TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/11/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2499/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA, 7 82021 Parte_1
APICE, presso lo studio dell'avv. LICCIARDI VALENTINO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso in alla via Controparte_1 CP_1
Foschini, rappresentato e difeso dall'avv. BAGNASCO FERNANDO giusta delega in atti;
rappresentata e difesa, dall'Avv. Cristiana Lupi ed elettivamente CP_2 domiciliata presso il suo studio in Roma, in Via Marcantonio Bragadin n. 96, in virtù di procura in calce al presente atto;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 21/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23.6.25 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l , in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_3
1 l in persona del Presidente rappresentante legale pro tempore, CP_1 proponendo opposizione avverso l'atto di pignoramento n.
01784202500001263/001, notificato da in Controparte_4
data 02.06.2025 per assunto omesso pagamento di contributi I.V.S. coltivatori diretti, anno 2015, ente impositore sede di per un importo CP_1 CP_1
complessivo pari ad €. 1.231,15.
2. Ha eccepito lo spirare del termine di prescrizione dei crediti pretesi, argomentando che a causa dell'omessa notificazione dell'avviso di addebito non ne è stata interrotta la decorrenza. Ha aggiunto, altresì, che anche laddove si desse per effettuata tale notifica, essendo decorsi più di 5 anni gli importi sarebbero caduti ormai in prescrizione. Preliminarmente ha eccepito la nullità della notifica dell'atto impugnato a mezzo pec da parte dell' e il difetto di CP_2
motivazione dell'atto di pignoramento poiché fa riferimento ad un precedente atto, assunto notificato, ma non allegato ovvero avviso di addebito n.
31720160001217402000, e perché non indica il responsabile del procedimento nè il calcolo degli interessi.
Ha pertanto chiesto, previa sospensione del provvedimento impugnato, accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via cautelare sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, l'atto di pignoramento opposto nella parte de qua ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata e quindi il diritto di Controparte_4
a procedere ad esecuzione forzata per i motivi di cui in narrativa e
[...] per l'effetto dichiarare non dovuti tutti gli importi intimati;
Per l'effetto e in ogni caso, dichiarare non dovuti gli importi di cui alla cartella di pagamento n.
01784202500001263/001 in riferimento all'avviso di addebito n
31720160001217402000 condannare l' Controparte_4
2 nonché l' in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento, per CP_1 quanto di ragione e competenza, delle spese di giudizio”.
3. L in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, si è CP_1
costituito in giudizio con memoria del 4.10.25 deducendo che l'avviso di addebito è stato regolarmente notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed eccependo l'inammissibilità del ricorso.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per i CP_1 motivi esposti in premessa;
- ancora in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improponibile il ricorso ex adverso proposto per irrimediabile tardività dell'opposizione e/o carenza di interesse ad agire;
- in via subordinata, nel merito, respingere le domande tutte proposte da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova, rigettando per l'effetto l'opposizione proposta dalla medesima, confermando conseguentemente la procedura esecutiva, l'avviso di addebito e il ruolo ex adversis impugnati, ribadendone l'esecutorietà e condannando comunque parte opponente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali indicati nei ridetti atti ovvero accertande in corso di causa, oltre le sanzioni e le somme aggiuntive maturate e maturande fino al saldo;
- in via ulteriormente subordinata, ancora nel merito, nel denegato caso di revoca degli atti impositivi in parola, condannare controparte al pagamento delle somme dovute per contributi previdenziali e sanzioni accertande in corso di causa, maturate e maturande fino al saldo”.
4. Si è costituita l , in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, con memoria del 23.10.25, deducendo il difetto di legittimazione passiva dell' in ordine all'eccezione di Controparte_5
omessa notifica dell'avviso di addebito e l'incompetenza funzionale del giudice adito. Ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione avversaria di prescrizione,
3 deducendo di avere provveduto tempestivamente alla notifica dell'atto impugnato e degli atti interruttivi. Da ultimo, ha argomentato circa il mancato decorso del termine quinquennale di prescrizione, alla luce dell'applicabilità al caso di specie dei periodi di sospensione del relativo termine per effetto della normativa emergenziale per Covid-19.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE:
Accertare e dichiarare la propria incompetenza funzionale in favore del Giudice dell'Esecuzione per tutte le ragioni esposte in narrativa””;
“”Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
con riferimento alle eccezioni afferenti alla notificazione Controparte_4 degli avvisi di addebito ed al merito e alla fondatezza della pretesa impositiva””;
NEL MERITO
""rigettare il ricorso nei confronti dell poiché Controparte_4
infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato per tutto quanto esposto in premessa”.
5. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
Premessa la competenza funzionale del giudice adito, non essendo l'esecuzione ancora iniziata, occorre preliminarmente ribadire (v. Cass. 6/4/2016 n. 6704,
Cass. 19/06/2019, n. 16425 e successive conformi) – che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt.
24,29, D.L. n. 78 del 2010, art. comma 1, conv. in , D.P.R. n. 602 del 1973 e dal
D. Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della
4 cartella di pagamento ( o, oggi, dell'avviso di addebito) davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell', per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615
c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L.
14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617
c.p.c., comma 1).
6. Nel caso, il ricorrente, ricevuto l'atto di pignoramento, ha proposto in primo luogo opposizione all'esecuzione ex art. 615 I comma c.p.c. prima del suo inizio, sostenendo che non sussiste il diritto dell'Esattore a procedere alla realizzazione coattiva del credito, del quale assume l'insussistenza. Per tale ragione, essendo proposta azione di accertamento negativo delle somme portate nell'intimazione di pagamento, sussiste la legittimazione passiva dell . Controparte_5
7. Inoltre, il ricorrente ha sostenuto l'estinzione del debito contributivo, per fatti asseritamente verificatisi dopo l'iscrizione a ruolo, in assenza di notifica dell'avviso di addebito, o comunque dopo tale data. L'ente contraddittore in relazione a tale domanda è l considerato che le Sezioni Unite della Corte di CP_1
5 Cassazione (sent. n. 7514 del 08/03/2022 ) hanno chiarito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
8. Venendo alle principali questioni agitate in causa da parte ricorrente, esse riguardano, da un lato, l'omessa notifica dell'avviso di addebito sotteso CP_1
all'atto di pignoramento e la invalidità della notifica a mezzo pec, dall'altro l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi nel medesimo provvedimento.
9. Tali eccezioni sono destituite di fondamento.
Riguardo alla prima questione, si osserva che, come ripetuto dalla giurisprudenza, la normativa di settore contiene prescrizioni esclusivamente sull'indirizzo elettronico del destinatario (che deve essere estratto da INI-PEC mentre per i soggetti non obbligati all'uso della PEC vale l'indirizzo indicato) e non su quello del mittente. Peraltro, l'indirizzo t vale evidentemente solo per gli atti in Email_1 entrata mentre, per gli atti in uscita, a seconda delle sedi regionali, utilizza CP_2
diversi indirizzi PEC. In ogni caso, il Tribunale rileva che, in via generale,
l'attestazione di consegna della PEC, con cui è stata effettuata una notifica telematica, è sufficiente a considerarla perfezionata, a patto che esista la certezza che detta consegna sia avvenuta a un indirizzo PEC sicuramente riferibile al destinatario della notifica stessa, come è nel caso di specie.
Va da ultimo ricordato che (v. Cass. SS. UU. n. 15979 del 2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione da parte di ente pubblico, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove
6 la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato) anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (v. Cass. civile sez. VI, 21/10/2022, (ud. 13/07/2022, dep.
21/10/2022), n.31160).
L ha fornito la prova della regolare ricezione dell'avviso di addebito, CP_1
notificato tramite pec. Né vizi di notifica potrebbero in questa sede essere rilevati, atteso il superamento dei termini perentori previsti dall'art. 617, II c.,
c.p.c. decorrenti dalla avvenuta ricezione dell'avviso di addebito.
10. Parimenti infondata è l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale dell'importo recato dall'atto impugnato successivamente alla notifica dell'avviso di addebito.
Emerge dalla documentazione prodotta in atti che l in qualità di CP_2
concessionario dell'attività di riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo delle amministrazioni creditrici, ha avviato, a partire dalla data del 9.10.19 (doc.
3- 4-5 memoria , la procedura di recupero dei crediti nei confronti del CP_2 ricorrente, notificando allo stesso a mezzo pec il giorno 09/10/2019 alle ore
14:07:50 Invio AVI 01720199004066681000, il giorno 23/01/2024 alle ore
07:17:31 avviso di intimazione n. 01720249000233877000 e il giorno
04/02/2025 alle ore 10:31:03 avviso di intimazione n. 01720259000230123000
(con riferimento al doc. 2 non risulta perfezionata la notifica a mezzo pec per
“mancata consegna”).
7 11. A ciò va aggiunto rammentarsi che con l'art. 67 del D.l. n. 18/2020 (Decreto
“Cura Italia”), conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27, adottato per far fronte alle contingenze emergenziali per la diffusione della Covid-19, operando un rinvio all'art. 12 d. lgs. 159/2015 (che prevede quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”), il legislatore ha disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all' in scadenza, nonché Controparte_5
la sospensione dei relativi termini prescrizionali, inizialmente, a far data dall'08.03.2020 sino al 31.08.2021. A seguito di intervenute modifiche al quadro normativo emergenziale, l'ultimo dei quali con l. 106/2021 di conversione del
“Decreto Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), è stato stabilito che il periodo di sospensione dell'attività di riscossione si protraesse sino alla data del 31.08.2021.
14. Quanto all'eccezione relativa al calcolo degli interessi, si richiama la recente sentenza della Suprema Corte (Cfr. . Cassazione civile, Sez. unite, sentenza 14 luglio 2022, n. 22281) secondo cui “allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'
8 art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall' art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori;
nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo.”
In ogni caso “la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 d.m. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo” (v. sentenza sez. VII, 13/06/2019, n.2685).
Con riguardo all'omessa indicazione del responsabile del procedimento,
l'eccezione oltre che tardiva è infondata essendo indicato il nome del responsabile.
15. Per i motivi suesposti, deve confermarsi la debenza delle somme indicate nell'avviso di addebito oggetto dell'atto di pignoramento ed il ricorso deve quindi essere rigettato.
16. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati dal
DM n. 37 del 8/3/2018, seguono la soccombenza e vengono poste a carco della parte opponente ed in favore di ciascuna delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
9 rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida per ciascuna delle parti convenute costituite in complessivi € 900,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del
15% ed accessori di legge
Così deciso in Benevento, 22/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
10
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2499/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA, 7 82021 Parte_1
APICE, presso lo studio dell'avv. LICCIARDI VALENTINO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso in alla via Controparte_1 CP_1
Foschini, rappresentato e difeso dall'avv. BAGNASCO FERNANDO giusta delega in atti;
rappresentata e difesa, dall'Avv. Cristiana Lupi ed elettivamente CP_2 domiciliata presso il suo studio in Roma, in Via Marcantonio Bragadin n. 96, in virtù di procura in calce al presente atto;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 21/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23.6.25 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l , in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_3
1 l in persona del Presidente rappresentante legale pro tempore, CP_1 proponendo opposizione avverso l'atto di pignoramento n.
01784202500001263/001, notificato da in Controparte_4
data 02.06.2025 per assunto omesso pagamento di contributi I.V.S. coltivatori diretti, anno 2015, ente impositore sede di per un importo CP_1 CP_1
complessivo pari ad €. 1.231,15.
2. Ha eccepito lo spirare del termine di prescrizione dei crediti pretesi, argomentando che a causa dell'omessa notificazione dell'avviso di addebito non ne è stata interrotta la decorrenza. Ha aggiunto, altresì, che anche laddove si desse per effettuata tale notifica, essendo decorsi più di 5 anni gli importi sarebbero caduti ormai in prescrizione. Preliminarmente ha eccepito la nullità della notifica dell'atto impugnato a mezzo pec da parte dell' e il difetto di CP_2
motivazione dell'atto di pignoramento poiché fa riferimento ad un precedente atto, assunto notificato, ma non allegato ovvero avviso di addebito n.
31720160001217402000, e perché non indica il responsabile del procedimento nè il calcolo degli interessi.
Ha pertanto chiesto, previa sospensione del provvedimento impugnato, accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via cautelare sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, l'atto di pignoramento opposto nella parte de qua ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata e quindi il diritto di Controparte_4
a procedere ad esecuzione forzata per i motivi di cui in narrativa e
[...] per l'effetto dichiarare non dovuti tutti gli importi intimati;
Per l'effetto e in ogni caso, dichiarare non dovuti gli importi di cui alla cartella di pagamento n.
01784202500001263/001 in riferimento all'avviso di addebito n
31720160001217402000 condannare l' Controparte_4
2 nonché l' in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento, per CP_1 quanto di ragione e competenza, delle spese di giudizio”.
3. L in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, si è CP_1
costituito in giudizio con memoria del 4.10.25 deducendo che l'avviso di addebito è stato regolarmente notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed eccependo l'inammissibilità del ricorso.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per i CP_1 motivi esposti in premessa;
- ancora in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improponibile il ricorso ex adverso proposto per irrimediabile tardività dell'opposizione e/o carenza di interesse ad agire;
- in via subordinata, nel merito, respingere le domande tutte proposte da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova, rigettando per l'effetto l'opposizione proposta dalla medesima, confermando conseguentemente la procedura esecutiva, l'avviso di addebito e il ruolo ex adversis impugnati, ribadendone l'esecutorietà e condannando comunque parte opponente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali indicati nei ridetti atti ovvero accertande in corso di causa, oltre le sanzioni e le somme aggiuntive maturate e maturande fino al saldo;
- in via ulteriormente subordinata, ancora nel merito, nel denegato caso di revoca degli atti impositivi in parola, condannare controparte al pagamento delle somme dovute per contributi previdenziali e sanzioni accertande in corso di causa, maturate e maturande fino al saldo”.
4. Si è costituita l , in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, con memoria del 23.10.25, deducendo il difetto di legittimazione passiva dell' in ordine all'eccezione di Controparte_5
omessa notifica dell'avviso di addebito e l'incompetenza funzionale del giudice adito. Ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione avversaria di prescrizione,
3 deducendo di avere provveduto tempestivamente alla notifica dell'atto impugnato e degli atti interruttivi. Da ultimo, ha argomentato circa il mancato decorso del termine quinquennale di prescrizione, alla luce dell'applicabilità al caso di specie dei periodi di sospensione del relativo termine per effetto della normativa emergenziale per Covid-19.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE:
Accertare e dichiarare la propria incompetenza funzionale in favore del Giudice dell'Esecuzione per tutte le ragioni esposte in narrativa””;
“”Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
con riferimento alle eccezioni afferenti alla notificazione Controparte_4 degli avvisi di addebito ed al merito e alla fondatezza della pretesa impositiva””;
NEL MERITO
""rigettare il ricorso nei confronti dell poiché Controparte_4
infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato per tutto quanto esposto in premessa”.
5. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
Premessa la competenza funzionale del giudice adito, non essendo l'esecuzione ancora iniziata, occorre preliminarmente ribadire (v. Cass. 6/4/2016 n. 6704,
Cass. 19/06/2019, n. 16425 e successive conformi) – che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt.
24,29, D.L. n. 78 del 2010, art. comma 1, conv. in , D.P.R. n. 602 del 1973 e dal
D. Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della
4 cartella di pagamento ( o, oggi, dell'avviso di addebito) davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell', per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615
c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L.
14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617
c.p.c., comma 1).
6. Nel caso, il ricorrente, ricevuto l'atto di pignoramento, ha proposto in primo luogo opposizione all'esecuzione ex art. 615 I comma c.p.c. prima del suo inizio, sostenendo che non sussiste il diritto dell'Esattore a procedere alla realizzazione coattiva del credito, del quale assume l'insussistenza. Per tale ragione, essendo proposta azione di accertamento negativo delle somme portate nell'intimazione di pagamento, sussiste la legittimazione passiva dell . Controparte_5
7. Inoltre, il ricorrente ha sostenuto l'estinzione del debito contributivo, per fatti asseritamente verificatisi dopo l'iscrizione a ruolo, in assenza di notifica dell'avviso di addebito, o comunque dopo tale data. L'ente contraddittore in relazione a tale domanda è l considerato che le Sezioni Unite della Corte di CP_1
5 Cassazione (sent. n. 7514 del 08/03/2022 ) hanno chiarito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
8. Venendo alle principali questioni agitate in causa da parte ricorrente, esse riguardano, da un lato, l'omessa notifica dell'avviso di addebito sotteso CP_1
all'atto di pignoramento e la invalidità della notifica a mezzo pec, dall'altro l'intervenuta prescrizione dei crediti pretesi nel medesimo provvedimento.
9. Tali eccezioni sono destituite di fondamento.
Riguardo alla prima questione, si osserva che, come ripetuto dalla giurisprudenza, la normativa di settore contiene prescrizioni esclusivamente sull'indirizzo elettronico del destinatario (che deve essere estratto da INI-PEC mentre per i soggetti non obbligati all'uso della PEC vale l'indirizzo indicato) e non su quello del mittente. Peraltro, l'indirizzo t vale evidentemente solo per gli atti in Email_1 entrata mentre, per gli atti in uscita, a seconda delle sedi regionali, utilizza CP_2
diversi indirizzi PEC. In ogni caso, il Tribunale rileva che, in via generale,
l'attestazione di consegna della PEC, con cui è stata effettuata una notifica telematica, è sufficiente a considerarla perfezionata, a patto che esista la certezza che detta consegna sia avvenuta a un indirizzo PEC sicuramente riferibile al destinatario della notifica stessa, come è nel caso di specie.
Va da ultimo ricordato che (v. Cass. SS. UU. n. 15979 del 2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione da parte di ente pubblico, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove
6 la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato) anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (v. Cass. civile sez. VI, 21/10/2022, (ud. 13/07/2022, dep.
21/10/2022), n.31160).
L ha fornito la prova della regolare ricezione dell'avviso di addebito, CP_1
notificato tramite pec. Né vizi di notifica potrebbero in questa sede essere rilevati, atteso il superamento dei termini perentori previsti dall'art. 617, II c.,
c.p.c. decorrenti dalla avvenuta ricezione dell'avviso di addebito.
10. Parimenti infondata è l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale dell'importo recato dall'atto impugnato successivamente alla notifica dell'avviso di addebito.
Emerge dalla documentazione prodotta in atti che l in qualità di CP_2
concessionario dell'attività di riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo delle amministrazioni creditrici, ha avviato, a partire dalla data del 9.10.19 (doc.
3- 4-5 memoria , la procedura di recupero dei crediti nei confronti del CP_2 ricorrente, notificando allo stesso a mezzo pec il giorno 09/10/2019 alle ore
14:07:50 Invio AVI 01720199004066681000, il giorno 23/01/2024 alle ore
07:17:31 avviso di intimazione n. 01720249000233877000 e il giorno
04/02/2025 alle ore 10:31:03 avviso di intimazione n. 01720259000230123000
(con riferimento al doc. 2 non risulta perfezionata la notifica a mezzo pec per
“mancata consegna”).
7 11. A ciò va aggiunto rammentarsi che con l'art. 67 del D.l. n. 18/2020 (Decreto
“Cura Italia”), conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27, adottato per far fronte alle contingenze emergenziali per la diffusione della Covid-19, operando un rinvio all'art. 12 d. lgs. 159/2015 (che prevede quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”), il legislatore ha disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all' in scadenza, nonché Controparte_5
la sospensione dei relativi termini prescrizionali, inizialmente, a far data dall'08.03.2020 sino al 31.08.2021. A seguito di intervenute modifiche al quadro normativo emergenziale, l'ultimo dei quali con l. 106/2021 di conversione del
“Decreto Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021), è stato stabilito che il periodo di sospensione dell'attività di riscossione si protraesse sino alla data del 31.08.2021.
14. Quanto all'eccezione relativa al calcolo degli interessi, si richiama la recente sentenza della Suprema Corte (Cfr. . Cassazione civile, Sez. unite, sentenza 14 luglio 2022, n. 22281) secondo cui “allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'
8 art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall' art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori;
nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo.”
In ogni caso “la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 d.m. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo” (v. sentenza sez. VII, 13/06/2019, n.2685).
Con riguardo all'omessa indicazione del responsabile del procedimento,
l'eccezione oltre che tardiva è infondata essendo indicato il nome del responsabile.
15. Per i motivi suesposti, deve confermarsi la debenza delle somme indicate nell'avviso di addebito oggetto dell'atto di pignoramento ed il ricorso deve quindi essere rigettato.
16. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati dal
DM n. 37 del 8/3/2018, seguono la soccombenza e vengono poste a carco della parte opponente ed in favore di ciascuna delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
9 rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida per ciascuna delle parti convenute costituite in complessivi € 900,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del
15% ed accessori di legge
Così deciso in Benevento, 22/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
10