Articolo 362 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
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31 dicembre 2019
Art. 362. Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di cassazione 1. Presso la Corte di cassazione, alla sezione incaricata della trattazione delle controversie di cui al presente codice, sono destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto dei procedimenti pendenti e pervenuti e dell'urgenza della definizione.
2. L'assegnazione del personale di magistratura alla sezione di cui al comma 1 ha luogo nei limiti della dotazione organica vigente.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019