Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 16/04/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
332/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di conSIlio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
DA
nata a [...] il [...], residente a [...] alla rue de la Gare (C.F.: Parte_1
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Anna Ventriglia ed elett.te dom.ta presso il suo C.F._1 studio in Monza alla via Italia n.28
NEI CONFRONTI DI
nato ad [...] il [...], residente in [...] alla Rue Emile Controparte_1
Chanoux n. 7 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Orlando Navarra, c.f. CodiceFiscale_2
, ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Aosta (AO), C.A.P. CodiceFiscale_3
11100, Av. Conseil des Commis n. 24
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In data 27.8.2005 le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Pollein (AO), trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pollein (Registro Atti Matrimonio del Comune di Pollein anno
2005 atto n.4 parte 2 serie A). Dalla loro unione coniugale sono nati due figli: , nato ad [...] il [...], e nato Per_1 Per_2 ad Aosta il 20.08.2011.
I coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni.
In data 20.04.2022, con decreto n. 805/2022, il Tribunale di Aosta ha omologato la separazione consensuale personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi stabilite.
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Pollein ( Registro Atti Matrimonio del Comune di Pollein anno 2005 atto n.4 parte 2 serie A);
2) Confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente all'affidamento condiviso dei figli minori con domicilio prevalente presso il domicilio materno;
3) Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Saint Pierre alla Rue de la Gare n.26, in comproprietà tra i coniugi e gravata da mutuo ipotecario cointestato ad entrambi, alla SI.ra che continuerà ad abitarla insieme ai figli minori;
Parte_1
4) Disporre che i minori trascorreranno con il papà le giornate del martedi e del venerdi;
il mercoledi a settimane alterne così come il weekend sempre a settimane alterne e a giorni alterni ( il sabato con l'uno, la domenica con l'altro a settimane alterne);
5) Disporre che i minori e trascorreranno con il papà 15 gg di vacanza ( anche Per_1 Per_2 non consecutivi) da concordarsi, di anno in anno, tra i genitori compatibilmente con gli impegni di lavoro e le eSIenze di entrambi da concordarsi entro la fine del mese di marzo di ogni anno;
6) Disporre, per quel che riguarda le vacanze natalizie e pasquali, che i minori trascorreranno secondo il principio dell'alternanza le varie festività con ciascun genitore : dal 24 al 30 dicembre con un genitore;
dal 1 al 6 gennaio con l'altro genitore;
Pasqua con l'uno e Pasquetta con l'altro , salvo diversi accordi tra gli stessi avendo cura di venire incontro alle eSIenze dei figli in considerazione dell'età e delle necessità;
7) Disporre, a carico del SI. , a titolo di contributo economico per i figli minori, Controparte_1 il versamento, in favore della SI.ra , della somma di € 230,00 ( €115,00 per ogni Pt_1 Pt_1 figlio) complessiva entro la fine di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
8) Disporre che i genitori provvederanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie così come indicate dal Protocollo Tribunale Aosta al quale integralmente ci si riporta;
9) Disporre che l'assegno unico sia percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%;
10) Disporre che il SI. si impegna a cedere la propria quota dell'immobile Controparte_1 adibito a casa familiare sito in Saint Pierre (Ao) alla Rue de la Gare n.26 alla SI.ra e Parte_1 quest'ultima dichiara di accettare alle seguenti condizioni: a) la SI.ra conferma l'impegno ad accollarsi integralmente il pagamento delle rate di mutuo Pt_1 residuo;
b) Le parti si impegnano a stipulare il rogito di trasferimento della quota di proprietà del SI.
entro il 31 dicembre 2025 ed entro la data del 30 giugno 2026 la SI.ra si impegna a CP_1 Pt_1 trasferire in capo a sé, o ad estinguere, il mutuo ipotecario gravante sull'immobile già casa coniugale, liberando il SI. da ogni vincolo nei confronti dell'Istituto Banca di Credito CP_1
Cooperativo Valdostana- - Cooperative de Credit Valdotaine - Società Cooperativa.
11) Confermare il reciproco assenso dei genitori al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti necessari per l'espatrio e a quelli equipollenti per i figli minori;
12) Le spese del giudizio saranno interamente compensate tra le parti on rinuncia espressa dei legali alla solidarietà professionale.
La domanda di divorzio, sulla scorta degli elementi acquisiti, appare meritevole di accoglimento. Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale. I due coniugi, sentiti in udienza, hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricostituire l'unione.
pagina 2 di 3 Sussistono, peraltro, i presupposti di legge, in quanto, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, alla data di proposizione della presente domanda, è decorso il termine di legge senza che vi sia stato riavvicinamento di sorta.
Nessuna delle parti ha eccepito la interruzione della separazione con la ricostituzione, sia pure temporanea, dell'unità familiare.
In ordine alle condizioni, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento. Sulla ulteriore questione circa la casa familiare (punto 10 con le lettere a e b), il Tribunale prende solo atto degli accordi tra le parti circa la futura cessione della quota di proprietà della casa familiare e l'accollo del mutuo ad essa relativo
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale, dato atto delle conclusioni congiunte
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra trascritte frutto di accordo delle parti, dando altresì atto degli accordi tra le parti circa la futura cessione della quota di proprietà della casa familiare e l'accollo del mutuo ad essa relativo.
Spese integralmente compensate.
Ordina all'Ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni e adempimenti di legge.
AOSTA, 14.4.2025
Il Giudice relatore/estensore Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente Dott. Giuseppe COLAZINGARI
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