Art. 6.
L' articolo 384 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 384. - Requisiti formali della sentenza istruttoria. - La sentenza di proscioglimento, pronunziata dal giudice istruttore, contiene:
1) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo, e le generalita' della parte civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile;
2) l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
3) l'indicazione delle richieste del pubblico ministero e delle istanze proposte dalle parti;
4) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto della decisione;
5) il dispositivo;
6) l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' pronunciata;
7) la sottoscrizione del giudice che l'ha pronunciata e del cancelliere".
L' articolo 384 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 384. - Requisiti formali della sentenza istruttoria. - La sentenza di proscioglimento, pronunziata dal giudice istruttore, contiene:
1) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo, e le generalita' della parte civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile;
2) l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
3) l'indicazione delle richieste del pubblico ministero e delle istanze proposte dalle parti;
4) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto della decisione;
5) il dispositivo;
6) l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' pronunciata;
7) la sottoscrizione del giudice che l'ha pronunciata e del cancelliere".