Versione
14 maggio 1982
14 maggio 1982
Art. 45. (Modalita' di inquadramento)
L'inquadramento e' disposto sulla base degli atti trasmessi dalla commissione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha effetto economico dalla data di entrata in vigore della presente legge ed effetto giuridico dal 1 gennaio 1978.
Il personale e' iscritto nel ruolo secondo la qualifica funzionale attribuita in sede di inquadramento. Nell'ambito della stessa qualifica funzionale, l'iscrizione e' effettuata secondo l'ordine di anzianita' riconosciuto in sede di inquadramento. In caso di parita' prevale il criterio della maggiore anzianita' di eta'.
I dipendenti inquadrati ai sensi delle norme precedenti sono dispensati dal sostenere il periodo di prova.
L'inquadramento e' disposto sulla base degli atti trasmessi dalla commissione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha effetto economico dalla data di entrata in vigore della presente legge ed effetto giuridico dal 1 gennaio 1978.
Il personale e' iscritto nel ruolo secondo la qualifica funzionale attribuita in sede di inquadramento. Nell'ambito della stessa qualifica funzionale, l'iscrizione e' effettuata secondo l'ordine di anzianita' riconosciuto in sede di inquadramento. In caso di parita' prevale il criterio della maggiore anzianita' di eta'.
I dipendenti inquadrati ai sensi delle norme precedenti sono dispensati dal sostenere il periodo di prova.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 21/12/2010, n. 37975Provvedimento: […] I – Violazione degli artt. 45 e 46 della legge n. 186 del 1982 e dei principi generali. […]Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- inquadramento del personale·
- motivazione del provvedimento·
- legittimità del provvedimento·
- svolgimento di mansioni superiori·
- qualifica funzionale·
- eccesso di potere·
- violazione art. 45 e 46 legge n. 186/1982·
- onere della prova