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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto “diritti della cittadinanza” vertente:
TR
, nata a [...]/RJ, il 31.07.1971 (C.F. CPF. 020.473.887- Parte_1
32) residente in [...]da Belgica, 499/202, Ipanema, Rio de Janeiro,
Stato del Rio de Janeiro n. 100 e momentaneamente in Avenida Florence, Westfield, New
Jersey, Stati Uniti di America;
e nato a [...]/RJ, il Parte_1 Controparte_1
31.07.1971 (C.F. CPF.013.454.077-85) residenti in [...]da Belgica,
499/202, Ipanema, Rio de Janeiro, Stato del Rio de Janeiro nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori , nato a [...] Persona_1
Janeiro/RJ, il 13.07.2005 (C.F. CPF.000.000.000-02) e residente in [...]
Elizabeth da Belgica, 499/202, Ipanema, Rio de Janeiro, Stato del Rio de Janeiro;
[...]
, nata a [...]/RJ, il 13.07.2005 (C.F. CPF. 000.000.000-03) e Controparte_2 residente in [...]da Belgica, 499/202, Ipanema, Rio de Janeiro, Stato del Rio de Janeiro;
, nata a [...]/RJ, il 13.07.2005 (C.F. Controparte_3
CPF. 000.000.000-04) e residente in Avenida Rainha Elizabeth da Belgica, 499/202,
Ipanema, Rio de Janeiro, Stato del Rio de Janeiro;
nato a [...]/RJ, il 10.03.1977 (C.F. CPF.080.806.607-27) e CP_4 residente in Av. Regina Elisabetta, 499, apartamento 202, Ipanema, Rio de Janeiro, Stato del Rio de Janeiro;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Stella La Malfa del Foro di Palermo come da procura in atti;
-RICORRENTI-
E
, in persona del Ministro in carica, legale rappresentante p.t., Controparte_5 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, domicilia;
- RESISTENTE-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero.
1 Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti l'intestato Tribunale, il chiedendo che venisse dichiarato lo status di Controparte_5 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti, di essere discendenti diretti di cittadino Persona_2 italiano, nato a [...], il [...], come risultante dal Certificato di battesimo
(doc.3), figlio di e che, in data 05.09.1907, si sposava con Per_3 Persona_4 [...]
(doc.5). Per_5
Lo stesso, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza,
Dipartimento Migrazioni (doc.4), mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992.
Dal matrimonio tra e nasceva, in data 24.06.1924, Persona_2 Persona_5 Per_6
titolare della cittadinanza italiana in quanto nato da padre italiano (doc.6) che, in
[...] data 08.05.1970, si sposava con (doc.7) dalla cui unione nascevano: Controparte_6
- in data 31.07.1971, odierna ricorrente e cittadina italiana in quanto nata da Parte_1 padre italiano (doc.8);
- in data 10.03.1977, odierno ricorrente e cittadino italiano in quanto nato CP_4 da padre italiano (doc.13) che, in data 06.06.2018, si sposava con Persona_7
(doc.14).
[...]
Inoltre, in data 18.02.1998, si sposava con Parte_1 Controparte_1 [...]
assumendo il nome di , (doc.9) dalla cui unione nascevano: CP_1 Parte_1
- in data 13.07.2005, , odierna ricorrente e cittadina italiana in quanto Controparte_3 nata da madre cittadina (doc.10);
- in data 13.07.2005, odierno ricorrente e cittadino italiano in Persona_1 quanto nato da madre cittadina (doc.11);
- in data 13.07.2005, , odierna ricorrente e cittadina italiana in quanto Controparte_2 nata da madre cittadina (doc.12).
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza iure sanguinis, deducendo che, non avendo l'avo mai perso la cittadinanza italiana, Persona_2
l'aveva trasmessa iure sanguinis al proprio figlio e da questo a tutti i Persona_6 propri discendenti sino agli attuali ricorrenti come risultante da documentazione versata in atti.
Il si costitutiva in giudizio chiedendo la compensazione delle Controparte_5 relative spese in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale.
Il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza dell'11 dicembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2 2. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-Costituzione, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del
5.10.1907 che sottolineò che, ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno concernenti le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. del 1865).
La legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata nel decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva Persona_2 il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso (v. doc. 4).
In merito al riconoscimento dello status richiesto, vale richiamare la sentenza Cass. S.U.,
n. 4466/2009 a mente della quale “tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nn. 25317/2022 e 25318/2022 che, sul tema, hanno rinviato alla Corte
d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame:
- secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del
1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
3 - l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
- la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un
"impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, c.c. 1865, sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non sia mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, così trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata: in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è pertanto possibile adire direttamente il tribunale per ottenere la cittadinanza senza attendere i tempi del . Infatti, l'orientamento consolidato dei tribunali di Parte_2 merito reputa i tempi di risposta dei irragionevoli ed in contrasto con l'articolo 3 Parte_3 del d.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di
4 certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario
(cfr. Cass. Sez. U, n. 28873/2008).
La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione Controparte_5 integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
, nata a [...]/RJ, il 31.07.1971 (C.F. CPF. 020.473.887- Parte_1
32);
, nato a [...]/RJ, il 13.07.2005 (C.F. CPF.000.000.000- Persona_1
02);
, nata a [...]/RJ, il 13.07.2005 (C.F. CPF. 000.000.000- Controparte_2
03);
, nata a [...]/RJ, il 13.07.2005 (C.F. CPF. 000.000.000-04); Controparte_3
nato a [...]/RJ, il 10.03.1977 (C.F. CPF.080.806.607-27). CP_4
2) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, il 10 gennaio 2025
Il Giudice
Pietro Carè
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