Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/04/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7777/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]37,
e
, C.F. nato a [...], il Parte_2 C.F._2
27/02/1959, residente in [...]11,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Carlo Pesce (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 05/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 18/04/1982 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
04/10/2011 dal Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Ritenuto che stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite della presente procedura che rimarranno a carico delle stesse come infra concordato;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il 18/04/1982 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) i coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comunione tra loro in sede di
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 separazione consensuale e qui dichiarano e confermano di non avere più alcuna pretesa da avanzare al riguardo;
2) la casa già familiare sita in Genova, via dell'Acciaio 62/37, la cui nuda proprietà appartiene ai figli, resta assegnata alla sig.ra che è titolare del relativo diritto di Parte_1
usufrutto, precisandosi che tutti gli arredi, corredi, suppellettili e beni ivi contenuti sono di esclusiva proprietà della stessa, avendo il sig. già da tempo prelevato ogni suo Parte_2
avere, effetto e/o bene di sua proprietà ed interesse;
3) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento e quindi di rinunziare reciprocamente, come in effetti rinunciano, alla corresponsione di qualsiasi assegno alimentare, di mantenimento e divorzile anche in ragione di quanto previsto al punto seguente in favore della sig.ra : Parte_1
4) a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della sig.ra ai Parte_1
sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, della L. 898/1970, il sig. si Parte_2
obbliga, a versare alla medesima la somma di euro 20.000,00 e ad estinguere, mediante accollo, il debito della sig.ra per il rimborso del finanziamento ottenuto presso e Parte_1
tramite il Monte Dei Paschi Di Siena ed in oggi ammontante a circa euro 10.000,00, estinzione cui potrà prevenire sia proseguendo col pagamento dei ratei mensili, Parte_2
sia mediante estinzione anticipata, in ogni caso assumendosi ogni correlativo onere col solo obbligo per la sig.ra di prestare gli eventuali consensi e la collaborazione Parte_1
necessari. La sig.ra riconosce che l'attribuzione che precede è stata effettuata a Parte_1
saldo, stralcio, tacitazione e transazione generale e novativa di ogni e qualunque sua pretesa, diritto ed azione, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa, originata, derivata o derivante dalla pregressa convivenza, matrimonio e separazione, incluso qualsiasi assegno alimentare, di mantenimento e divorzile, anche in forma periodica, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, diritti, pretese ed azioni cui quindi irrevocabilmente rinuncia, con la consapevolezza che non potrà più proporre alcuna successiva domanda di contenuto economico, dichiarando quindi di nulla più aver a pretendere dal sig. eccetto quanto qui previsto;
Parte_2
5) anche il sig. rinuncia ad ogni sua pretesa, diritto ed azione, anche risarcitoria, Parte_2
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 avente causa o comunque connessa, originata, derivata o derivante dalla pregressa convivenza, matrimonio e separazione, incluso l'assegno divorzile, anche in forma periodica, e ciò anche in via di transazione generale e novativa, con piena e finale liberatoria nei confronti della sig.ra ; Parte_1
6) il sig. si impegna a dare immediata attuazione agli obblighi economici qui Parte_2
sottoscritti, con obbligo per la sig.ra di rimborsare al sig. quanto Parte_1 Parte_2
questi avrà erogato in suo favore ed a riduzione/estinzione del finanziamento suddetto per il caso in cui il Tribunale non ritenga equa l'attribuzione una tantum di cui al punto 4) che precede;
7) i coniugi reciprocamente consentono al rilascio e rinnovo del passaporto;
8) gli oneri della presente procedura di separazione saranno suddivisi tra i coniugi in parti eguali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1982, Numero 202, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese di lite.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
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