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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/08/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico, dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 75 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 1705/2020, pubblicata in data 18.11.2020 e notificata in data 25.11.2020
T R A
C.F. , in p. Parte_1 P.IVA_1 dell'Amm.re p.t., avv. Consuelomaria Riccio, C.F. , C.F._1 rappresentato e difeso da sé medesimo in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, elettivamente domiciliato in Piano di Sorrento, alla via Corbo n. 8;
- APPELLANTE –
CONTRO
C.F. – Controparte_1 C.F._2 CP_2
C.F. C.F. CodiceFiscale_3 Controparte_3
, in qualità di eredi di C.F._4 Persona_1
C.F. , elettivamente domiciliati in Sorrento (NA) alla C.F._5 via degli Aranci n. 35. presso lo studio dell'Avv. Emiliostefano Marzuillo, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello;
- APPELLATI –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il
[...]
in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 impugnava la sentenza n° 1705/2020, pronunciata dal Giudice di Pace di Sorrento, pubblicata in data 18.11.2020 e notificata in data 25.11.2020.
Con la suddetta sentenza, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 296/2017, reso Persona_1 dal Giudice di Sorrento in data 14/12/2017 e notificato il 15/01/2018 in favore del per Controparte_4 la somma di euro 960,31, oltre interessi e rivalutazione e con condanna alle spese della procedura.
Il Giudice di primo grado riteneva fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva opposta da , atteso che Persona_1
l'opponente aveva prodotto copia della delibera condominiale del 16.10.2013 nella quale l'assemblea approvava l'esclusione dei sigg.
, , dalle spese ordinarie condominiali. In Per_1 Pt_2 Pt_3 particolare, il giudicante rilevava che nel giudizio di opposizione il giudice è tenuto a verificare esclusivamente l'esistenza del debito e a valutare la documentazione posta a sostegno del ricorso;
difatti, non è chiamato a verificare l'annullabilità della delibera ma è tenuto a controllare la sola efficacia tra le parti. In assenza di opposizione da parte dei condomini aventi diritto, il giudice affermava l'efficacia tra le parti della suddetta delibera;
dunque, considerato che gli oneri richiesti erano relativi agli anni successivi rispetto alla delibera del 16.10.2013, dichiarava la carenza di legittimazione passiva dell'opponente.
Pertanto, il giudice di pace accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n. 296/17, condannando il al pagamento delle Parte_1 spese di lite.
Con l'atto di appello, il in Parte_1 persona dell'amministratore p.t., impugnava la summenzionata sentenza contestando l'omessa valutazione da parte del giudice di primo grado della nullità della delibera del 16.10.2013 per impossibilità dell'oggetto, poiché adottata in violazione dei criteri normativi e regolamentari di ripartizione delle spese. In relazione alla legittimazione passiva di , l'appellante deduceva che il soggetto è Persona_1 condomino dello stabile al Largo Parsano Vecchio civico 8 ed è altresì condomino dello stabile di , in ragione delle Controparte_4 tabelle millesimali redatte dall'ing. le quali Persona_2 venivano approvate dall'intera compagine condominiale con delibera del 14 maggio 2010; per tale ragione, il è tenuto a partecipare alle Per_1 sole spese afferenti alla Tabella A – millesimi generali.
pag. 2/10 L'appellante insisteva, pertanto, affinché il giudicante rigettasse l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, dichiarando altresì la nullità della delibera del 16.10.2013 e per l'effetto, confermasse il decreto ingiuntivo n. 296/2017.
Il tutto con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
si costituiva in giudizio impugnando l'atto di Persona_1 appello ed eccependone l'infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendo la condanna delle spese di lite del secondo grado di giudizio con attribuzione al difensore costituito, dichiaratosi antistatario. Nel dettaglio eccepiva: a) il difetto dello ius postulandi del difensore dell'appellante e di rappresentanza in giudizio del b) il Parte_1 difetto di legittimazione passiva e l'illegittima qualificazione di condomino in capo all'esponente; c) l'improponibilità ed inammissibilità della domanda, non essendo stata preceduta dalla messa in mora del debitore;
d) la validità della delibera assembleare del 16.10.2013, con la quale non veniva adottata una deroga ai criteri legali di riparto delle spese condominiali ma venivano attuate le ripartizioni delle spese di cui alle tabelle millesimali, escludendo dall'obbligo del pagamento Per_1 Pa delle spese pertinenti unicamente al corpo di fabbrica del civico n. ; e) l'inammissibilità della domanda di declaratoria di nullità della delibera, la quale veniva spiegata tardivamente dal nel corso del Parte_1 grado di appello.
Per tali ragioni, chiedeva di dichiararsi l'inammissibilità della domanda nuova di accertamento della nullità della delibera condominiale del 16.10.2013 ed il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 15.06.2022 per la precisazione delle conclusioni;
nelle more del giudizio, il difensore di parte appellata comunicava che
[...]
era deceduto in data 05.06.2022 e pertanto, veniva Per_1 dichiarata l'interruzione del giudizio.
Il Condominio riassumeva il giudizio con atto di citazione inviato in data 13.09.2022 e notificato agli eredi di . Persona_1
Instaurato il contraddittorio, si costituivano quali eredi del de cuius
, e , i quali si Controparte_1 CP_2 Controparte_5 riportavano integralmente alla comparsa di costituzione e risposta del pag. 3/10 loro dante causa e insistevano per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza gravata.
All'udienza del 29.11.2023 la causa veniva introitata a sentenza, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle memorie di replica.
In via preliminare, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha rappresentato motivo di appello (principale o incidentale) né dipende dai capi impugnati della gravata pronunzia né, infine, è stato oggetto di riproposizione (cfr. artt. 329, 336 e 346 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione.
Ancora, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dai convenuti circa il difetto di rappresentanza del difensore di parte appellante;
difatti, si rileva che l'attuale amministratore di condominio conferiva mandato a sé stesso nel giudizio di primo grado, attribuendo altresì il potere di rappresentare la compagine condominiale anche nei successivi gradi di giudizio.
Giova osservare che così come chiarito dalla giurisprudenza maggioritaria, l'attività di riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, è compito precipuo affidato dall'art. 1130 c.c. (e dall'art. 63 disp. att. c.c.) all'amministratore, il quale pertanto è senz'altro abilitato ad agire e a resistere nei pertinenti giudizi, senza che occorra quell'apposita autorizzazione dell'assemblea, che è richiesta dall'art. 1131 c.c., soltanto per le liti attive e passive che esorbitino dalle incombenze proprie dell'amministratore stesso (Cass. Civ., n. 19533/2012, ed anche Cass., Sez. Un., 6 agosto 2010, n. 18331; Cass., Sez. 2^, 25 ottobre 2010, n. 21841; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2012, n. 1563; Cass. civ. Sez. II Ord., 25/05/2016, n. 10865).
Inoltre, va evidenziato che l'atto di appello appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione, pertanto, l'eccezione di inammissibilità e di nullità spiegata dai convenuti va disattesa.
Nel merito, il ha censurato Parte_1
l'impugnata sentenza poiché il giudice di pace riteneva fondata l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dall'ingiunto. In particolare, l'appellato si duole della circostanza che il giudicante non rilevava la nullità – eccepita fin dall'atto di costituzione e risposta in pag. 4/10 primo grado- della delibera assembleare del 16.10.2013, con la quale i condomini , e venivano esclusi dalle spese Pt_2 Pt_3 Per_1 condominiali eccetto per quelli pertinenti la facciata esterna nonché i lastrici solari. Il appellante evidenzia che l'assemblea Parte_1 condominiale deliberava a maggioranza dei presenti, sebbene la legge richieda l'unanimità dei condomini nel caso in cui vengano derogati i criteri legali (art. 1123 c.c.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse del
Parte_1
L'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
Giova rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto- ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03.02.2006).
Ancora, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Tanto premesso, se il giudizio di opposizione è da intendersi quale ordinario giudizio di cognizione, incombe senza dubbio sul giudice l'onere di verificare la validità del titolo posto a fondamento dell'ingiunzione; difatti, la validità delle delibere condominiali costituisce il presupposto necessario per la conferma o meno del decreto ingiuntivo.
Così come precisato dalle Sezioni Unite, ragioni di economia processuale, in linea col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), impongono di pag. 5/10 riconoscere al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo il potere di sindacare, ove richiesto, l'invalidità della deliberazione posta a fondamento dell'ingiunzione; diversamente opinando, si realizzerebbe una moltiplicazione dei procedimenti, con il rischio di eventuali giudicati tra loro contrastanti.
Al giudice dell'opposizione è dunque attribuito il potere di sindacare sia la nullità che l'annullabilità delle delibere condominiali poste a fondamento del procedimento monitorio, pur evidenziando che nei casi di allunamento è necessario che vengano rispettati i requisiti di cui all'art. 1137, secondo comma, cod. civ.
Diverso è il caso in cui venga dedotto il vizio della nullità.
Così come chiarito dalle sezioni Unite, “la nullità, quale vizio radicale del negozio giuridico, impedisce, per sua natura, allo stesso di produrre alcun effetto nel mondo del diritto ("quod nullum est nullum producit effectum"); essa è deducibile da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio (art. 1421 cod. civ.). Perciò, negare al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo il potere di tener conto della eventuale nullità della deliberazione assembleare significa negare la stessa nozione di nullità; significa, al postutto, costringere il giudice a ritenere giuridicamente efficace ciò che tale non è. Deve dunque riconoscersi - secondo i principi generali - che il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo ha il potere di sindacare la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento della ingiunzione, che sia stata eventualmente eccepita dalla parte;
egli ha altresì il potere-dovere di rilevare d'ufficio l'eventuale nullità della deliberazione, con l'obbligo - in tal caso - di instaurare sulla questione il contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 26242 del 12/12/2014; Cass., Sez. 2, n. 26495 del 17/10/2019)” (Cass. SS.UU., n. 9839/2021).
Ciò posto, occorre ora rilevare che la più recente giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il legislatore ha elevato la annullabilità a regola generale della invalidità delle deliberazioni assembleare, confinando la nullità nell'area della residualità e della eccezionalità.
Tale scelta è motivata dall'esigenza di garantire il corretto funzionamento di un ente complesso come quello condominiale e di garantire una certa stabilità alle decisioni assunte dall'organo di governo collegiale.
Pertanto, la nullità deve essere circoscritta ai soli casi in cui vi siano vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel modo pag. 6/10 giuridico. In particolare, le Sezioni Unite hanno rilevato che il potere deliberativo dell'assemblea sussiste nella misura in cui quest'ultima si mantenga all'interno delle proprie attribuzioni;
qualora l'assemblea straripi dalle attribuzioni ad essa conferite dalla legge, la deliberazione avrà un oggetto giuridicamente impossibile e risulterà viziata da "difetto assoluto di attribuzioni". Più precisamente, il "difetto assoluto di attribuzioni" è un vizio che non attiene al quomodo dell'esercizio del potere, ma attiene all'an del potere stesso;
esso non dipende dal cattivo esercizio in concreto di un potere esistente, ma dalla carenza assoluta in astratto del potere esercitato: in tali casi, la deliberazione non è idonea a conseguire l'effetto giuridico che si proponeva, risultando affetta da nullità radicale per "impossibilità giuridica" dell'oggetto.”
Le Sezioni Unite -nella già citata sentenza n. 9639/21- hanno dunque enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, numeri 2) e 3), cod. civ. e che è sottratta al metodo maggioritario;
sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, secondo comma, cod. civ.”
Ciò premesso in diritto, occorre dunque determinare se la delibera condominiale 16.10.2013 sia da ritenersi affetta da vizio che ne determini la annullabilità o la nullità.
Preliminarmente si rileva che in base alle tabelle millesimali redatte dall'ingegnere e approvate dall'assemblea in data Persona_2
14.05.2010, l'appartamento di partecipa delle spese Persona_1 previste dalla Tabella A per 37,30 millesimi e 14,87 millesimi in relazione alla Tabella A1.
Inoltre, descrivendo il fabbricato di Via Largo Parsano Vecchio n. 15, l'ingegnere incaricato dal puntualizzava che lo stesso “ha Parte_1 accesso sul lato sud e confina sul lato Est ed Ovest con altri fabbricati, mentre sul lato Nord con cortile interno altra ditta. (…) I confini sono:
pag. 7/10 NORD: CORTILE INTERNO;
EST: ANTICHE MURA;
SUD: LARGO PARSANO VECCHIO;
OVEST: FABBRICATO CIV. 8.” Veniva altresì evidenziato che “Al civ. 8 sono ubicate due unità abitative ed una camera appartenente ad altra immobiliare”.
Dunque, in base alle suddette tabelle condominiali non può dubitarsi della circostanza che l'unità immobiliare appartenente all'epoca a faccia parte del Condominio appellante e che, per Persona_1 tale ragione, è chiamato a contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio.
Soffermandosi ora sulla delibera condominiale del 16.10.2013, al punto 6 dell'ordine del giorno veniva disposta la discussione circa la “Richiesta da parte dei condomini , e di esclusione dalle Pt_2 Pt_3 Per_1 spese ordinarie condominiali eccetto che per quelle pertinenti la facciata esterna nonché i lastrici solari”. Dalla lettura del verbale dell'assemblea, emerge che in merito a tale punto, la compagine condominiale approvava la predetta esclusione deliberando all'unanimità dei presenti
- ad esclusione di che, in qualità di delegata dal sig. Parte_4
si asteneva in quanto interessata dall'o.d.g. Persona_3
In tal modo, la determinazione, con validità dal giorno della delibera e per il futuro, veniva approvata dall'assemblea che in tale convocazione rappresentava complessivamente 448,89 millesimi.
In applicazione dei principi ermeneutici sopraesposti, la delibera assembleare è da ritenersi nulla per difetto assoluto di attribuzioni poiché l'assemblea, andando al di là dei poteri contemplati all'art. 1135, modificava i generali criteri di ripartizioni delle spese previsti dalla legge, con effetto anche per il futuro.
Conseguentemente, è da ritenersi illegittima l'esclusione dalle spese condominiali di approvate con le successive delibere Persona_1
e devono ritenersi dovute le seguenti spese: 1) saldo e insoluti bilancio consuntivo 2016 di € 121,89 (cfr. consuntivo 2016 doc. 2 prod. fase monitoria) 2) saldo e insoluti bilancio consuntivo 2015, di € 97,64 (cfr. consuntivo 2015, doc. 3 prod. Fase monitoria); 3) nn. 3 ratei trimestrali condominiali ordinari anno 2017 (€ 63.00) a cui va sottratto il credito di
€ 19.14, per un totale di € 43,86 (cfr. consuntivo 2014, doc. 4 prod. fase monitoria); 4) insoluto gestioni pregresse € 602,16 (cft. consuntivo 2015, doc. 3 prod, fase monitoria); 5) rata parcella geom, (delib. CP_6
9.3.15. cfr. all. 5 prod. fase monitoria) € 22,94. 6) rata parcella ing.
€ 71.82 (doc. 3 prod. fase monitoria) € 24,87. Per_2
pag. 8/10 Pertanto, deve essere riformata la sentenza appellata nella parte in cui riconosceva il difetto di legittimazione passiva di e Persona_1 revocava il decreto ingiuntivo apposto.
Si osserva altresì che nel recupero dei crediti condominiali approvati e ripartiti, non è imposto all'amministratore di condominio alcun previo adempimento formale (e dunque nessun obbligo di procedere con il sollecito di pagamento); difatti, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.., questi, in adempimento del proprio mandato, può (anzi deve) agire per recupero del credito anche senza una delibera autorizzativa in tal senso.
La costituzione in mora, semmai, avendo lo scopo di interrompere la prescrizione, costituisce un adempimento da porre in essere nell'esclusivo interesse del e non come condizione per Parte_1 procedere al recupero del credito nei confronti del condomino moroso. (vd. Trib. Roma n. 19006/2022).
Ogni altra questione risulta assorbita.
Ne discende che in accoglimento del gravame ed in totale riforma della gravata sentenza l'opposizione spiegata dalla va rigettata e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo.
In base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000).
Alla luce di tali principi, le spese di lite, del primo grado di giudizio, seguono il principio della soccombenza e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei valori minimi, tenuto conto del valore della controversia, dello scaglione fino ad euro 1.100,00 e della semplicità delle questioni trattate.
Le spese di lite del secondo grado ugualmente seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei valori minimi, tenuto conto del valore della controversia, dello scaglione fino ad euro 1.100,00. pag. 9/10 Il tutto con attribuzione in favore al procuratore costituito che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Sorrento n. 1705/2020, depositata il 18.11.2020, proposto dal Parte_1
in persona dell'amm. p.t., nei confronti di
[...] [...]
, disattesa ogni ulteriore richiesta ed eccezione, così Per_1 provvede:
1. accoglie l'appello principale e per l'effetto in riforma della gravata sentenza rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da e per esso dagli eredi , Persona_1 Controparte_1
e e dichiara esecutivo il decreto CP_2 Controparte_3 ingiuntivo opposto;
2. condanna , e , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 in qualità di eredi di e in solido tra loro, al Persona_1 pagamento delle spese del doppio grado di lite in favore del in persona dell'amm. p.t., Parte_1 che si liquidano: a) relativamente al primo grado, in euro 173,00 per compensi professionali ed euro 43,00 per spese, oltre 15% di spese generali, I.V.A. e C.P.A. come da legge se dovuti;
b) relativamente al secondo grado, in euro 332,00 per compensi professionali ed euro 64,50 per spese, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come da legge se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv. Consuelomaria Riccio, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Torre Annunziata, 25-7-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico, dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 75 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 1705/2020, pubblicata in data 18.11.2020 e notificata in data 25.11.2020
T R A
C.F. , in p. Parte_1 P.IVA_1 dell'Amm.re p.t., avv. Consuelomaria Riccio, C.F. , C.F._1 rappresentato e difeso da sé medesimo in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, elettivamente domiciliato in Piano di Sorrento, alla via Corbo n. 8;
- APPELLANTE –
CONTRO
C.F. – Controparte_1 C.F._2 CP_2
C.F. C.F. CodiceFiscale_3 Controparte_3
, in qualità di eredi di C.F._4 Persona_1
C.F. , elettivamente domiciliati in Sorrento (NA) alla C.F._5 via degli Aranci n. 35. presso lo studio dell'Avv. Emiliostefano Marzuillo, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello;
- APPELLATI –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il
[...]
in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 impugnava la sentenza n° 1705/2020, pronunciata dal Giudice di Pace di Sorrento, pubblicata in data 18.11.2020 e notificata in data 25.11.2020.
Con la suddetta sentenza, il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 296/2017, reso Persona_1 dal Giudice di Sorrento in data 14/12/2017 e notificato il 15/01/2018 in favore del per Controparte_4 la somma di euro 960,31, oltre interessi e rivalutazione e con condanna alle spese della procedura.
Il Giudice di primo grado riteneva fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva opposta da , atteso che Persona_1
l'opponente aveva prodotto copia della delibera condominiale del 16.10.2013 nella quale l'assemblea approvava l'esclusione dei sigg.
, , dalle spese ordinarie condominiali. In Per_1 Pt_2 Pt_3 particolare, il giudicante rilevava che nel giudizio di opposizione il giudice è tenuto a verificare esclusivamente l'esistenza del debito e a valutare la documentazione posta a sostegno del ricorso;
difatti, non è chiamato a verificare l'annullabilità della delibera ma è tenuto a controllare la sola efficacia tra le parti. In assenza di opposizione da parte dei condomini aventi diritto, il giudice affermava l'efficacia tra le parti della suddetta delibera;
dunque, considerato che gli oneri richiesti erano relativi agli anni successivi rispetto alla delibera del 16.10.2013, dichiarava la carenza di legittimazione passiva dell'opponente.
Pertanto, il giudice di pace accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n. 296/17, condannando il al pagamento delle Parte_1 spese di lite.
Con l'atto di appello, il in Parte_1 persona dell'amministratore p.t., impugnava la summenzionata sentenza contestando l'omessa valutazione da parte del giudice di primo grado della nullità della delibera del 16.10.2013 per impossibilità dell'oggetto, poiché adottata in violazione dei criteri normativi e regolamentari di ripartizione delle spese. In relazione alla legittimazione passiva di , l'appellante deduceva che il soggetto è Persona_1 condomino dello stabile al Largo Parsano Vecchio civico 8 ed è altresì condomino dello stabile di , in ragione delle Controparte_4 tabelle millesimali redatte dall'ing. le quali Persona_2 venivano approvate dall'intera compagine condominiale con delibera del 14 maggio 2010; per tale ragione, il è tenuto a partecipare alle Per_1 sole spese afferenti alla Tabella A – millesimi generali.
pag. 2/10 L'appellante insisteva, pertanto, affinché il giudicante rigettasse l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, dichiarando altresì la nullità della delibera del 16.10.2013 e per l'effetto, confermasse il decreto ingiuntivo n. 296/2017.
Il tutto con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
si costituiva in giudizio impugnando l'atto di Persona_1 appello ed eccependone l'infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendo la condanna delle spese di lite del secondo grado di giudizio con attribuzione al difensore costituito, dichiaratosi antistatario. Nel dettaglio eccepiva: a) il difetto dello ius postulandi del difensore dell'appellante e di rappresentanza in giudizio del b) il Parte_1 difetto di legittimazione passiva e l'illegittima qualificazione di condomino in capo all'esponente; c) l'improponibilità ed inammissibilità della domanda, non essendo stata preceduta dalla messa in mora del debitore;
d) la validità della delibera assembleare del 16.10.2013, con la quale non veniva adottata una deroga ai criteri legali di riparto delle spese condominiali ma venivano attuate le ripartizioni delle spese di cui alle tabelle millesimali, escludendo dall'obbligo del pagamento Per_1 Pa delle spese pertinenti unicamente al corpo di fabbrica del civico n. ; e) l'inammissibilità della domanda di declaratoria di nullità della delibera, la quale veniva spiegata tardivamente dal nel corso del Parte_1 grado di appello.
Per tali ragioni, chiedeva di dichiararsi l'inammissibilità della domanda nuova di accertamento della nullità della delibera condominiale del 16.10.2013 ed il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 15.06.2022 per la precisazione delle conclusioni;
nelle more del giudizio, il difensore di parte appellata comunicava che
[...]
era deceduto in data 05.06.2022 e pertanto, veniva Per_1 dichiarata l'interruzione del giudizio.
Il Condominio riassumeva il giudizio con atto di citazione inviato in data 13.09.2022 e notificato agli eredi di . Persona_1
Instaurato il contraddittorio, si costituivano quali eredi del de cuius
, e , i quali si Controparte_1 CP_2 Controparte_5 riportavano integralmente alla comparsa di costituzione e risposta del pag. 3/10 loro dante causa e insistevano per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza gravata.
All'udienza del 29.11.2023 la causa veniva introitata a sentenza, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle memorie di replica.
In via preliminare, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha rappresentato motivo di appello (principale o incidentale) né dipende dai capi impugnati della gravata pronunzia né, infine, è stato oggetto di riproposizione (cfr. artt. 329, 336 e 346 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione.
Ancora, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dai convenuti circa il difetto di rappresentanza del difensore di parte appellante;
difatti, si rileva che l'attuale amministratore di condominio conferiva mandato a sé stesso nel giudizio di primo grado, attribuendo altresì il potere di rappresentare la compagine condominiale anche nei successivi gradi di giudizio.
Giova osservare che così come chiarito dalla giurisprudenza maggioritaria, l'attività di riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, è compito precipuo affidato dall'art. 1130 c.c. (e dall'art. 63 disp. att. c.c.) all'amministratore, il quale pertanto è senz'altro abilitato ad agire e a resistere nei pertinenti giudizi, senza che occorra quell'apposita autorizzazione dell'assemblea, che è richiesta dall'art. 1131 c.c., soltanto per le liti attive e passive che esorbitino dalle incombenze proprie dell'amministratore stesso (Cass. Civ., n. 19533/2012, ed anche Cass., Sez. Un., 6 agosto 2010, n. 18331; Cass., Sez. 2^, 25 ottobre 2010, n. 21841; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2012, n. 1563; Cass. civ. Sez. II Ord., 25/05/2016, n. 10865).
Inoltre, va evidenziato che l'atto di appello appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione, pertanto, l'eccezione di inammissibilità e di nullità spiegata dai convenuti va disattesa.
Nel merito, il ha censurato Parte_1
l'impugnata sentenza poiché il giudice di pace riteneva fondata l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dall'ingiunto. In particolare, l'appellato si duole della circostanza che il giudicante non rilevava la nullità – eccepita fin dall'atto di costituzione e risposta in pag. 4/10 primo grado- della delibera assembleare del 16.10.2013, con la quale i condomini , e venivano esclusi dalle spese Pt_2 Pt_3 Per_1 condominiali eccetto per quelli pertinenti la facciata esterna nonché i lastrici solari. Il appellante evidenzia che l'assemblea Parte_1 condominiale deliberava a maggioranza dei presenti, sebbene la legge richieda l'unanimità dei condomini nel caso in cui vengano derogati i criteri legali (art. 1123 c.c.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse del
Parte_1
L'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
Giova rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto- ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03.02.2006).
Ancora, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Tanto premesso, se il giudizio di opposizione è da intendersi quale ordinario giudizio di cognizione, incombe senza dubbio sul giudice l'onere di verificare la validità del titolo posto a fondamento dell'ingiunzione; difatti, la validità delle delibere condominiali costituisce il presupposto necessario per la conferma o meno del decreto ingiuntivo.
Così come precisato dalle Sezioni Unite, ragioni di economia processuale, in linea col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), impongono di pag. 5/10 riconoscere al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo il potere di sindacare, ove richiesto, l'invalidità della deliberazione posta a fondamento dell'ingiunzione; diversamente opinando, si realizzerebbe una moltiplicazione dei procedimenti, con il rischio di eventuali giudicati tra loro contrastanti.
Al giudice dell'opposizione è dunque attribuito il potere di sindacare sia la nullità che l'annullabilità delle delibere condominiali poste a fondamento del procedimento monitorio, pur evidenziando che nei casi di allunamento è necessario che vengano rispettati i requisiti di cui all'art. 1137, secondo comma, cod. civ.
Diverso è il caso in cui venga dedotto il vizio della nullità.
Così come chiarito dalle sezioni Unite, “la nullità, quale vizio radicale del negozio giuridico, impedisce, per sua natura, allo stesso di produrre alcun effetto nel mondo del diritto ("quod nullum est nullum producit effectum"); essa è deducibile da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio (art. 1421 cod. civ.). Perciò, negare al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo il potere di tener conto della eventuale nullità della deliberazione assembleare significa negare la stessa nozione di nullità; significa, al postutto, costringere il giudice a ritenere giuridicamente efficace ciò che tale non è. Deve dunque riconoscersi - secondo i principi generali - che il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo ha il potere di sindacare la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento della ingiunzione, che sia stata eventualmente eccepita dalla parte;
egli ha altresì il potere-dovere di rilevare d'ufficio l'eventuale nullità della deliberazione, con l'obbligo - in tal caso - di instaurare sulla questione il contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 26242 del 12/12/2014; Cass., Sez. 2, n. 26495 del 17/10/2019)” (Cass. SS.UU., n. 9839/2021).
Ciò posto, occorre ora rilevare che la più recente giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il legislatore ha elevato la annullabilità a regola generale della invalidità delle deliberazioni assembleare, confinando la nullità nell'area della residualità e della eccezionalità.
Tale scelta è motivata dall'esigenza di garantire il corretto funzionamento di un ente complesso come quello condominiale e di garantire una certa stabilità alle decisioni assunte dall'organo di governo collegiale.
Pertanto, la nullità deve essere circoscritta ai soli casi in cui vi siano vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel modo pag. 6/10 giuridico. In particolare, le Sezioni Unite hanno rilevato che il potere deliberativo dell'assemblea sussiste nella misura in cui quest'ultima si mantenga all'interno delle proprie attribuzioni;
qualora l'assemblea straripi dalle attribuzioni ad essa conferite dalla legge, la deliberazione avrà un oggetto giuridicamente impossibile e risulterà viziata da "difetto assoluto di attribuzioni". Più precisamente, il "difetto assoluto di attribuzioni" è un vizio che non attiene al quomodo dell'esercizio del potere, ma attiene all'an del potere stesso;
esso non dipende dal cattivo esercizio in concreto di un potere esistente, ma dalla carenza assoluta in astratto del potere esercitato: in tali casi, la deliberazione non è idonea a conseguire l'effetto giuridico che si proponeva, risultando affetta da nullità radicale per "impossibilità giuridica" dell'oggetto.”
Le Sezioni Unite -nella già citata sentenza n. 9639/21- hanno dunque enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, numeri 2) e 3), cod. civ. e che è sottratta al metodo maggioritario;
sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, secondo comma, cod. civ.”
Ciò premesso in diritto, occorre dunque determinare se la delibera condominiale 16.10.2013 sia da ritenersi affetta da vizio che ne determini la annullabilità o la nullità.
Preliminarmente si rileva che in base alle tabelle millesimali redatte dall'ingegnere e approvate dall'assemblea in data Persona_2
14.05.2010, l'appartamento di partecipa delle spese Persona_1 previste dalla Tabella A per 37,30 millesimi e 14,87 millesimi in relazione alla Tabella A1.
Inoltre, descrivendo il fabbricato di Via Largo Parsano Vecchio n. 15, l'ingegnere incaricato dal puntualizzava che lo stesso “ha Parte_1 accesso sul lato sud e confina sul lato Est ed Ovest con altri fabbricati, mentre sul lato Nord con cortile interno altra ditta. (…) I confini sono:
pag. 7/10 NORD: CORTILE INTERNO;
EST: ANTICHE MURA;
SUD: LARGO PARSANO VECCHIO;
OVEST: FABBRICATO CIV. 8.” Veniva altresì evidenziato che “Al civ. 8 sono ubicate due unità abitative ed una camera appartenente ad altra immobiliare”.
Dunque, in base alle suddette tabelle condominiali non può dubitarsi della circostanza che l'unità immobiliare appartenente all'epoca a faccia parte del Condominio appellante e che, per Persona_1 tale ragione, è chiamato a contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio.
Soffermandosi ora sulla delibera condominiale del 16.10.2013, al punto 6 dell'ordine del giorno veniva disposta la discussione circa la “Richiesta da parte dei condomini , e di esclusione dalle Pt_2 Pt_3 Per_1 spese ordinarie condominiali eccetto che per quelle pertinenti la facciata esterna nonché i lastrici solari”. Dalla lettura del verbale dell'assemblea, emerge che in merito a tale punto, la compagine condominiale approvava la predetta esclusione deliberando all'unanimità dei presenti
- ad esclusione di che, in qualità di delegata dal sig. Parte_4
si asteneva in quanto interessata dall'o.d.g. Persona_3
In tal modo, la determinazione, con validità dal giorno della delibera e per il futuro, veniva approvata dall'assemblea che in tale convocazione rappresentava complessivamente 448,89 millesimi.
In applicazione dei principi ermeneutici sopraesposti, la delibera assembleare è da ritenersi nulla per difetto assoluto di attribuzioni poiché l'assemblea, andando al di là dei poteri contemplati all'art. 1135, modificava i generali criteri di ripartizioni delle spese previsti dalla legge, con effetto anche per il futuro.
Conseguentemente, è da ritenersi illegittima l'esclusione dalle spese condominiali di approvate con le successive delibere Persona_1
e devono ritenersi dovute le seguenti spese: 1) saldo e insoluti bilancio consuntivo 2016 di € 121,89 (cfr. consuntivo 2016 doc. 2 prod. fase monitoria) 2) saldo e insoluti bilancio consuntivo 2015, di € 97,64 (cfr. consuntivo 2015, doc. 3 prod. Fase monitoria); 3) nn. 3 ratei trimestrali condominiali ordinari anno 2017 (€ 63.00) a cui va sottratto il credito di
€ 19.14, per un totale di € 43,86 (cfr. consuntivo 2014, doc. 4 prod. fase monitoria); 4) insoluto gestioni pregresse € 602,16 (cft. consuntivo 2015, doc. 3 prod, fase monitoria); 5) rata parcella geom, (delib. CP_6
9.3.15. cfr. all. 5 prod. fase monitoria) € 22,94. 6) rata parcella ing.
€ 71.82 (doc. 3 prod. fase monitoria) € 24,87. Per_2
pag. 8/10 Pertanto, deve essere riformata la sentenza appellata nella parte in cui riconosceva il difetto di legittimazione passiva di e Persona_1 revocava il decreto ingiuntivo apposto.
Si osserva altresì che nel recupero dei crediti condominiali approvati e ripartiti, non è imposto all'amministratore di condominio alcun previo adempimento formale (e dunque nessun obbligo di procedere con il sollecito di pagamento); difatti, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.., questi, in adempimento del proprio mandato, può (anzi deve) agire per recupero del credito anche senza una delibera autorizzativa in tal senso.
La costituzione in mora, semmai, avendo lo scopo di interrompere la prescrizione, costituisce un adempimento da porre in essere nell'esclusivo interesse del e non come condizione per Parte_1 procedere al recupero del credito nei confronti del condomino moroso. (vd. Trib. Roma n. 19006/2022).
Ogni altra questione risulta assorbita.
Ne discende che in accoglimento del gravame ed in totale riforma della gravata sentenza l'opposizione spiegata dalla va rigettata e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo.
In base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000).
Alla luce di tali principi, le spese di lite, del primo grado di giudizio, seguono il principio della soccombenza e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei valori minimi, tenuto conto del valore della controversia, dello scaglione fino ad euro 1.100,00 e della semplicità delle questioni trattate.
Le spese di lite del secondo grado ugualmente seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei valori minimi, tenuto conto del valore della controversia, dello scaglione fino ad euro 1.100,00. pag. 9/10 Il tutto con attribuzione in favore al procuratore costituito che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Sorrento n. 1705/2020, depositata il 18.11.2020, proposto dal Parte_1
in persona dell'amm. p.t., nei confronti di
[...] [...]
, disattesa ogni ulteriore richiesta ed eccezione, così Per_1 provvede:
1. accoglie l'appello principale e per l'effetto in riforma della gravata sentenza rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da e per esso dagli eredi , Persona_1 Controparte_1
e e dichiara esecutivo il decreto CP_2 Controparte_3 ingiuntivo opposto;
2. condanna , e , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 in qualità di eredi di e in solido tra loro, al Persona_1 pagamento delle spese del doppio grado di lite in favore del in persona dell'amm. p.t., Parte_1 che si liquidano: a) relativamente al primo grado, in euro 173,00 per compensi professionali ed euro 43,00 per spese, oltre 15% di spese generali, I.V.A. e C.P.A. come da legge se dovuti;
b) relativamente al secondo grado, in euro 332,00 per compensi professionali ed euro 64,50 per spese, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come da legge se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv. Consuelomaria Riccio, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Torre Annunziata, 25-7-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo
pag. 10/10