TAR
Ordinanza cautelare 28 settembre 2022
Ordinanza cautelare 28 settembre 2022
>
TAR
Ordinanza collegiale 10 maggio 2023
Ordinanza collegiale 10 maggio 2023
>
TAR
Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
>
CS
Ordinanza cautelare 27 novembre 2024
Ordinanza cautelare 27 novembre 2024
>
CS
Accoglimento
Sentenza 23 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 23 giugno 2025
>
CS
Rigetto
Sentenza 5 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/02/2026, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05434/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 05/02/2026
N. 00957 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05434/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5434 del 2025, proposto dal
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli
Uffici di questa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro prof. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aristide Police e Giacomo
Gargano e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, viale Liegi, n. 32;
per la riforma, previa sospensione dell'efficacia, N. 05434/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione
Quarta Quater, n. -OMISSIS-/2025 del -OMISSIS-, resa tra le parti sul ricorso R.G.
n. -OMISSIS-/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, presentata in via incidentale dal Ministero appellante;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del prof. -OMISSIS-;
Viste la memoria e la documentazione dell'appellato;
Vista l'ordinanza n. -OMISSIS-/2025 del -OMISSIS-2025, con cui l'istanza cautelare
è stata accolta ai fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;
Viste l'ulteriore documentazione e la memoria finale dell'appellato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. RO De
Berardinis e udito per l'appellato l'avv. Aristide Police;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con l'appello in epigrafe il Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.) ha impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, n. -OMISSIS-/2025 del -
OMISSIS-, chiedendone la riforma, previa sospensione dell'efficacia.
1.1. La sentenza appellata ha accolto il ricorso del prof. -OMISSIS- contro il giudizio negativo emesso nei suoi confronti nell'ambito della procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) indetta con il decreto direttoriale n.-
OMISSIS-, in relazione alle funzioni di professore universitario di I^ fascia per il settore concorsuale 12/C1 (Diritto Costituzionale). N. 05434/2025 REG.RIC.
1.2. In fatto, la Commissione di valutazione ha ritenuto all'unanimità che il candidato non possedesse la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di
I^ fascia, poiché il medesimo non avrebbe presentato “titoli e pubblicazioni tali da poter dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca, come emerge dai risultati conseguiti in termini di qualità e originalità per il settore concorsuale rispetto alle tematiche affrontate”.
2. Il prof. -OMISSIS- impugnava il suddetto giudizio innanzi al T.A.R. Lazio, che con la sentenza appellata ha, come detto, accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati nei termini di seguito precisati.
2.1. In sintesi, il Tribunale ha osservato che il giudizio negativo della Commissione si
è incentrato sulla ritenuta assenza di originalità dei contributi offerti dal candidato. Ma essendo stata la valutazione di tutti gli altri fattori e parametri positiva, la motivazione del giudizio di non idoneità avrebbe dovuto essere “particolarmente esaustiva”: ciò, tuttavia, non è avvenuto, in quanto – rileva la sentenza – il giudizio collegiale della
Commissione è “assertivo” ed i giudizi individuali dei Commissari fanno emergere sia apprezzamenti favorevoli che rilievi negativi, ripartiti tra le diverse pubblicazioni,
“senza però consentire di evincere con la necessaria esaustività per quale ragione si siano ritenuti i secondi prevalenti sui primi”.
2.2. La sentenza evidenzia sul punto che il giudizio collegiale si limita a “una critica
(peraltro generica) alla sola “monografia sulla dignità umana”” e a “ulteriormente rilevare un “approccio prevalentemente descrittivo” per “alcuni degli altri lavori”
(quindi non tutti e senza specificare quali) che non offrirebbero spunti originali”, il che rappresenta “affermazione meramente ripetitiva del parametro che si assume non rispettato”.
2.3. Secondo il primo giudice il giudizio negativo non è sorretto neppure dai giudizi individuali dei Commissari, poiché da questi “non emerge il perché, in presenza di contributi alcuni dei quali dichiaratamente idonei – i componenti la Commissione N. 05434/2025 REG.RIC.
abbiano dato preferenza alle referenze ostative all'abilitazione, posto che queste ultime emergono da affermazioni assolute, prive di un riferimento contenutistico che ne evidenzi i presupposti”.
2.4. Per l'effetto il T.A.R., nell'accogliere il ricorso, ha annullato la sola parte del giudizio di non idoneità del candidato relativa alla valutazione delle pubblicazioni da lui presentate e ha disposto, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett., e), c.p.a., il riesame delle stesse ad opera di una Commissione in diversa composizione, da effettuarsi alla luce dei rilievi formulati dal Collegio, tenendo ferme “le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza”.
3. Nell'appello il M.U.R. contesta l'iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza appellata, deducendo i seguenti motivi:
I) error in iudicando per l'asserito difetto di istruttoria con riferimento alla legittimità del giudizio collegiale;
II) error in iudicando per difetto di istruttoria con riferimento ai giudizi individuali espressi dai Commissari e alla presunta incapacità di questi ultimi di rendere evidenti le ragioni del diniego.
3.1. Nello specifico, con il primo motivo di appello il Ministero lamenta che il giudizio collegiale espresso dalla Commissione, diversamente da quanto affermato dal T.A.R., sarebbe analitico nell'analisi delle pubblicazioni allegate dal candidato e molto chiaro nell'esporre le ragioni che hanno indotto i Commissari, all'unanimità, a disconoscere il titolo abilitativo. Tali ragioni, infatti, riposerebbero sulla qualità insufficiente della produzione scientifica dell'aspirante, costellata, per la maggior parte, di prodotti dal mero taglio descrittivo e ricognitivo, dunque scarsamente originali e non approfonditi adeguatamente. Dalla lettura del giudizio collegiale emergerebbe che il candidato, pur mostrando solide basi conoscitive, non avrebbe ancora sviluppato quelle capacità di ricostruzione critica del dato raccolto che, per contro, rappresentano il tratto distintivo di una maturità scientifica che possa dirsi 'piena'. N. 05434/2025 REG.RIC.
3.2. Un tale giudizio non sarebbe assertivo, come ritenuto dal T.A.R., ma rispetterebbe la disciplina in tema di A.S.N.; infatti, il giudizio collegiale avrebbe espresso in forma sintetica e riferita all'insieme delle pubblicazioni le criticità delineate nei giudizi dei singoli Commissari, così da evidenziare in maniera puntuale le ragioni alla base del diniego. Non sarebbe condivisibile neppure la critica per cui nel giudizio collegiale la
Commissione si sarebbe limitata a valutare la sola monografia del 2017 e, in modo sommario, le opere minori, poiché, secondo la giurisprudenza espressasi in materia, non sarebbe richiesto il richiamo ad ogni singola pubblicazione, essendo sufficiente l'immediata riconoscibilità dell'iter logico-deduttivo seguito.
3.3. La Commissione avrebbe dunque rispettato i criteri che, in base agli artt. 4 e 6 del d.m. n. 120/2016, consentono di attribuire l'Abilitazione Scientifica Nazionale. In specie, la Commissione avrebbe correttamente ritenuto le pubblicazioni del ricorrente manifestamente carenti con riferimento al criterio c) del citato art. 4, comma 1, relativo alla “qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale
e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo”.
3.4. Con il secondo motivo di appello il Ministero deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto i giudizi individuali insufficienti o, comunque, inidonei a mostrare le ragioni per le quali le criticità riscontrate nelle pubblicazioni allegate dal ricorrente siano state ritenute prevalenti sugli aspetti positivi, pur riscontrati, e perciò siano state poste a fondamento del giudizio di inidoneità. Infatti, la lettura dei giudizi individuali già mostrerebbe da sé sola come i lavori del candidato sottoposti a giudizio non abbiano, nella loro maggioranza, ottenuto una valutazione positiva, come ad es. si ricaverebbe dai rilievi critici espressi dal prof. -OMISSIS-.
3.5. A tale stregua, la sentenza di prime cure sarebbe meritevole di riforma perché: a)
i giudizi dei singoli Commissari, come il prof. -OMISSIS-, sarebbero più che motivati, quindi più che idonei a integrare quanto rappresentato nel giudizio collegiale finale in N. 05434/2025 REG.RIC.
forma riassuntiva; b) da detti giudizi emergerebbe come tutte o quasi le pubblicazioni allegate dal candidato non siano immuni da critiche, aventi come matrici comuni lo scarso approfondimento, il carattere descrittivo e la scarsa, se non addirittura assente, originalità; c) l'originalità costituirebbe elemento necessario ai fini del conseguimento dell'abilitazione (essendo requisito essenziale per poter definire una pubblicazione 'di qualità elevata', idonea a dimostrare il raggiungimento di quella “piena maturità scientifica” necessaria a chi ambisce ad accedere alla prima fascia di docenza), ma di essa sarebbe stata largamente riscontrata l'assenza nelle opere del candidato da parte di tutti i Commissari.
3.6. La circostanza che i Commissari abbiano rinvenuto anche elementi positivi nelle suddette pubblicazioni sarebbe irrilevante, poiché la carenza di uno dei requisiti di cui all'art. 4 del d.m. n. 120/2016 non esimerebbe comunque la Commissione dal dover vagliare tutti gli altri, al fine di poter offrire un quadro completo delle pubblicazioni presentate dal candidato. Non vi sarebbe perciò nessuna contraddittorietà dei giudizi e i rilievi formulati sul punto dal T.A.R. sarebbero erronei, perché deriverebbero dalla falsa convinzione che vi possa essere un bilanciamento tra i requisiti elencati dall'art. 4, del d.m. 120/2016 (sicché il soddisfacimento di alcuni possa compensare le carenze riscontrate su altri): la disposizione de qua, invece, esigerebbe la piena soddisfazione di tutti i requisiti, senza che si possa dare prevalenza all'uno o all'altro.
3.7. In altre parole, la Commissione non avrebbe dovuto – come ritenuto dal T.A.R. – indicare le ragioni della prevalenza di taluni aspetti sugli altri, ciò che sarebbe stato illegittimo, ma avrebbe dovuto (come in effetti avrebbe fatto) esporre con chiarezza rispetto a quali criteri definiti dall'art. 4 cit. le pubblicazioni siano risultate carenti. I
Commissari correttamente avrebbero evidenziato gli elementi positivi riscontrati nel profilo del candidato, che così avrebbe potuto comprendere da dove ripartire al fine di presentare una nuova domanda di abilitazione; comunque, sarebbe inverosimile che un candidato all'A.S.N. per la prima fascia di docenza sia autore di opere censurabili N. 05434/2025 REG.RIC.
sotto ogni punto di vista, di tal ché la coesistenza nel giudizio finale di valutazioni di segno positivo e di altre di segno opposto sarebbe fisiologica e non potrebbe ritenersi fonte di contraddittorietà.
3.8. In conclusione, il giudizio della Commissione sarebbe corretto, poiché l'assenza di originalità sarebbe elemento più che sufficiente a fondare il giudizio di non idoneità.
A ciò andrebbe aggiunta la considerazione che la procedura cui il candidato ha preso parte è diretta a selezionare coloro che aspirano a ricoprire i massimi livelli della docenza universitaria: pertanto, il giudizio delle Commissioni, finalizzato a garantire la selezione dei migliori, avrebbe ad oggetto tutti gli elementi di valutazione indicati dalla normativa di riferimento, sicché la carenza anche di uno solo di tali elementi ben potrebbe condurre a negare l'abilitazione.
4. Si è costituito in giudizio il prof. -OMISSIS-, depositando di seguito una memoria difensiva con documenti sui fatti di causa ed eccependo l'infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto la reiezione, previo rigetto dell'istanza cautelare.
4.1. L'appellato ha inoltre riproposto, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., il terzo motivo del ricorso di primo grado, non esaminato dalla sentenza impugnata, avente a oggetto l'illegittimità del giudizio di non idoneità, in quanto affetto da violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione.
4.2. Con ordinanza n. -OMISSIS-/2025 del -OMISSIS-2025 la Sezione ha accolto l'istanza cautelare proposta dal Ministero appellante ai fini della sollecita trattazione del merito della causa, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando per la relativa discussione l'udienza pubblica del 16 dicembre 2025.
4.3. In vista della trattazione del merito l'appellato ha depositato ulteriori documenti e una memoria, insistendo per l'infondatezza dell'appello.
4.4. All'udienza pubblica del 16 dicembre 2025 il Collegio, udito il difensore presente dell'appellato, ha trattenuto la causa in decisione. N. 05434/2025 REG.RIC.
5. Le doglianze del Ministero appellante, che è opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connesse sotto il profilo logico-giuridico, non sono suscettibili di positivo apprezzamento.
5.1. Al riguardo è necessario premettere un breve richiamo al contesto normativo di riferimento.
5.2. L'art. 3 del d.m. 7 giugno 2016, n. 120 (“Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari”) al comma
1 stabilisce che: “Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale
l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi”.
5.2.1. Il comma 2 dell'ora visto art. 3 dispone poi, alla lett. a), che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli dei candidati all'abilitazione è volta ad accertare
“per le funzioni di professore di prima fascia [quali sono quelle di cui si controverte in questa sede], la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”. N. 05434/2025 REG.RIC.
5.3. In base al successivo art. 6, comma 1, del d.m. n. 120/2016, l'abilitazione viene attribuita ai candidati che soddisfino cumulativamente le condizioni elencate dalla disposizione stessa, tra cui, alla lett. b), quella di presentare “pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all'allegato B”.
5.4. Il menzionato art. 4 elenca i criteri per la valutazione delle pubblicazioni da parte delle Commissioni di abilitazione, includendovi, al comma 1, lett. c), “la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo”.
5.4.1. Da ultimo, rileva la definizione di pubblicazione “di qualità elevata” fornita dal citato allegato B, secondo cui è tale la pubblicazione che “per il livello di originalità
e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”.
6. Tanto premesso, nel caso di specie il Collegio condivide l'affermazione del T.A.R., per cui la motivazione collegiale espressa dalla Commissione e i giudizi dei singoli
Commissari, che la prima si sforza di riassumere, “non rendono comprensibile sulla base di quale presupposto di fatto sia stato formulato il giudizio di valore” negativo, posto a fondamento del diniego dell'abilitazione scientifica. Sottolinea la sentenza di prime cure che “il giudizio negativo si è incentrato sulla ritenuta assenza di originalità dei contributi offerti”, senza, tuttavia, che la motivazione sia stata particolarmente esaustiva, come invece avrebbe imposto la circostanza che la valutazione di tutti gli altri fattori e parametri avesse avuto esito positivo. Non solo, ma a fronte di un giudizio collegiale “assertivo”, i giudizi individuali dei singoli Commissari lasciano emergere sia apprezzamenti di segno positivo che rilievi negativi, gli uni e gli altri suddivisi tra le varie pubblicazioni, il tutto – osserva ancora la sentenza impugnata – “senza però N. 05434/2025 REG.RIC.
consentire di evincere con la necessaria esaustività per quale ragione si siano ritenuti
i secondi prevalenti sui primi”.
6.1. Come detto, tale valutazione resiste alle censure del Ministero appellante e merita condivisione, atteso che il giudizio negativo sulla produzione scientifica del candidato non è assistito da una motivazione adeguata.
6.2. In dettaglio la Commissione, pur apprezzando la varietà degli scritti del candidato e la collocazione editoriale degli stessi, ha basato (quantomeno, in modo prevalente) la propria valutazione, per come espressa sia nel giudizio collegiale, sia nei giudizi dei singoli Commissari: I) sulle modalità di esame dei dati giurisprudenziali contenute nella monografia del 2017 (intitolata: “-OMISSIS-”); II) sul carattere di scarsa originalità che caratterizzerebbe alcune delle altre opere; III) su un complessivo deficit di qualità della produzione scientifica del candidato.
6.3. Tuttavia, i profili critici ora riportati trascurano tutti in maniera immotivata il giudizio positivo riscosso dalla più recente (2023) monografia presentata dal prof. -
OMISSIS- (dal titolo “-OMISSIS-”). Tale aspetto è ben evidenziato dalla memoria finale dell'appellato, in cui si sottolinea come detta monografia abbia ottenuto dai
Commissari (e in specie dal prof. -OMISSIS- e dal prof. -OMISSIS-) giudizi ampiamente positivi proprio sotto i criteri dell'originalità e innovatività. Un simile apprezzamento si rinviene anche nel giudizio collegiale, nel quale si legge che “lo studio monografico si segnala sia per la scelta del tema, colmando una lacuna nell'approfondimento costituzionalistico del giusto procedimento, sia per l'originalità
[…]” e che “lo studio è senza dubbio apprezzabile come contributo al dibattito scientifico”.
6.3.1. Non può non rilevarsi – in accoglimento delle tesi dell'appellato – l'importanza di tale più recente monografia ai fini della sua progressione di carriera, in quanto la stessa, proprio per il suo carattere più recente, è indicativa di un percorso di crescita N. 05434/2025 REG.RIC.
intellettuale da lui compiuto. Viepiù emerge, quindi, l'illegittimità del giudizio della
Commissione, per la limitata attenzione prestata a detta pubblicazione.
6.4. Inoltre, il giudizio di mancanza di originalità delle pubblicazioni presentate dal candidato non è sorretto da una motivazione adeguata e a tale carenza non sopperisce il riferimento, nei giudizi individuali, alla brevità in molti casi dei contributi presentati, poiché, in via generale, deve ritenersi che la brevità di uno scritto non osti, di per sé, alla possibilità che lo stesso presenti analisi originali e innovative.
6.4.1. Va dunque condivisa la motivazione della sentenza di prime cure, per la quale l'avere la Commissione affermato che alcuni dei lavori del candidato non offrirebbero spunti di originalità appare “affermazione meramente ripetitiva del parametro che si assume non rispettato”, risolvendosi detta affermazione in una mera tautologia, come tale non in grado di assolvere all'obbligo motivazionale gravante sulla Commissione stessa (C.d.S., Sez. VII, 28 ottobre 2025, n. 8372).
7. Anche il giudizio di insufficienza della produzione scientifica del professore sotto il profilo della qualità (che, a ben vedere, altro non è che la ripetizione di quello sulla carenza di originalità e innovatività, già analizzato) si dimostra sfornito di un'idonea motivazione, alla stregua di quanto si dirà subito in ordine ai numerosi apprezzamenti favorevoli espressi dai Commissari (richiamati dal T.A.R.).
7.1. Deve infatti evidenziarsi come, al pari dei giudizi individuali, il giudizio collegiale sulle pubblicazioni contenga, al fianco di quelli negativi, diversi rilievi positivi sotto il profilo qualitativo: così per la varietà della produzione (che implica la “padronanza di temi eterogenei ma comunque centrali per la riflessione costituzionalistica”) e la sua “buona continuità temporale”, la solidità del profilo culturale del docente e il suo rigore metodologico. La sentenza impugnata ha posto l'accento su tali rilievi positivi ed ha stigmatizzato l'operato della Commissione, per non avere specificato le ragioni della preferenza accordata, invece, agli elementi negativi. N. 05434/2025 REG.RIC.
7.2. Il significato di tale critica viene frainteso dall'appellante, secondo cui con essa il
T.A.R. mostrerebbe di voler compiere un inaccettabile bilanciamento tra gli elementi positivi e quelli negativi; invece, la presenza anche di un solo fattore di criticità (nel caso di specie: il difetto di originalità degli scritti) basterebbe a giustificare il giudizio negativo, poiché denoterebbe la mancanza di uno dei parametri che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.m. n. 120/2016 debbono tutti cumulativamente sussistere ai fini del conseguimento dell'abilitazione. Al contrario, la critica mossa dal primo giudice, ove rettamente intesa, va condivisa: essa, infatti, conferma che il giudizio negativo non è assistito da una motivazione adeguata, cioè da quel surplus di motivazione necessario a spiegare perché, pur in presenza di plurimi elementi di segno positivo, la valutazione complessiva degli scritti è stata invece negativa e si è tradotta in un provvedimento di diniego dell'abilitazione.
7.3. In definitiva, nella fattispecie in esame la motivazione del diniego di abilitazione non riesce ad assolvere alla funzione che le è propria, che, secondo la giurisprudenza consolidata, consiste nell'esternare le ragioni del provvedimento, così da consentire al suo destinatario di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale la P.A. è pervenuta alla sua adozione e ciò allo scopo di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato e rendere possibile al medesimo destinatario la difesa delle proprie ragioni, restando altrimenti vanificati sia il principio costituzionale di buon andamento della P.A., sia la possibilità di difesa dell'interessato, sia la possibilità stessa del sindacato giurisdizionale (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 4 marzo 2025, n. 2655; id.
18 aprile 2024, n. 3502; Sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2627; id., 6 agosto 2013, n. 4096;
Sez. III, 4 febbraio 2020, n. 923; id., 2 maggio 2016, n. 1656; Sez. IV, 18 aprile 2019,
n. 2520; Sez. V, 11 dicembre 2013, n. 5956).
8. L'infondatezza dei motivi dell'appello del Ministero esonera il Collegio, in base ai principi di economia processuale che governano il processo amministrativo (cfr., ex multis, C.d.S., A.P., 27 aprile 2015, n. 5; Sez. VII, 17 marzo 2025, n. 2183; id., 3 N. 05434/2025 REG.RIC.
novembre 2022, n. 9596; Sez. III, 6 maggio 2021, n. 3534; Sez. IV, 27 agosto 2019,
n. 5891), dal dover analizzare il terzo motivo del ricorso di primo grado, ripresentato dal prof. -OMISSIS- ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma 2, c.p.a., in quanto non esaminato dalla sentenza appellata.
8.1. In conclusione, l'appello è nel suo complesso infondato, attesa l'infondatezza dei motivi con esso dedotti e deve, perciò, essere respinto, dovendo la sentenza impugnata essere confermata nella sua interezza e, quindi, avuto riguardo anche alle misure da essa enunciate ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., oltre che alla statuizione demolitoria.
9. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio d'appello, attesa la complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità
e di qualunque altro dato idoneo a consentire l'identificazione delle persone fisiche menzionate nella sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati: N. 05434/2025 REG.RIC.
RT CH, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
RO De Berardinis, Consigliere, Estensore
Marco Valentini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RO De Berardinis RT CH
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 05/02/2026
N. 00957 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05434/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5434 del 2025, proposto dal
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli
Uffici di questa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro prof. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aristide Police e Giacomo
Gargano e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, viale Liegi, n. 32;
per la riforma, previa sospensione dell'efficacia, N. 05434/2025 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione
Quarta Quater, n. -OMISSIS-/2025 del -OMISSIS-, resa tra le parti sul ricorso R.G.
n. -OMISSIS-/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, presentata in via incidentale dal Ministero appellante;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del prof. -OMISSIS-;
Viste la memoria e la documentazione dell'appellato;
Vista l'ordinanza n. -OMISSIS-/2025 del -OMISSIS-2025, con cui l'istanza cautelare
è stata accolta ai fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;
Viste l'ulteriore documentazione e la memoria finale dell'appellato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. RO De
Berardinis e udito per l'appellato l'avv. Aristide Police;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con l'appello in epigrafe il Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.) ha impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, n. -OMISSIS-/2025 del -
OMISSIS-, chiedendone la riforma, previa sospensione dell'efficacia.
1.1. La sentenza appellata ha accolto il ricorso del prof. -OMISSIS- contro il giudizio negativo emesso nei suoi confronti nell'ambito della procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) indetta con il decreto direttoriale n.-
OMISSIS-, in relazione alle funzioni di professore universitario di I^ fascia per il settore concorsuale 12/C1 (Diritto Costituzionale). N. 05434/2025 REG.RIC.
1.2. In fatto, la Commissione di valutazione ha ritenuto all'unanimità che il candidato non possedesse la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di
I^ fascia, poiché il medesimo non avrebbe presentato “titoli e pubblicazioni tali da poter dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca, come emerge dai risultati conseguiti in termini di qualità e originalità per il settore concorsuale rispetto alle tematiche affrontate”.
2. Il prof. -OMISSIS- impugnava il suddetto giudizio innanzi al T.A.R. Lazio, che con la sentenza appellata ha, come detto, accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati nei termini di seguito precisati.
2.1. In sintesi, il Tribunale ha osservato che il giudizio negativo della Commissione si
è incentrato sulla ritenuta assenza di originalità dei contributi offerti dal candidato. Ma essendo stata la valutazione di tutti gli altri fattori e parametri positiva, la motivazione del giudizio di non idoneità avrebbe dovuto essere “particolarmente esaustiva”: ciò, tuttavia, non è avvenuto, in quanto – rileva la sentenza – il giudizio collegiale della
Commissione è “assertivo” ed i giudizi individuali dei Commissari fanno emergere sia apprezzamenti favorevoli che rilievi negativi, ripartiti tra le diverse pubblicazioni,
“senza però consentire di evincere con la necessaria esaustività per quale ragione si siano ritenuti i secondi prevalenti sui primi”.
2.2. La sentenza evidenzia sul punto che il giudizio collegiale si limita a “una critica
(peraltro generica) alla sola “monografia sulla dignità umana”” e a “ulteriormente rilevare un “approccio prevalentemente descrittivo” per “alcuni degli altri lavori”
(quindi non tutti e senza specificare quali) che non offrirebbero spunti originali”, il che rappresenta “affermazione meramente ripetitiva del parametro che si assume non rispettato”.
2.3. Secondo il primo giudice il giudizio negativo non è sorretto neppure dai giudizi individuali dei Commissari, poiché da questi “non emerge il perché, in presenza di contributi alcuni dei quali dichiaratamente idonei – i componenti la Commissione N. 05434/2025 REG.RIC.
abbiano dato preferenza alle referenze ostative all'abilitazione, posto che queste ultime emergono da affermazioni assolute, prive di un riferimento contenutistico che ne evidenzi i presupposti”.
2.4. Per l'effetto il T.A.R., nell'accogliere il ricorso, ha annullato la sola parte del giudizio di non idoneità del candidato relativa alla valutazione delle pubblicazioni da lui presentate e ha disposto, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett., e), c.p.a., il riesame delle stesse ad opera di una Commissione in diversa composizione, da effettuarsi alla luce dei rilievi formulati dal Collegio, tenendo ferme “le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza”.
3. Nell'appello il M.U.R. contesta l'iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza appellata, deducendo i seguenti motivi:
I) error in iudicando per l'asserito difetto di istruttoria con riferimento alla legittimità del giudizio collegiale;
II) error in iudicando per difetto di istruttoria con riferimento ai giudizi individuali espressi dai Commissari e alla presunta incapacità di questi ultimi di rendere evidenti le ragioni del diniego.
3.1. Nello specifico, con il primo motivo di appello il Ministero lamenta che il giudizio collegiale espresso dalla Commissione, diversamente da quanto affermato dal T.A.R., sarebbe analitico nell'analisi delle pubblicazioni allegate dal candidato e molto chiaro nell'esporre le ragioni che hanno indotto i Commissari, all'unanimità, a disconoscere il titolo abilitativo. Tali ragioni, infatti, riposerebbero sulla qualità insufficiente della produzione scientifica dell'aspirante, costellata, per la maggior parte, di prodotti dal mero taglio descrittivo e ricognitivo, dunque scarsamente originali e non approfonditi adeguatamente. Dalla lettura del giudizio collegiale emergerebbe che il candidato, pur mostrando solide basi conoscitive, non avrebbe ancora sviluppato quelle capacità di ricostruzione critica del dato raccolto che, per contro, rappresentano il tratto distintivo di una maturità scientifica che possa dirsi 'piena'. N. 05434/2025 REG.RIC.
3.2. Un tale giudizio non sarebbe assertivo, come ritenuto dal T.A.R., ma rispetterebbe la disciplina in tema di A.S.N.; infatti, il giudizio collegiale avrebbe espresso in forma sintetica e riferita all'insieme delle pubblicazioni le criticità delineate nei giudizi dei singoli Commissari, così da evidenziare in maniera puntuale le ragioni alla base del diniego. Non sarebbe condivisibile neppure la critica per cui nel giudizio collegiale la
Commissione si sarebbe limitata a valutare la sola monografia del 2017 e, in modo sommario, le opere minori, poiché, secondo la giurisprudenza espressasi in materia, non sarebbe richiesto il richiamo ad ogni singola pubblicazione, essendo sufficiente l'immediata riconoscibilità dell'iter logico-deduttivo seguito.
3.3. La Commissione avrebbe dunque rispettato i criteri che, in base agli artt. 4 e 6 del d.m. n. 120/2016, consentono di attribuire l'Abilitazione Scientifica Nazionale. In specie, la Commissione avrebbe correttamente ritenuto le pubblicazioni del ricorrente manifestamente carenti con riferimento al criterio c) del citato art. 4, comma 1, relativo alla “qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale
e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo”.
3.4. Con il secondo motivo di appello il Ministero deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto i giudizi individuali insufficienti o, comunque, inidonei a mostrare le ragioni per le quali le criticità riscontrate nelle pubblicazioni allegate dal ricorrente siano state ritenute prevalenti sugli aspetti positivi, pur riscontrati, e perciò siano state poste a fondamento del giudizio di inidoneità. Infatti, la lettura dei giudizi individuali già mostrerebbe da sé sola come i lavori del candidato sottoposti a giudizio non abbiano, nella loro maggioranza, ottenuto una valutazione positiva, come ad es. si ricaverebbe dai rilievi critici espressi dal prof. -OMISSIS-.
3.5. A tale stregua, la sentenza di prime cure sarebbe meritevole di riforma perché: a)
i giudizi dei singoli Commissari, come il prof. -OMISSIS-, sarebbero più che motivati, quindi più che idonei a integrare quanto rappresentato nel giudizio collegiale finale in N. 05434/2025 REG.RIC.
forma riassuntiva; b) da detti giudizi emergerebbe come tutte o quasi le pubblicazioni allegate dal candidato non siano immuni da critiche, aventi come matrici comuni lo scarso approfondimento, il carattere descrittivo e la scarsa, se non addirittura assente, originalità; c) l'originalità costituirebbe elemento necessario ai fini del conseguimento dell'abilitazione (essendo requisito essenziale per poter definire una pubblicazione 'di qualità elevata', idonea a dimostrare il raggiungimento di quella “piena maturità scientifica” necessaria a chi ambisce ad accedere alla prima fascia di docenza), ma di essa sarebbe stata largamente riscontrata l'assenza nelle opere del candidato da parte di tutti i Commissari.
3.6. La circostanza che i Commissari abbiano rinvenuto anche elementi positivi nelle suddette pubblicazioni sarebbe irrilevante, poiché la carenza di uno dei requisiti di cui all'art. 4 del d.m. n. 120/2016 non esimerebbe comunque la Commissione dal dover vagliare tutti gli altri, al fine di poter offrire un quadro completo delle pubblicazioni presentate dal candidato. Non vi sarebbe perciò nessuna contraddittorietà dei giudizi e i rilievi formulati sul punto dal T.A.R. sarebbero erronei, perché deriverebbero dalla falsa convinzione che vi possa essere un bilanciamento tra i requisiti elencati dall'art. 4, del d.m. 120/2016 (sicché il soddisfacimento di alcuni possa compensare le carenze riscontrate su altri): la disposizione de qua, invece, esigerebbe la piena soddisfazione di tutti i requisiti, senza che si possa dare prevalenza all'uno o all'altro.
3.7. In altre parole, la Commissione non avrebbe dovuto – come ritenuto dal T.A.R. – indicare le ragioni della prevalenza di taluni aspetti sugli altri, ciò che sarebbe stato illegittimo, ma avrebbe dovuto (come in effetti avrebbe fatto) esporre con chiarezza rispetto a quali criteri definiti dall'art. 4 cit. le pubblicazioni siano risultate carenti. I
Commissari correttamente avrebbero evidenziato gli elementi positivi riscontrati nel profilo del candidato, che così avrebbe potuto comprendere da dove ripartire al fine di presentare una nuova domanda di abilitazione; comunque, sarebbe inverosimile che un candidato all'A.S.N. per la prima fascia di docenza sia autore di opere censurabili N. 05434/2025 REG.RIC.
sotto ogni punto di vista, di tal ché la coesistenza nel giudizio finale di valutazioni di segno positivo e di altre di segno opposto sarebbe fisiologica e non potrebbe ritenersi fonte di contraddittorietà.
3.8. In conclusione, il giudizio della Commissione sarebbe corretto, poiché l'assenza di originalità sarebbe elemento più che sufficiente a fondare il giudizio di non idoneità.
A ciò andrebbe aggiunta la considerazione che la procedura cui il candidato ha preso parte è diretta a selezionare coloro che aspirano a ricoprire i massimi livelli della docenza universitaria: pertanto, il giudizio delle Commissioni, finalizzato a garantire la selezione dei migliori, avrebbe ad oggetto tutti gli elementi di valutazione indicati dalla normativa di riferimento, sicché la carenza anche di uno solo di tali elementi ben potrebbe condurre a negare l'abilitazione.
4. Si è costituito in giudizio il prof. -OMISSIS-, depositando di seguito una memoria difensiva con documenti sui fatti di causa ed eccependo l'infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto la reiezione, previo rigetto dell'istanza cautelare.
4.1. L'appellato ha inoltre riproposto, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., il terzo motivo del ricorso di primo grado, non esaminato dalla sentenza impugnata, avente a oggetto l'illegittimità del giudizio di non idoneità, in quanto affetto da violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione.
4.2. Con ordinanza n. -OMISSIS-/2025 del -OMISSIS-2025 la Sezione ha accolto l'istanza cautelare proposta dal Ministero appellante ai fini della sollecita trattazione del merito della causa, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando per la relativa discussione l'udienza pubblica del 16 dicembre 2025.
4.3. In vista della trattazione del merito l'appellato ha depositato ulteriori documenti e una memoria, insistendo per l'infondatezza dell'appello.
4.4. All'udienza pubblica del 16 dicembre 2025 il Collegio, udito il difensore presente dell'appellato, ha trattenuto la causa in decisione. N. 05434/2025 REG.RIC.
5. Le doglianze del Ministero appellante, che è opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connesse sotto il profilo logico-giuridico, non sono suscettibili di positivo apprezzamento.
5.1. Al riguardo è necessario premettere un breve richiamo al contesto normativo di riferimento.
5.2. L'art. 3 del d.m. 7 giugno 2016, n. 120 (“Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari”) al comma
1 stabilisce che: “Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale
l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi”.
5.2.1. Il comma 2 dell'ora visto art. 3 dispone poi, alla lett. a), che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli dei candidati all'abilitazione è volta ad accertare
“per le funzioni di professore di prima fascia [quali sono quelle di cui si controverte in questa sede], la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”. N. 05434/2025 REG.RIC.
5.3. In base al successivo art. 6, comma 1, del d.m. n. 120/2016, l'abilitazione viene attribuita ai candidati che soddisfino cumulativamente le condizioni elencate dalla disposizione stessa, tra cui, alla lett. b), quella di presentare “pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all'allegato B”.
5.4. Il menzionato art. 4 elenca i criteri per la valutazione delle pubblicazioni da parte delle Commissioni di abilitazione, includendovi, al comma 1, lett. c), “la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo”.
5.4.1. Da ultimo, rileva la definizione di pubblicazione “di qualità elevata” fornita dal citato allegato B, secondo cui è tale la pubblicazione che “per il livello di originalità
e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”.
6. Tanto premesso, nel caso di specie il Collegio condivide l'affermazione del T.A.R., per cui la motivazione collegiale espressa dalla Commissione e i giudizi dei singoli
Commissari, che la prima si sforza di riassumere, “non rendono comprensibile sulla base di quale presupposto di fatto sia stato formulato il giudizio di valore” negativo, posto a fondamento del diniego dell'abilitazione scientifica. Sottolinea la sentenza di prime cure che “il giudizio negativo si è incentrato sulla ritenuta assenza di originalità dei contributi offerti”, senza, tuttavia, che la motivazione sia stata particolarmente esaustiva, come invece avrebbe imposto la circostanza che la valutazione di tutti gli altri fattori e parametri avesse avuto esito positivo. Non solo, ma a fronte di un giudizio collegiale “assertivo”, i giudizi individuali dei singoli Commissari lasciano emergere sia apprezzamenti di segno positivo che rilievi negativi, gli uni e gli altri suddivisi tra le varie pubblicazioni, il tutto – osserva ancora la sentenza impugnata – “senza però N. 05434/2025 REG.RIC.
consentire di evincere con la necessaria esaustività per quale ragione si siano ritenuti
i secondi prevalenti sui primi”.
6.1. Come detto, tale valutazione resiste alle censure del Ministero appellante e merita condivisione, atteso che il giudizio negativo sulla produzione scientifica del candidato non è assistito da una motivazione adeguata.
6.2. In dettaglio la Commissione, pur apprezzando la varietà degli scritti del candidato e la collocazione editoriale degli stessi, ha basato (quantomeno, in modo prevalente) la propria valutazione, per come espressa sia nel giudizio collegiale, sia nei giudizi dei singoli Commissari: I) sulle modalità di esame dei dati giurisprudenziali contenute nella monografia del 2017 (intitolata: “-OMISSIS-”); II) sul carattere di scarsa originalità che caratterizzerebbe alcune delle altre opere; III) su un complessivo deficit di qualità della produzione scientifica del candidato.
6.3. Tuttavia, i profili critici ora riportati trascurano tutti in maniera immotivata il giudizio positivo riscosso dalla più recente (2023) monografia presentata dal prof. -
OMISSIS- (dal titolo “-OMISSIS-”). Tale aspetto è ben evidenziato dalla memoria finale dell'appellato, in cui si sottolinea come detta monografia abbia ottenuto dai
Commissari (e in specie dal prof. -OMISSIS- e dal prof. -OMISSIS-) giudizi ampiamente positivi proprio sotto i criteri dell'originalità e innovatività. Un simile apprezzamento si rinviene anche nel giudizio collegiale, nel quale si legge che “lo studio monografico si segnala sia per la scelta del tema, colmando una lacuna nell'approfondimento costituzionalistico del giusto procedimento, sia per l'originalità
[…]” e che “lo studio è senza dubbio apprezzabile come contributo al dibattito scientifico”.
6.3.1. Non può non rilevarsi – in accoglimento delle tesi dell'appellato – l'importanza di tale più recente monografia ai fini della sua progressione di carriera, in quanto la stessa, proprio per il suo carattere più recente, è indicativa di un percorso di crescita N. 05434/2025 REG.RIC.
intellettuale da lui compiuto. Viepiù emerge, quindi, l'illegittimità del giudizio della
Commissione, per la limitata attenzione prestata a detta pubblicazione.
6.4. Inoltre, il giudizio di mancanza di originalità delle pubblicazioni presentate dal candidato non è sorretto da una motivazione adeguata e a tale carenza non sopperisce il riferimento, nei giudizi individuali, alla brevità in molti casi dei contributi presentati, poiché, in via generale, deve ritenersi che la brevità di uno scritto non osti, di per sé, alla possibilità che lo stesso presenti analisi originali e innovative.
6.4.1. Va dunque condivisa la motivazione della sentenza di prime cure, per la quale l'avere la Commissione affermato che alcuni dei lavori del candidato non offrirebbero spunti di originalità appare “affermazione meramente ripetitiva del parametro che si assume non rispettato”, risolvendosi detta affermazione in una mera tautologia, come tale non in grado di assolvere all'obbligo motivazionale gravante sulla Commissione stessa (C.d.S., Sez. VII, 28 ottobre 2025, n. 8372).
7. Anche il giudizio di insufficienza della produzione scientifica del professore sotto il profilo della qualità (che, a ben vedere, altro non è che la ripetizione di quello sulla carenza di originalità e innovatività, già analizzato) si dimostra sfornito di un'idonea motivazione, alla stregua di quanto si dirà subito in ordine ai numerosi apprezzamenti favorevoli espressi dai Commissari (richiamati dal T.A.R.).
7.1. Deve infatti evidenziarsi come, al pari dei giudizi individuali, il giudizio collegiale sulle pubblicazioni contenga, al fianco di quelli negativi, diversi rilievi positivi sotto il profilo qualitativo: così per la varietà della produzione (che implica la “padronanza di temi eterogenei ma comunque centrali per la riflessione costituzionalistica”) e la sua “buona continuità temporale”, la solidità del profilo culturale del docente e il suo rigore metodologico. La sentenza impugnata ha posto l'accento su tali rilievi positivi ed ha stigmatizzato l'operato della Commissione, per non avere specificato le ragioni della preferenza accordata, invece, agli elementi negativi. N. 05434/2025 REG.RIC.
7.2. Il significato di tale critica viene frainteso dall'appellante, secondo cui con essa il
T.A.R. mostrerebbe di voler compiere un inaccettabile bilanciamento tra gli elementi positivi e quelli negativi; invece, la presenza anche di un solo fattore di criticità (nel caso di specie: il difetto di originalità degli scritti) basterebbe a giustificare il giudizio negativo, poiché denoterebbe la mancanza di uno dei parametri che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.m. n. 120/2016 debbono tutti cumulativamente sussistere ai fini del conseguimento dell'abilitazione. Al contrario, la critica mossa dal primo giudice, ove rettamente intesa, va condivisa: essa, infatti, conferma che il giudizio negativo non è assistito da una motivazione adeguata, cioè da quel surplus di motivazione necessario a spiegare perché, pur in presenza di plurimi elementi di segno positivo, la valutazione complessiva degli scritti è stata invece negativa e si è tradotta in un provvedimento di diniego dell'abilitazione.
7.3. In definitiva, nella fattispecie in esame la motivazione del diniego di abilitazione non riesce ad assolvere alla funzione che le è propria, che, secondo la giurisprudenza consolidata, consiste nell'esternare le ragioni del provvedimento, così da consentire al suo destinatario di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale la P.A. è pervenuta alla sua adozione e ciò allo scopo di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato e rendere possibile al medesimo destinatario la difesa delle proprie ragioni, restando altrimenti vanificati sia il principio costituzionale di buon andamento della P.A., sia la possibilità di difesa dell'interessato, sia la possibilità stessa del sindacato giurisdizionale (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 4 marzo 2025, n. 2655; id.
18 aprile 2024, n. 3502; Sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2627; id., 6 agosto 2013, n. 4096;
Sez. III, 4 febbraio 2020, n. 923; id., 2 maggio 2016, n. 1656; Sez. IV, 18 aprile 2019,
n. 2520; Sez. V, 11 dicembre 2013, n. 5956).
8. L'infondatezza dei motivi dell'appello del Ministero esonera il Collegio, in base ai principi di economia processuale che governano il processo amministrativo (cfr., ex multis, C.d.S., A.P., 27 aprile 2015, n. 5; Sez. VII, 17 marzo 2025, n. 2183; id., 3 N. 05434/2025 REG.RIC.
novembre 2022, n. 9596; Sez. III, 6 maggio 2021, n. 3534; Sez. IV, 27 agosto 2019,
n. 5891), dal dover analizzare il terzo motivo del ricorso di primo grado, ripresentato dal prof. -OMISSIS- ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma 2, c.p.a., in quanto non esaminato dalla sentenza appellata.
8.1. In conclusione, l'appello è nel suo complesso infondato, attesa l'infondatezza dei motivi con esso dedotti e deve, perciò, essere respinto, dovendo la sentenza impugnata essere confermata nella sua interezza e, quindi, avuto riguardo anche alle misure da essa enunciate ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., oltre che alla statuizione demolitoria.
9. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio d'appello, attesa la complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità
e di qualunque altro dato idoneo a consentire l'identificazione delle persone fisiche menzionate nella sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati: N. 05434/2025 REG.RIC.
RT CH, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
RO De Berardinis, Consigliere, Estensore
Marco Valentini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RO De Berardinis RT CH
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.