Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/02/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 4532 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 21/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4532 /2024 promossa da:
(C.F./P.I. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A, presso lo studio dall'avv. Giovanni RINALDI, che la rappresenta e difende, insieme agli avv. Walter MICELI, Fabio GANCI e Nicola
ZAMPIERI;
RICORRENTE
Contro
, (C.F.: ), , Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 CP_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa , Dirigente CP_4
del di e dal Dott.ssa , dipendente dello stesso , CP_5 CP_3 CP_6 CP_1 legalmente domiciliati presso l'Ambito Territoriale di , Via Coazze n. 18; CP_3
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego- – illegittima reiterazione del contratto a termine
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/05/2024 la ricorrente afferma di aver lavorato sin dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2023/2024 alle dipendenze del convenuto in forza CP_1
di contratti a termine e agisce in giudizio per il risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine.
1
1. Il risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine
La domanda di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine deve trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Sulla questione giuridica in esame occorre richiamare quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 22552/16 in tema di reiterazione dei contratti a tempo determinato del personale scolastico, secondo cui:
- costituisce abusiva reiterazione quella relativa a contratti a tempo determinato per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. “organico di diritto”) e sempre che essi abbiano avuto durata complessiva, anche se non continuativa, superiore a trentasei mesi;
- per l'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine del personale docente verificatasi prima dell'entrata in vigore della L. 107/2015, costituisce misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea a sanzionare l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione Europea la misura della “stabilizzazione” prevista da detta legge attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento;
- in conformità con i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 5072/2016, l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, da dimostrare, da parte del lavoratore, secondo il regime probatorio ordinario e non per mezzo dell'agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza delle Sezioni Unite;
- al personale che non sia stato stabilizzato e che non abbia alcuna certezza di stabilizzazione va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite;
2 - nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, ma il lavoratore ha diritto di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a questa tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima, quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra.
Nel caso in esame, deve rilevarsi che negli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 la ricorrente ha lavorato alle dipendenze del convenuto in forza di contratti a termine al 30.6 CP_1 rispettivamente presso l'IC Druento e l'IC Duca D'Aosta su posto comune, mentre solo a partire dall'a.s. 2019/2020 e per tutti gli anni scolastici successivi, sino all'a.s.
2023/2024 la ricorrente ha lavorato in forza di contratti a termine al 30.6 presso il medesimo istituto (I.c. Alighieri Kennedy) e sulla medesima cattedra (sostegno psicofisico).
Fermo, dunque, che i primi due anni scolastici non incidono sul calcolo dei 36 mesi, il primo contratto che viola la durata massima di 36 mesi (per contratti a termine al 30.6 presso lo stesso istituto e sulla medesima cattedra) è quello concluso nell'a.s. 2022/2023.
L'illecito si è dunque protratto per due anni, oltre il limite massimo di 36 mesi.
Con specifico riferimento al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego, l'art. 36, 5° comma, d. lgs.
165/2001, come modificato dall'art. 12, 1° comma 1, D.L. 131/2024, convertito in L.
166/2024, ribadito il divieto di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha codificato a livello normativo la tutela risarcitoria già individuata in ambito giurisprudenziale (cd. “danno comunitario”), sancendo che: “Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”. La norma è applicabile nel presente giudizio in quanto, come
3 osservato dalla recente pronuncia della Corte d'Appello di Torino, “costituisce una specificazione della modalità della liquidazione del “danno comunitario” per l'abusiva reiterazione del contratto a tempo determinato nel pubblico impiego che la giurisprudenza di legittimità (ivi compresa la pronuncia rescindente relativa alla presente controversia), in assenza di una norma relativa a detta specifica ipotesi, riteneva di effettuare utilizzando la tutela prevista per il caso, previsto per i rapporti di lavoro privati, di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato” (App. Torino,
17/01/2025, n. 12; nello stesso senso Trib. Torino, 05/12/2024 n. 3232). Alla luce dei criteri previsti dal novellato art. 36 5° comma d. lgs. 165/2001 (“gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”), il deve essere condannato al risarcimento CP_1
del danno nella misura di 5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del
T.F.R. (4 mensilità per la prima supplenza oltre il termine di 36 mesi e 1 mensilità per l'anno scolastico successivo).
2. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella misura CP_1
liquidata in dispositivo applicati i valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014, attesa la serialità del contenzioso, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma corrispondente a 5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR in godimento alla data di deposito del ricorso, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine;
2. condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.109,00 oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, oltre euro 259,00 per rimborso del contributo unificato, con distrazione in solido in favore degli avv.ti Rinaldi, Ganci, Miceli e Zampieri dichiaratisi antistatari.
Torino, 21/02/2025
Il Giudice
4 dott. Nicola Tritta
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