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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pesaro, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
AS GI, Presidente GIUBILARO SIMONETTA, Relatore FEDERICO GUIDO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 236/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino - Via Mameli N. 9 61122 Pesaro PU
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ90C4T00233 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese del giudizio, previa concessione della sospensiva.
Resistente/Appellato: Rigetto della sospensiva e del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante p.t. ricorre avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Pesaro a seguito di verifica fiscale all'esito della quale si riscontrava la presenza di componenti negativi indeducibili dal valore della produzione, in particolare di oneri di tipo promiscuo (uso degli automezzi, telefonia), imposte e tasse indeducibili, multe e sanzioni da contenzioso, commissioni di affidamento che la contribuente ha interamente dedotto ai fini IRAP sebbene il TUIR stabilisca, seppur con riferimento all'IRES, una presunzione legale di “inerenza” soltanto parziale, introducendo limiti alla deducibilità.
L'Ufficio ha, pertanto, accertato minori componenti negativi per € 733.706,00, rettificando di conseguenza il valore della produzione lorda e determinando una maggiore imposta Irap per €
34.704,00 in quanto costi non inerenti ai fini IRAP.
Avverso detto accertamento la contribuente ha proposto ricorso, deducendo la violazione dell'art. 5
d.lgs. 446/1997 e del generale principio di “inerenza” dei costi.
All'udienza del 19.11.2025 fissata a seguito dell'istanza cautelare avanzata, la Corte rigettava la sospensione e rinviava all'odierna udienza per il merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto per i motivi che si espongono
Preliminarmente occorre evidenziare che questa Corte si è già pronunciata su analoghi ricorsi relativi alle annualità 2016 e 2017 con esiti favorevoli all'Ufficio, le cui motivazioni si condividono appieno.
Ebbene, occorre ora premettere che, come affermato dal giudice di legittimità, ai fini della determinazione della base imponibile dell' Irap, il principio di derivazione dei costi sostenuti dal conto economico non esclude il controllo sull' “inerenza” dei costi medesimi attraverso la loro corretta appostazione nel conto economico, alla stregua dei principi civilistici e contabili nazionali.
Il requisito di inerenza rileva dunque già a fini civilistici, come condizione per imputare a conto economico un determinato componente negativo del reddito in applicazione del principio di veridicità nella redazione del bilancio ex art. 2423 c.c. (Cass. 15115 del 2018).
Da ciò consegue che, contrariamente a quanto dedotto dal contribuente, l'Amministrazione finanziaria ha certamente il potere di contestare l'assenza di inerenza del costo ai fini della determinazione del valore della produzione, dovendo escludersi che un costo possa essere dedotto – anche ai fini Irap - per il solo fatto di essere stato imputato a conto economico. Dunque, avuto riguardo alla natura dei costi alcuni dei quali legati all'utilizzo di autoveicoli, alle spese telefoniche etc. etc., come dettagliatamente indicati nell'avviso di accertamento impugnato, laddove il contribuente deduca integralmente i costi in questione è onerato dal dimostrare, secondo i principi generali ex art. 2697
c.c., i presupposti dell'inerenza delle spese nella misura applicata.
Nella fattispecie la ricorrente non ha dato la prova specifica dell'inerenza quantitativa delle spese dedotte rispetto all'attività economica svolta dall'impresa e quindi della integrale deducibilità ai fini Irap delle spese dedotte omettendo di dimostrare il quantum di utilizzazione dei beni e servizi nell'ambio dell'attività svolta.
La presunzione legale (iuris tantum) di parziale inerenza, e dunque i limiti di deducibilità di determinati costi a fini Ires, appare dunque applicabile, per ragioni di coerenza di sistema, anche ai fini Irap, salva la facoltà del contribuente di superare la suddetta presunzione, con onere in questo caso, ex art. 2697 c.c., di provare l'inerenza integrale o comunque in misura superiore a quella stabilita dalla citata presunzione legale.
Quanto agli oneri da contenzioso, risulta in atti che questi riguardano debiti tributari relativi a liti pendenti su imposte di annualità precedenti che, non costituendo costi di produzione, non possono rientrare tra le componenti negative del valore della produzione previste, dall'art. 5 D. lgs. 446/1997 e conseguentemente devono ritenersi indeducibili ai fini IRAP.
Infine la società ha contabilizzato oneri connessi alla concessione di finanziamenti da parte di istituti di credito e precisamente le commissioni di affidamento che sono dovuti alla banca per la messa a disposizione di una line di credito a prescindere dall'effettivo utilizzo;
questi non hanno natura di costi per servizi ma di oneri finanziari per cui sono costi non deducibili che vanno tenuti ben distinti dalle spese bancarie legate a servizi effettivamente ricevuti dalla banca, deducibili invece ai fini IRAP.
Appare, pertanto, legittimo il criterio adottato dall'Ufficio, di applicare, anche a fini Irap la presunzione legale di “inerenza” nei limiti stabiliti dal TUIR, in assenza della prova, se non diretta, quanto meno in forza di indizi gravi, precisi e concordanti, di inerenza integrale dei costi.
Il ricorso va dunque respinto e, considerata la controvertibilità delle questioni trattate, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Pesaro 13.01.2026
Il Relatore Estensore Il Presidente Avv. Simonetta Giubilaro
Dott. Giacomo Gasparini
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
AS GI, Presidente GIUBILARO SIMONETTA, Relatore FEDERICO GUIDO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 236/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino - Via Mameli N. 9 61122 Pesaro PU
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ90C4T00233 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese del giudizio, previa concessione della sospensiva.
Resistente/Appellato: Rigetto della sospensiva e del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante p.t. ricorre avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Pesaro a seguito di verifica fiscale all'esito della quale si riscontrava la presenza di componenti negativi indeducibili dal valore della produzione, in particolare di oneri di tipo promiscuo (uso degli automezzi, telefonia), imposte e tasse indeducibili, multe e sanzioni da contenzioso, commissioni di affidamento che la contribuente ha interamente dedotto ai fini IRAP sebbene il TUIR stabilisca, seppur con riferimento all'IRES, una presunzione legale di “inerenza” soltanto parziale, introducendo limiti alla deducibilità.
L'Ufficio ha, pertanto, accertato minori componenti negativi per € 733.706,00, rettificando di conseguenza il valore della produzione lorda e determinando una maggiore imposta Irap per €
34.704,00 in quanto costi non inerenti ai fini IRAP.
Avverso detto accertamento la contribuente ha proposto ricorso, deducendo la violazione dell'art. 5
d.lgs. 446/1997 e del generale principio di “inerenza” dei costi.
All'udienza del 19.11.2025 fissata a seguito dell'istanza cautelare avanzata, la Corte rigettava la sospensione e rinviava all'odierna udienza per il merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto per i motivi che si espongono
Preliminarmente occorre evidenziare che questa Corte si è già pronunciata su analoghi ricorsi relativi alle annualità 2016 e 2017 con esiti favorevoli all'Ufficio, le cui motivazioni si condividono appieno.
Ebbene, occorre ora premettere che, come affermato dal giudice di legittimità, ai fini della determinazione della base imponibile dell' Irap, il principio di derivazione dei costi sostenuti dal conto economico non esclude il controllo sull' “inerenza” dei costi medesimi attraverso la loro corretta appostazione nel conto economico, alla stregua dei principi civilistici e contabili nazionali.
Il requisito di inerenza rileva dunque già a fini civilistici, come condizione per imputare a conto economico un determinato componente negativo del reddito in applicazione del principio di veridicità nella redazione del bilancio ex art. 2423 c.c. (Cass. 15115 del 2018).
Da ciò consegue che, contrariamente a quanto dedotto dal contribuente, l'Amministrazione finanziaria ha certamente il potere di contestare l'assenza di inerenza del costo ai fini della determinazione del valore della produzione, dovendo escludersi che un costo possa essere dedotto – anche ai fini Irap - per il solo fatto di essere stato imputato a conto economico. Dunque, avuto riguardo alla natura dei costi alcuni dei quali legati all'utilizzo di autoveicoli, alle spese telefoniche etc. etc., come dettagliatamente indicati nell'avviso di accertamento impugnato, laddove il contribuente deduca integralmente i costi in questione è onerato dal dimostrare, secondo i principi generali ex art. 2697
c.c., i presupposti dell'inerenza delle spese nella misura applicata.
Nella fattispecie la ricorrente non ha dato la prova specifica dell'inerenza quantitativa delle spese dedotte rispetto all'attività economica svolta dall'impresa e quindi della integrale deducibilità ai fini Irap delle spese dedotte omettendo di dimostrare il quantum di utilizzazione dei beni e servizi nell'ambio dell'attività svolta.
La presunzione legale (iuris tantum) di parziale inerenza, e dunque i limiti di deducibilità di determinati costi a fini Ires, appare dunque applicabile, per ragioni di coerenza di sistema, anche ai fini Irap, salva la facoltà del contribuente di superare la suddetta presunzione, con onere in questo caso, ex art. 2697 c.c., di provare l'inerenza integrale o comunque in misura superiore a quella stabilita dalla citata presunzione legale.
Quanto agli oneri da contenzioso, risulta in atti che questi riguardano debiti tributari relativi a liti pendenti su imposte di annualità precedenti che, non costituendo costi di produzione, non possono rientrare tra le componenti negative del valore della produzione previste, dall'art. 5 D. lgs. 446/1997 e conseguentemente devono ritenersi indeducibili ai fini IRAP.
Infine la società ha contabilizzato oneri connessi alla concessione di finanziamenti da parte di istituti di credito e precisamente le commissioni di affidamento che sono dovuti alla banca per la messa a disposizione di una line di credito a prescindere dall'effettivo utilizzo;
questi non hanno natura di costi per servizi ma di oneri finanziari per cui sono costi non deducibili che vanno tenuti ben distinti dalle spese bancarie legate a servizi effettivamente ricevuti dalla banca, deducibili invece ai fini IRAP.
Appare, pertanto, legittimo il criterio adottato dall'Ufficio, di applicare, anche a fini Irap la presunzione legale di “inerenza” nei limiti stabiliti dal TUIR, in assenza della prova, se non diretta, quanto meno in forza di indizi gravi, precisi e concordanti, di inerenza integrale dei costi.
Il ricorso va dunque respinto e, considerata la controvertibilità delle questioni trattate, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Pesaro 13.01.2026
Il Relatore Estensore Il Presidente Avv. Simonetta Giubilaro
Dott. Giacomo Gasparini