Articolo 8 della Legge 18 novembre 1977, n. 902
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 gennaio 1978
Art. 8.
In ogni caso di mancata accettazione dei beni, entro il termine perentorio di giorni novanta dalla data di attribuzione dei beni conseguente alla ripartizione di cui all'articolo precedente, gli stessi vanno ad accrescere proporzionalmente le quote attribuite per i vari settori alle confederazioni ed associazioni interessate.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1978