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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
CI VINCENZO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2084/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920200015240606000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920210010257102000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920220020237492000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920230015843936000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Richiesta di annullamento atto impugnato. Con vittoria di spese lite a favore difensore dichiaratosi antistatario.
Resistente/Appellato: Richiesta Inammissibilità ricorso. Con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) in data 20.06.2024 residente in [...] alla Indirizzo_1, rappresentato e difeso dall' avv. Difensore_1 (CF_Difensore_1), p.e.c.: Email_4 .
Email_4) e presso il di cui studio elettivamente domiciliato in Luogo_1 (LE) alla
Indirizzo_2, giusta procura speciale e mandato alle liti rilasciato su foglio separato allegato agli atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec pEmail_4 legalmail.it, presentava ricorso nei confronti di:
- Agenzia delle Entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Indirizzo_3 - 00142 Roma, P.E.C.: pec Email_3
- REGIONE PUGLIA in persona del legale rapp.te p.t., Indirizzo_4 , pe.c.:
Email_5 - Email_6
Avverso l'intimazione di pagamento n. 05920249004174938/00 avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle seguenti cartelle esattoriali:
- Cartella esattoriale n.05920200015240606000 di euro 394,38 relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2015 notificata il 09.12.2017;
- Cartella esattoriale n. 0592021001025710200 di euro 400,26, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2016 notificata il 03.12.2018;
- Cartella esattoriale n. 05920220020237492000 di euro 750,38 relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2017, notificata il 16.12.2019; d
- Cartella esattoriale n. 05920230015843936000 di euro 399,45 relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2018, notificata il 26.10.2020.
Il ricorrente lamentava la mancata notifica degli atti prodromici che renderebbero nulla la pretesa tributaria nonché gli atti successivi compreso l'atto impugnato all'odierna discussione. Si dogliava altresì laddove questa Corte a comprova delle regolari notifiche di parte resistente, della sopravvenuta prescrizione visto il asso di tempo trascorso dalla notifica delle cartelle e quello dell'intimazione impugnata notificata in data
15.04.2024.
Concludeva chiedendo a questo Nominativo_1 di accertare e dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento suddette per omessa notifica degli avvisi di accertamento e in ogni caso intervenuta prescrizione triennale. Con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Successivamente in data 25.11.2024 in risposta alle avverse controdeduzioni delle parti resistente depositava brevi memorie di replica insistendo sull'accoglimento del ricorso
Si costituiva in giudizio in data 14.08.2024 per Agenzia delle Entrate-Riscossione (13756881002) - Ente pubblico economico istituito con Decreto Legge n. 193/16, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
225/16, avente sede legale in Roma alla Indirizzo_5, rappresentata e difesa dal proprio dipendente
Nominativo_2 (CF_1), giusta procura conferita dal Presidente pro tempore, ai rogiti del notaio Nominativo_3 di Roma del 25/07/2024 - Rep. n. 181.515 - Racc. n. 12.772 allegati in atti, con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, presso la Direzione Regionale della Puglia sita in Bari alla
Indirizzo_6 e con indirizzo di posta elettronica certificata Email_3.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione rilevava che l'atto impugnato è l'avviso di intimazione n.
05920249004174938/00 non corrispondente al ricorrente ma ad altro contribuente. Rilevava che le cartelle divenute tutte definitive non possono più essere oggetto di impugnazione. Per questa ragione chiedeva in via principale la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Dlgs 546/92 assorbente di ogni altra doglianza. Con vittoria di spese di giudizio.
In data 19.11.2024 si costituiva in giudizio anche la Regione Puglia- Associazione_1, ( P.IVA_1), rappresentata congiuntamente e disgiuntamente dal dott. Nominativo_4 e dal dott. Nominativo_5, in virtù di ordine di servizio prot. n. AOO_117/PROT/09/05/2024/0219869 a firma della Dirigente della
Associazione_1 dott.ssa Nominativo_6, che si allega. – P.E.C.: Email_2 in data
19.11.2024. Con proprie memorie replicava alle avverse eccezioni e dichiarava che tutte le iscrizioni a ruolo erano state tutte regolarmente precedute da atti prodromici notificate regolarmente nei termini avvalendosi anche della sospensione dei termini prevista dal Decreto “Cura Italia” a seguito dell'emergenza sanitaria da
Covid-19. Pertanto, disattesa ogni contraria e diversa richiesta chiedeva il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, sez. 6, in seduta monocratica, letti gli atti di giudizio, ritiene l'eccezione preliminare sollevata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sia fondata.
Preso atto che:
- l'intimazione di pagamento n. 05920249004174938/00 come dichiarato dall'Agenzia Entrate-Riscossione non risulta intestata al ricorrente;
- l'atto non risulta prodotto in giudizio per cui non è stato possibile verificare l'esatta appartenenza al soggetto che ha proposto il ricorso;
- non è quindi possibile individuare con certezza l'atto impugnato, né verificare la legittimazione attiva del ricorrente.
Ai sensi dell'art. 18, comma 2, D. Lgs. 546/1992, il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:
- l'indicazione dell'atto impugnato,
- la sua notificazione,
- l'oggetto della domanda.
Nel caso di specie, il mancato deposito dell'atto che sarebbe riferibile al ricorrente impedisce alla Corte di verificare la sussistenza del presupposto essenziale dell'impugnazione. La giurisprudenza costante (Cass. n. 24098/2018; Cass. n. 3116/2020) afferma che:
“Il ricorso è inammissibile quando l'atto impugnato non è identificabile o non è riferibile al ricorrente, poiché manca l'oggetto del giudizio.”
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, risultando assorbite tutte le ulteriori questioni dedotte (prescrizione, notifica degli atti prodromici, ecc.).
Considerata la natura della pronuncia e la circostanza che l'inammissibilità deriva da carenze imputabili al ricorrente, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna a pagare le spese di giudizio liquidate in euro 250,00 per ciascuna delle parti resistenti oltre accessori se dovuti come per legge.
Così deciso in Bari li, 03.12.2025
Il Giudice Monocratico
Dr. Vincenzo Sarcina
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
CI VINCENZO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2084/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920200015240606000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920210010257102000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920220020237492000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920230015843936000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Richiesta di annullamento atto impugnato. Con vittoria di spese lite a favore difensore dichiaratosi antistatario.
Resistente/Appellato: Richiesta Inammissibilità ricorso. Con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) in data 20.06.2024 residente in [...] alla Indirizzo_1, rappresentato e difeso dall' avv. Difensore_1 (CF_Difensore_1), p.e.c.: Email_4 .
Email_4) e presso il di cui studio elettivamente domiciliato in Luogo_1 (LE) alla
Indirizzo_2, giusta procura speciale e mandato alle liti rilasciato su foglio separato allegato agli atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec pEmail_4 legalmail.it, presentava ricorso nei confronti di:
- Agenzia delle Entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Indirizzo_3 - 00142 Roma, P.E.C.: pec Email_3
- REGIONE PUGLIA in persona del legale rapp.te p.t., Indirizzo_4 , pe.c.:
Email_5 - Email_6
Avverso l'intimazione di pagamento n. 05920249004174938/00 avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle seguenti cartelle esattoriali:
- Cartella esattoriale n.05920200015240606000 di euro 394,38 relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2015 notificata il 09.12.2017;
- Cartella esattoriale n. 0592021001025710200 di euro 400,26, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2016 notificata il 03.12.2018;
- Cartella esattoriale n. 05920220020237492000 di euro 750,38 relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2017, notificata il 16.12.2019; d
- Cartella esattoriale n. 05920230015843936000 di euro 399,45 relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2018, notificata il 26.10.2020.
Il ricorrente lamentava la mancata notifica degli atti prodromici che renderebbero nulla la pretesa tributaria nonché gli atti successivi compreso l'atto impugnato all'odierna discussione. Si dogliava altresì laddove questa Corte a comprova delle regolari notifiche di parte resistente, della sopravvenuta prescrizione visto il asso di tempo trascorso dalla notifica delle cartelle e quello dell'intimazione impugnata notificata in data
15.04.2024.
Concludeva chiedendo a questo Nominativo_1 di accertare e dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento suddette per omessa notifica degli avvisi di accertamento e in ogni caso intervenuta prescrizione triennale. Con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Successivamente in data 25.11.2024 in risposta alle avverse controdeduzioni delle parti resistente depositava brevi memorie di replica insistendo sull'accoglimento del ricorso
Si costituiva in giudizio in data 14.08.2024 per Agenzia delle Entrate-Riscossione (13756881002) - Ente pubblico economico istituito con Decreto Legge n. 193/16, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
225/16, avente sede legale in Roma alla Indirizzo_5, rappresentata e difesa dal proprio dipendente
Nominativo_2 (CF_1), giusta procura conferita dal Presidente pro tempore, ai rogiti del notaio Nominativo_3 di Roma del 25/07/2024 - Rep. n. 181.515 - Racc. n. 12.772 allegati in atti, con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, presso la Direzione Regionale della Puglia sita in Bari alla
Indirizzo_6 e con indirizzo di posta elettronica certificata Email_3.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione rilevava che l'atto impugnato è l'avviso di intimazione n.
05920249004174938/00 non corrispondente al ricorrente ma ad altro contribuente. Rilevava che le cartelle divenute tutte definitive non possono più essere oggetto di impugnazione. Per questa ragione chiedeva in via principale la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Dlgs 546/92 assorbente di ogni altra doglianza. Con vittoria di spese di giudizio.
In data 19.11.2024 si costituiva in giudizio anche la Regione Puglia- Associazione_1, ( P.IVA_1), rappresentata congiuntamente e disgiuntamente dal dott. Nominativo_4 e dal dott. Nominativo_5, in virtù di ordine di servizio prot. n. AOO_117/PROT/09/05/2024/0219869 a firma della Dirigente della
Associazione_1 dott.ssa Nominativo_6, che si allega. – P.E.C.: Email_2 in data
19.11.2024. Con proprie memorie replicava alle avverse eccezioni e dichiarava che tutte le iscrizioni a ruolo erano state tutte regolarmente precedute da atti prodromici notificate regolarmente nei termini avvalendosi anche della sospensione dei termini prevista dal Decreto “Cura Italia” a seguito dell'emergenza sanitaria da
Covid-19. Pertanto, disattesa ogni contraria e diversa richiesta chiedeva il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, sez. 6, in seduta monocratica, letti gli atti di giudizio, ritiene l'eccezione preliminare sollevata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sia fondata.
Preso atto che:
- l'intimazione di pagamento n. 05920249004174938/00 come dichiarato dall'Agenzia Entrate-Riscossione non risulta intestata al ricorrente;
- l'atto non risulta prodotto in giudizio per cui non è stato possibile verificare l'esatta appartenenza al soggetto che ha proposto il ricorso;
- non è quindi possibile individuare con certezza l'atto impugnato, né verificare la legittimazione attiva del ricorrente.
Ai sensi dell'art. 18, comma 2, D. Lgs. 546/1992, il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:
- l'indicazione dell'atto impugnato,
- la sua notificazione,
- l'oggetto della domanda.
Nel caso di specie, il mancato deposito dell'atto che sarebbe riferibile al ricorrente impedisce alla Corte di verificare la sussistenza del presupposto essenziale dell'impugnazione. La giurisprudenza costante (Cass. n. 24098/2018; Cass. n. 3116/2020) afferma che:
“Il ricorso è inammissibile quando l'atto impugnato non è identificabile o non è riferibile al ricorrente, poiché manca l'oggetto del giudizio.”
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, risultando assorbite tutte le ulteriori questioni dedotte (prescrizione, notifica degli atti prodromici, ecc.).
Considerata la natura della pronuncia e la circostanza che l'inammissibilità deriva da carenze imputabili al ricorrente, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna a pagare le spese di giudizio liquidate in euro 250,00 per ciascuna delle parti resistenti oltre accessori se dovuti come per legge.
Così deciso in Bari li, 03.12.2025
Il Giudice Monocratico
Dr. Vincenzo Sarcina