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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/02/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 6/2023 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dall'Avv. A. Magnani
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. A. C. Faggella Pellegrino
in punto a: contratto di finanziamento, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 10/9/24 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 9/11/24 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 29/11/24 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente.
per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, 1. Dirsi nullo, inesistente o comunque invalido, per i motivi di cui in premessa, il decreto ingiuntivo n.
2716/2022 del 24 ottobre 2022 (R.G. 6120/2022) emesso dal Tribunale di NA, in persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli, il 24 ottobre 2022, notificato per compiuta giacenza il 14.11.2022, quivi opposto;
2. in ogni caso, comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e dirsi totalmente infondata ed inammissibile la domanda di pagamento portata con l'ingiunzione ed inesistente e comunque invalido il rapporto contrattuale dedotto a fondamento della medesima pretesa creditoria;
3. accertarsi in ogni caso il difetto di legittimazione attiva della parte convenuta opposta;
4. dirsi comunque prescritto il credito vantato
Vinte le spese”;
per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di e Parte_2 per essa dell'importo di Euro 23.027,75, oltre successivi interessi di mora da Controparte_1 calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
In via istruttoria:
● con riserva di richiedere CTU grafologica e di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183 comma VI cod. proc. civ., di cui si chiede sin d'ora la concessione. In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Nel caso di specie il creditore, attuale cessionario del credito, richiede il pagamento di somme dovute originariamente in forza di un contratto di prestito personale (n.
198/16273), e due aperture di linea di credito (n. 4304131258535002 e n.
4304131477660003) a mezzo carta di credito, prestazioni documentate già nella fase monitoria, dal contratto di finanziamento e relativo piano di ammortamento (doc. 4 fasc. monitorio) e dall'estratto conto analitico (doc. 7 fasc. monitorio).
4. L'opponente non contesta l'effettuazione della prestazione da parte del creditore né la sua esattezza, limitandosi ad allegare l'assenza della propria legittimazione passiva e alcune questioni preliminari di rito e di merito.
2 Con l'unico vero motivo di opposizione nel merito, infatti, l'opponente effettua il disconoscimento delle firme apposte su tutta la modulistica contrattuale, così contestando la propria legittimazione passiva;
con un secondo motivo allega l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
preliminarmente, allega il difetto di legittimazione attiva da parte del creditore.
5. Iniziando da questa eccezione, l'assunto è infondato, in quanto il decreto ingiuntivo
è stato emesso in favore della creditrice e per essa Parte_3 CP_1
che ha agito in giudizio quale mandataria con rappresentanza di Banca
[...]
Finanziaria Internazionale S.p.A., a sua volta procuratrice della creditrice.
Infatti, dalla documentazione già prodotta nella fase monitoria, risulta che: in data 9.12.2019 per effetto di procura speciale a rogito del Parte_3
Notaio di Milano del (doc. n. 5 conv. e doc. n. 2 fasc. monitorio), Persona_1
ha conferito a Banca Finanziaria Internazionale S.p.a. (già Controparte_2
procura speciale “con facoltà di sub-delega, l'incarico di svolgere, in nome e
[...]
per conto della Società medesima le attività di gestione, di incasso e di eventuale recupero dei Crediti” (doc. n. 5 conv. e doc. n. 2 fasc. monitorio, pag. 1); in forza di ciò, in data 18.12.2019, Banca Finanziaria Internazionale S.p.a., per effetto di procura speciale a rogito del Notaio di Pordenone, e dando conto nelle Persona_2 premesse dell'incarico affidatogli da e della facoltà di sub- Parte_2
delega dello stesso, ha nominato e costituito quale suo procuratore speciale la società
affinché “la Società Procuratrice (Hoist Italia)[…] provveda a Controparte_1
compiere, in nome e per conto della ogni attività, Controparte_3
adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti, come di seguito meglio specificato” (doc. n. 5 conv. e doc. n. 1 fasc. monitorio, pag. 3, art. 1).
6. Nel merito, parte attrice ha eccepito la prescrizione del credito per effetto del decorso del termine ordinario decennale di prescrizione, allegando il difetto di ricevimento di un qualsivoglia atto interruttivo da oltre dieci anni a questa parte.
3 L'eccezione, che non risulta più coltivata negli scritti difensivi conclusivi, è infondata in quanto, trattandosi di prestito personale, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione coincide con la data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento del contratto.
Dalla documentazione prodotta fin dalla fase monitoria risulta che il contratto di finanziamento per cui è causa prevede il rimborso della somma erogata in rate mensili a partire dal 15.3.2008 (doc. n. 5 conv. e n. 4 fasc. monitorio) e, posto che la scadenza dell'ultima rata era prevista per il 15.2.2014, il credito si sarebbe prescritto in data 15.2.2024; tuttavia, la prescrizione è stata interrotta: i) con la diffida ad adempiere notificata il 13.09.2022 (doc. n. 5 conv. e n. 9 fasc. monitorio); ii) con la notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta il 14.11.2022.
In proposito, va anzitutto ricordato che al rapporto in questione si applica il termine ordinario di prescrizione decennale e che, ai sensi dell'art. 2935 C.c., “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, pertanto, nella specie il diritto di credito risultante all'esito della chiusura del rapporto può o essere fatto valere dalla data di chiusura dello stesso, cioè dal giorno in cui in cui viene estinto, a scadenza naturale o anche anticipatamente.
Inoltre, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sulla individuazione del termine iniziale di decorrenza prescrizionale (c.d. dies a quo) è il seguente: <Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.>> (Cass. 9/2/2023, n. 4232). L'orientamento è condiviso anche dalla giurisprudenza di merito: <Nel contratto di finanziamento personale con rimborso rateale - c.d. 'credito al consumo' - il frazionamento del debito non stravolge la natura del contratto, che rimane unitaria ed il pagamento dei singoli ratei configura un'obbligazione unica con conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione (ex art. 2946 c.c.); la natura unitaria del contratto rileva anche dal punto di vista del 'dies a quo' della prescrizione, per cui non sono
4 individuabili tante prescrizioni quante sono le rate del finanziamento, bensì un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata>> (Trib. Pavia, III, 01/03/2023, n. 279, in: Redazione Giuffrè 2023, 71; conf.: Trib. Velletri, 27/01/2023, n. 155, in.:
Redazione Giuffrè 2023, 40; Trib. Palermo, III, 09/09/2022, n. 3518, in.: Redazione
Giuffrè 2022, 289; Trib. Trani, 05/02/2022, n. 239, in.: Redazione Giuffrè 2022,
140); anche di questo stesso ufficio: <Il pagamento di ratei di un mutuo configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
pertanto, la data di decorrenza della prescrizione
(decennale) deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo>> (Trib. NA -Pagliani- 15/6/2023, n. 997; Trib. NA -Primiceri-
26/3/2024, n. 645; in: www.giurisprudenzamodenese.it).
L'eccezione è, quindi, infondata perché il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art 2935 C.c.), che nel caso di specie va individuato nella data dell'ultimo pagamento dovuto;
infatti, in forza del principio espresso dalla Corte di Cassazione (Cass. III, 30/8/2011, n. 17798), il pagamento delle singole rate costituisce l'adempimento parziale dell'unica obbligazione restitutoria derivante dal mutuo e, conseguentemente, la data di decorrenza dalla prescrizione deve quindi essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula dello stesso. Specifica la Corte che l'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione.
Il menzionato principio è condiviso da costante giurisprudenza di merito:
<Il pagamento di ratei di un mutuo configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
pertanto, la data di decorrenza della prescrizione (decennale) deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo>> (Trib. Crotone, 6/7/2019,
n. 871);
5 <In tema di contratto di mutuo la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebita percezione di somme proposta dall'attore inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza>> (Trib.
Ivrea, 23/12/2019, n. 1101);
<Nel contratto di mutuo, l'eventuale prescrizione del diritto del creditore non deve calcolarsi dalla singola rata insoluta, ma dalla scadenza dell'ultima rata pattuita, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. È dunque corretto affermare che il momento a partire dal quale la prescrizione inizia a decorrere con riguardo a un contratto di finanziamento, coincide con il giorno della scadenza dell'ultima rata>> (Trib. Torino, I, 23/07/2021, n. 3760);
<Il debito rateizzato non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, considerato che la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori>> (Trib. Termini Imerese, 27/10/2021, n. 1022).
Nel caso di specie, in definitiva, il termine di prescrizione decennale a far tempo dal 2014 non era decorso al momento dell'introduzione del giudizio nel 2023
e, inoltre, era stato anche interrotto - con la diffida del 13.09.2022.
7. Con l'altro e motivo di merito, parte opponente ha allegato di non aver mai sottoscritto alcun contratto con la convenuta, negando che le firme apposte sulla modulistica contrattuale prodotte fossero sue: <Ebbene deve osservarsi che nel caso di specie, il sig. non ha stipulato nessun contratto avente ad oggetto le Parte_1 linee di credito a cui l'ingiunzione fa riferimento ed ove risultino eventuali sottoscrizioni a suo nome, in calce alle scritture prodotte contro di lui, ne disconosce formalmente l'apposizione>> (cfr. pag. 4 atto di citazione).
La contestazione è risultata infondata a seguito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, che ha accertato l'autenticità della sottoscrizione.
Il consulente nominato, dopo una analisi approfondita della documentazione contrattuale prodotta dalle parti, l'effettuazione di saggio grafico, nonché una
6 discussione tecnica adeguata in relazione alle esigenze di indagine del caso, ha risposto esaurientemente al quesito posto, con procedimento esente da vizi logici e pienamente condivisibile;
ha, infatti, così concluso: <I tracciati grafici sottoscrittivi sui documenti in copia per cui è causa, sono espressioni della gestualità grafica del signor Parte_1
Inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio risponde alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, sostanzialmente in assenza di contestazioni sull'esito e sulle esposte conclusioni, che rimangono confermate.
Dopo l'esito della consulenza tecnica e il cambio di Difensore, l'eccezione come tale non è stata ripresa, ma è stata trasformata -inammissibilmente, in quanto il tema non era stato allegato nell'atto di opposizione- in eccezione di nullità per difetto di forma scritta per mancata sottoscrizione da parte del creditore convenuto.
Anche a prescindere dall'inammissibilità, comunque, l'allegazione attorea è infondata nel merito, in quanto si basa, in fatto, sulla circostanza che, sebbene le firme in calce al documento siano del debitore, il modulo non risulta comunque sottoscritto dall'organismo finanziario creditore e, in diritto, su una ricostruzione teorica contrastante con l'orientamento interpretativo riconducibile alla nota sentenza di legittimità n. 4564 del 22.3.2012.
Al riguardo va osservato che questo Tribunale (cfr. Trib. NA -Rimondini.
A- 3/8/2017, n. 1366, in: www.giurispriudenzamodese.it) ha sempre aderito all'orientamento secondo il quale per i contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti.
Pertanto la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha firmata, così come sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta (cfr., tra le tante, in motivazione Cass. I,
22.3.2012. n. 4564).
Tale conclusione, infatti, è conforme alla ratio della previsione dell'art. 117
TUB che, nel richiedere il rispetto della forma scritta ad substantiam, è volta a
7 garantire al correntista un'adeguata e chiara informazione circa il contenuto del testo negoziale e per assicurare che l'atto sia ad esso imputabile. La forma scritta è prevista a pena di nullità proprio al fine di proteggere il cliente, tanto che la violazione della norma può operare solo a vantaggio del medesimo (art. 127 TUB). Tale funzione è pienamente soddisfatta con la sottoscrizione da parte del cliente stesso del documento contrattuale predisposto dalla banca, poiché tale firma garantisce la conoscenza del regolamento negoziale.
Parte attrice evita, poi, di fare riferimento al fatto che la riportata conclusione ha trovato l'avallo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 898 del 16/1/2018, ha confermato il predetto orientamento, con specifico riferimento ai contratti di finanziamento.
Pertanto, è irrilevante la critica apportata alle argomentazioni precedentemente riconducibili alla sentenza della sezione semplice del 2012, in quanto obiezioni superate dalla decisione di legittimità a sezioni unite.
Come già accennato, l'orientamento di questo ufficio è del tutto consolidata in senso adesivo: << I contratti bancari (nella specie: finanziamento) devono rivestire la forma scritta a pena di nullità (art. 117 TUB – D. Lgs. n. 385/1993). Tuttavia, la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha firmata, così come sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta>> (Trib. NA -Rovatti- 10/8/2017, n. 1416; Trib.
NA -Siracusano- 28/3/2018, n. 5670; Trib. NA -Grandi- 23/3/2018, n. 546;
Trib. NA -Grandi- 30/5/2018, n. 978; Trib. NA -Pagliani- 16/5/2019, n. 765;
Trib. NA -Pagliani- 3/1/2020, n. 5; Trib. NA -Salvatore- 14/4/2020, n. 374;
Trib. NA -Masoni- 20/5/2020, n. 612; Trib. NA -Pagliani- 16/6/2020, n.
687: Trib. NA -Masoni- 16/6/2020, n. 691; Trib. NA -Primiceri-
19/10/2020, n. 1231; Trib. NA -Masoni- 22/10/2020, n. 1254; Trib. NA -
Grandi- 23/9/2021, n. 1291; Trib. NA -Ticchi- 28/4/2022, n. 549; Trib. NA -
Bagnoli- 4/11/2022, n. 1327; tutte in: www.giurisprudenzamodenese.it); <<In tema di
8 contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1,
T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, ed è quindi da ritenersi rispettato ove tutte le condizioni contrattuali risultino redatte per iscritto e sottoscritte dal cliente senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti>> (Trib.
NA -Cifarelli- 22/2/2024, n, 474).
Nel caso di specie, tutti i contratti prodotti dalla banca convenuta risultano regolarmente firmati, e le sottoscrizioni sono state, come già ricordato, verificate giudizialmente.
Il motivo di opposizione è, quindi, infondato.
8. Nessuna prova è stata fornita, dunque, da parte opponente, in ordine alle ragioni di opposizione, mentre risulta confermata la sussistenza dell'obbligazione azionata dal creditore.
A fronte, quindi, della prova del proprio credito fornita in via documentale - fin dalla fase monitoria- dall'attore sostanziale, l'opponente non ha adempiuto all'onere probatorio liberatorio.
Non sussiste, pertanto, alcun dubbio sul fatto che la somma richiesta spetti all'opposto, al quale l'attore oppone soltanto non provate contestazioni.
L'opposizione è risultata esclusivamente volta a procrastinare il dovuto pagamento e va respinta in quanto infondata, con conferma dell'impugnato provvedimento monitorio.
9. Riguardo a quest'ultimo aspetto è, poi, significativo il comportamento processuale, avendo parte attrice cercato con ogni mezzo di sottarsi all'adempimento. Al riguardo il comportamento della parte attrice, che ha disconosciuto strumentalmente più documenti che sapeva di avere sottoscritto, al fine di sottrarsi alla pretesa di pagamento, o quanto meno alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, è sanzionabile ai sensi dell'art. 96, 3° c., C.p.c.; al riguardo la funzione della norma è chiara: <L'art. 96 comma III c.p.c. risponde ad una funzione sanzionatoria
9 delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume
(già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti. Depongono in questo senso, oltre ai lavori preparatori della novella, significativi elementi lessicali. La norma fa, infatti, riferimento alla condanna al «pagamento di una somma», segnando così una netta differenza terminologica rispetto al «risarcimento dei danni», oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ. Ancorché inserita all'interno del predetto art. 96, la condanna di cui all'aggiunto suo terzo comma è testualmente (e sistematicamente), inoltre, collegata al contenuto della «pronuncia sulle spese di cui all'articolo 91»; e la sua adottabilità «anche d'ufficio» la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivamente) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici. Ne consegue che l'art.
96 comma III c.p.c. istituisce una ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa prevista dall'art. 96 comma 3 c.p.c. per l'offesa arrecata alla giurisdizione>> (così Corte Cost., 23 giugno 2016 n. 152, che ha ulteriormente specificato: <La motivazione, che ha indotto il Legislatore, nell'art. 96 comma III
c.p.c., a porre «a favore della controparte» l'introdotta previsione di condanna della parte soccombente al «pagamento della somma» in questione, è ricollegabile all'obiettivo di assicurare una maggiore effettività, ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da quella condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma, che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico. Non è dunque fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata la riguardo>>).
Per quanto, in particolare, concerne la sanzionabilità del disconoscimento strumentale, va ribadito l'orientamento già ripetutamente espresso da questo stesso ufficio: <Il disconoscimento della sottoscrizione poi accertata come autentica a seguito di CTU grafologica integra i presupposti della responsabilità processuale aggravata per lite temeraria>> (Trib. NA (Pagliani), 15/6/2026, n. 997, in:
10 www.giurisprudenzamodenese.it; in senso conforme, tra le altre: Trib. NA
(Conte), 4/1/2016, n. 1; Trib. NA (Masoni), 1/6/2017, n. 927; Trib. NA
(Pagliani), 25/11/2020, n. 1481; Trib. NA (Zavaglia), 10/12/2019, n. 1869); Trib.
NA (Pagliani), 7/11/2022, n. 1330).
Pertanto, parte opponente va condannata al pagamento di una somma a favore della controparte che è equamente stimabile nella misura pari a quanto liquidato a titolo di rimborso delle spese processuali, oltre ad interessi in misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino a quella di effettivo pagamento.
D'altronde, la quantificazione dell'importo dovuto è liberamente determinabile in via equitativa e, nella specie, atteso il basso valore della controversia appare congruo il medesimo importo delle spese legali: <Il risarcimento dei danni per responsabilità aggravata o lite temeraria ex (art. 96 cpc può essere quantificato in via equitativa, prendendo a riferimento quanto liquidato a titolo di spese legali>>
(Trib. NA -Farolfi- 15/2/10, n. 241; in senso conforme, tra le altre: Trib. NA
- De Marco- 10/3/2011, n. 443; Trib. NA -Di Pasquale- 15/5/2012, n. 816; Trib.
NA -Salvatore- 20/2/2018, n. 296; Trib. NA (Masoni), 29/6/2018 n. 1218;
Trib. NA -Castagnini- 9/2/18, n. 1923; Trib. NA -Cividali- 25/1/19, n. 133;
Trib. NA -Pagliani- 21/12/19, n. 1971; Trib. NA -Masoni- 14/5/2020 n. 567;
Tribunale di NA –Zavaglia- 14/5/2020, n. 567; Trib. NA -Zavaglia-
6/10/2020 n. 1110; Trib. NA -Pagliani- 25/11/2020 n. 1481; Trib. NA -
Masoni- 30/9/2021 n. 1335; Trib. NA -Masoni- 12/11/2021 n. 1499; Trib.
NA -Masoni- 13/1/2022 n. 24; Trib. NA -Masoni- 24/2/2022 n. 218; Trib.
NA -Bolondi- 12/4/2022, n. 453);
<L'art. 96 c.p.c. non fissa alcun limite per la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di responsabilità processuale aggravata o lite temeraria, sicché la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza>> (Trib. NA -Castagnini- 9/2/18, n. 238);
<La quantificazione del danno da responsabilità processuale aggravata (art. 96 cpc) ben può avvenire prendendo a parametro le spese legali di causa (art. 91 cpc),
11 ed in particolare tra un quarto e il doppio di quelle>> (Trib. NA -Masoni-
1/6/17, n. 927; conf. (Masoni): 21/6/17, n. 1064; 22/2/18, n. 319)
<La condanna per responsabilità processuale aggravata o lite temeraria (art. 96 cpc) può essere quantificata in via equitativa, prendendo a riferimento l'importo liquidato a titolo di spese legali, quale frazione o multiplo di queste, con l'unico limite della ragionevolezza>> (Trib. NA -Pagliani- 7/11/22, n. 1330; in senso conforme, tra le altre: Trib- NA -Di Pasquale- 22/9/2010, n. 1208; Trib. NA
-Saracini- 30/7/2012, n. 1249; Trib. NA -Rimondini- 16/10/2017, n. 1824; Trib.
NA -Zavaglia- 6/10/2020, n. 1110; Trib. NA -Pagliani- 1/4/2022, n. 869;
Trib. NA -Masoni- 27/10/2022, n. 1301; Trib. NA -Salvatore- 16/11/2022,
n. 1388; Trib. NA -Lucchi- 21/12/2022, n. 1606; Trib. NA -Masoni-
26/1/2023, n. 142).
9. Le spese processuali -per valore dichiarato e media complessità- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, respinge l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n° 2716 del Parte_1
24/10/2022 del Tribunale di NA e per l'effetto conferma il predetto decreto ingiuntivo;
dichiara tenuto e condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 96, 3° c., C.p.c., la somma di € 2.921,00, oltre ad interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino a quella di saldo effettivo; dichiara tenuto e condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che liquida nella misura di complessivi € 2.921,00, di cui € 381,00 per esborsi, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Così deciso in NA, il giorno 28/2/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 6/2023 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentata e difesa dall'Avv. A. Magnani
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dall'Avv. A. C. Faggella Pellegrino
in punto a: contratto di finanziamento, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 10/9/24 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 9/11/24 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 29/11/24 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente.
per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, 1. Dirsi nullo, inesistente o comunque invalido, per i motivi di cui in premessa, il decreto ingiuntivo n.
2716/2022 del 24 ottobre 2022 (R.G. 6120/2022) emesso dal Tribunale di NA, in persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli, il 24 ottobre 2022, notificato per compiuta giacenza il 14.11.2022, quivi opposto;
2. in ogni caso, comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e dirsi totalmente infondata ed inammissibile la domanda di pagamento portata con l'ingiunzione ed inesistente e comunque invalido il rapporto contrattuale dedotto a fondamento della medesima pretesa creditoria;
3. accertarsi in ogni caso il difetto di legittimazione attiva della parte convenuta opposta;
4. dirsi comunque prescritto il credito vantato
Vinte le spese”;
per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di e Parte_2 per essa dell'importo di Euro 23.027,75, oltre successivi interessi di mora da Controparte_1 calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
In via istruttoria:
● con riserva di richiedere CTU grafologica e di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183 comma VI cod. proc. civ., di cui si chiede sin d'ora la concessione. In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. ad opera della legge 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Nel caso di specie il creditore, attuale cessionario del credito, richiede il pagamento di somme dovute originariamente in forza di un contratto di prestito personale (n.
198/16273), e due aperture di linea di credito (n. 4304131258535002 e n.
4304131477660003) a mezzo carta di credito, prestazioni documentate già nella fase monitoria, dal contratto di finanziamento e relativo piano di ammortamento (doc. 4 fasc. monitorio) e dall'estratto conto analitico (doc. 7 fasc. monitorio).
4. L'opponente non contesta l'effettuazione della prestazione da parte del creditore né la sua esattezza, limitandosi ad allegare l'assenza della propria legittimazione passiva e alcune questioni preliminari di rito e di merito.
2 Con l'unico vero motivo di opposizione nel merito, infatti, l'opponente effettua il disconoscimento delle firme apposte su tutta la modulistica contrattuale, così contestando la propria legittimazione passiva;
con un secondo motivo allega l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
preliminarmente, allega il difetto di legittimazione attiva da parte del creditore.
5. Iniziando da questa eccezione, l'assunto è infondato, in quanto il decreto ingiuntivo
è stato emesso in favore della creditrice e per essa Parte_3 CP_1
che ha agito in giudizio quale mandataria con rappresentanza di Banca
[...]
Finanziaria Internazionale S.p.A., a sua volta procuratrice della creditrice.
Infatti, dalla documentazione già prodotta nella fase monitoria, risulta che: in data 9.12.2019 per effetto di procura speciale a rogito del Parte_3
Notaio di Milano del (doc. n. 5 conv. e doc. n. 2 fasc. monitorio), Persona_1
ha conferito a Banca Finanziaria Internazionale S.p.a. (già Controparte_2
procura speciale “con facoltà di sub-delega, l'incarico di svolgere, in nome e
[...]
per conto della Società medesima le attività di gestione, di incasso e di eventuale recupero dei Crediti” (doc. n. 5 conv. e doc. n. 2 fasc. monitorio, pag. 1); in forza di ciò, in data 18.12.2019, Banca Finanziaria Internazionale S.p.a., per effetto di procura speciale a rogito del Notaio di Pordenone, e dando conto nelle Persona_2 premesse dell'incarico affidatogli da e della facoltà di sub- Parte_2
delega dello stesso, ha nominato e costituito quale suo procuratore speciale la società
affinché “la Società Procuratrice (Hoist Italia)[…] provveda a Controparte_1
compiere, in nome e per conto della ogni attività, Controparte_3
adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti, come di seguito meglio specificato” (doc. n. 5 conv. e doc. n. 1 fasc. monitorio, pag. 3, art. 1).
6. Nel merito, parte attrice ha eccepito la prescrizione del credito per effetto del decorso del termine ordinario decennale di prescrizione, allegando il difetto di ricevimento di un qualsivoglia atto interruttivo da oltre dieci anni a questa parte.
3 L'eccezione, che non risulta più coltivata negli scritti difensivi conclusivi, è infondata in quanto, trattandosi di prestito personale, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione coincide con la data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento del contratto.
Dalla documentazione prodotta fin dalla fase monitoria risulta che il contratto di finanziamento per cui è causa prevede il rimborso della somma erogata in rate mensili a partire dal 15.3.2008 (doc. n. 5 conv. e n. 4 fasc. monitorio) e, posto che la scadenza dell'ultima rata era prevista per il 15.2.2014, il credito si sarebbe prescritto in data 15.2.2024; tuttavia, la prescrizione è stata interrotta: i) con la diffida ad adempiere notificata il 13.09.2022 (doc. n. 5 conv. e n. 9 fasc. monitorio); ii) con la notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta il 14.11.2022.
In proposito, va anzitutto ricordato che al rapporto in questione si applica il termine ordinario di prescrizione decennale e che, ai sensi dell'art. 2935 C.c., “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, pertanto, nella specie il diritto di credito risultante all'esito della chiusura del rapporto può o essere fatto valere dalla data di chiusura dello stesso, cioè dal giorno in cui in cui viene estinto, a scadenza naturale o anche anticipatamente.
Inoltre, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità sulla individuazione del termine iniziale di decorrenza prescrizionale (c.d. dies a quo) è il seguente: <Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.>> (Cass. 9/2/2023, n. 4232). L'orientamento è condiviso anche dalla giurisprudenza di merito: <Nel contratto di finanziamento personale con rimborso rateale - c.d. 'credito al consumo' - il frazionamento del debito non stravolge la natura del contratto, che rimane unitaria ed il pagamento dei singoli ratei configura un'obbligazione unica con conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione (ex art. 2946 c.c.); la natura unitaria del contratto rileva anche dal punto di vista del 'dies a quo' della prescrizione, per cui non sono
4 individuabili tante prescrizioni quante sono le rate del finanziamento, bensì un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata>> (Trib. Pavia, III, 01/03/2023, n. 279, in: Redazione Giuffrè 2023, 71; conf.: Trib. Velletri, 27/01/2023, n. 155, in.:
Redazione Giuffrè 2023, 40; Trib. Palermo, III, 09/09/2022, n. 3518, in.: Redazione
Giuffrè 2022, 289; Trib. Trani, 05/02/2022, n. 239, in.: Redazione Giuffrè 2022,
140); anche di questo stesso ufficio: <Il pagamento di ratei di un mutuo configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
pertanto, la data di decorrenza della prescrizione
(decennale) deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo>> (Trib. NA -Pagliani- 15/6/2023, n. 997; Trib. NA -Primiceri-
26/3/2024, n. 645; in: www.giurisprudenzamodenese.it).
L'eccezione è, quindi, infondata perché il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art 2935 C.c.), che nel caso di specie va individuato nella data dell'ultimo pagamento dovuto;
infatti, in forza del principio espresso dalla Corte di Cassazione (Cass. III, 30/8/2011, n. 17798), il pagamento delle singole rate costituisce l'adempimento parziale dell'unica obbligazione restitutoria derivante dal mutuo e, conseguentemente, la data di decorrenza dalla prescrizione deve quindi essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula dello stesso. Specifica la Corte che l'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato, impone la decorrenza di un unitario termine di prescrizione.
Il menzionato principio è condiviso da costante giurisprudenza di merito:
<Il pagamento di ratei di un mutuo configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata;
pertanto, la data di decorrenza della prescrizione (decennale) deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo>> (Trib. Crotone, 6/7/2019,
n. 871);
5 <In tema di contratto di mutuo la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebita percezione di somme proposta dall'attore inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza>> (Trib.
Ivrea, 23/12/2019, n. 1101);
<Nel contratto di mutuo, l'eventuale prescrizione del diritto del creditore non deve calcolarsi dalla singola rata insoluta, ma dalla scadenza dell'ultima rata pattuita, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. È dunque corretto affermare che il momento a partire dal quale la prescrizione inizia a decorrere con riguardo a un contratto di finanziamento, coincide con il giorno della scadenza dell'ultima rata>> (Trib. Torino, I, 23/07/2021, n. 3760);
<Il debito rateizzato non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, considerato che la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori>> (Trib. Termini Imerese, 27/10/2021, n. 1022).
Nel caso di specie, in definitiva, il termine di prescrizione decennale a far tempo dal 2014 non era decorso al momento dell'introduzione del giudizio nel 2023
e, inoltre, era stato anche interrotto - con la diffida del 13.09.2022.
7. Con l'altro e motivo di merito, parte opponente ha allegato di non aver mai sottoscritto alcun contratto con la convenuta, negando che le firme apposte sulla modulistica contrattuale prodotte fossero sue: <Ebbene deve osservarsi che nel caso di specie, il sig. non ha stipulato nessun contratto avente ad oggetto le Parte_1 linee di credito a cui l'ingiunzione fa riferimento ed ove risultino eventuali sottoscrizioni a suo nome, in calce alle scritture prodotte contro di lui, ne disconosce formalmente l'apposizione>> (cfr. pag. 4 atto di citazione).
La contestazione è risultata infondata a seguito della consulenza tecnica d'ufficio espletata, che ha accertato l'autenticità della sottoscrizione.
Il consulente nominato, dopo una analisi approfondita della documentazione contrattuale prodotta dalle parti, l'effettuazione di saggio grafico, nonché una
6 discussione tecnica adeguata in relazione alle esigenze di indagine del caso, ha risposto esaurientemente al quesito posto, con procedimento esente da vizi logici e pienamente condivisibile;
ha, infatti, così concluso: <I tracciati grafici sottoscrittivi sui documenti in copia per cui è causa, sono espressioni della gestualità grafica del signor Parte_1
Inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio risponde alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, sostanzialmente in assenza di contestazioni sull'esito e sulle esposte conclusioni, che rimangono confermate.
Dopo l'esito della consulenza tecnica e il cambio di Difensore, l'eccezione come tale non è stata ripresa, ma è stata trasformata -inammissibilmente, in quanto il tema non era stato allegato nell'atto di opposizione- in eccezione di nullità per difetto di forma scritta per mancata sottoscrizione da parte del creditore convenuto.
Anche a prescindere dall'inammissibilità, comunque, l'allegazione attorea è infondata nel merito, in quanto si basa, in fatto, sulla circostanza che, sebbene le firme in calce al documento siano del debitore, il modulo non risulta comunque sottoscritto dall'organismo finanziario creditore e, in diritto, su una ricostruzione teorica contrastante con l'orientamento interpretativo riconducibile alla nota sentenza di legittimità n. 4564 del 22.3.2012.
Al riguardo va osservato che questo Tribunale (cfr. Trib. NA -Rimondini.
A- 3/8/2017, n. 1366, in: www.giurispriudenzamodese.it) ha sempre aderito all'orientamento secondo il quale per i contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti.
Pertanto la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha firmata, così come sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta (cfr., tra le tante, in motivazione Cass. I,
22.3.2012. n. 4564).
Tale conclusione, infatti, è conforme alla ratio della previsione dell'art. 117
TUB che, nel richiedere il rispetto della forma scritta ad substantiam, è volta a
7 garantire al correntista un'adeguata e chiara informazione circa il contenuto del testo negoziale e per assicurare che l'atto sia ad esso imputabile. La forma scritta è prevista a pena di nullità proprio al fine di proteggere il cliente, tanto che la violazione della norma può operare solo a vantaggio del medesimo (art. 127 TUB). Tale funzione è pienamente soddisfatta con la sottoscrizione da parte del cliente stesso del documento contrattuale predisposto dalla banca, poiché tale firma garantisce la conoscenza del regolamento negoziale.
Parte attrice evita, poi, di fare riferimento al fatto che la riportata conclusione ha trovato l'avallo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 898 del 16/1/2018, ha confermato il predetto orientamento, con specifico riferimento ai contratti di finanziamento.
Pertanto, è irrilevante la critica apportata alle argomentazioni precedentemente riconducibili alla sentenza della sezione semplice del 2012, in quanto obiezioni superate dalla decisione di legittimità a sezioni unite.
Come già accennato, l'orientamento di questo ufficio è del tutto consolidata in senso adesivo: << I contratti bancari (nella specie: finanziamento) devono rivestire la forma scritta a pena di nullità (art. 117 TUB – D. Lgs. n. 385/1993). Tuttavia, la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha firmata, così come sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta>> (Trib. NA -Rovatti- 10/8/2017, n. 1416; Trib.
NA -Siracusano- 28/3/2018, n. 5670; Trib. NA -Grandi- 23/3/2018, n. 546;
Trib. NA -Grandi- 30/5/2018, n. 978; Trib. NA -Pagliani- 16/5/2019, n. 765;
Trib. NA -Pagliani- 3/1/2020, n. 5; Trib. NA -Salvatore- 14/4/2020, n. 374;
Trib. NA -Masoni- 20/5/2020, n. 612; Trib. NA -Pagliani- 16/6/2020, n.
687: Trib. NA -Masoni- 16/6/2020, n. 691; Trib. NA -Primiceri-
19/10/2020, n. 1231; Trib. NA -Masoni- 22/10/2020, n. 1254; Trib. NA -
Grandi- 23/9/2021, n. 1291; Trib. NA -Ticchi- 28/4/2022, n. 549; Trib. NA -
Bagnoli- 4/11/2022, n. 1327; tutte in: www.giurisprudenzamodenese.it); <<In tema di
8 contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1,
T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, ed è quindi da ritenersi rispettato ove tutte le condizioni contrattuali risultino redatte per iscritto e sottoscritte dal cliente senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti>> (Trib.
NA -Cifarelli- 22/2/2024, n, 474).
Nel caso di specie, tutti i contratti prodotti dalla banca convenuta risultano regolarmente firmati, e le sottoscrizioni sono state, come già ricordato, verificate giudizialmente.
Il motivo di opposizione è, quindi, infondato.
8. Nessuna prova è stata fornita, dunque, da parte opponente, in ordine alle ragioni di opposizione, mentre risulta confermata la sussistenza dell'obbligazione azionata dal creditore.
A fronte, quindi, della prova del proprio credito fornita in via documentale - fin dalla fase monitoria- dall'attore sostanziale, l'opponente non ha adempiuto all'onere probatorio liberatorio.
Non sussiste, pertanto, alcun dubbio sul fatto che la somma richiesta spetti all'opposto, al quale l'attore oppone soltanto non provate contestazioni.
L'opposizione è risultata esclusivamente volta a procrastinare il dovuto pagamento e va respinta in quanto infondata, con conferma dell'impugnato provvedimento monitorio.
9. Riguardo a quest'ultimo aspetto è, poi, significativo il comportamento processuale, avendo parte attrice cercato con ogni mezzo di sottarsi all'adempimento. Al riguardo il comportamento della parte attrice, che ha disconosciuto strumentalmente più documenti che sapeva di avere sottoscritto, al fine di sottrarsi alla pretesa di pagamento, o quanto meno alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, è sanzionabile ai sensi dell'art. 96, 3° c., C.p.c.; al riguardo la funzione della norma è chiara: <L'art. 96 comma III c.p.c. risponde ad una funzione sanzionatoria
9 delle condotte di quanti, abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume
(già di per sé notoriamente eccessivo) del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti. Depongono in questo senso, oltre ai lavori preparatori della novella, significativi elementi lessicali. La norma fa, infatti, riferimento alla condanna al «pagamento di una somma», segnando così una netta differenza terminologica rispetto al «risarcimento dei danni», oggetto della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 cod. proc. civ. Ancorché inserita all'interno del predetto art. 96, la condanna di cui all'aggiunto suo terzo comma è testualmente (e sistematicamente), inoltre, collegata al contenuto della «pronuncia sulle spese di cui all'articolo 91»; e la sua adottabilità «anche d'ufficio» la sottrae all'impulso di parte e ne conferma, ulteriormente, la finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende (o non è, comunque, esclusivamente) quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici. Ne consegue che l'art.
96 comma III c.p.c. istituisce una ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa prevista dall'art. 96 comma 3 c.p.c. per l'offesa arrecata alla giurisdizione>> (così Corte Cost., 23 giugno 2016 n. 152, che ha ulteriormente specificato: <La motivazione, che ha indotto il Legislatore, nell'art. 96 comma III
c.p.c., a porre «a favore della controparte» l'introdotta previsione di condanna della parte soccombente al «pagamento della somma» in questione, è ricollegabile all'obiettivo di assicurare una maggiore effettività, ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da quella condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma, che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubblico. Non è dunque fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata la riguardo>>).
Per quanto, in particolare, concerne la sanzionabilità del disconoscimento strumentale, va ribadito l'orientamento già ripetutamente espresso da questo stesso ufficio: <Il disconoscimento della sottoscrizione poi accertata come autentica a seguito di CTU grafologica integra i presupposti della responsabilità processuale aggravata per lite temeraria>> (Trib. NA (Pagliani), 15/6/2026, n. 997, in:
10 www.giurisprudenzamodenese.it; in senso conforme, tra le altre: Trib. NA
(Conte), 4/1/2016, n. 1; Trib. NA (Masoni), 1/6/2017, n. 927; Trib. NA
(Pagliani), 25/11/2020, n. 1481; Trib. NA (Zavaglia), 10/12/2019, n. 1869); Trib.
NA (Pagliani), 7/11/2022, n. 1330).
Pertanto, parte opponente va condannata al pagamento di una somma a favore della controparte che è equamente stimabile nella misura pari a quanto liquidato a titolo di rimborso delle spese processuali, oltre ad interessi in misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino a quella di effettivo pagamento.
D'altronde, la quantificazione dell'importo dovuto è liberamente determinabile in via equitativa e, nella specie, atteso il basso valore della controversia appare congruo il medesimo importo delle spese legali: <Il risarcimento dei danni per responsabilità aggravata o lite temeraria ex (art. 96 cpc può essere quantificato in via equitativa, prendendo a riferimento quanto liquidato a titolo di spese legali>>
(Trib. NA -Farolfi- 15/2/10, n. 241; in senso conforme, tra le altre: Trib. NA
- De Marco- 10/3/2011, n. 443; Trib. NA -Di Pasquale- 15/5/2012, n. 816; Trib.
NA -Salvatore- 20/2/2018, n. 296; Trib. NA (Masoni), 29/6/2018 n. 1218;
Trib. NA -Castagnini- 9/2/18, n. 1923; Trib. NA -Cividali- 25/1/19, n. 133;
Trib. NA -Pagliani- 21/12/19, n. 1971; Trib. NA -Masoni- 14/5/2020 n. 567;
Tribunale di NA –Zavaglia- 14/5/2020, n. 567; Trib. NA -Zavaglia-
6/10/2020 n. 1110; Trib. NA -Pagliani- 25/11/2020 n. 1481; Trib. NA -
Masoni- 30/9/2021 n. 1335; Trib. NA -Masoni- 12/11/2021 n. 1499; Trib.
NA -Masoni- 13/1/2022 n. 24; Trib. NA -Masoni- 24/2/2022 n. 218; Trib.
NA -Bolondi- 12/4/2022, n. 453);
<L'art. 96 c.p.c. non fissa alcun limite per la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di responsabilità processuale aggravata o lite temeraria, sicché la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza>> (Trib. NA -Castagnini- 9/2/18, n. 238);
<La quantificazione del danno da responsabilità processuale aggravata (art. 96 cpc) ben può avvenire prendendo a parametro le spese legali di causa (art. 91 cpc),
11 ed in particolare tra un quarto e il doppio di quelle>> (Trib. NA -Masoni-
1/6/17, n. 927; conf. (Masoni): 21/6/17, n. 1064; 22/2/18, n. 319)
<La condanna per responsabilità processuale aggravata o lite temeraria (art. 96 cpc) può essere quantificata in via equitativa, prendendo a riferimento l'importo liquidato a titolo di spese legali, quale frazione o multiplo di queste, con l'unico limite della ragionevolezza>> (Trib. NA -Pagliani- 7/11/22, n. 1330; in senso conforme, tra le altre: Trib- NA -Di Pasquale- 22/9/2010, n. 1208; Trib. NA
-Saracini- 30/7/2012, n. 1249; Trib. NA -Rimondini- 16/10/2017, n. 1824; Trib.
NA -Zavaglia- 6/10/2020, n. 1110; Trib. NA -Pagliani- 1/4/2022, n. 869;
Trib. NA -Masoni- 27/10/2022, n. 1301; Trib. NA -Salvatore- 16/11/2022,
n. 1388; Trib. NA -Lucchi- 21/12/2022, n. 1606; Trib. NA -Masoni-
26/1/2023, n. 142).
9. Le spese processuali -per valore dichiarato e media complessità- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, respinge l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n° 2716 del Parte_1
24/10/2022 del Tribunale di NA e per l'effetto conferma il predetto decreto ingiuntivo;
dichiara tenuto e condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 96, 3° c., C.p.c., la somma di € 2.921,00, oltre ad interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino a quella di saldo effettivo; dichiara tenuto e condanna a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che liquida nella misura di complessivi € 2.921,00, di cui € 381,00 per esborsi, oltre ad accessori dovuti come per legge.
Così deciso in NA, il giorno 28/2/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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