Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 123
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso poiché l'atto impugnato (intimazione di pagamento) non è stato prodotto in giudizio e non è stato possibile verificarne l'intestazione al ricorrente, impedendo così di accertare la sussistenza del presupposto essenziale dell'impugnazione.

  • Inammissibile
    Intervenuta prescrizione triennale

    La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso, assorbendo tutte le ulteriori questioni dedotte, inclusa la prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 123
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 123
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo