazione, in via esclusiva, a mansioni corrispondenti alla categoria D, collaboratore professionale sanitario, profilo infermiere DM n.
739 del 1994, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura ivi indicata o in quella ritenuta di giustizia, previo accertamento dello svolgimento da parte dei medesimi anche di mansioni inferiori proprie degli operatori socio sanitari (oltre che la condanna dell' al pagamento Pt_1 dell'indennità ex art.86 del CCNL 2016/2018).
1.1 Hanno dedotto in fatto gli originari ricorrenti di essere dipendenti del in qualità di collaboratori professionali sanitari, con il Parte_1 profilo professionale di infermiere e con le decorrenze ivi indicate, assegnati al
Reparto di Neurochirurgia;
che il Reparto di degenza di Neurochirurgia è un reparto di elevata specialità, con pazienti operati sul cervello, sulla colonna vertebrale e sui nervi, che sono (parzialmente o totalmente) incapaci di provvedere autonomamente alle proprie necessità; di aver svolto, quali infermieri alle dipendenze del , le mansioni ivi indicate;
che nel Parte_1 suddetto reparto non prestano servizio Operatori Socio Sanitari e che solo la dipendente è una OSS, ma inidonea alla mansione perché CP_6 affetta da patologie ed assegnata a mansioni di Ausiliaria;
che gli Ausiliari addetti al Reparto svolgono le mansioni ivi indicate al punto 17; che a causa della carenza di organico di Operatori Socio Sanitari il piano di lavoro nella UO di Neurochirurgia impone agli infermieri di svolgere, di routine, non solo le prestazioni infermieristiche ma anche mansioni igienico-domestiche- alberghiere le quali, esemplificativamente, sono quelle ivi indicate al punto 18
(imboccare i pazienti non autosufficienti, rifare i letti e cambiare le lenzuola, igiene quotidiana totale de paziente, posizionamento, svuotamento e pulizia padelle, accompagnamento pazienti per esami diagnostici ….); che, quindi, gli stessi solo per il 25% dell'orario di lavoro possono dedicarsi all'assistenza infermieristica, mentre nel restante 75% sono costretti a svolgere le mansioni,
2 gravemente inferiori (di ben due livelli), igienico-domestiche-alberghiere, per sopperire alla mancanza/carenza di operatori socio sanitari;
di avere, quindi, subito un pregiudizio al loro onore, immagine professionale, reputazione e dignità, oltre che un danno professionale derivante dall'impossibilità di poter esercitare pienamente e completamente le proprie competenze professionali;
di avere, altresì, diritto alla particolare indennità di cui all'art. 86 del CCNL
2016/2018 a decorrere dal febbraio 2015.
2. Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso (previa dichiarazione di cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di reintegrazione nelle mansioni, avendo i ricorrenti riconosciuto alla prima udienza di essere stati assegnati ad altri reparti ed adibiti alle mansioni di inquadramento dal novembre/dicembre 2021), ha accertato che i ricorrenti erano stati sottoposti alla dequalificazione dedotta e condannato l' Pt_1 convenuta al pagamento delle somme ivi indicate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato nella misura del 10% della retribuzione per il periodo relativo al decennio anteriore alla notifica del ricorso.
2.1 In particolare il primo giudice ha evidenziato non essere stata contestata dalla parte convenuta la circostanza che i ricorrenti, presso il reparto di neurochirurgia avevano svolto, oltre alle specifiche mansioni del proprio livello di inquadramento, anche le ulteriori mansioni: igiene totale del paziente, posizionare, svuotare e pulire padelle, cambiare pannolini, rifare i letti e cambiare le lenzuola, cambiare la biancheria, movimentare i pazienti dal letto, alla barella, alla carrozzina, imboccare i degenti non autosufficienti
(circostanza, peraltro, provata dal “Piano di lavoro UO di Neurochirurgia, turno di mattina, pomeriggio e notte” versato in atti); che non era stata neanche contestata la deduzione dei ricorrenti che gli ausiliari in concreto assegnati al reparto (sette) avessero tutti certificazioni del medico competente di idoneità alla mansione, ma con limitazione e divieto di sollevamento carichi;
che il numero di ausiliari assegnati al reparto (come da documentazione in atti) era tale da impedire all'infermiere professionale di nutrire un effettivo affidamento sul loro supporto;
che, quindi, sistematicamente e non sporadicamente
3 l'infermiere era tenuto a svolgere le attività igieniche, assistenziali e di movimentazione dei pazienti, proprie dell'ausiliario specializzato e dell'operatore socio sanitario, ascritte a livello inferiore;
quanto alla domanda risarcitoria, che sussisteva una lesione alla dignità professionale dei ricorrenti, in considerazione della lunga durata del demansionamento (almeno decennale), del carattere manuale delle mansioni inferiori svolte e della conoscibilità endo-aziendale della dequalificazione;
il Tribunale ha, infine, determinato il danno nella misura del 10% della retribuzione mensile, non essendovi prova di ulteriori e diversi danni, nonché respinto la domanda di corresponsione dell'indennità di cui all'art. 86 del CCNL 2016/2018.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello l'
[...]
per i seguenti motivi: Parte_1
-Insussistenza del dedotto demansionamento, avendo il Tribunale omesso di conferire rilevanza alla natura altamente complessa, sul versante assistenziale e delle cure, del Reparto di Neurochirurgia, ove sono ricoverati pazienti con gravissime patologia del sistema nervoso centrale, circostanza che consente di qualificare atti quali: somministrazione del pasto al paziente, cura dell'igiene del paziente, movimentazione del paziente (comprensiva anche del dell'utilizzazione della padella che comporta la mobilità del corpo ed il cambio di posizione magari in soggetto operato alla colonna vertebrale), preparazione del paziente per un intervento, come atti aventi natura infermieristica;
erroneità della sentenza, in ogni caso, non risultando soddisfatto l'onere della prova del prevalente svolgimento quantitativo di mansione appartenenti alla qualifica inferiore;
-Insussistenza del diritto al risarcimento del danno, non avendo la sentenza impugnata indicato il profilo di danno non patrimoniale coinvolto
(professionale, biologico, esistenziale) e l'interesse in concreto leso.
4. Si sono costituiti , e CP_1 CP_2 CP_3
chiedendo il rigetto del gravame. CP_4
4 5. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
6. L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono, riportandosi il
Collegio anche alle argomentazioni già rese dalla medesima Sezione di questa
Corte in altra analoga fattispecie (sent. n. 1668 del 2024).
7. Infondata è la prima censura, con la quale l'appellante lamenta la mancata rilevanza attribuita dal primo giudice alle caratteristiche e peculiarità del reparto di degenza dell' , circostanza che porterebbe a Controparte_7 qualificare quali atti aventi natura infermieristica anche le attività consistenti nella somministrazione del pasto al paziente, nella cura dell'igiene del paziente, nella movimentazione del paziente (comprensiva anche del dell'utilizzazione della padella che comporta la mobilità del corpo ed il cambio di posizione magari in soggetto operato alla colonna vertebrale) e nella sua preparazione per un intervento.
7.1 Evidenzia, in primo luogo, il Collegio come l'
[...]
, nel costituirsi in giudizio, non Parte_1 ha in alcun modo contestato – per come già rilevato dal Tribunale – che gli odierni appellati hanno svolto presso il Reparto di Neurochirurgia, oltre alle attività proprie dell'infermiere, quelle descritte in ricorso (igiene totale del paziente, posizionare, svuotare e pulire padelle, cambiare pannolini, rifare i letti e cambiare le lenzuola, cambiare la biancheria, movimentare i pazienti dal letto alla barella, alla carrozzina, imboccare i degenti non autosufficienti - mansioni propriamente igienico-domestiche-alberghiere) e che, in ogni caso, lo svolgimento delle suddette mansioni da parte dei lavoratori è comprovata dal
Piano di Lavoro della UO (v. doc. 1 del fascicolo di primo Controparte_7 grado di parte ricorrente), il quale stabilisce, tra l'altro, che gli infermieri
“assistono i pazienti per la colazione”, “assistono i degenti per il pranzo”,
“assistono i pazienti per quanto riguarda le cure igienico-intime, cambi posturali e mobilizzazioni”, “provvedono all'igiene intima dei pazienti incontinenti”, “si occupano dell'assistenza/esecuzione igiene intima o bagno a
5 letto completo”, “rifacimento letti semplici e occupati con eventuale cambio biancheria”, “rimozione di lenzuola, oggetti ed altri dispositivi delle unità da locandare”.
7.2 Le suddette attività non rientrano in alcun modo tra quelle proprie dell'infermiere, figura disciplinata dal DM n. n.739/1994 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere, richiamato dal CCNL Comparto Sanità del 20.9.2001), ai sensi del quale l'infermiere << 1. …. è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e
l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero- professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca>>.
6 7.3 Il profilo dell'infermiere (DM 739/1994) rientra, infatti, nella categoria D del CCNL Comparto Sanità del 20.9.2001 (integrativo del CCNL del 7.4.1999), la cui declaratoria ricomprende <<… i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale>>.
7.4 Le mansioni di natura igienico-domestiche-alberghiere sopra descritte e svolte dagli odierni appellati ben rientrano, invece, tra quelle proprie della declaratoria contrattuale della categoria B, che ricomprende l'Operatore
Tecnico addetto all'Assistenza (OTA) il quale, propriamente, Svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature>, o della categoria B, profilo BS Operatore Socio
Sanitario (OSS), il quale fornisce intervento igienico sanitario e di carattere sociale>, o della categoria A (ausiliario specializzato), che <… provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate> (v. all. 1 del CCNL Comparto Sanità del 20.9.2001).
7.5 Tale circostanza non è stata contestata dall' appellante, che solo Pt_1 deduce nell'atto di gravame che le suddette attività rientrerebbero nella fattispecie dell'“atto infermieristico” in considerazione della natura complessa del reparto di Neurochirurgia, per essere ivi ricoverati pazienti con gravissime patologie del sistema nervoso centrale, laddove – rileva la Corte - i contenuti dell'attività infermieristica, per come desumibile dal DM n. 739/94, presuppongono conoscenze tecniche e specialistiche, eterogenei rispetto a quelli assolutamente scevri da tali contenuti teorici e, viceversa, concernenti attività puramente esecutive, consistenti nell'alimentare i pazienti non autosufficienti, nel provvedere all'igiene degli stessi, nell'accompagnare negli spostamenti i degenti o nel rifacimento dei letti;
tutte attività consone, per come sopra evidenziato, alla professionalità degli operatori di categoria B
7 (Profilo di Operatore tecnico addetto all'assistenza), o ai lavoratori di categoria
A, con il profilo di ausiliario specializzato, o a quelli di categoria B, profilo BS
Operatore Socio Sanitario (OSS).
7.6 E' evenienza pacifica, quindi, che gli appellati, quali infermieri addetti al reparto di Neurochirurgia, siano stati adibiti ordinariamente allo svolgimento sia di mansioni tipicamente infermieristiche che di accudimento dei bisogni primari
(igiene della persona, cambio della biancheria dei letti, alimentazione, trasporto dei malati, …), proprie di figure professionali di categoria inferiore.
7.7 E, al riguardo, sebbene alcuni compiti possano dirsi complementari e strumentali a quelli tipici infermieristici - quali la mobilizzazione di degenti <con specifiche esigenze cliniche>> o, comunque, quelle di collaborazione con il personale ausiliario (v. in motivazione Cass. n.36206/2023) -, proprio l'assenza totale o in misura apprezzabile di personale con il profilo di OSS o di Ausiliario
(nulla al riguardo ha dedotto l' convenuta in primo grado, che solo ha Pt_1 allegato che presso il reparto di neurochirurgia erano presenti operatori socio assistenziali, OSA, in realtà in possesso della qualifica di infermieri, per come risultante dal doc. 2 prodotto dalla medesima ), è stata causa della Pt_1 necessitata e sistematica adibizione del personale infermieristico ad una molteplicità di compiti ulteriori e senz'altro meno qualificanti di quelli tecnici loro propri, ma comunque loro demandati in quanto indispensabili per garantire il funzionamento della struttura ospedaliera, evenienza che ha determinato, in relazione alle prestazioni strumentali o accessorie, il superamento del limite della
<< prestazione esigibile>>.
7.8 Ciò in quanto la possibilità di ritenere esigibile un'obbligazione meramente accessoria e strumentale rispetto a quella principale e tipizzante è condizionata alla circostanza che la prestazione ulteriore resti marginale e non assuma una rilevanza quantitativa tale da connotare costantemente la prestazione divenendo, per la sistematicità dell'adibizione, contenuto ordinario della stessa.
7.9 In tal senso la Suprema Corte (ord. n. 21924 del 2022) ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito in base alla quale <La rilevanza quantitativa della prestazione relativa a qualifica inferiore è tale da poter escludere che il suo
8 svolgimento possa essere considerato come “obbligazione accessoria” che per sua natura deve avere una rilevanza marginale nello svolgimento della obbligazione principale ed essere funzionalmente collegata alla stessa…», essendo con ciò superato il limite della normale esigibilità e divenendo la condotta datoriale illecita e fonte di responsabilità contrattuale.
7.10 Deve inoltre rilevarsi come la necessità dello svolgimento di incombenze che sono inerenti ai profili inferiori (come il rifacimento dei letti, il trasporto dei degenti all'interno o all'esterno della struttura ospedaliera, l'alimentazione e la cura dell'igiene personale dei pazienti non autosufficienti, la movimentazione dei pazienti anche con problemi di deambulazione…) necessariamente ha assunto, nel caso di specie, una rilevanza quantitativa apprezzabile per l'assenza totale o parziale di personale di categoria inferiore che si occupasse di tali incombenze, sicché costituisce un'immediata inferenza logica che il personale infermieristico dovesse, per una consistente parte del tempo dedicato alla prestazione lavorativa, adempiere a tali compiti al fine di garantire il funzionamento del reparto e della stessa struttura ospedaliera, sostituendo il personale di categoria inferiore del tutto assente o mancante in termini numericamente apprezzabili.
7.11 In ogni caso, anche per il tempo in cui una parte dei compiti erano assicurati dagli ausiliari in servizio, resta il fatto che gli stessi venissero comunque richiesti quotidianamente al personale infermieristico, per come confermato dal Piano di Lavoro della in atti, il quale Parte_2 stabilisce gli adempimenti cui gli infermieri del suddetto reparto erano tenuti ad assolvere (Piano di Lavoro che prevede, tra l'altro, che gli infermieri
“assistono i pazienti per la colazione”, “assistono i degenti per il pranzo”,
“assistono i pazienti per quanto riguarda le cure igienico-intime, cambi posturali e mobilizzazioni”, “provvedono all'igiene intima dei pazienti incontinenti”, “si occupano dell'assistenza/esecuzione igiene intima o bagno a letto completo”, “rifacimento letti semplici e occupati con eventuale cambio biancheria”, “rimozione di lenzuola, oggetti ed altri dispositivi delle unità da locandare”).
7.12 In ordine, poi, alla doglianza mossa dall'
[...] in punto di prevalente svolgimento Parte_1
9 quantitativo di mansioni appartenenti alla qualifica inferiore da parte degli odierni appellati, deve evidenziarsi come la dell'adibizione ai fini dell'affermazione del diritto è quella necessaria ad escludere che i compiti propri delle qualifiche inferiori affidati ed espletati dal lavoratore fossero solo marginali, e che fossero eseguiti per far fronte ad esigenze del tutto temporanee ed eccezionali, essendo solo in tal caso espressione di un legittimo jus variandi esercitabile, in base al canone di buona fede, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio segnato dai precetti di cui agli articoli 1175 e 1375 cc.
7.13 Viceversa, che le condizioni legittimanti (della marginalità e della temporaneità dell'adibizione) non ricorressero nel caso specifico, si ricava immediatamente dalla costante e sistematica adibizione degli originari ricorrenti a tali incombenze (evenienza neanche contestata), che divenivano parte integrante della prestazione giornaliera, superando il limite della “normale tollerabilità”.
7.14 Pertanto, esse non potevano essere considerate come un'obbligazione accessoria sia per la rilevanza quantitativa, sia che per il fatto che non potevano neppure dirsi sempre e comunque funzionalmente collegate all'obbligazione principale posto che, molte di esse, come la maggior parte delle attività loro demandate ed aventi contenuto puramente esecutivo (rifare i letti, spostare i pazienti, igiene della persona…), laddove non fossero state collegate ad esigenze sanitarie specifiche del singolo paziente ( e per tale ragione richiedenti l'apporto tecnico dell'infermiere professionale), erano del tutto eterogenee rispetto alla professionalità tipica dell'infermiere professionale di categoria D, non implicando il corredo di conoscenze ed esperienze professionali che caratterizza il profilo.
7.15 Infatti, l'omogeneità – e la strumentalità- può affermarsi laddove la prestazione accessoria sia funzionale ad altra che richieda l'utilizzazione del patrimonio di conoscenze specifiche della professionalità infermieristica e, dunque, laddove tali incombenze siano correlate alle specifiche esigenze di pazienti che possono essere assicurate solo dalla maggiore professionalità dell'infermiere, come ad esempio occuparsi dell'alimentazione di pazienti con specifiche esigenze dietetiche o dell'accompagnamento di pazienti con specifiche esigenze cliniche (v.
Cass. 21924/2022, 21942/2022, 3700/2023), compiti questi che richiedono anche l'intervento delle competenze proprie del personale infermieristico.
10 7.16 La stessa Suprema Corte ha riconosciuto un limite all'assegnazione di mansioni accessorie inferiori, nella temporaneità delle motivate esigenze aziendali, chiarendo che «l'utilizzo di fatto costante secondo un turno programmato di un lavoratore o di una lavoratrice in mansioni inferiori, neanche complementari a quelle del profilo rivestito, sia pure in maniera non particolarmente ricorrente in termini di ore adibite alla mansione inferiore, ma finalizzato di fatto alla copertura di posizioni lavorative non presenti nell'organico aziendale, non può ritenersi rispettoso del principio di tutela della professionalità di cui all'art. 2103 c.c.. mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali, anche connotate da temporaneità o da altrettante obiettive ragioni contingenti, che legittimano
l'utilizzo del dipendente in mansioni non corrispondenti al livello o alla qualifica rivestita» (Cassazione civile sez. lav., 8910/2019).
7.17 Tali principi sono stati ritenuti estensibili al lavoro pubblico contrattualizzato, nonostante la diversità della disciplina di riferimento, essendosi affermata (Cass.
2006 nr. 17774) l'esigibilità da parte del datore di lavoro pubblico di attività corrispondenti a mansioni inferiori quando le stesse abbiano carattere marginale e rispondano ed esigenze organizzative (di efficienza e di economia del lavoro) ovvero di sicurezza, con il limite negativo della completa estraneità alla professionalità del lavoratore, il cui onere di dimostrazione cade a carico di quest'ultimo.
7.18 Tali criteri sono stati, poi, oggetto di applicazione in più recenti arresti della
Suprema Corte n. 21942/2022, 21924/2022 e n.3700 e 36206 del 2023 dall'esame dei quali si ricava, anche in relazione alla casistica concreta da cui nascono, che il carattere sistematico e non occasionale dell'adibizione a mansioni inferiori non limitato a situazioni episodiche, coincidenti con particolari esigenze, ma durevole nel tempo e tale da far sì che dette mansioni costituiscano una componente ordinaria della prestazione giornaliera del lavoratore, costretto a fronteggiare carenze strutturali dell' non transeunti, è indice Parte_1 della non marginalità delle mansioni e che esse non possano più ritenersi accessorie .
7.19 Il primo motivo di doglianza deve essere, per tutto quanto sopra esposto, in conclusione respinto.
11 8. Quanto, poi, alla seconda censura con la quale l'appellante lamenta – in ordine al risarcimento del danno – che la sentenza impugnata non avrebbe indicato il profilo di danno non patrimoniale coinvolto e l'interesse in concreto leso se ne evidenzia l'assoluta pretestuosità, avendo il primo giudice evidenziato nella parte motiva della decisione la sussistenza, nel caso di specie, di una lesione alla dignità professionale dei ricorrenti, nonché rilevato che “il danno non patrimoniale è qui limitato alla mortificazione dell'immagine e della professionalità”.
8.1 Quanto, invece, alla prova del danno, va dato rilievo – per come effettuato dal primo giudice - alla lunga durata del demansionamento (più di 10 anni), occorrendo aversi riguardo anche alla rilevanza qualitativa della dequaificazione, giacché le mansioni inferiori si discostano da quelle di appartenenza in termini di grado di autonomia e competenza in maniera apprezzabile, essendo parte di esse puramente esecutive e non richiedenti alcuna competenza specifica.
8.2 A ciò va aggiunta la pubblicità di tale demansionamento (profilo pure evidenziato dal Tribunale), in quanto le mansioni inferiori richieste ed eseguite dinnanzi ai degenti determinavano (secondo l'id quod plerunque accidit) naturalmente la confusione dei ruoli e l'aspettativa in capo ai pazienti che gli infermieri attendessero a detti compiti, nonché l'erronea convinzione che essi rientrassero nelle loro incombenze;
tali circostanze, unitamente considerate, costituiscono plurimi elementi gravi, univoci e concordanti, fonte di presunzioni atte a sostenere la prova (le stesse sentenze sopra richiamate della Suprema
Corte hanno avvalorato la correttezza di tale ragionamento presuntivo) della lesione della dignità dei lavoratori.
8.3 Si richiama, sul punto, quanto affermato dal Supremo Collegio: “Il demansionamento professionale di un lavoratore non solo viola lo specifico divieto di cui all'art. 2103 cod. civ. ma ridonda in lesione del diritto fondamentale, da riconoscere al lavoratore anche in quanto cittadino, alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, con la conseguenza che i provvedimenti del datore di lavoro che illegittimamente ledono tale diritto
12 vengono immancabilmente a ledere l'immagine professionale e la dignità personale del lavoratore. La valutazione di siffatto pregiudizio, per sua natura privo delle caratteristiche della patrimonialità, non può che essere effettuata dal giudice alla stregua di un parametro equitativo, essendo difficilmente utilizzabili parametri economici o reddituali” (Cass. sent. n. 10157 del 2004).
9. L'appello, conclusivamente, deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
10. Le spese di lite - liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione.
11. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
5.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, da distrarsi ex art. 93 cpc;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 08/07/2025
La Consigliera est.
MA RI AL
La Presidente
LL AB
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LL AB Presidente
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera
Dott.ssa MA RI AL Consigliera rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 121/2023 all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 08/07/2025 tra
Parte_1
rappresentato/a e difeso/a dall'avv. VALENZANO ROSALBA
[...]
Appellante contro
, e CP_1 CP_2 CP_3 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. DE CAMELIS RAFFAELLA CP_4
Appellati ha pronunziato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10958 del 2022
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 414 cpc gli odierni appellati hanno convenuto in giudizio l' chiedendone la Controparte_5 condanna alla loro assegnazione, in via esclusiva, a mansioni corrispondenti alla categoria D, collaboratore professionale sanitario, profilo infermiere DM n.
739 del 1994, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura ivi indicata o in quella ritenuta di giustizia, previo accertamento dello svolgimento da parte dei medesimi anche di mansioni inferiori proprie degli operatori socio sanitari (oltre che la condanna dell' al pagamento Pt_1 dell'indennità ex art.86 del CCNL 2016/2018).
1.1 Hanno dedotto in fatto gli originari ricorrenti di essere dipendenti del in qualità di collaboratori professionali sanitari, con il Parte_1 profilo professionale di infermiere e con le decorrenze ivi indicate, assegnati al
Reparto di Neurochirurgia;
che il Reparto di degenza di Neurochirurgia è un reparto di elevata specialità, con pazienti operati sul cervello, sulla colonna vertebrale e sui nervi, che sono (parzialmente o totalmente) incapaci di provvedere autonomamente alle proprie necessità; di aver svolto, quali infermieri alle dipendenze del , le mansioni ivi indicate;
che nel Parte_1 suddetto reparto non prestano servizio Operatori Socio Sanitari e che solo la dipendente è una OSS, ma inidonea alla mansione perché CP_6 affetta da patologie ed assegnata a mansioni di Ausiliaria;
che gli Ausiliari addetti al Reparto svolgono le mansioni ivi indicate al punto 17; che a causa della carenza di organico di Operatori Socio Sanitari il piano di lavoro nella UO di Neurochirurgia impone agli infermieri di svolgere, di routine, non solo le prestazioni infermieristiche ma anche mansioni igienico-domestiche- alberghiere le quali, esemplificativamente, sono quelle ivi indicate al punto 18
(imboccare i pazienti non autosufficienti, rifare i letti e cambiare le lenzuola, igiene quotidiana totale de paziente, posizionamento, svuotamento e pulizia padelle, accompagnamento pazienti per esami diagnostici ….); che, quindi, gli stessi solo per il 25% dell'orario di lavoro possono dedicarsi all'assistenza infermieristica, mentre nel restante 75% sono costretti a svolgere le mansioni,
2 gravemente inferiori (di ben due livelli), igienico-domestiche-alberghiere, per sopperire alla mancanza/carenza di operatori socio sanitari;
di avere, quindi, subito un pregiudizio al loro onore, immagine professionale, reputazione e dignità, oltre che un danno professionale derivante dall'impossibilità di poter esercitare pienamente e completamente le proprie competenze professionali;
di avere, altresì, diritto alla particolare indennità di cui all'art. 86 del CCNL
2016/2018 a decorrere dal febbraio 2015.
2. Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso (previa dichiarazione di cessazione della materia del contendere quanto alla domanda di reintegrazione nelle mansioni, avendo i ricorrenti riconosciuto alla prima udienza di essere stati assegnati ad altri reparti ed adibiti alle mansioni di inquadramento dal novembre/dicembre 2021), ha accertato che i ricorrenti erano stati sottoposti alla dequalificazione dedotta e condannato l' Pt_1 convenuta al pagamento delle somme ivi indicate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato nella misura del 10% della retribuzione per il periodo relativo al decennio anteriore alla notifica del ricorso.
2.1 In particolare il primo giudice ha evidenziato non essere stata contestata dalla parte convenuta la circostanza che i ricorrenti, presso il reparto di neurochirurgia avevano svolto, oltre alle specifiche mansioni del proprio livello di inquadramento, anche le ulteriori mansioni: igiene totale del paziente, posizionare, svuotare e pulire padelle, cambiare pannolini, rifare i letti e cambiare le lenzuola, cambiare la biancheria, movimentare i pazienti dal letto, alla barella, alla carrozzina, imboccare i degenti non autosufficienti
(circostanza, peraltro, provata dal “Piano di lavoro UO di Neurochirurgia, turno di mattina, pomeriggio e notte” versato in atti); che non era stata neanche contestata la deduzione dei ricorrenti che gli ausiliari in concreto assegnati al reparto (sette) avessero tutti certificazioni del medico competente di idoneità alla mansione, ma con limitazione e divieto di sollevamento carichi;
che il numero di ausiliari assegnati al reparto (come da documentazione in atti) era tale da impedire all'infermiere professionale di nutrire un effettivo affidamento sul loro supporto;
che, quindi, sistematicamente e non sporadicamente
3 l'infermiere era tenuto a svolgere le attività igieniche, assistenziali e di movimentazione dei pazienti, proprie dell'ausiliario specializzato e dell'operatore socio sanitario, ascritte a livello inferiore;
quanto alla domanda risarcitoria, che sussisteva una lesione alla dignità professionale dei ricorrenti, in considerazione della lunga durata del demansionamento (almeno decennale), del carattere manuale delle mansioni inferiori svolte e della conoscibilità endo-aziendale della dequalificazione;
il Tribunale ha, infine, determinato il danno nella misura del 10% della retribuzione mensile, non essendovi prova di ulteriori e diversi danni, nonché respinto la domanda di corresponsione dell'indennità di cui all'art. 86 del CCNL 2016/2018.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello l'
[...]
per i seguenti motivi: Parte_1
-Insussistenza del dedotto demansionamento, avendo il Tribunale omesso di conferire rilevanza alla natura altamente complessa, sul versante assistenziale e delle cure, del Reparto di Neurochirurgia, ove sono ricoverati pazienti con gravissime patologia del sistema nervoso centrale, circostanza che consente di qualificare atti quali: somministrazione del pasto al paziente, cura dell'igiene del paziente, movimentazione del paziente (comprensiva anche del dell'utilizzazione della padella che comporta la mobilità del corpo ed il cambio di posizione magari in soggetto operato alla colonna vertebrale), preparazione del paziente per un intervento, come atti aventi natura infermieristica;
erroneità della sentenza, in ogni caso, non risultando soddisfatto l'onere della prova del prevalente svolgimento quantitativo di mansione appartenenti alla qualifica inferiore;
-Insussistenza del diritto al risarcimento del danno, non avendo la sentenza impugnata indicato il profilo di danno non patrimoniale coinvolto
(professionale, biologico, esistenziale) e l'interesse in concreto leso.
4. Si sono costituiti , e CP_1 CP_2 CP_3
chiedendo il rigetto del gravame. CP_4
4 5. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
6. L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono, riportandosi il
Collegio anche alle argomentazioni già rese dalla medesima Sezione di questa
Corte in altra analoga fattispecie (sent. n. 1668 del 2024).
7. Infondata è la prima censura, con la quale l'appellante lamenta la mancata rilevanza attribuita dal primo giudice alle caratteristiche e peculiarità del reparto di degenza dell' , circostanza che porterebbe a Controparte_7 qualificare quali atti aventi natura infermieristica anche le attività consistenti nella somministrazione del pasto al paziente, nella cura dell'igiene del paziente, nella movimentazione del paziente (comprensiva anche del dell'utilizzazione della padella che comporta la mobilità del corpo ed il cambio di posizione magari in soggetto operato alla colonna vertebrale) e nella sua preparazione per un intervento.
7.1 Evidenzia, in primo luogo, il Collegio come l'
[...]
, nel costituirsi in giudizio, non Parte_1 ha in alcun modo contestato – per come già rilevato dal Tribunale – che gli odierni appellati hanno svolto presso il Reparto di Neurochirurgia, oltre alle attività proprie dell'infermiere, quelle descritte in ricorso (igiene totale del paziente, posizionare, svuotare e pulire padelle, cambiare pannolini, rifare i letti e cambiare le lenzuola, cambiare la biancheria, movimentare i pazienti dal letto alla barella, alla carrozzina, imboccare i degenti non autosufficienti - mansioni propriamente igienico-domestiche-alberghiere) e che, in ogni caso, lo svolgimento delle suddette mansioni da parte dei lavoratori è comprovata dal
Piano di Lavoro della UO (v. doc. 1 del fascicolo di primo Controparte_7 grado di parte ricorrente), il quale stabilisce, tra l'altro, che gli infermieri
“assistono i pazienti per la colazione”, “assistono i degenti per il pranzo”,
“assistono i pazienti per quanto riguarda le cure igienico-intime, cambi posturali e mobilizzazioni”, “provvedono all'igiene intima dei pazienti incontinenti”, “si occupano dell'assistenza/esecuzione igiene intima o bagno a
5 letto completo”, “rifacimento letti semplici e occupati con eventuale cambio biancheria”, “rimozione di lenzuola, oggetti ed altri dispositivi delle unità da locandare”.
7.2 Le suddette attività non rientrano in alcun modo tra quelle proprie dell'infermiere, figura disciplinata dal DM n. n.739/1994 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere, richiamato dal CCNL Comparto Sanità del 20.9.2001), ai sensi del quale l'infermiere << 1. …. è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e
l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero- professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca>>.
6 7.3 Il profilo dell'infermiere (DM 739/1994) rientra, infatti, nella categoria D del CCNL Comparto Sanità del 20.9.2001 (integrativo del CCNL del 7.4.1999), la cui declaratoria ricomprende <<… i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale>>.
7.4 Le mansioni di natura igienico-domestiche-alberghiere sopra descritte e svolte dagli odierni appellati ben rientrano, invece, tra quelle proprie della declaratoria contrattuale della categoria B, che ricomprende l'Operatore
Tecnico addetto all'Assistenza (OTA) il quale, propriamente, Svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature>, o della categoria B, profilo BS Operatore Socio
Sanitario (OSS), il quale fornisce intervento igienico sanitario e di carattere sociale>, o della categoria A (ausiliario specializzato), che <… provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate> (v. all. 1 del CCNL Comparto Sanità del 20.9.2001).
7.5 Tale circostanza non è stata contestata dall' appellante, che solo Pt_1 deduce nell'atto di gravame che le suddette attività rientrerebbero nella fattispecie dell'“atto infermieristico” in considerazione della natura complessa del reparto di Neurochirurgia, per essere ivi ricoverati pazienti con gravissime patologie del sistema nervoso centrale, laddove – rileva la Corte - i contenuti dell'attività infermieristica, per come desumibile dal DM n. 739/94, presuppongono conoscenze tecniche e specialistiche, eterogenei rispetto a quelli assolutamente scevri da tali contenuti teorici e, viceversa, concernenti attività puramente esecutive, consistenti nell'alimentare i pazienti non autosufficienti, nel provvedere all'igiene degli stessi, nell'accompagnare negli spostamenti i degenti o nel rifacimento dei letti;
tutte attività consone, per come sopra evidenziato, alla professionalità degli operatori di categoria B
7 (Profilo di Operatore tecnico addetto all'assistenza), o ai lavoratori di categoria
A, con il profilo di ausiliario specializzato, o a quelli di categoria B, profilo BS
Operatore Socio Sanitario (OSS).
7.6 E' evenienza pacifica, quindi, che gli appellati, quali infermieri addetti al reparto di Neurochirurgia, siano stati adibiti ordinariamente allo svolgimento sia di mansioni tipicamente infermieristiche che di accudimento dei bisogni primari
(igiene della persona, cambio della biancheria dei letti, alimentazione, trasporto dei malati, …), proprie di figure professionali di categoria inferiore.
7.7 E, al riguardo, sebbene alcuni compiti possano dirsi complementari e strumentali a quelli tipici infermieristici - quali la mobilizzazione di degenti <con specifiche esigenze cliniche>> o, comunque, quelle di collaborazione con il personale ausiliario (v. in motivazione Cass. n.36206/2023) -, proprio l'assenza totale o in misura apprezzabile di personale con il profilo di OSS o di Ausiliario
(nulla al riguardo ha dedotto l' convenuta in primo grado, che solo ha Pt_1 allegato che presso il reparto di neurochirurgia erano presenti operatori socio assistenziali, OSA, in realtà in possesso della qualifica di infermieri, per come risultante dal doc. 2 prodotto dalla medesima ), è stata causa della Pt_1 necessitata e sistematica adibizione del personale infermieristico ad una molteplicità di compiti ulteriori e senz'altro meno qualificanti di quelli tecnici loro propri, ma comunque loro demandati in quanto indispensabili per garantire il funzionamento della struttura ospedaliera, evenienza che ha determinato, in relazione alle prestazioni strumentali o accessorie, il superamento del limite della
<< prestazione esigibile>>.
7.8 Ciò in quanto la possibilità di ritenere esigibile un'obbligazione meramente accessoria e strumentale rispetto a quella principale e tipizzante è condizionata alla circostanza che la prestazione ulteriore resti marginale e non assuma una rilevanza quantitativa tale da connotare costantemente la prestazione divenendo, per la sistematicità dell'adibizione, contenuto ordinario della stessa.
7.9 In tal senso la Suprema Corte (ord. n. 21924 del 2022) ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito in base alla quale <La rilevanza quantitativa della prestazione relativa a qualifica inferiore è tale da poter escludere che il suo
8 svolgimento possa essere considerato come “obbligazione accessoria” che per sua natura deve avere una rilevanza marginale nello svolgimento della obbligazione principale ed essere funzionalmente collegata alla stessa…», essendo con ciò superato il limite della normale esigibilità e divenendo la condotta datoriale illecita e fonte di responsabilità contrattuale.
7.10 Deve inoltre rilevarsi come la necessità dello svolgimento di incombenze che sono inerenti ai profili inferiori (come il rifacimento dei letti, il trasporto dei degenti all'interno o all'esterno della struttura ospedaliera, l'alimentazione e la cura dell'igiene personale dei pazienti non autosufficienti, la movimentazione dei pazienti anche con problemi di deambulazione…) necessariamente ha assunto, nel caso di specie, una rilevanza quantitativa apprezzabile per l'assenza totale o parziale di personale di categoria inferiore che si occupasse di tali incombenze, sicché costituisce un'immediata inferenza logica che il personale infermieristico dovesse, per una consistente parte del tempo dedicato alla prestazione lavorativa, adempiere a tali compiti al fine di garantire il funzionamento del reparto e della stessa struttura ospedaliera, sostituendo il personale di categoria inferiore del tutto assente o mancante in termini numericamente apprezzabili.
7.11 In ogni caso, anche per il tempo in cui una parte dei compiti erano assicurati dagli ausiliari in servizio, resta il fatto che gli stessi venissero comunque richiesti quotidianamente al personale infermieristico, per come confermato dal Piano di Lavoro della in atti, il quale Parte_2 stabilisce gli adempimenti cui gli infermieri del suddetto reparto erano tenuti ad assolvere (Piano di Lavoro che prevede, tra l'altro, che gli infermieri
“assistono i pazienti per la colazione”, “assistono i degenti per il pranzo”,
“assistono i pazienti per quanto riguarda le cure igienico-intime, cambi posturali e mobilizzazioni”, “provvedono all'igiene intima dei pazienti incontinenti”, “si occupano dell'assistenza/esecuzione igiene intima o bagno a letto completo”, “rifacimento letti semplici e occupati con eventuale cambio biancheria”, “rimozione di lenzuola, oggetti ed altri dispositivi delle unità da locandare”).
7.12 In ordine, poi, alla doglianza mossa dall'
[...] in punto di prevalente svolgimento Parte_1
9 quantitativo di mansioni appartenenti alla qualifica inferiore da parte degli odierni appellati, deve evidenziarsi come la dell'adibizione ai fini dell'affermazione del diritto è quella necessaria ad escludere che i compiti propri delle qualifiche inferiori affidati ed espletati dal lavoratore fossero solo marginali, e che fossero eseguiti per far fronte ad esigenze del tutto temporanee ed eccezionali, essendo solo in tal caso espressione di un legittimo jus variandi esercitabile, in base al canone di buona fede, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio segnato dai precetti di cui agli articoli 1175 e 1375 cc.
7.13 Viceversa, che le condizioni legittimanti (della marginalità e della temporaneità dell'adibizione) non ricorressero nel caso specifico, si ricava immediatamente dalla costante e sistematica adibizione degli originari ricorrenti a tali incombenze (evenienza neanche contestata), che divenivano parte integrante della prestazione giornaliera, superando il limite della “normale tollerabilità”.
7.14 Pertanto, esse non potevano essere considerate come un'obbligazione accessoria sia per la rilevanza quantitativa, sia che per il fatto che non potevano neppure dirsi sempre e comunque funzionalmente collegate all'obbligazione principale posto che, molte di esse, come la maggior parte delle attività loro demandate ed aventi contenuto puramente esecutivo (rifare i letti, spostare i pazienti, igiene della persona…), laddove non fossero state collegate ad esigenze sanitarie specifiche del singolo paziente ( e per tale ragione richiedenti l'apporto tecnico dell'infermiere professionale), erano del tutto eterogenee rispetto alla professionalità tipica dell'infermiere professionale di categoria D, non implicando il corredo di conoscenze ed esperienze professionali che caratterizza il profilo.
7.15 Infatti, l'omogeneità – e la strumentalità- può affermarsi laddove la prestazione accessoria sia funzionale ad altra che richieda l'utilizzazione del patrimonio di conoscenze specifiche della professionalità infermieristica e, dunque, laddove tali incombenze siano correlate alle specifiche esigenze di pazienti che possono essere assicurate solo dalla maggiore professionalità dell'infermiere, come ad esempio occuparsi dell'alimentazione di pazienti con specifiche esigenze dietetiche o dell'accompagnamento di pazienti con specifiche esigenze cliniche (v.
Cass. 21924/2022, 21942/2022, 3700/2023), compiti questi che richiedono anche l'intervento delle competenze proprie del personale infermieristico.
10 7.16 La stessa Suprema Corte ha riconosciuto un limite all'assegnazione di mansioni accessorie inferiori, nella temporaneità delle motivate esigenze aziendali, chiarendo che «l'utilizzo di fatto costante secondo un turno programmato di un lavoratore o di una lavoratrice in mansioni inferiori, neanche complementari a quelle del profilo rivestito, sia pure in maniera non particolarmente ricorrente in termini di ore adibite alla mansione inferiore, ma finalizzato di fatto alla copertura di posizioni lavorative non presenti nell'organico aziendale, non può ritenersi rispettoso del principio di tutela della professionalità di cui all'art. 2103 c.c.. mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali, anche connotate da temporaneità o da altrettante obiettive ragioni contingenti, che legittimano
l'utilizzo del dipendente in mansioni non corrispondenti al livello o alla qualifica rivestita» (Cassazione civile sez. lav., 8910/2019).
7.17 Tali principi sono stati ritenuti estensibili al lavoro pubblico contrattualizzato, nonostante la diversità della disciplina di riferimento, essendosi affermata (Cass.
2006 nr. 17774) l'esigibilità da parte del datore di lavoro pubblico di attività corrispondenti a mansioni inferiori quando le stesse abbiano carattere marginale e rispondano ed esigenze organizzative (di efficienza e di economia del lavoro) ovvero di sicurezza, con il limite negativo della completa estraneità alla professionalità del lavoratore, il cui onere di dimostrazione cade a carico di quest'ultimo.
7.18 Tali criteri sono stati, poi, oggetto di applicazione in più recenti arresti della
Suprema Corte n. 21942/2022, 21924/2022 e n.3700 e 36206 del 2023 dall'esame dei quali si ricava, anche in relazione alla casistica concreta da cui nascono, che il carattere sistematico e non occasionale dell'adibizione a mansioni inferiori non limitato a situazioni episodiche, coincidenti con particolari esigenze, ma durevole nel tempo e tale da far sì che dette mansioni costituiscano una componente ordinaria della prestazione giornaliera del lavoratore, costretto a fronteggiare carenze strutturali dell' non transeunti, è indice Parte_1 della non marginalità delle mansioni e che esse non possano più ritenersi accessorie .
7.19 Il primo motivo di doglianza deve essere, per tutto quanto sopra esposto, in conclusione respinto.
11 8. Quanto, poi, alla seconda censura con la quale l'appellante lamenta – in ordine al risarcimento del danno – che la sentenza impugnata non avrebbe indicato il profilo di danno non patrimoniale coinvolto e l'interesse in concreto leso se ne evidenzia l'assoluta pretestuosità, avendo il primo giudice evidenziato nella parte motiva della decisione la sussistenza, nel caso di specie, di una lesione alla dignità professionale dei ricorrenti, nonché rilevato che “il danno non patrimoniale è qui limitato alla mortificazione dell'immagine e della professionalità”.
8.1 Quanto, invece, alla prova del danno, va dato rilievo – per come effettuato dal primo giudice - alla lunga durata del demansionamento (più di 10 anni), occorrendo aversi riguardo anche alla rilevanza qualitativa della dequaificazione, giacché le mansioni inferiori si discostano da quelle di appartenenza in termini di grado di autonomia e competenza in maniera apprezzabile, essendo parte di esse puramente esecutive e non richiedenti alcuna competenza specifica.
8.2 A ciò va aggiunta la pubblicità di tale demansionamento (profilo pure evidenziato dal Tribunale), in quanto le mansioni inferiori richieste ed eseguite dinnanzi ai degenti determinavano (secondo l'id quod plerunque accidit) naturalmente la confusione dei ruoli e l'aspettativa in capo ai pazienti che gli infermieri attendessero a detti compiti, nonché l'erronea convinzione che essi rientrassero nelle loro incombenze;
tali circostanze, unitamente considerate, costituiscono plurimi elementi gravi, univoci e concordanti, fonte di presunzioni atte a sostenere la prova (le stesse sentenze sopra richiamate della Suprema
Corte hanno avvalorato la correttezza di tale ragionamento presuntivo) della lesione della dignità dei lavoratori.
8.3 Si richiama, sul punto, quanto affermato dal Supremo Collegio: “Il demansionamento professionale di un lavoratore non solo viola lo specifico divieto di cui all'art. 2103 cod. civ. ma ridonda in lesione del diritto fondamentale, da riconoscere al lavoratore anche in quanto cittadino, alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, con la conseguenza che i provvedimenti del datore di lavoro che illegittimamente ledono tale diritto
12 vengono immancabilmente a ledere l'immagine professionale e la dignità personale del lavoratore. La valutazione di siffatto pregiudizio, per sua natura privo delle caratteristiche della patrimonialità, non può che essere effettuata dal giudice alla stregua di un parametro equitativo, essendo difficilmente utilizzabili parametri economici o reddituali” (Cass. sent. n. 10157 del 2004).
9. L'appello, conclusivamente, deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
10. Le spese di lite - liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione.
11. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
5.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, da distrarsi ex art. 93 cpc;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 08/07/2025
La Consigliera est.
MA RI AL
La Presidente
LL AB
13