Articolo 45 della Legge 27 aprile 1982, n. 186
Articolo 44Articolo 46
Versione
14 maggio 1982
Art. 45. (Modalita' di inquadramento)

L'inquadramento e' disposto sulla base degli atti trasmessi dalla commissione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha effetto economico dalla data di entrata in vigore della presente legge ed effetto giuridico dal 1 gennaio 1978.
Il personale e' iscritto nel ruolo secondo la qualifica funzionale attribuita in sede di inquadramento. Nell'ambito della stessa qualifica funzionale, l'iscrizione e' effettuata secondo l'ordine di anzianita' riconosciuto in sede di inquadramento. In caso di parita' prevale il criterio della maggiore anzianita' di eta'.
I dipendenti inquadrati ai sensi delle norme precedenti sono dispensati dal sostenere il periodo di prova.
Entrata in vigore il 14 maggio 1982
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