Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 18/03/2026, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00859/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00103/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 103 del 2026, proposto da
S.G.F. S.r.l. e LD SERVICE S.a.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Salvatore Molè, con domicilio digitale ex art. 25, commi 1- bis e 1- ter , c.p.a. presso l’indirizzo PEC salvatore.mole@avvragusa.legalmail.it;
contro
Comune di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Boncoraglio, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC s.boncoraglio@pec.comune.ragusa.it;
per l'accertamento
previa declaratoria del silenzio inadempimento, dell'obbligo del Comune di Ragusa di provvedere sulla richiesta di sottoscrizione di una convenzione di lottizzazione a seguito della presentazione di un Piano urbanistico di localizzazione in area EE per la realizzazione di alloggi con finanziamento pubblico e privato in via Aldo Moro (p.lle 167-173-268-270-271-172-272-274 345-346-347-348-349-350-355-359-363-364-365-366-367-175-176-177-126 del foglio 51) e sulla successiva istanza di conclusione del procedimento del 2-12 2024, rimasta inevasa, nominando, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta
nonché
per la fissazione di una somma di denaro a titolo di penalità di mora per ogni giorno di ritardo ai sensi del comma 1 bis dell’art. 2 bis della l. 241/1990
oltre che per il risarcimento del maggior danno subito
a causa del ritardo sulla conclusione del procedimento che ha inciso sul rialzo dei costi di costruzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ragusa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. NI US ON AT e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 2 gennaio 2026 e depositato in data 14 gennaio 2026 le deducenti hanno rappresentato quanto segue.
I lotti delle società ricorrenti ricadono in c.da Scassale, nella parte ovest del Comune di Ragusa, all’interno di un contesto urbanizzato prospiciente la via Aldo Moro, in area ricadente nel PRG del Comune di Ragusa (DDG 120/2006) all’interno delle zone EE, giusta variante al piano approvata con decreto Assessoriale n. 725 del 10 luglio 2009; la destinazione ad aree EE era stata attuata con deliberazione del Consiglio Comunale di Ragusa n. 3 del 30 gennaio 2007 e n. 22 del 14 giugno 2007, con cui era stata adottata la variante al PRG avente ad oggetto il cambio di destinazione urbanistica da zona a verde agricolo a zona “C3”, ai fini dell’individuazione di aree da destinare all’edilizia economica e popolare, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 71/1978 e, con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica dell’ARTA, n. 725 del 10 luglio 2009, pubblicato sulla GURS n. 38 del 14 agosto 2009, la variante è stata approvata.
Indi, le società ricorrenti hanno presentato un piano di utilizzazione per una superficie in progetto di mq 38.087,00.
Con decreto Assessoriale n. 507/GAB del 20 ottobre 2015, comunicato con nota prot. 23624 del 26 ottobre 2015, il Dipartimento dell’Urbanistica ha escluso il piano attuativo dall’assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica su istanza comunale prot. 37214 dell’8 maggio 2015, per le ragioni ivi precisate (e riportate a pag. 3 del ricorso).
Con nota prot. 117101 del 31 ottobre 2017 il Comune, al fine di procedere alla stipula della convenzione, ha richiesto una modifica alle tavole di progetto, richiesta prontamente accolta; con nota prot. 249917 del 19 dicembre 2017, il Genio Civile di Ragusa ha reso il proprio parere favorevole al piano d’utilizzazione; in data 3 febbraio 2018 è stato reso il parere favorevole igienico sanitario edilizio dell’ASP di Ragusa.
Con nota prot. 53448/IV del 10 magio 2018, il Settore Pianificazione comunale si è espressa favorevolmente sul “ parere di fattibilità urbanistica ed edilizia sul Piano di Lottizzazione ... per la realizzazione di alloggi sociali ed aree comuni ... da effettuare nelle aree delle Ditte SGF srl e LD Service sas ”; seguiva la realizzazione degli elaborati progettuali che subivano vari rimaneggiamenti a seguito delle interlocuzioni con gli Uffici che si protraevano sino agli inizi del 2021.
Con nota prot. 1374 del 17 febbraio 2021 anche la Soprintendenza ha reso il proprio parere favorevole alla “ redazione di un piano urbanistico di localizzazione in area EE per la realizzazione di alloggi con finanziamento pubblico e privato in via Aldo Moro ”.
Sotto il profilo urbanistico, la destinazione edificatoria (EE) delle aree è stata mantenuta anche a seguito della deliberazione di C.C. n. 11 del 15 marzo 2018, con cui sono state stralciate e ridimensionate le aree EE previste in seno al PRG, mantenendo quindi quella della parte ricorrente sulla quale era già stato avviato un piano d’intervento (le aree delle società ricorrenti sono state quindi confermate inglobate all'interno delle aree EE).
Successivamente, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Urbanistica, con notifica n. 45 del 18 marzo 2021, ha approvato la variante al P.R.G. del Comune di Ragusa dell'area dell'ex Parco Agricolo ed aree limitrofe e delle aree per l'Edilizia Economica e Popolare adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 15 marzo 2018 (con parere favorevole del Dipartimento Regionale Urbanistica n. 03/U.0.4.2/S4/DRU dell'11 giugno 2020 ed il voto favorevole del C.R.U. n. 202 del 7 ottobre 2020); l’area è stata quindi, ancora una volta, confermata con destinazione edificatoria in seno alla tavola n. 4 emendata.
Anche in seno allo schema di massima del nuovo PRG, l’area è stata confermata edificabile (zto C 2.3.) in ragione della sua ubicazione; ai lotti delle società ricorrenti è stata sinanco dedicata la scheda norma n. 4R, Stralcio 1 (confermando la zona C.2.3.).
Il Piano d’utilizzo delle società ricorrenti si conferma quindi coerente con la destinazione edificabile dei suoli (p.lle 167-173-268-270-271-172-272-274-345-346-347-348-349-350-355-359-363-364-365-366-367-175-176-177-126 del foglio 51).
Indi, a seguito della definizione delle tavole di progetto, rimaneggiate seguendo le indicazioni degli Uffici, le società ricorrenti, con nota del 23 marzo 2021, hanno chiesto al Comune “ di procedere al completamento dell’istruttoria relativa al programma costruttivo in oggetto ”, istando la sottoscrizione del piano di lottizzazione, anche in ragione del parere acquisito della Soprintendenza e trasmesso via pec il 24 febbraio 2021 e all’acquisizione delle aree per l’ampliamento della viabilità di ingresso come richiesto dal Comune.
Tuttavia, nessun riscontro è pervenuto; dunque, permanendo l’interesse società istanti alla conclusione del procedimento, in data 2 dicembre 2024 è stata inoltrata una istanza di conclusione del procedimento, assunta al prot. n. 136629, anche chiedendo l’attivazione dei poteri sostitutivi di cui all’art. 2 bis della l. 241/1990.
Tuttavia, anche detta istanza è rimasta inevasa, sicché la parte ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio, ha avanzato le domande in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Ragusa chiedendo di: dichiarare il ricorso irricevibile o inammissibile per tardività rispetto all'originaria istanza del 2021, essendosi consumato il termine annuale ex art. 31 c.p.a.; nel merito, rigettare il ricorso perché infondato, accertando l'insussistenza dell'obbligo di provvedere per contrasto con le sopravvenute misure di salvaguardia del nuovo PRG adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 7 maggio 2024; infine, dichiarare l'inammissibilità delle domande risarcitorie e indennitarie e/o rigettare integralmente la domanda di risarcimento danni e indennizzo da ritardo in quanto infondata, non provata e comunque esclusa ai sensi dell'art. 1227 c.c. per la condotta inerte delle ricorrenti.
1.2. Le parti - ricorrente e resistente - hanno depositato nel fascicolo del giudizio copioso corredo documentale; la parte ricorrente, in vista della celebrazione dell’udienza camerale, ha depositato scritti difensivi (memoria e replica).
1.3. Alla camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, preliminarmente il Collegio ha rappresentato che le domande indennitaria e risarcitoria saranno decise separatamente, in udienza pubblica secondo il rito ordinario; quindi, su richiesta del difensore presente, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente ha preliminarmente argomentato in ordine alla ammissibilità del ricorso, alla tempestività della domanda e all’interesse alla definizione del procedimento.
In particolare, le deducenti hanno richiamato, unitamente a copioso corredo giurisprudenziale, l’istanza di completamento dell’istruttoria del 24 febbraio 2021 e l’ulteriore istanza-diffida del 2 dicembre 2024, concludendo per l’ammissibilità del ricorso e per la permanenza dell’interesse sull’istanza.
Quindi le deducenti hanno articolato i seguenti motivi di gravame (in sintesi):
- con il primo hanno dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 42 e 97 Cost. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e ss. della L. 241/90 .
Le esponenti hanno evidenziato il contegno inerte dell’Amministrazione comunale intimata in ordine alle istanze presentate in palese inadempimento dell’obbligo di conclusione del procedimento, argomentando che il ricorso merita di essere accolto, con la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata ad adottare un provvedimento definitivo sulla domanda di programma costruttivo presentata dalle ricorrenti;
- con il secondo hanno dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 11 e 20 L. 241/1990 – Violazione del principio di certezza del diritto, tutela dell’affidamento e buona fede – Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta e contraddittorietà .
Per le esponenti, l’Amministrazione è tenuta a pronunciarsi sull'istanza del privato applicando la disciplina urbanistica vigente alla data di presentazione della domanda, non potendo l’inerzia determinare un ingiustificato assoggettamento del privato ad eventuali discipline sopravvenute più restrittive, salvo che la nuova disciplina sia già entrata in vigore prima della scadenza del termine per provvedere.
Pertanto, secondo le deducenti, l'eventuale provvedimento che il Comune sarà tenuto ad adottare dovrà necessariamente fondarsi sulla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui il procedimento si sarebbe dovuto concludere, ovvero sulla base del PRG vigente (nel 2021), che confermava la destinazione edificatoria EE delle aree in oggetto (stante che i lavori di approvazione del nuovo PRG sono ancora in itinere ed il nuovo strumento urbanistico non è ancora stato approvato).
Infine, la parte ricorrente ha avanzato domanda di condanna del Comune di Ragusa al pagamento dell’indennizzo da ritardo e del risarcimento del maggior danno.
2. La parte resistente ha contrastato le domande avanzate dalla parte ricorrente.
In particolare, il Comune di Ragusa ha eccepito in via preliminare l’irricevibilità/inammissibilità del ricorso per tardività, atteso che la diffida presentata il 2 dicembre 2024, prot. n. 0136629, a distanza di oltre tre anni dall’istanza formale per procedere al completamento dell’istruttoria della pratica in data 23 marzo 2021, prot. n. 0039443 del 29 marzo 2021, non può avere l'effetto di “rimettere in termini” le ricorrenti rispetto a un silenzio formatosi due anni e nove mesi prima, essendosi dunque consumato il termine annuale ex art. 31 c.p.a.; nel merito, poi, la parte resistente ha chiesto di rigettare il ricorso perché infondato, in fatto e in diritto, accertando l'insussistenza dell'obbligo di provvedere per contrasto con le sopravvenute misure di salvaguardia del nuovo PRG adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 7 maggio 2024 (oltre al preciso obbligo del Comune di non procedere all'approvazione di nuovi piani che aggraverebbero il consumo di suolo ingiustificatamente, stante l’accertata copertura da parte dei programmi costruttivi EE esistenti del 103% del fabbisogno abitativo al 2031, a fronte del limite legale del 70% fissato dalla L. 167/1962) nonché di dichiarare l'inammissibilità delle domande risarcitorie e indennitarie e/o rigettare integralmente la domanda di risarcimento danni e indennizzo da ritardo in quanto infondata, non provata e comunque esclusa ai sensi dell'art. 1227 c.c. per la condotta inerte delle ricorrenti.
3. La domanda contra silentium è irricevibile in quanto proposta ben oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
3.1. Merita di essere premesso che l’originaria istanza di approvazione del programma costruttivo risale al 2013.
La parte ricorrente ha rappresentato (e documentato) di aver avanzato – con nota prot. n. 0039443/2021 del 29 marzo 2021 - istanza di “ completamento dell’istruttoria ” relativa al programma costruttivo in questione e, successivamente, in data 2 dicembre 2024, prot. n. 0136629/2024, le società ricorrenti hanno chiesto la “ conclusione del procedimento ”.
Il ricorso introduttivo del giudizio - come detto sopra - è stato notificato in data 2 gennaio 2026 e depositato in data 14 gennaio 2026.
3.2. L’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. prevede che “ L'azione [avverso il silenzio] può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti ”.
Orbene, nella vicenda in esame è palese che il ricorso in epigrafe è stato proposto ben oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, stante la tempistica come sopra sinteticamente ricostruita.
A nulla rileva che, in data 2 dicembre 2024, la società ricorrente abbia chiesto la “ conclusione del procedimento ”, in quanto tale nota ha contenuto meramente sollecitatorio e non può considerarsi alla stregua di una “nuova istanza”.
Sul punto, il Collegio ritiene di aderire alla più recente giurisprudenza, anche del Tribunale adito (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 6 marzo 2026, n. 733; Id., 25 novembre 2025, n. 3353; Id., 1 agosto 2025, n. 2512), e precisare quanto segue.
La citata previsione dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm., che, dopo aver previsto, al primo capoverso, il termine decadenziale di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, al secondo capoverso, fa salva la riproposizione dell’istanza di avvio del procedimento, si riferisce, in modo chiaro, a una “ nuova istanza ”, con conseguente apertura di un procedimento del tutto nuovo, che non può consistere semplicemente (o essere sostituita) da un invito o diffida a provvedere sulla originaria richiesta e, dunque, a definire l’originario procedimento (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 5 settembre 2024, n. 2983 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
Al riguardo, il Collegio non intende discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'atto di diffida dell'Amministrazione, presentato dopo la scadenza del termine annuale previsto per la proposizione del ricorso avverso il silenzio, può essere qualificato come nuova istanza di avvio del procedimento, ma solo “ ricorrendone i relativi presupposti ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 novembre 2024, n. 9123).
Sebbene non si possa escludere, in astratto e in via generale, che la diffida a provvedere possa essere equiparata ad una nuova istanza, occorre tuttavia, in concreto, verificarne il contenuto, che non può limitarsi ad un mero rinvio ad una precedente istanza ma deve possederne i requisiti sostanziali, ed eventualmente anche formali, ed essere corredata dalla relativa documentazione essendo diretta ad ottenere, non la definizione dell’originario procedimento, ma l’apertura di un procedimento del tutto nuovo (cfr. cit. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 6 marzo 2026, n. 733 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
È, quindi, necessario che “ l'atto, formalmente qualificato come diffida, contenga una richiesta di riapertura del procedimento amministrativo e non sia un mero sollecito a concludere quello pendente, giacché, diversamente opinando, si priverebbe di rilevanza il termine previsto dall'art. 31, co. 2, cod. proc. amm. e si consentirebbe all'interessato di procrastinare a suo piacimento la decadenza processuale ivi stabilita ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2025, n. 1469).
Una diversa lettura dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm., invero, si risolverebbe, se non in una vera e propria interpretatio abrogans della disposizione quanto al termine per agire in giudizio (termine peraltro già significativamente ampio per reagire avverso il contegno inerte dell’Amministrazione), nella privazione di ogni rilievo giuridico del termine medesimo, consentendosi all'interessato una fin troppo agevole elusione dello stesso mercé la posticipazione ad libitum - semplicemente attraverso la presentazione di diffide - della scadenza del termine per agire contra silentium , in contrasto con la ratio della disposizione medesima, che è quella di fissare un termine ultimo per proporre ricorso in applicazione di esigenze di certezza del diritto e della situazioni giuridiche (cfr. cit. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 1 agosto 2025, n. 2512).
Nel caso di specie, si ribadisce, con la nota del 2 dicembre 2024, prot. n. 0136629/2024, le società ricorrenti hanno chiesto la “ conclusione del procedimento ”: trattasi, dunque, di atto di carattere meramente sollecitatorio (una “ diffida ”, come la qualifica la stessa parte ricorrente: cfr. pag. 2 della replica), che non può considerarsi alla stregua di una nuova istanza.
Alla luce di quanto precede, pertanto, la domanda contra silentium è irricevibile in quanto proposta ben oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
4. Peraltro, la domanda contra silentium è infondata.
Come argomentato dal Comune resistente (cfr. pag. 4 della memoria di costituzione), il mutato quadro urbanistico rende l'intervento giuridicamente impossibile: ed infatti, con deliberazione consiliare n. 26 del 7 maggio 2024 il Comune di Ragusa ha adottato il nuovo PRG e l'area in questione è stata riclassificata come “Zona E5 – Attività agricole a ridotta valenza ambientale”, escludendola dalle zone di espansione EE (per la parte resistente, con l’adozione del nuovo PRG operano le misure di salvaguardia e, di conseguenza, l'Amministrazione comunale non può approvare un piano in contrasto con lo strumento urbanistico adottato).
Orbene, non sussiste l’obbligo giuridico per l’Amministrazione di pronunziarsi quando l’istanza del privato “ risulti manifestamente pretestuosa ” (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 12 giugno 2023, n. 580; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 27 ottobre 2022, n. 6625), come nel caso in esame, a fronte di una evidente modifica del quadro urbanistico che rende l’iniziativa edificatoria non più “in asse” (risultando, anzi, distonica) con la nuova disciplina.
Invero, risultano prive di base le ulteriori argomentazioni difensive articolate dalla parte ricorrente:
a) in primo luogo, il principio tempus regit actum , essendo riferibile a ciascun segmento del procedimento, fa escludere che la data di presentazione dell’istanza ad opera del richiedente possa valere come spartiacque.
Per costante e consolidato orientamento interpretativo, infatti, la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che l’Amministrazione debba tener conto anche delle modifiche intervenute durante l’ iter procedimentale, non potendo al contrario considerare l’assetto “cristallizzato” una volta per tutte alla data dell’atto che vi ha dato avvio (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 4 settembre 2024, n. 7422; Cons. Stato, sez. I, 22 novembre 2024, n. 1431; Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2023, n. 6782).
Tali conclusioni restano ferme anche laddove l’Amministrazione non avesse rispettato il termine finale di conclusione del procedimento, poiché essa conserva comunque il potere di provvedere anche dopo lo spirare di tale termine finale, sicché le modifiche normative intervenute prima della formale adozione del provvedimento finale debbono essere osservate, proprio in adesione al principio del tempus regit actum (cfr. cit. Cons. Stato, sez. VII, 4 settembre 2024, n. 7422).
Inoltre, con specifico riguardo alla materia in esame è stato condivisibilmente osservato che, in tema di programmazione e governo del territorio, i piani urbanistici attuativi e le convenzioni urbanistiche ad essi connesse non possono essere valutati atomisticamente, integrando gli stessi una fattispecie a formazione progressiva che, partendo dall’approvazione della pianificazione attuativa di iniziativa privata, si conclude proprio con la sottoscrizione della convenzione urbanistica. È vero che il piano urbanistico attuativo e lo schema di convenzione ad esso allegato costituiscono atti distinti ma giuridicamente connessi, che formano oggetto di un unico atto di approvazione, mentre la convenzione propriamente detta (cioè il contratto ad oggetto pubblico successivamente stipulato) costituisce certamente un atto negoziale autonomo, nel senso di essere giuridicamente distinto dal provvedimento - atto unilaterale di approvazione; tuttavia si tratta pur sempre di segmenti di un unico iter procedimentale volto a dare attuazione alla pianificazione urbanistica, quale espressione diretta del governo del territorio. Nel caso in cui tale procedimento complesso sia in itinere , deve trovare applicazione il principio del tempus regit actum , in ragione del quale la sopravvenienza normativa, intervenuta nel corso del procedimento, prima della conclusione dello stesso, deve necessariamente essere rispettata (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 5 dicembre 2023, n. 348);
b) deve poi evidenziarsi che nessun affidamento tutelabile possono vantare le società ricorrenti: secondo costante indirizzo giurisprudenziale, infatti, non sussiste un affidamento qualificato del privato ad una specifica destinazione del suolo, non potendosi considerare tale la mera pretesa al mantenimento di una disciplina più favorevole; ed invero, nell'emanazione di uno strumento urbanistico generale, nessuna aspettativa qualificata discende dalla diversa destinazione urbanistica pregressa della medesima area, rispetto alla quale l'amministrazione conserva ampia discrezionalità, potendo modificare la destinazione urbanistica in peius rispetto agli interessi del proprietario (cfr. Cons. Stato, sez. I, 7 gennaio 2025, n. 14; cfr., più di recente, T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 26 gennaio 2026, n. 495).
In particolare, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, con riferimento all’esercizio dei poteri pianificatori urbanistici, la tutela dell’affidamento è riservata ai seguenti casi eccezionali:
- superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l’avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona;
- pregresse convenzioni edificatorie già stipulate;
- giudicati (di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi), recanti il riconoscimento del diritto di edificare;
- modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, 21 gennaio 2026, n. 477; Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2026, n. 399; Cons. Stato, sez. I, 15 gennaio 2026, n. 69).
Orbene, la parte ricorrente non si pone in alcuna delle condizioni cennate.
Pertanto il richiamo al principio dell’affidamento è privo di pregio in quanto non sussiste un affidamento qualificato ad una specifica destinazione del suolo, non potendosi considerare tale, la mera pretesa al mantenimento della disciplina più favorevole.
Si rivela inconferente, dunque, il richiamo - da parte delle deducenti - al “ Parere di fattibilità urbanistica ed edilizia ” prot. n. 053448/IV del 10 maggio 2018, non solo in quanto detto parere postulava espressamente l’approvazione dello “ schema di convenzione urbanistica definitivo ” (approvazione mai intervenuta), ma anche perché il carattere risalente del detto parere fa risaltare ancor più la tardività dell’ actio contra silentium .
5. Quanto alle restanti domande proposte con il ricorso (domanda di indennizzo da mero ritardo e domanda di risarcimento del maggior danno), va disposta la conversione del rito e la trattazione in udienza pubblica delle stesse, udienza pubblica che si fissa come da susseguente dispositivo.
Invero, il rito speciale sul silenzio inadempimento è tendenzialmente non compatibile con le controversie che hanno un oggetto diverso rispetto alla statuizione in merito alla inerzia serbata dalla Pubblica amministrazione, controversie, pertanto, da trattare con il rito ordinario (cfr. Cons. Stato, sez. III, 10 novembre 2017, n. 5188; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 14 maggio 2021, n. 3213; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 3 maggio 2019, n. 1236).
6. In conclusione, per le ragioni evidenziate, la domanda contra silentium - irricevibile e, comunque, infondata - deve essere respinta.
Le spese di lite, quanto alla domanda esaminata con la presente decisione, possono essere integralmente compensate fra le parti, stante la peculiarità della vicenda contenziosa e la natura interpretativa delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente e parzialmente pronunciando sul ricorso - come in epigrafe proposto, con particolare riguardo alla domanda contra silentium - lo respinge.
Spese compensate, quanto alla domanda esaminata.
Dispone la conversione del rito quanto alle ulteriori domande proposte con il ricorso e la trattazione in udienza pubblica delle stesse, che si fissa per il giorno 26 maggio 2026, ore di rito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GN AN RO, Presidente
NI US ON AT, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI US ON AT | GN AN RO |
IL SEGRETARIO