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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 447/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6292/2022 depositato il 24/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1713/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 28/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032S01001/2019 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032S01001/2019 IRAP 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa proponeva appello avverso la sentenza n. 1713/02/2022 della CTP di Siracusa, che aveva parzialmente accolto il ricorso di Resistente_1 S.r.l., riconoscendo la deducibilità di costi per € 330.718,18 - riguardante l'anno d'imposta 2014:
Motivi di appello:
1. Metodo di accertamento: L'Ufficio ha applicato correttamente il metodo analitico-induttivo, basato su irregolarità contabili e mancanza di documentazione. Non è necessaria l'inattendibilità totale della contabilità per applicare tale metodo.
2. Rilievi non impugnati: La società non ha contestato due rilievi: € 3.390,95 per canoni leasing (conto 044.0005) ed € 6.206,18 per prestazioni professionali (conto 048.0001). Questi devono considerarsi definitivi.
3. Canoni di locazione (€ 24.512,00):
o La scrittura privata prodotta è priva di data certa.
o Anche se valida, il costo doveva essere dedotto solo per il mese di dicembre 2014, non per l'intero anno.
4. Prestazioni di servizi (€ 814.796,78):
o Mancano fatture e documentazione giustificativa.
o La registrazione contabile errata non giustifica la deducibilità.
o Le fatture presentate successivamente non sono utilizzabili (art. 32 DPR 600/73).
5. Contraddittorio preventivo:
o Non obbligatorio in questo caso.
o La società è stata invitata a fornire documentazione ma non ha partecipato al contraddittorio.
Conclusioni:
· Riforma della sentenza.
· Riconoscimento dell'intera ripresa a tassazione (€ 330.718,18).
· Condanna della società alle spese.
Controdeduzioni e Appello Incidentale con il quale la società chiede il riconoscimento della deducibilità integrale dei costi contestati.
1. Metodo di accertamento:
o L'Agenzia ha applicato il metodo analitico-induttivo senza presunzioni gravi, precise e concordanti.
o La contabilità era regolare e la società ha collaborato fornendo la documentazione disponibile.
2. Canoni di locazione (€ 24.512,00):
o Si tratta di un'indennità di occupazione versata in un'unica soluzione nel 2014.
o Supportata da fattura e scrittura privata.
o Non è corretto suddividere il costo in mensilità.
3. Prestazioni di servizi (€ 814.796,78):
o Errori formali nella registrazione contabile, ma i costi sono reali e documentati.
o Le fatture sono state emesse dal Dr. Nominativo_1, unico anatomopatologo della società.
o Il rapporto è regolato da contratto registrato, con compenso variabile in base al fatturato.
o Le prestazioni sono continuative e inerenti all'attività aziendale.
Conclusioni:
· Rigetto dell'appello dell'Agenzia delle Entrate.
· Accoglimento dell'appello incidentale per il riconoscimento integrale dei costi.
· Condanna dell'Agenzia alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado, in linea di principio, non è da condividere in quanto fa riferimento a canoni prudenziali che sottintendono un giudizio di equità, non ammissibile nel giudizio tributario.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Non sussistevano le condizioni per poter procedere ad accertamento “analitico -induttivo”. Già il giudice di prime cure aveva definito “ insolito “ l'accertamento di tipo analitico/induttivo utilizzato dall'Ufficio in relazione al caso specifico.
Tale metodologia consente all'Agenzia delle Entrate di muovere dai dati analitici indicati nella contabilità del contribuente per giungere, attraverso l'utilizzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, alla determinazione di attività non dichiarate o al disconoscimento di passività dichiarate, oppure, induttivamente, quando la rettifica del reddito d'impresa prescinde dalle risultanze contabili a causa della gravità, numerosità e ripetitività delle omissioni e delle false/inesatte indicazioni ivi riscontrate, ovvero delle irregolarità formali rilevate nei registri e nelle altre scritture contabili obbligatorie.
Si osserva che:
La Resistente_1 s.r.l. ha collaborato il più possibile con l'Ente, producendo tutto quanto era nella propria disponibilità, non risultando nessuna omissione o irregolarità così grave, o reiterata, da giustificare l'applicazione del suddetto metodo, sopratutto senza alcuna specificazione circa l'utilizzo di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Non risulta un giudizio di inattendibilità della contabilità fondato su presunzioni gravi precise e concordanti.
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando si basa su un quadro complessivo di presunzioni gravi, precise e concordanti
Tale accertamento analitico-induttivo, disciplinato dall'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, prevede che la determinazione del reddito possa essere effettuata sulla base delle risultanze contabili, ma con una ricostruzione induttiva di singoli elementi attivi o passivi. È dunque sulla base delle risultanze contabili che si procede all'accertamento, senza disconoscerne l'integrale contenuto, ma solamente per rettificare talune voci che il soggetto ha erroneamente indicato o ha omesso. Il metodo misto può essere legittimamente impiegato dall'Ufficio allorquando l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulti dall'ispezione delle scritture contabili e da altre verifiche ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio.
Con l'introduzione dell'art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993, convertito con L. n. 427/1993, l'àmbito di applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 è stato ampliato. È stato infatti stabilito che gli accertamenti analitico-induttivi possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore. Quest'ultima introduzione normativa permette di disattendere le risultanze delle scritture contabili, anche se correttamente istituite, tenute e conservate, in presenza di gravi incongruenze tra i dati esposti dal contribuente e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'impresa, nonché dagli studi di settore.
Orbene neanche una delle condizioni sopra indicate è ipotizzabile nel caso specifico.
Infatti, con riferimento alle gravi incongruenze in base alle quali l'Ufficio ha proceduto all'accertamento misto si osserva quanto segue. In ordine ai canoni di locazione dedotti , si osserva che
- l'importo complessivo delle fatture n. 1 del 3.06.2014, n. 2 del 3.06.2014, n. 3 dell'1.12.2014 e n. 4 dell'1.12.2014, pari ad € 17.568,00, si riferisce ai due contratti di locazione relativi agli immobili siti in Indirizzo_1, per i quali è stata pattuita la corresponsione della somma complessiva annua di € 14.400,00 + IVA;
- l'importo di € 24.512,00, di cui alla fattura ricevuta n. 5 dell'1.12.2014, è quello che la Resistente_1 s.r.l. si è obbligata a versare alla Società_1 s.a.s., e ha difatti versato contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata, interamente, dunque, nell'anno 2014, a titolo di indennità di occupazione finalizzata all'adeguamento dello stesso all'attività da svolgersi, dell'immobile sito in Floridia (SR) in Indirizzo_2 snc, censito al N.C.E.U. al Particella , per il periodo compreso tra la sottoscrizione del Contratto preliminare di locazione commerciale dell'1.12.2014 e la stipula del definitivo.
- Appare al Collegio che il costo sia stato realmente sostenuto, e che lo stesso è supportato da regolare fattura e da una scrittura privata, ed è indibbia la sussistenza dei requisiti di inerenza, competenza e congruità del costo,
- Sul disconoscimento dei costi relativi alle PRESTAZIONI DI SERVIZI 044.0014, per i quali è stato recuperato a tassazione l'importo di € 814.796,78, la parte ha ammesso errori materiali in sede di registrazione:
- l'importo di € 139.500,00 si riferisce alla prestazione professionale svolta dal Dr. Nominativo_1, erroneamente registrata in partita doppia come prestazione di servizi “a cliente Nominativo_1”, invece che per “fatture da ricevere”;
- l'importo di € 395.000,00 si riferisce alla prestazione professionale svolta dal Dr. Nominativo_1, erroneamente registrata in partita doppia come prestazione di servizi “a prestito socio”, invece che per “fatture da ricevere”.
- l'importo di € 229.608,78, che si riferisce sempre alla prestazione professionale svolta dal Dr. Fabrizio Italia, è stata ricompresa alla voce correttamente registrata in partita doppia come prestazione di servizi per
“fatture da ricevere”.
Tra l'altro le prestazioni professionali svolte dal Dr. Nominativo_1, sono state sempre regolarmente fatturate da quest'ultimo, il quale, appunto, al lordo della ritenuta, ha fatturato nei confronti della Resistente_1 s.r.l.:
€ 275.000,00 per l'anno 2015, € 330.000,00 per l'anno 2016, € 220.000,00 per l'anno 2017, € 350.000,00 per l'anno 2018 ed € 468.750,00 per l'anno 2019, per un totale di € 1.643.750,00, e facilmente riscontrabili nei documenti contabili di entrambi i soggetti giuridici.
Pertanto, fermo restando che due rilievi non risultano impugnati con l'appello incidentale (la società non ha contestato due rilievi: € 3.390,95 per canoni leasing (conto 044.0005) ed € 6.206,18 per prestazioni professionali (conto 048.0001)in parziale riforma della sentenza di primo grado, si ritiene che i costi imputati al conto PRESTAZIONI DI SERVIZI 044.0014, riferiti alla prestazione professionale svolta dal Dr. Nominativo_1
nell'anno 2014, anche se parzialmente registrati in modo erroneo, siano da considerare deducibili integralmente.
Gli errori materiali commessi in sede di registrazione delle fatture dei professionisti da parte della società
Resistente_1 giustificano la compensazione delle spese
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale e compensa le spese
Palermo 3.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6292/2022 depositato il 24/11/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via G. Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1713/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 28/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032S01001/2019 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032S01001/2019 IRAP 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa proponeva appello avverso la sentenza n. 1713/02/2022 della CTP di Siracusa, che aveva parzialmente accolto il ricorso di Resistente_1 S.r.l., riconoscendo la deducibilità di costi per € 330.718,18 - riguardante l'anno d'imposta 2014:
Motivi di appello:
1. Metodo di accertamento: L'Ufficio ha applicato correttamente il metodo analitico-induttivo, basato su irregolarità contabili e mancanza di documentazione. Non è necessaria l'inattendibilità totale della contabilità per applicare tale metodo.
2. Rilievi non impugnati: La società non ha contestato due rilievi: € 3.390,95 per canoni leasing (conto 044.0005) ed € 6.206,18 per prestazioni professionali (conto 048.0001). Questi devono considerarsi definitivi.
3. Canoni di locazione (€ 24.512,00):
o La scrittura privata prodotta è priva di data certa.
o Anche se valida, il costo doveva essere dedotto solo per il mese di dicembre 2014, non per l'intero anno.
4. Prestazioni di servizi (€ 814.796,78):
o Mancano fatture e documentazione giustificativa.
o La registrazione contabile errata non giustifica la deducibilità.
o Le fatture presentate successivamente non sono utilizzabili (art. 32 DPR 600/73).
5. Contraddittorio preventivo:
o Non obbligatorio in questo caso.
o La società è stata invitata a fornire documentazione ma non ha partecipato al contraddittorio.
Conclusioni:
· Riforma della sentenza.
· Riconoscimento dell'intera ripresa a tassazione (€ 330.718,18).
· Condanna della società alle spese.
Controdeduzioni e Appello Incidentale con il quale la società chiede il riconoscimento della deducibilità integrale dei costi contestati.
1. Metodo di accertamento:
o L'Agenzia ha applicato il metodo analitico-induttivo senza presunzioni gravi, precise e concordanti.
o La contabilità era regolare e la società ha collaborato fornendo la documentazione disponibile.
2. Canoni di locazione (€ 24.512,00):
o Si tratta di un'indennità di occupazione versata in un'unica soluzione nel 2014.
o Supportata da fattura e scrittura privata.
o Non è corretto suddividere il costo in mensilità.
3. Prestazioni di servizi (€ 814.796,78):
o Errori formali nella registrazione contabile, ma i costi sono reali e documentati.
o Le fatture sono state emesse dal Dr. Nominativo_1, unico anatomopatologo della società.
o Il rapporto è regolato da contratto registrato, con compenso variabile in base al fatturato.
o Le prestazioni sono continuative e inerenti all'attività aziendale.
Conclusioni:
· Rigetto dell'appello dell'Agenzia delle Entrate.
· Accoglimento dell'appello incidentale per il riconoscimento integrale dei costi.
· Condanna dell'Agenzia alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado, in linea di principio, non è da condividere in quanto fa riferimento a canoni prudenziali che sottintendono un giudizio di equità, non ammissibile nel giudizio tributario.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Non sussistevano le condizioni per poter procedere ad accertamento “analitico -induttivo”. Già il giudice di prime cure aveva definito “ insolito “ l'accertamento di tipo analitico/induttivo utilizzato dall'Ufficio in relazione al caso specifico.
Tale metodologia consente all'Agenzia delle Entrate di muovere dai dati analitici indicati nella contabilità del contribuente per giungere, attraverso l'utilizzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, alla determinazione di attività non dichiarate o al disconoscimento di passività dichiarate, oppure, induttivamente, quando la rettifica del reddito d'impresa prescinde dalle risultanze contabili a causa della gravità, numerosità e ripetitività delle omissioni e delle false/inesatte indicazioni ivi riscontrate, ovvero delle irregolarità formali rilevate nei registri e nelle altre scritture contabili obbligatorie.
Si osserva che:
La Resistente_1 s.r.l. ha collaborato il più possibile con l'Ente, producendo tutto quanto era nella propria disponibilità, non risultando nessuna omissione o irregolarità così grave, o reiterata, da giustificare l'applicazione del suddetto metodo, sopratutto senza alcuna specificazione circa l'utilizzo di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Non risulta un giudizio di inattendibilità della contabilità fondato su presunzioni gravi precise e concordanti.
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando si basa su un quadro complessivo di presunzioni gravi, precise e concordanti
Tale accertamento analitico-induttivo, disciplinato dall'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, prevede che la determinazione del reddito possa essere effettuata sulla base delle risultanze contabili, ma con una ricostruzione induttiva di singoli elementi attivi o passivi. È dunque sulla base delle risultanze contabili che si procede all'accertamento, senza disconoscerne l'integrale contenuto, ma solamente per rettificare talune voci che il soggetto ha erroneamente indicato o ha omesso. Il metodo misto può essere legittimamente impiegato dall'Ufficio allorquando l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulti dall'ispezione delle scritture contabili e da altre verifiche ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio.
Con l'introduzione dell'art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993, convertito con L. n. 427/1993, l'àmbito di applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 è stato ampliato. È stato infatti stabilito che gli accertamenti analitico-induttivi possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore. Quest'ultima introduzione normativa permette di disattendere le risultanze delle scritture contabili, anche se correttamente istituite, tenute e conservate, in presenza di gravi incongruenze tra i dati esposti dal contribuente e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'impresa, nonché dagli studi di settore.
Orbene neanche una delle condizioni sopra indicate è ipotizzabile nel caso specifico.
Infatti, con riferimento alle gravi incongruenze in base alle quali l'Ufficio ha proceduto all'accertamento misto si osserva quanto segue. In ordine ai canoni di locazione dedotti , si osserva che
- l'importo complessivo delle fatture n. 1 del 3.06.2014, n. 2 del 3.06.2014, n. 3 dell'1.12.2014 e n. 4 dell'1.12.2014, pari ad € 17.568,00, si riferisce ai due contratti di locazione relativi agli immobili siti in Indirizzo_1, per i quali è stata pattuita la corresponsione della somma complessiva annua di € 14.400,00 + IVA;
- l'importo di € 24.512,00, di cui alla fattura ricevuta n. 5 dell'1.12.2014, è quello che la Resistente_1 s.r.l. si è obbligata a versare alla Società_1 s.a.s., e ha difatti versato contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata, interamente, dunque, nell'anno 2014, a titolo di indennità di occupazione finalizzata all'adeguamento dello stesso all'attività da svolgersi, dell'immobile sito in Floridia (SR) in Indirizzo_2 snc, censito al N.C.E.U. al Particella , per il periodo compreso tra la sottoscrizione del Contratto preliminare di locazione commerciale dell'1.12.2014 e la stipula del definitivo.
- Appare al Collegio che il costo sia stato realmente sostenuto, e che lo stesso è supportato da regolare fattura e da una scrittura privata, ed è indibbia la sussistenza dei requisiti di inerenza, competenza e congruità del costo,
- Sul disconoscimento dei costi relativi alle PRESTAZIONI DI SERVIZI 044.0014, per i quali è stato recuperato a tassazione l'importo di € 814.796,78, la parte ha ammesso errori materiali in sede di registrazione:
- l'importo di € 139.500,00 si riferisce alla prestazione professionale svolta dal Dr. Nominativo_1, erroneamente registrata in partita doppia come prestazione di servizi “a cliente Nominativo_1”, invece che per “fatture da ricevere”;
- l'importo di € 395.000,00 si riferisce alla prestazione professionale svolta dal Dr. Nominativo_1, erroneamente registrata in partita doppia come prestazione di servizi “a prestito socio”, invece che per “fatture da ricevere”.
- l'importo di € 229.608,78, che si riferisce sempre alla prestazione professionale svolta dal Dr. Fabrizio Italia, è stata ricompresa alla voce correttamente registrata in partita doppia come prestazione di servizi per
“fatture da ricevere”.
Tra l'altro le prestazioni professionali svolte dal Dr. Nominativo_1, sono state sempre regolarmente fatturate da quest'ultimo, il quale, appunto, al lordo della ritenuta, ha fatturato nei confronti della Resistente_1 s.r.l.:
€ 275.000,00 per l'anno 2015, € 330.000,00 per l'anno 2016, € 220.000,00 per l'anno 2017, € 350.000,00 per l'anno 2018 ed € 468.750,00 per l'anno 2019, per un totale di € 1.643.750,00, e facilmente riscontrabili nei documenti contabili di entrambi i soggetti giuridici.
Pertanto, fermo restando che due rilievi non risultano impugnati con l'appello incidentale (la società non ha contestato due rilievi: € 3.390,95 per canoni leasing (conto 044.0005) ed € 6.206,18 per prestazioni professionali (conto 048.0001)in parziale riforma della sentenza di primo grado, si ritiene che i costi imputati al conto PRESTAZIONI DI SERVIZI 044.0014, riferiti alla prestazione professionale svolta dal Dr. Nominativo_1
nell'anno 2014, anche se parzialmente registrati in modo erroneo, siano da considerare deducibili integralmente.
Gli errori materiali commessi in sede di registrazione delle fatture dei professionisti da parte della società
Resistente_1 giustificano la compensazione delle spese
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale e compensa le spese
Palermo 3.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE