Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00130/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01419/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1419 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Asaro e Stefano Sartorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo Brescia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento
serbato dalla Prefettura di Brescia sull'istanza di dissequestro proposta dal ricorrente ed inoltrata a mezzo pec in data 16.9.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. AR NO LI e uditi l’avv. Asaro per la parte ricorrente e l’avv. -OMISSIS- per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso .
1.1. Con ricorso ex art. 117 c.p.a. notificato il 25 novembre 2025 e depositato in pari data, la -OMISSIS- ha premesso:
- di aver presentato in data 16 gennaio 2025, a mezzo del proprio difensore, ricorso al Prefetto ex art. 203 Codice della Strada, avverso il verbale -OMISSIS-del-OMISSIS- con cui la Polizia locale di -OMISSIS- aveva sottoposto a sequestro amministrativo l’autoveicolo -OMISSIS-, recante numero di telaio -OMISSIS-, in quanto rinvenuto in stato di sosta con targhe zoll doganali tedesche e carta di circolazione risultate false;
- il Prefetto non provvedeva sul predetto ricorso nei termini perentori di cui agli artt. 203 e 204 C.d.S. così determinando la formazione del silenzio assenso di cui all’art. 204 comma 1-bis, e quindi l’accoglimento tacito del ricorso;
- di conseguenza, con istanza trasmessa via pec alla Polizia locale di -OMISSIS- e al Prefetto di Brescia il 16 settembre 2025, sempre a mezzo del proprio difensore, la ricorrente chiedeva il dissequestro del predetto veicolo;
- a tale istanza non perveniva alcun riscontro nel termine di 30 giorni di cui all’art. 2 della L. n. 241/90.
1.2. Tanto premesso, con il ricorso in esame la ricorrente ha adito questo TAR per sentire accertare l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Brescia sull’istanza di dissequestro e la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere sull’istanza de qua entro un termine non superiore a trenta giorni; con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117 comma 3 c.p.a.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Brescia si sono costituiti in giudizio depositando documentazione e memoria difensiva, ricostruendo in modo puntuale i fatti di causa nei termini che seguono:
- con verbali nn. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- la Polizia locale di -OMISSIS- sottoponeva a sequestro amministrativo l’autovettura-OMISSIS-, con numero di telaio -OMISSIS-, individuata in stato di sosta con targhe zoll doganali tedesche e carta di circolazione risultate false; la custodia era affidata alla depositeria -OMISSIS-, sita in Brescia;
- da verifiche d’ufficio, la Polizia locale di -OMISSIS- appurava che l’autovettura era stata venduta da una società tedesca a tale -OMISSIS-, quale socio unico e legale rappresentante della società-OMISSIS-;
- con successivo verbale del -OMISSIS-la stessa Polizia locale, su istanza del sig. -OMISSIS-, disponeva il cambio di custodia del veicolo, che veniva affidata al sig. -OMISSIS-, presso la concessionaria -OMISSIS- sita in -OMISSIS-;
- sebbene pendesse il provvedimento di sequestro amministrativo, l’autovettura era immatricolata in data -OMISSIS- a nome della società -OMISSIS-, e successivamente veniva fatta oggetto, a stretto giro, di diverse cessioni in proprietà, da ultimo in data -OMISSIS-in favore della società -OMISSIS-, che a sua volta la concedeva in pari data in locazione alla società -OMISSIS- odierna ricorrente;
- il giorno -OMISSIS-, il veicolo veniva fermato dalla Polizia locale di -OMISSIS- per un controllo di polizia stradale; il conducente del veicolo risultava essere il sig. -OMISSIS-, rappresentante legale della società -OMISSIS-, locataria del bene; dal momento che il veicolo risultava sotto sequestro, veniva elevato il verbale -OMISSIS- con il quale si contestava al sig. -OMISSIS- la violazione dell’art. 213 comma 8 del Codice della Strada, per aver consentito, in qualità di custode del veicolo, che il medesimo circolasse nonostante il provvedimento di sequestro amministrativo; con separato verbale n. -OMISSIS-sempre del -OMISSIS-, la Polizia locale di -OMISSIS- affidava la custodia del veicolo sequestrato nuovamente alla depositeria -OMISSIS-, ai fini del successivo trasferimento coattivo in proprietà (ex arrt. 213 comma 8 e 214-bis D.d.S.);
- a fronte di tali eventi, le società-OMISSIS-e-OMISSIS- (rispettivamente proprietaria e locataria dell’autovettura) assumevano iniziative tra loro diverse, vale a dire:
(i) la locataria -OMISSIS- impugnava in data 15 gennaio 2025 dinanzi al Prefetto di Brescia l’originario provvedimento di sequestro amministrativo del veicolo adottato dalla Polizia locale di -OMISSIS- in data 9 gennaio 2024 e, previa remissione in termini, ne chiedeva l’annullamento adducendo di aver ignorato, assieme alla società di leasing, l’esistenza del vincolo amministrativo gravante sul veicolo a causa della mancata trascrizione nel PRA del provvedimento di sequestro; successivamente, sul presupposto che l’inerzia del Prefetto sul predetto ricorso avesse determinato la formazione del silenzio assenso sulla domanda di annullamento del verbale del 9 gennaio 2024, la locataria presentava in data 16 settembre 2025 al Prefetto di Brescia istanza di dissequestro del veicolo; e non avendo il Prefetto riscontrato tale istanza nel termine di 30 giorni di cui all’art. 2 L. 241/90, la locataria introduceva il giudizio qui in esame per l’accertamento del silenzio inadempimento e la condanna del Prefetto a provvedere sull’istanza di dissequestro; la locataria non impugnava, invece, il verbale del 14 dicembre 2024, avente ad oggetto l’affidamento del veicolo al custode-acquirente ex art. 213 comma 8 C.d.S.;
(ii) la società proprietaria -OMISSIS- a sua volta, presentava in data -OMISSIS-opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Brescia ex art. 204-bis C.d.S. sia avverso l’originario verbale di sequestro amministrativo del 9 gennaio 2024 sia avverso il successivo verbale del 14 dicembre 2024 di accertamento della violazione dell’art. 213 comma 8 C.d.S. da parte del custode -OMISSIS-, con conseguente affidamento del veicolo al custode-acquirente -OMISSIS-; questo giudizio è stato definito dal Giudice di Pace di Brescia con sentenza del -OMISSIS-, con cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile “perché il verbale opposto-OMISSIS- del -OMISSIS- emesso ex art. 213 comma 8 cds veniva ottemperato in nome del trasgressore signor -OMISSIS- in data-OMISSIS-. (…) In virtù del precedente sequestro dalla contestazione della violazione ex art.213 comma 8 cds deriva l’alienazione del veicolo a favore dello Stato”.
2.2. Ciò precisato in punto di fatto, le Amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, quale giudice munito di giurisdizione in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, essendo azionato l’asserito diritto soggettivo di parte ricorrente a ottenere il dissequestro e la restituzione del veicolo; in subordine, nel merito, le Amministrazione hanno contestato la fondatezza del ricorso e ne hanno chiesto il rigetto.,
2.3. Parte ricorrente ha replicato con memoria, contestando le eccezioni avversarie e insistendo per l’accoglimento del ricorso, evidenziando di avere chiesto nel presente giudizio il mero accertamento del silenzio del Prefetto sull’istanza di dissequestro e la conseguente condanna all’adempimento, azione non proponibile dinanzi al giudice ordinario.
2.4. All’udienza camerale del 4 febbraio 2026, dopo la discussione dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Decisione .
È fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa erariale.
3.1. Secondo noti principi, l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione non costituisce un rimedio di carattere generale indipendente dalla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, bensì presuppone (e non fonda) la giurisdizione amministrativa. Pertanto, la possibilità di contestare davanti al giudice amministrativo il silenzio serbato dall'Amministrazione costituisce uno strumento processuale che non determina un'ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dovendosi avere riguardo invece, in ordine al riparto, alla pretesa sostanziale cui si riferisce la dedotta inerzia amministrativa. (cfr. Cass. civ., sez. un., 09/11/2021, n. 32688; Cass. civ., sez. un. n. 29178/2020; T.A.R. Brescia, sez. II, 27 febbraio 2025, n. 153, confermata da Cons. Stato, sez. VII, 16 luglio 2025, n. 6258; T.A.R. Catania, sez. IV, 03/04/2024, n.1271; T.A.R. Napoli, sez. III, 26 ottobre 2022, n. 6607; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, n. 6701/2021).
È stato affermato, in particolare, che “L'azione avverso il silenzio-inadempimento può essere proposta solo se sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al rapporto sostanziale e, quindi, se sussistano interessi legittimi; ne discende, quale corollario, che il rimedio contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza del privato non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo, in ordine al rapporto sostanziale, sia privo di giurisdizione, mancando sia la natura di provvedimento amministrativo autoritativo dell'atto, sia la posizione sostanziale d'interesse legittimo da parte del ricorrente; il silenzio inadempimento non può, quindi, configurarsi in presenza di posizioni giuridiche di diritto soggettivo, aventi ad oggetto un'utilità giuridico economica attribuita direttamente dal dato positivo, non necessitante dell'intermediazione amministrativa per la sua acquisizione al patrimonio giuridico individuale della parte ricorrente” (tra le tante, cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 27/03/2025, n. 2569).
3.2. Nel caso di specie, parte ricorrente agisce a tutela del (preteso) diritto soggettivo ad ottenere il dissequestro e la restituzione del veicolo, a seguito dell’asserito accoglimento tacito del ricorso amministrativo proposto avverso l’originario provvedimento di sequestro del-OMISSIS-; la natura della posizione giuridica soggettiva sottesa all’istanza rimasta inevasa dall’Amministrazione è stata del resto riconosciuta dalla stessa parte ricorrente nella propria memoria di replica, laddove essa ha chiarito, conclusivamente, che “ciò di cui si discute è esclusivamente l’inadempimento della Prefettura nel procedere alla restituzione del mezzo a seguito del diritto in tal senso cristallizzatosi da parte dell’-OMISSIS-, a seguito della formazione del silenzio assenso (…)”.
3.3. Venendo quindi in considerazione, nel presente giudizio, un presunto inadempimento dell’Amministrazione nel provvedere su una istanza di parte ricorrente correlata al soddisfacimento di un preteso “diritto soggettivo” (al dissequestro e alla restituzione di un veicolo), la controversia in esame appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale l’azione potrà essere riproposta nelle forme pertinenti a quella giurisdizione (come domanda di accertamento e di condanna) e nei termini di rito.
4. Conclusioni .
4.1. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo sulla controversia in esame la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nelle forme e nei termini di rito.
4.2. Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, attesta la peculiarità della questione esaminata e la natura della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente ed ogni altra persona, fisica o giuridica menzionata in sentenza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU PE, Presidente
AR NO LI, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR NO LI | AU PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.