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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 975/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APRILE STEFANO, Presidente
NT RT, AT
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14813/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 MA - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN02071 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN02071 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN02071 2024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19747/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti: (Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.08.2025, la ricorrente Sig.ra Ricorrente_1 MA, quale socia della società
“Società_1 S.r.l.”, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2 e dall'avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, avverso l'avviso di accertamento n. TF501EN02071/2024 (e dell'atto presupposto nello stesso contenuto e allegato), notificato in data 30/05/2025 emesso dall'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale
II di Napoli per l'anno 2017, avente ad oggetto l'accertamento ai sensi dell'art. 41 bis, DPR 600/73, del reddito di capitale imponibile ai fini IRPEF e relative addizionali di €. 5.717.466,00 nei confronti della ricorrente socia della “Società_1 S.r.l.”.
La ricorrente impugnava l'atto impositivo ed indirettamente quello in capo alla societa' contestandoli per violazione dell'art.
5-ter nel D.lgs 19 giugno 1997, n. 218, mancanza del contraddittorio preventivo obbligatorio
(I) violazione degli art. 7 e 6-bis, della L. n. 212/2010, nonché dell' art. 42, c. 2, d.p.r. n. 600/1973, difetto di motivazione rafforzata dell'atto impositivo (II), infondatezza in fatto e diritto del presunto dividendo attribuito in conseguenza del maggior reddito accertato in capo alla società (III), estraneità della ricorrente alla gestione aziendale dell'ente e inesistenza di somme percepite dalla medesima quale occulto dividendo (IV), infondatezza del reddito societario accertato da cui scaturisce il preteso occulto dividendo (V) e concludeva per l'illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato.
L'Ufficio si è costituito in giudizio, eccependo in via pregiudiziale la non contestabilità dell'accertamento societario autonomamente impugnato, l'avvenuto invio dello schema di atto n. TF5T210000303/2024, e che nel caso di specie il maggior reddito accertato nei confronti dei soci è conseguenziale a quello accertato nei confronti della società di capitali, avente ristretta base partecipativa, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della ricorrente, e controdeduceva dettagliatamente in merito a tutti i motivi di ricorso dedotti, a dimostrazione della fallacita' e mancanza di pertinenza degli stessi.
Con memoria difensiva la ricorrente ribadiva ed argomentava ulteriormente in merito all'apparenza e alla non effettività del contraddittorio preventivo, all'idoneità della prova contraria fornita. essendo stata la sua partecipazione meramente apparente, alla legittimità e correttezza della contestazione della base imponibile determinata dall'Agenzia nei confronti della società nel caso di avviso contenente l'imputazione della quota di utili extra-contabili, senz'essere vincolata in alcun modo dall'eventuale definitività dell'atto.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza pubblica del 14 novembre
2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, verificato le condizioni di ammissibilita' del ricorso, sentite le parti presenti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è fondato e va accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
In via preliminare va disattesa l'eccezione del resistente Ufficio secondo cui la parte non potrebbe opporre contestazioni avverso l'accertamento societario, essendo lo stesso autonomamente impugnato in quanto
“l'accertamento nei confronti del socio è comunque formalmente indipendente da quello svolto nei confronti della società, costituendo quest'ultimo unicamente il presupposto di fatto, ma non la condizione dell'accertamento nei confronti del socio stesso, con la conseguenza che, ad esempio, anche il vizio di notifica attinente all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non impedisce l'accertamento nei confronti del socio”, a maggior ragione nel caso di specie di consolidamento dell'avviso di accertamento societario n. TFK030300006/2024, autonomamente impugnato dalla società Società_1 Società_1 S.R.L. presso la CGT Avellino che ha pronunciato sentenza di inammissibilità n. 733/01/25 depositata il 13.08.25, così che non può più porsi in discussione la sussistenza e l'ammontare degli utili non contabilizzati in capo alla società a ristretta base sociale. Conseguentemente, a giudizio dell'ufficio, in applicazione della presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati tra i soci, spetta al socio che ha impugnato l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, con cui veniva contestava l'omessa dichiarazione di redditi di capitale derivanti dalla distribuzione extracontabile degli utili accertati in capo alla citata società, provare unicamente che gli utili non sono stati distribuiti o che non sono stati percepiti, o che il socio era estraneo alla gestione societaria. Vertendosi in tema di società di capitali, il resistente Ufficio ritiene che l'unico soggetto legittimato ad avversare e contestare la ricostruzione del reddito sociale è la società, in persona del proprio rappresentante, non anche il socio singolarmente, il quale non avrebbe titolo per contestare nel merito, in sede di giudizio sull'avviso di accertamento a lui notificato, ai fini Irpef, in virtù della nota presunzione, l'accertamento operato nei confronti della società, potendo vincere tale presunzione solo attraverso la prova che i maggiori utili extracontabili non sono stati da lui percepiti, in quanto non oggetto di distribuzione, ma sono stati accantonati o reinvestiti dalla società.
A tal proposito questa Corte rileva che va scrutinata dapprima la questione pregiudiziale circa la definitività,
o meno, dell'accertamento in capo alla società, e, in ogni caso, della contestabilità della legittimità e fondatezza dello stesso da parte dei soci in quanto accertamento presupposto indefettibile degli accertamenti diretti ai singoli soci impugnati con separati giudizi.
Nel caso che ci si occupa deve riconoscersi come l'inerzia del legale rappresentatnte della società che non ha esercitato tempestivamente il potere di impugnare l' avviso di accertamento rivolto alla società, ha determinato, probabilmente la definitività dello stesso;
la ricorrente del resto ha avuto contezza della mancata impugnazione dell'accertamento fiscale a carico della società solo con la notifica dell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio ed afferente alla imputazione a reddito personale degli utili occulti della società; all'epoca della notifica dell' avviso di accertamento a carico della società, notificato al legale rappresentante della società, non poteva conoscere le future determinazioni degli organi sociali, né poteva impugnare tale atto non essendo ne destinataria nè a ciò legittimata.
Ricorrendo avverso l'avviso di accertamento “personale” n. TF501EN02071/2024 (per il 2017), la signora Nominativo_1, socia della società, ha pertanto, tempestivamente contestato, sotto il profilo sostanziale, la legittimità e fondatezza nel merito, nonchè il contenuto e le determinazioni dell'Ufficio espresse nell' accertamento operato nei confronti della società per l'anno d'imposta 2017. Non vi è stata da parte della ricorrente una espressa, formale e specifica impugnazione di tale atto di accertamento accompagnata dalla manifestazione espressa della volontà di agire in nome e per conto della società, ma vi è stata una impugnazione dell'accertamento di maggior reddito quale socia, in quanto la fondatezza e legittimità dello stesso nei propri confronti presupponeva la legittimità e fondatezza dell'accertamento nei confronti della società; pertanto, il contenuto sostanziale dei ricorso introduttivo del presente giudizio censura la legittimità, fondatezza e sostrato probatorio dell' accertamento dell'Ufficio nei confronti della società.
In conclusione ocorre rilevare che nonostante la societa' e i soci, ciascuno in relazione alla pretesa vantata nei loro confronti, siano destinatari di avvisi autonomi, anche se originati da fattispecie comune, entrambi debbono, autonomamente, essere posti in condizione di esercitare compiutamente e tempestivamente il proprio diritto di difesa in relazione alle diverse pretese avanzate nei loro confronti, non essendovi dubbio alcuno che non ricorra, nella fattispecie, alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario. L'avviso di accertamento tributario nei confronti di una societa' di capitali a ristretta base sociale, in ipotesi di contestazione di maggiori redditi, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti del socio, il quale, pur tuttavia, conserva la propria autonomia in considerazione della diversita' dei presupposti e degli ulteriori requisiti motivazionali e probatori richiesti.
Nel caso di specie, la contribuente autonomamente, per contrastare la pretesa impositiva dell'ufficio, puo' legittimamante introdurre argomentazioni relative all'accertamento in capo alla societa', anche se oggetto di precedente decisum, che costituisce presupposto dell'avviso di accertamento a suo carico, argomentazioni che saranno oggetto di diverso ed autonomo apprezzamento da parte del Giudice. Anche con riferimento alla seconda questione avanzata dall'Ufficio, ovvero se all'atto dell'impugnazione da parte della socia dell'avviso a lei diretto, oggetto del presente giudizio, l' avviso di accertamento nei confronti della società essendo divenuto definitivo e, pertanto, a giudizio dell'Ufficio resistente non sarebbe più impugnabile, nemmeno indirettamente, non coglie nel segno. Ad avviso della Corte tale avviso di accertamento non può essere considerato definitivo per due ordini di ragioni.
La prima è che solo con la notifica dell' avviso di accertamento per l'imputazione del reddito al socio ricorrente, degli utili extra contabili accertati in capo alla società, può reputarsi formalmente giunta a conoscenza del socio la tardiva impugnazione da parte del legale rappresentante. Infatti, nell' avviso di accertamento dei maggiori redditi indirizzato alla socia ricorrente, è fatta espressa menzione dell'atto presupposto ovvero di tale accertamento notificato alla società (e tardivamente impugnato dal legale rappresentante). La seconda
è che all'epoca della presentazione del ricorso oggetto del presente contenzioso l' accertamento nei confronti della società non può considerarsi divenuto definitivo, per il socio, in conseguenza della tempestiva impugnazione dell' accertamento dei maggiori redditi in capo al socio stesso che ha il suo indefettibile presupposto nell'accertamento della legittimità e fondatezza dell'accertamento in capo alla società, in forza dell'autonomia da riconoscersi alla posizione dei soci rispetto alla posizione della società. Nel caso di specie, oltretutto non è intervenuto alcun accertamento giudiziale, tanto meno avente forza di giudicato, in ordine alla legittimità e fondatezza dell'accertamento in capo alla società, (siccome presupposto dell'accertamento in capo ai soci stessi), con ciò dovendosi riconoscere la legittimità dei soci a contestare il merito dell'accertamento in capo alla società, che non può considerarsi definitivo nei loro confronti per le ragioni esposte.
La seconda questione che pone l'Ufficio è se l'impugnazione “sostanziale”, sotto il duplice profilo della legittimità dello stesso e della fondatezza nel merito e probatoria, dell'accertamento nei confronti della società, può farsi valere, come è avvenuto nel caso in esame, senza una formale impugnazione del legale rappresentante della società, dell'avviso di accertamento notificato alla società, con l'impugnazione dell'avviso diretto al socio, impugnazione ad opera dello socio stesso, in quanto l' avviso a lei diretto presuppone la legittimità e fondatezza dell'accertamento nei confronti della società. Nel caso che ci occupa l'impugnazione è stata svolta da soggetto che non riveste anche la qualifica di legale rappresentante della contribuente società, ma da soggetto, socio, che ha impugnato in proprio l'accertamento diretto al socio, contestando specificamente la legittimità-fondatezza e prova dell'accertamento intervenuto nei confronti della società, accertamento che costituisce presupposto di quello effettuato in capo ai soci per i maggiori redditi loro imputati conseguentemente alla realizzazione da parte della società di utili extra contabili. Va evidenziato al riguardo che da un lato non vi è stata una formale impugnazione diretta della ricorrente in qualità di legale rappresentante della società nei confronti dell' avviso di accertamento diretto nei confronti della società, e, dall'altro comunque va assicurata la possibilità per i soci della società a ristretta base sociale di contestare i presupposti fondanti gli accertamenti nei propri confronti di un maggior reddito fondato sull'accertamento di utili extra contabili accertati in capo alla società, a maggior ragione se si considera che l'accertamento in capo alla società non è definitivo. A giudizio della Corte adita, in assenza di accertamento definitivo in ordine ad atti presupposti degli accertamenti indirettamente impugnati nel presente giudizio, e in assenza di qualsiasi giudicato avente ad oggetto l'accertamento della pretesa tributaria nei confronti della società, va riconosciuto il diritto di difesa autonomamente esercitabile da ciascun contribuente per contestare i presupposti della pretesa tributaria nei propri confronti, quando gli stessi non siano stati definitivamente accertati o in atto dell'ufficio divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione o perché oggetto di accertamento giurisdizionale non più impugnabile. A rafforzare quanto ritenuto, la Corte osserva che in un caso in cui vi era stato un giudicato di annullamento dell'avviso di accertamento ad una società a base azionaria ristretta per vizi del procedimento, la Corte di Cassazione aveva stabilito che un tale annullamento non incide sul giudizio relativo alla pretesa nei confronti dei soci per il reddito di partecipazione:
“L'annullamento per soli vizi del procedimento dell'avviso di accertamento emesso a carico della società di capitali a ristretta base partecipativa, per ricavi non contabilizzati, non incide sulla pretesa portata con l'avviso per il reddito da partecipazione, non formandosi un giudicato sostanziale ma solo formale, sicché, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale, non determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento notificato al singolo socio per la percezione di maggiori utili societari” (Cassazione civile sez. trib., 12/06/2023, n.16544).
Si può ritenere, pertanto, con riferimento al caso di specie, che a fronte di un accertamento non definitivo o sul quale non vi è stato alcun giudicato sostanziale, gli accertamenti diretti ai singoli soci ben possano essere da questi impugnati facendo valere l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa erariale nei confronti della società per valutare e accertare da parte del giudice la legittimità e/o fondatezza della pretesa erariale nei confronti dei soci.
Dovranno, pertanto, essere esaminate le doglianze della contribuente socia della società, con riferimento ai presupposti di legittimità, fondatezza e prova, nel merito dell'accertamento intervenuto nei confronti della società, di cui ai ricorso proposto dalla socia avverso l'avviso di accertamento per l' annualità 2017.
Sempre in via preliminare va evidenziato che l'avviso di accertamento in questione fa seguito alla notifica dell'avviso di accertamento n. TFK030300006/2024, emesso dalla Direzione Provinciale di Avellino, relativamente al periodo di imposta 2017, emesso nei confronti della società Società_1 S.R.L. (P.IVA_1 e P.IVA P.IVA_2) esercente l'attività di trivellazioni e perforazioni con il quale ha accertato un reddito d'impresa pari ad € 11.434.931,00, determinando, ai sensi dell'art. 41bis del D.P.R. n. 600/73 un maggior reddito di capitale di € 3.324.135,00, in conformità all'art. 47 del TUIR, in ragione della quota di partecipazione del 50% detenuta nell'anno d'imposta oggetto del presente controllo, nella predetta società.
Dall'originaria attività accertativa in capo alla società iniziata a seguito di accesso e verifica da parte della
G.d.F. Tenenza di Baiano, emergeva che per l'anno di imposta 2017, la società rappresentava un evasore totale, in quanto sebbene esercente un'attività commerciale, ponendo in essere operazioni imponibili in qualità di cedente/prestatore e avendo a disposizione mezzi e macchinari, nonché lavoratori dipendenti trasmetteva le dichiarazioni Mod. Redditi/2018, Mod. IRAP/2018 e Mod. IVA/2018 nonché le Comunicazioni
Liquidazioni Periodiche IVA prive dei dati contabili. Seguivano specifiche indagini finanziarie sia nei confronti della Società sia nei confronti del rappresentante legale pro tempore, Sig. Nominativo_2. Alla luce delle risultanze raccolte nel corso delle attività di controllo, la Guardia di Finanza elevava nel PVC contestazioni riferite all'anno di imposta 2017 e relative ai settori impositivi IRES, IRAP e IVA, che l'Ufficio confermava in sede di accertamento. Dai dati dello spesometro integrato e dall'esito delle indagini finanziarie l'Ufficio procedeva ai sensi dell'art. 39, co. 2, lettere a), c) e d) del D.P.R. n. 600/1973 ai fini IRES e IRAP e nonché dell'art. 55, co. 1 e 2, del D.P.R. n. 633/1972 ai fini IVA, alla ricostruzione della base imponibile con il metodo induttivo;
nel PVC venivano contestate in capo alla societa per l'anno di imposta 2017 maggiori operazioni imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA per € 5.720.412 ed elementi negativi di reddito deducibili, pari ad € 1.846.144, sulla base dei dati ricostruiti rilevati dalla Guardia di Finanza tramite 1'applicativo Dorsale
Informativa, Serpico Profilato e Spesometro Integrato, ed in applicazione dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, procedeva alla ricostruzione della base imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA mediante il ricorso alle indagini finanziarie valorizzando quali componenti positivi di reddito non dichiarati i versamenti e prelevamenti sui conti correnti della società e dell'amministratore per un ammontare complessivo pari ad € 7.560.663 considerando quali elementi positivi di reddito non dichiarati anche i prelevamenti non giustificati riscontrati dai conti correnti;
in definitiva l'Ufficio procedeva all'accertamento fini IRES, ai sensi dell'art. 39, co. 2, lettere a), c) e d) e dell'art. 40 del D.P.R. n. 600/1973, dell reddito d'impresa in € 11.434.931, ai fini IRAP, ai sensi dell'art. 5 e dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 446/1997, un maggior valore della produzione netta pari ad
€ 11.434.931 ed ai fini IVA, ai sensi dell'art. 55, co. 1 e 2, e dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972, un volume d'affari pari ad € 9.876.522,00 con relativa imposta sul valore aggiunto calcolata con aliquota al 22% pari a
€ 2.172.835,00.
I e II Con primo e secondo motivo di gravame la ricorrente eccepiva la violazione dell'art.
5-ter nel D.lgs
19 giugno 1997, n. 218, mancanza del contraddittorio preventivo obbligatorio e la violazione degli art. 7 e
6-bis, della L. n. 212/2010, nonché dell' art. 42, c. 2, d.p.r. n. 600/1973, difetto di motivazione rafforzata dell'atto impositivo, per non aver l'ufficio consentito alla stessa di partecipare al procedimento di formazione dell'atto-presupposto (l'avviso di accertamento societario), avendo omesso di notificarle l'invito a comparire notificato esclusivamente alla società e di conseguenza l'assenza di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione dell'atto di acertamento.
Tali motivi risultano inconferenti. Occorre innanzitutto rilevare che l'Ufficio ha dato seguito alle conseguenti attivita' accertative nei confronti della società partecipata dalla ricorrente, con le quali l'Ufficio accertava un maggior reddito d'impresa. Dalla documentazione allegata dalla resistente la fase del contradditorio con la società non risulta attivata dalla stessa a seguito di specifico invito.
Osserva questa Corte che l'avviso di accertamento che nella motivazione faccia rinvio per relationem alle conclusioni contenute in un prodromico avviso di accertamento, redatto nei confronti di altri soggetti non e' illegittimo per carenza di motivazione, non pregiudicando il pieno esplicarsi del diritto di difesa del ricorrente, laddove quessto è stato allegato all'atto che lo richiama ovvero che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. In tema trova applicazione l'articolo 7, comma 1, della legge 212/2000, prevede che, se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama e l'articolo
42, comma 3, del Dpr 600/1973, prevede che se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e l'articolo 56 del Dpr 633/1972, di identico contenuto.
A fronte del quadro normativo, nel caso de quo, in cui l'atto richiamato allegato riguardi in motivazione atti di terzi, estranei al contibuente e, in possesso del medesimo contribuente, questi e' posto nella condizione di avere piena conoscenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto presi in considerazione. Ed infatti, trattandosi di documentazione posseduta dal destinatario dell'avviso, va rilevata la mancata lesione del suo diritto di difesa (cfr, in particolare, Cassazione 18073/2008 e, da ultimo, Cassazione 15625/2015, Cassazione
407/2015, Cassazione 15327/2014). Occorre oltretutto rilevare, che l'Ufficio, nell'avviso impugnato, non solo richiama in motivazione atti di accertamento nei confronti delle societa', ma ne riproduce il contenuto essenziale, ovvero l'insieme di quelle parti dell'atto che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cassazione 20551/2013). Trattasi, nel caso di specie, di applicazione della tecnica di combinazione tra richiamo e trascrizione con cui l'Ufficio, condividendo le conclusioni del precedente atto accertativo allegato cui fa riferimento, intende realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi comunque conoscibili al contribuente, non arreca assoluto pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio. Tale costrutto motivazionale e' sufficiente ad individuare la causa giustificativa del recupero a tassazione in relazione al contenuto dell'atto richiamato, senza che da cio' derivi una lesione del diritto di difesa del contribuente, diritto che puo' esplicitarsi per la concreta posibilita' di acquisizione aliunde della necessaria documentazione e di altri elementi probatori, forniti dall'Ufficio nel caso di specie, idonei, a dimostrare la insussistenza della pretesa fiscale.
L'Ufficio pertanto non ha del tutto omesso di indicare gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento,
e ha proceduto sinteticamente alla disamina logica e giuridica degli elementi circostanziali posti a fondamento della pretesa, rendendo in tal modo possibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicita' del suo ragionamento.
Con riferimento all'eccepita violazione, illegittima e/o falsa applicazione dell'art.
6-bis, l. n. 212/2000, immotivata assenza della fase di contraddittorio preventivo obbligatoriamente previsto per legge, va evidenziato che conformemente a quanto previsto dall'art.
6-bis. comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n.
212, al fine di garantire lo svolgimento del contradditorio informato ed effettivo, prima della notifica dell'impugnato avviso di accertamento, l'Ufficio ha proceduto all'invio dello schema di atto n.
TF5T210000303/2024, notificato in data 11/12/2024, con conseguente attivazione del contraddittorio da parte della ricorrente, a cui non faceva seguito alcuna attività stante la necessità di acquisire documentazione e/o compulsare il rappresentante legale della società affinché si attivi presso la DP di Avellino e giustifichi in autotutela la pretesa erariale. Al riguardo l'articolo 6 bis della Legge 212/2000 (Principio del contraddittorio) introdotto dall' art. 1 del Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 21 e in vigore dal 18/01/2024, dispone che Nominativo_3 quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Il decreto Mef del 24 aprile 2024, pubblicato nella GU n. 100 del 30/04/2024, elenca nel dettaglio le ipotesi di esclusione tra le quali, all' articolo 2 comma 1 lettera b) tra gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, indica espressamente gli accertamenti parziali effettuati ai fini Iva e imposte dirette ai sensi dell' art. 41 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e gli atti di recupero di cui all'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati. Dall'allegato avviso di accertamento risulta incontroverso che l'Ufficio ha proceduto all'accertamento ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. 600/73 accertando il reddito di capitali, fattispecie che esonerava oltretutto dall'obbligo del contraddittorio informato ed effettivo ai sensi dell'art. 6 bis della Legge
212/2000.
Del tutto inconferente è l'eccezione di mancata attivazione del contraddittorio ed omessa notifica del PVC con riferimento all'accertamento societario nei confronti della ricorente, stante l'evidente mancanza di qualsivoglia potere di rappresentanza del soggetto giuridico accertato e la regolare avvenuta notifica, nel caso di specie, degli atti alla società, nella persona del legale rappresentante pro tempore.
III e V Con ulteriori motivi di gravame la ricorrente eccepiva l'infondatezza in fatto e diritto del presunto dividendo attribuito in conseguenza del maggior reddito accertato in capo alla società e l' infondatezza del reddito societario accertato da cui scaturisce il preteso occulto dividendo.
Tali motivi risulatano fondati. L'ufficio ritiene erroneamente che le argomentazioni ed eccezioni nel merito del maggior reddito accertato nei confronti della società avrebbero dovuto e potuto essere avanzate solo nel giudizio di impugnazione dell'avviso societario (regolarmente notificato), e non nell'odierna sede in cui si controverte dell'imputazione a valle degli utili occulti già accertati in capo alla società. All'uopo viene richiamata un precedente della Corte di Cassazione per cui allorquando “l'accertamento nei confronti del socio è comunque formalmente indipendente da quello svolto nei confronti della società, costituendo quest'ultimo unicamente il presupposto di fatto, ma non la condizione dell'accertamento nei confronti del socio stesso, con la conseguenza che, ad esempio, anche il vizio di notifica attinente all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non impedisce l'accertamento nei confronti del socio” (cfr.,
Cass., n. 39285 del 2021) ed in via gradata, e solo per mero tuziorismo argomentativo e narrativo, senza voler minimamente consentire nel merito la discussione dell'avviso di accertamento societraio, reiterava la motivazione dell'allegato avviso di accertamento societario emesso su elementi precisi e concordanti che soddisferebbero l'onere della prova circa la ripresa fiscale, oramai cristallizzata. La tesi dell'Ufficio per cui allorquando, come nella fattispecie, il reddito nei confronti della società risulti accertato in maniera definitiva, il giudizio nei confronti del socio, per quanto attiene all'esistenza degli utili extracontabili realizzati dalla società, sarebbe pregiudicato dall'esito dell'accertamento effettuato nei confronti della società stessa, con preclusione della contestabilità dei presupposti e del fondamento dell'accertamento emesso a carico della società, e con la conseguenza che il Giudice, preso atto della pacifica definitività dell' avviso di accertamento emesso nei confronti della società non potrebbe entrare nel merito della sua fondatezza, risulta superata alla luce di quanto evidenziato con riferimento alla sopra esplicata questione pregiudiziale.
Dovranno, pertanto, essere esaminate le doglianze della contribuente socia della società, con riferimento ai presupposti di legittimità, fondatezza e prova, nel merito dell'accertamento intervenuto nei confronti della società, di cui al ricorso proposto dalla socia avverso l'avviso di accertamento per l' annualità 2017. Ad avviso della Corte adita è senz'altro legittimo il ricorso da parte dell'Ufficio all'accertamento induttivo, ai sensi dell'art. 39, co. 2, lettere a), c) e d) del D.P.R. n. 600/1973 ai fini IRES e IRAP e nonché dell'art. 55, co. 1 e 2, del D.P.R. n. 633/1972 ai fini IVA, per la ricostruzione della base imponibile alla luce della mancata esibizione della documentazione contabile ed extra contabile della società, come evidenziato nell' avviso di accertamento a carico della società prodotto dall'Ufficio, che deve ritenersi qui richiamato con riferimento ai rilievi ivi riportati. La contribuente socia della società non ha specificamente contestato l'esistenza delle anomalie contabili e non, rilevate dall'Ufficio accertatore, né ha sostanzialmente contestato l'utilizzo del metodo induttivo utilizzato dall'Ufficio ex art. 39 c. 2 del DPR n. 600 del 1973, ma ha contestato la valenza, anche sotto il profilo della prova per presunzioni semplici, degli elementi di prova presuntiva utilizzati dall'Ufficio per l' annualità in esame: a fronte della mancata esibizione della documentazione contabile ed extra contabile l'Ufficio ha determinato i ricavi della società attraverso la valorizzazione di alcuni dati parziali rilevati dalla Guardia di Finanza tramite 1'applicativo Dorsale Informativa - Serpico Profilato - Spesometro
Integrato, e mediante il ricorso alle indagini finanziarie valorizzando genericamente quali componenti positivi di reddito non dichiarati i versamenti e prelevamenti sui conti correnti della società e dell'amministratore.
A tal proposito va evidenziato che sebbbene l'Ufficio, con l'accertamento induttivo puro, di cui all'articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973, procede alla ricostruzione della posizione fiscale del contribuente, attraverso procedure di quantificazione e qualificazione della base imponibile, che prescindono dalla documentazione contabile, avendo l'Amministrazione finanziaria la facoltà di disattenderle, al verificarsi di una serie di ipotesi normativamente disciplinate, o in presenza di gravi patologie dell'impianto contabile, ovvero in assenza dello stesso, mediante l'utilizzo di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, quale strumento utilizzato per poter ricostruire il reddito/volume d'affari dell'impresa, tuttavia nella individuazione del reddito imponibile è necessario riconoscere anche tutti i costi ed eventuali altri oneri che documentalmente il contribuente riesce a provare. La Corte di Cassazione, nel corso degli ultimi anni, ha più volte avuto modo di evidenziare che tale tipo di accertamento induttivo deve tendere alla determinazione dell'effettiva capacità contributiva del contribuente (sentenza n. 5659 /2020 e sentenza n. 5800/2020). Tant'è che già con l'ordinanza n. 6831/2018, il massimo organo di legittimità aveva affermato che “In tema di accertamento induttivo delle imposte sui redditi, l'Amministrazione è tenuta a ricostruire la situazione reddituale complessiva del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del reddito, purché emergenti dagli accertamenti o dimostrate dal contribuente, su cui grava l'onere della prova dei costi deducibili dall'ammontare dei ricavi induttivamente determinati (Cassazione n. 22266 /2016)”. Infatti, l'Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento induttivo, deve assoggettare a imposta, come reddito d'impresa, il profitto netto, anziché quello lordo, in ossequio al parametro costituzionale della capacità contributiva di cui all'articolo 53
Costituzione (Cassazione n. 26748/2018). Ancora di recente – Cassazione n. 10192/2023 – gli ME sono intervenuti sulla questione di fronte ad un avviso di accertamento per omessa dichiarazione di redditi, ricostruita attraverso i dati forniti in base al cosiddetto “spesometro”, dove il contribuente lamentava sostanzialmente il mancato riconoscimento delle fatture di costo emesse dalla fornitrice (a tale censura replicava l'Ufficio, osservando che, non avendo la ricorrente mai fornito alcuna indicazione in ordine all'attività effettivamente svolta, gli era inibito un calcolo, anche solo induttivo, dei costi deducibili). Orbene, per i giudici di Indirizzo_1, è vero che in caso di omessa presentazione della dichiarazione l'Ufficio è abilitato a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al comma 3, dell'articolo 38, D.P.R. 600/ 1973, “sul presupposto dell'inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti" (Cassazione n. 19174/2003; Cassazione n. 2605/2000)”, tuttavia quanto all'accertamento globalmente induttivo del reddito d'impresa, vale sempre la regola che il fisco deve ricostruire il reddito, tenendo conto anche “delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinandole induttivamente e/o presuntivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva, venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto”. Anche in tema dei c.d. accertamenti bancari, la Corte di Cassazione ha affermato che, tenuto conto dei princìpi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 31 gennaio 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente;
e ciò affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato sulle presunzioni di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 rispetti quanto più possibile il principio di capacità contributiva, di modo che il reddito imponibile del contribuente va rideterminato riconoscendo una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi in relazione ai ricavi accertati, avvalendosi anche - se del caso - dell'ausilio di consulenza tecnica d'ufficio. La
Corte ha richiamato la citata sentenza n. 10 del 2023, con la quale i giudici costituzionali hanno fornito un'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600/1973 - nella parte in cui tale norma pone la presunzione per la quale i prelevamenti sul conto corrente, se non risultano dalle scritture contabili, sono considerati ricavi dell'imprenditore commerciale, salvo che ne sia indicato il beneficiario – secondo la quale a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi "occulti", scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo opporre la prova presuntiva contraria e in particolare può eccepire la incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati.
Tale interpretazione adeguatrice si è resa necessaria in quanto, secondo la più risalente giurisprudenza di legittimità, l'Amministrazione finanziaria doveva riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d) del D.P.
R. n. 600/1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) era il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio potesse, o dovesse, procedere al loro riconoscimento forfettario.
L'interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale ha dunque evitato gli effetti irragionevoli di siffatta giurisprudenza che, quanto al regime della possibile prova contraria rispetto alla presunzione legale in esame, finisce per prevedere un trattamento più severo per il contribuente che abbia tenuto una contabilità complessivamente attendibile (e che può essere destinatario di un accertamento analitico-induttivo), rispetto a quello riservato al contribuente destinatario di un accertamento induttivo che abbia omesso qualsiasi contabilità ovvero ne abbia tenuta una complessivamente inattendibile o abbia posto in essere gravi condotte quale l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. In conclusione la Corte di Cassazione, con l'
Ordinanza del 21/11/2023 n. 32379 ha stabilito che il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione finanziaria, estrinsecando in motivazione i risultati del proprio giudizio;
in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, a tanto onerato dall'art. 2697, comma 2, c.c." (così, ancora, Cass. n. 28628/2021).
La ricorrente, nel merito della determinazione del reddito della società, evidenzia che l'ufficio si è limitato semplicemente, attraverso l'utilizzo del'applicativo Dorsale Informativa - Serpico Profilato - Spesometro
Integrato, ad individuare la sola differenza tra le operazioni attive e passive risultanti dai predetti strumenti, senza tener conto dell'incidenza di ulteriori costi, ovvero costo del personale dipendente, costi per ulteriori acqusti, ammortamenti, ed ulteriori deduzioni. A tal fine la ricorrente deduce che la società verificata, nell'anno di riferimento ha sostenuto costi complessivi per un totale di euro 6.313.930,15, di cui euro 897.183,67 per costi di acquisti materie prime ed altri acquisti finalizzati all'impianto ed al funzionamento del proprio processo produttivo, euro 1.740.527,00 acquisti di servizi e godimento beni di terzi, euro 3.463.526,95 salari e stipendi, euro 47.759,00 per ammortamenti ed euro 164.933,53 per Irap di competenza. A dimostrazione dei costi sostenuti allega al presente gravame copia dei Registri IVA vendite, Registri IVA acquisti, copia delle fatture emesse n. 340, copia delle fatture acquisti numerate progressivamente dalla n. 1 alla n. 2273, Libro unico del Lavoro dicembre 2017, perizia del Dott Manzi di determinazione del costo del personale dipendente, perizia del Prof Dott Nominativo_4 e Nominativo_5 di ricostruzione contabile effettiva della società e la determinazione del risultato di esercizio;
dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente si giunge alla valorizzazione di tutte le componenti di reddito di competenza dell'esercizio 2017 della società partecipata,
e del risultato di esercizio, ovvero una perdita d'esercizio (6.154.605,79 Ricavi di competenza dell'annualità
2017 – 6.313.930,15 Costi di competenza dell'annualità 2017).
La Corte adita ritiene che gli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione finanziaria risultano assolutamente parziali ed incompleti (essendo del resto del tutto irrealistico che una società possa fatturare, nei confronti di primaria clientela, oltre 6.000.000,00 di euro senza sostenere alcun costo per il personale dipendente, senza costi di ammortamento, senza acquisizione di alcun servizio, ecc.) e che, pertanto, le presunzioni indicate dall'Ufficio non risultano dotate dei caratteri di gravità, precisione e concordanza;
non vi è stata a livello istruttorio, nemmeno in questa sede, alcun approfondimento della prova contraria offerta dal contribuente in merito all'esistenza di costi certi ed ineludibili, in gran parte acquisibili, in possesso o facilmente vericabili dall'ufficio attraverso l'analisi dei dati presenti nell'Anagrafe Tributaria e Previdenziale, il cui onere, in contraddittorio, incombeva all'Ufficio; a fronte della consistente prova documentale offerta dal contribuente, a tanto onerato dall'art. 2697, e, con riferimento all'accertamento societario indirettamente impugnato per l' annualità 2017, accertata la mancata considerazione dei predetti costi certi e ineludibili,
l'accertamento deve considerarsi non supportato da idonea prova anche solo presuntiva.
Anche con riferimento alla determinazione del reddito attraverso la presunzione di cui all'art. 32 D.P.R. n.
600/1973, va evidenzaito che tale presunzione è relativa, ed il contribuente ha l'onere di opporvi prova contraria, mediante documentazione giustificativa specifica ed analitica, in grado di dimostrare che le somme movimentate sono pertinenti a ricavi e costi già considerati nella determinazione del reddito d'impresa ovvero non costituiscono redditi imponibili. A sostegno della ripresa a tassazione delle movimentazioni finanziarie,
l'ufficio richiamava l'esito delle indagini finanziarie condotte dai militari della Guardia di Finanza ovvero che
“gli importi derivanti dalle “indagini finanziarie” risultano, come riscontrato dalla documentazione contabile ufficiale acquisita al controllo, non documentati né tantomeno dichiarati per l'anno di imposta 2017 ….. dall'analisi di tutti i rapporti finanziari sopra indicati, sono stati estrapolati ed analizzati esclusivamente quelli che riportano reali operazioni finanziarie, escludendo a monte i rapporti che non evidenziavano operazioni di rilievo ai fini del controllo fiscale.
La Corte ritiene che l'Ufficio legittimamente può ricorrere alla presunzione per la quale i versamenti e i prelevamenti sul conto corrente, se non risultano dalle scritture contabili, sono considerati ricavi dell'imprenditore commerciale, salvo che ne sia indicato il beneficiario;
tuttavia tali presunzioni utilizzate dall'Ufficio per poter accertare i fatti (ignoti) di intervenuti ricavi non contabilizzati e dell'ammontare dei ricavi conseguenti ai versamenti ed ai prelevamenti non contabilizzati dalla società, devono essere caratterizzate da gravità, precisione, univocità e concordanza come previsto dall'art. 2729 CC.; la sussistenza di tali requisiti va valutata dal giudice analizzando analiticamente e nel loro complesso gli elementi presuntivi. Il requisito della precisione è riferito al fatto noto (versamento e/o prelevamento non riferibile ad operazione regolarmente annotata nelle scritture contabili) determinato nella realtà storica, quello della gravità al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della concordanza, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva.
Esaminiato l'accertamento societario afferente alla ripresa a tassazione dei versamenti e prelevamenti, va evidenziato che il fatto noto da cui prende le mosse la rideterminazione del reddito societario, risulta privo del requisito della precisione.
Si osserva in merito che parte ricorrente ha fornito giustificazioni ed argomentazioni logiche ed adeguatamente provate, che la Corte ritiene idonee, a dimostrare in parte la non riferibilità dei movimenti all'accertata società (errata attribuzione delle operazioni bancarie relative al conto corrente Banca_1 numero 8711) e la riferibilità dei versamenti e prelevamenti bancari ad operazioni imponibili già oggetto di accertamento ovvero che le indicate movimentazioni costituiscono pagamenti di costi di esercizio, ovvero emolumenti, pagamenti di fatture peri costi (riscontrando tutte le operazioni finanziarie recuperate a tassazione attraverso il riferimento alla relativa fattura o documentazione giustificativa, come da allegata documetazione probatoria fornita dalla ricorrente ed analiticamente ripartita per ciascun mese di esercizio dell'anno 2017). Trattasi di giustificazioni puntuali, circostanziate e documentate, avanzate solo in questa sede, e non contraddette in alcun modo dall'Ufficio. La Corte, per tali ragioni, ritiene che gli elementi presuntivi addotti dall'Ufficio per ritenere accertata l'esistenza di ulteriori ricavi non contabilizzati, rinvenienti dall'analisi dei movimenti finanziari, siano privi dei requisiti di gravità e concordanza che possano indurre a ritenere provata ai sensi dell'art. 2729 C.C. l'esistenza dei predetti ricavi.
Sempre nel merito va rilevato che l'avviso di accertamento emesso in capo alla societa', di cui la ricorrente socia con quota di partecipazione, per l'anno d'imposta 2017, oggetto di autonoma impugnazione, riguarda il maggior reddito accertato dall'Ufficio in capo alla società anche per effetto del mancato riconoscimento di costi dedotti dalla medesima che non avevano trovato riscontro nelle scritture contabili, non esibite dalla parte e non idoneamente verificati dagli accertatori attraverso l'analisi delle banche dati dell'Anagrafe
Tributaria, ma incontrovertibilmente riportati nel conto economico del bilancio redatto e depositato dalla società presso la CCIAA competente per l'anno d'imposta di riferimento.
A tal proposito va rilevato in generale che i componenti negativi di reddito d'impresa devono rispettare i principi della competenza economica e della prudenza, sulla base della disciplina fiscale, devono, inoltre, rispettare il principio di inerenza all'attivita' di impresa, nonche' gli ulteriori principi della certezza (i costi devono essere certi nell'esistenza) e determinabilita' (risultare determinabili nell'ammontare). A tal fine e' necessario che l'importo complessivo dei costi portati in deduzione risulti da atti o documenti probatori (oltre alle fatture prescritte dalla normativa devono risultare anche dalla documentazione tipica che sta alla base delle normali relazioni commerciali, quali ad esempio accordi, contratti e relative movimentazioni finanziarie) volti a consentirne la quantificazione oggettiva. I due requisiti, certezza e determinabilita' inoltre, devono coesistere, cosi' come stabilito dalla piu' autorevole giurisprudenza, ed in mancanza di uno solo di tali requisiti il costo non puo' essere riconosciuto ai sensi dell'art.109 del D.P.R. 917/86.
Senza entrare nel merito dell'eccepibile, ma non eccepita indeducibilità dei costi contabilizzati dalla società partecipata, va rilevato che per quanto attiene l' avviso di accertamento emesso nei confronti della socia, Sig.ra Nominativo_1, quale percepiente di utili distribuiti occultamente. il mancato riconoscimento della deducibilita' di costi (nel caso di specie costi per lavoro dipendente, ammortamenti, acquisto di servizi, ecc. idoneamente documentati per il 2017), con il maggior reddito accertato ed imputato in capo alla societa' non comporta la presunzione di distribuzione in capo al socio ricorrente, in caso di ristretta base sociale. E' proprio in forza del principio ribadito in piu' occasione dai giudici della Suprema Corte che l'accertamento di utili extracontabili in capo alla socielta' di capitali a ristretta base sociale consente di inferire la loro distribuzione tra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione, salva la facolta' per gli stessi di fornire la prova contraria costituita dal fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano, invece, stati accantonati dalla societa' ovvero da essa reinvestiti. Tale presunzione di distribuzione ai soci, in caso di Srl
a ristretta base societaria, non opera nel caso in esame in cui il maggior reddito accertato (rispetto a quello dichiarato) derivi dalla ripresa a tassazione di costi sostenuti, ma considerati indeducibili, in quanto tali costi fiscalmente indeducibili non vanno ad alterare civilisticamente il conto economico. Il costo indeducibile viene qualificato tale nel momento in cui avviene il disconoscimento nel suo significato fiscale, ma tale disconoscimento non avra' alcun impatto sull'esistenza civilistica della posta contabile;
con la conseguenza che l'impatto sul conto economico sara' limitato esclusivamente all'ammontare dell'imposta dovuta dalla società, essendo tali costi effettivamente sostenuti, e civilisticamente esistenti ed esposti, non potendosi ritenersi distribuiti extra bilancio risorse che sono state utilizzate per il sostenimento di costi succesivamente ritenuti fiscalmente indeducibili.
A giudizio della Corte, l'avviso di accertamento non risulta confacente alle evidenze e ragioni del recupero impositivo, in quanto le motivazioni contenute nell' opposto atto impositivo, non risultano idonee ad incidere sui fatti rilevati e non sono integrati dai presupposti indicati dall'art. 2729 c.c., di concordanza, gravita' e precisione. La circostanza dell' avvenuta rideterminazione del reddito conseguito dalla societa', ovvero la rideterminazione del solo reddito fiscale imponibile della società, rappresentano indubbi evidenze a contrastro dell'operato dell'Ufficio. Tali evidenze, esaminate da questa Corte, non risultano dotate dei presupposti di cui all'art. 2729 c.c., di concordanza, gravita' e precisione, circostanze sulle quali si deve basare l'attivita' accertativa e l'atto impugnato non è supportato dai requisiti di gravita' precisione e concordanza che consentono l'uso delle presunzioni ai sensi degli articoli 39 e 40 del dpr 633/72.
Si aggiunga che nell'evidenziare che anche se l'Ufficio provasse definitivamente la indeducibilità dei costi dedotti dalla societa' partecipata, va richiamato il recente indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte che con l'Ordinanza n. 31878 del 27 ottobre 2022, secondo cui e' appena il caso di sottolineare che il comma
5 bis dell'art.7 d.lgs. n.546/1992, introdotto con l'articolo 6 della legge n. 130/2022, ha ribadito, in maniera circostanziata, che l'onere probatorio delle avvenuta distribuzione di utili a fronte di costi disconosciuti fiscalmente grava in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, anche qualora, come nel caso di specie, vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni;
la predetta norma non stabilisce un onere probatorio diverso o piu' gravoso rispetto ai principi gia' vigenti in materia, ma e' coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale. Avendo parte ricorrente scalfito con le sue asserzioni le ragioni su cui si fonda l'inferenza della pretesa erariale nei propri confronti, e contrastato in modo sufficiente i presupposti giuridici e di fatto della pretesa, enunciato e/o allegato in motivazione i fatti istruttori utilizzati, e soprattutto fornito prova certa e presuntiva, specifica, puntuale, circostanziata e sufficiente, la Corte ritiene, su tale punto, che il ricorso debba essere accolto stante la illegittimita' per insufficienza di prova dell' avviso di accertamento in capo al socio e come tale non idoneo a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva contenuta nell' atto impugnato.
In definitiva, la Corte ritiene che l'Ufficio resistente non abbia assolto il proprio onere probatorio, neppure sulla scorta dell'invocata prova presuntiva, per difetto dei presupposti di cui all'art. 2729 C.C., con conseguente rideterminazione del reddito societario nell'anno 2017. Ritenendo non provata l'esistenza in capo alla società dei ricavi e utili non contabilizzati, così come determinati nell'accertamento in capo alla società, deve conseguentemente ritenersi che non può operare la presunzione di distribuzione di utili occulti ai soci di società a ristretta base sociale, fondata sull'esistenza dell' ammontare di ricavi ed utili non contabilizzati in capo alla società, non debitamente provata dall'Ufficio.
La decisione sul punto pregiudiziale e dirimente comporta l'assorbimento di ogni altra questione e motivi di ricorso.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
La presentazione solo in questa sede della documentazione societaria utile alla ricostruzione della posizione reddituale della società suggerisce a questa Corte di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Napoli accoglie il ricorso e compensa le spese.
Cosi' deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Stefano Aprile
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APRILE STEFANO, Presidente
NT RT, AT
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14813/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 MA - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN02071 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN02071 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501EN02071 2024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19747/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti: (Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 07.08.2025, la ricorrente Sig.ra Ricorrente_1 MA, quale socia della società
“Società_1 S.r.l.”, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2 e dall'avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, avverso l'avviso di accertamento n. TF501EN02071/2024 (e dell'atto presupposto nello stesso contenuto e allegato), notificato in data 30/05/2025 emesso dall'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale
II di Napoli per l'anno 2017, avente ad oggetto l'accertamento ai sensi dell'art. 41 bis, DPR 600/73, del reddito di capitale imponibile ai fini IRPEF e relative addizionali di €. 5.717.466,00 nei confronti della ricorrente socia della “Società_1 S.r.l.”.
La ricorrente impugnava l'atto impositivo ed indirettamente quello in capo alla societa' contestandoli per violazione dell'art.
5-ter nel D.lgs 19 giugno 1997, n. 218, mancanza del contraddittorio preventivo obbligatorio
(I) violazione degli art. 7 e 6-bis, della L. n. 212/2010, nonché dell' art. 42, c. 2, d.p.r. n. 600/1973, difetto di motivazione rafforzata dell'atto impositivo (II), infondatezza in fatto e diritto del presunto dividendo attribuito in conseguenza del maggior reddito accertato in capo alla società (III), estraneità della ricorrente alla gestione aziendale dell'ente e inesistenza di somme percepite dalla medesima quale occulto dividendo (IV), infondatezza del reddito societario accertato da cui scaturisce il preteso occulto dividendo (V) e concludeva per l'illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato.
L'Ufficio si è costituito in giudizio, eccependo in via pregiudiziale la non contestabilità dell'accertamento societario autonomamente impugnato, l'avvenuto invio dello schema di atto n. TF5T210000303/2024, e che nel caso di specie il maggior reddito accertato nei confronti dei soci è conseguenziale a quello accertato nei confronti della società di capitali, avente ristretta base partecipativa, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della ricorrente, e controdeduceva dettagliatamente in merito a tutti i motivi di ricorso dedotti, a dimostrazione della fallacita' e mancanza di pertinenza degli stessi.
Con memoria difensiva la ricorrente ribadiva ed argomentava ulteriormente in merito all'apparenza e alla non effettività del contraddittorio preventivo, all'idoneità della prova contraria fornita. essendo stata la sua partecipazione meramente apparente, alla legittimità e correttezza della contestazione della base imponibile determinata dall'Agenzia nei confronti della società nel caso di avviso contenente l'imputazione della quota di utili extra-contabili, senz'essere vincolata in alcun modo dall'eventuale definitività dell'atto.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza pubblica del 14 novembre
2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, verificato le condizioni di ammissibilita' del ricorso, sentite le parti presenti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame è fondato e va accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
In via preliminare va disattesa l'eccezione del resistente Ufficio secondo cui la parte non potrebbe opporre contestazioni avverso l'accertamento societario, essendo lo stesso autonomamente impugnato in quanto
“l'accertamento nei confronti del socio è comunque formalmente indipendente da quello svolto nei confronti della società, costituendo quest'ultimo unicamente il presupposto di fatto, ma non la condizione dell'accertamento nei confronti del socio stesso, con la conseguenza che, ad esempio, anche il vizio di notifica attinente all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non impedisce l'accertamento nei confronti del socio”, a maggior ragione nel caso di specie di consolidamento dell'avviso di accertamento societario n. TFK030300006/2024, autonomamente impugnato dalla società Società_1 Società_1 S.R.L. presso la CGT Avellino che ha pronunciato sentenza di inammissibilità n. 733/01/25 depositata il 13.08.25, così che non può più porsi in discussione la sussistenza e l'ammontare degli utili non contabilizzati in capo alla società a ristretta base sociale. Conseguentemente, a giudizio dell'ufficio, in applicazione della presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati tra i soci, spetta al socio che ha impugnato l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, con cui veniva contestava l'omessa dichiarazione di redditi di capitale derivanti dalla distribuzione extracontabile degli utili accertati in capo alla citata società, provare unicamente che gli utili non sono stati distribuiti o che non sono stati percepiti, o che il socio era estraneo alla gestione societaria. Vertendosi in tema di società di capitali, il resistente Ufficio ritiene che l'unico soggetto legittimato ad avversare e contestare la ricostruzione del reddito sociale è la società, in persona del proprio rappresentante, non anche il socio singolarmente, il quale non avrebbe titolo per contestare nel merito, in sede di giudizio sull'avviso di accertamento a lui notificato, ai fini Irpef, in virtù della nota presunzione, l'accertamento operato nei confronti della società, potendo vincere tale presunzione solo attraverso la prova che i maggiori utili extracontabili non sono stati da lui percepiti, in quanto non oggetto di distribuzione, ma sono stati accantonati o reinvestiti dalla società.
A tal proposito questa Corte rileva che va scrutinata dapprima la questione pregiudiziale circa la definitività,
o meno, dell'accertamento in capo alla società, e, in ogni caso, della contestabilità della legittimità e fondatezza dello stesso da parte dei soci in quanto accertamento presupposto indefettibile degli accertamenti diretti ai singoli soci impugnati con separati giudizi.
Nel caso che ci si occupa deve riconoscersi come l'inerzia del legale rappresentatnte della società che non ha esercitato tempestivamente il potere di impugnare l' avviso di accertamento rivolto alla società, ha determinato, probabilmente la definitività dello stesso;
la ricorrente del resto ha avuto contezza della mancata impugnazione dell'accertamento fiscale a carico della società solo con la notifica dell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio ed afferente alla imputazione a reddito personale degli utili occulti della società; all'epoca della notifica dell' avviso di accertamento a carico della società, notificato al legale rappresentante della società, non poteva conoscere le future determinazioni degli organi sociali, né poteva impugnare tale atto non essendo ne destinataria nè a ciò legittimata.
Ricorrendo avverso l'avviso di accertamento “personale” n. TF501EN02071/2024 (per il 2017), la signora Nominativo_1, socia della società, ha pertanto, tempestivamente contestato, sotto il profilo sostanziale, la legittimità e fondatezza nel merito, nonchè il contenuto e le determinazioni dell'Ufficio espresse nell' accertamento operato nei confronti della società per l'anno d'imposta 2017. Non vi è stata da parte della ricorrente una espressa, formale e specifica impugnazione di tale atto di accertamento accompagnata dalla manifestazione espressa della volontà di agire in nome e per conto della società, ma vi è stata una impugnazione dell'accertamento di maggior reddito quale socia, in quanto la fondatezza e legittimità dello stesso nei propri confronti presupponeva la legittimità e fondatezza dell'accertamento nei confronti della società; pertanto, il contenuto sostanziale dei ricorso introduttivo del presente giudizio censura la legittimità, fondatezza e sostrato probatorio dell' accertamento dell'Ufficio nei confronti della società.
In conclusione ocorre rilevare che nonostante la societa' e i soci, ciascuno in relazione alla pretesa vantata nei loro confronti, siano destinatari di avvisi autonomi, anche se originati da fattispecie comune, entrambi debbono, autonomamente, essere posti in condizione di esercitare compiutamente e tempestivamente il proprio diritto di difesa in relazione alle diverse pretese avanzate nei loro confronti, non essendovi dubbio alcuno che non ricorra, nella fattispecie, alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario. L'avviso di accertamento tributario nei confronti di una societa' di capitali a ristretta base sociale, in ipotesi di contestazione di maggiori redditi, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti del socio, il quale, pur tuttavia, conserva la propria autonomia in considerazione della diversita' dei presupposti e degli ulteriori requisiti motivazionali e probatori richiesti.
Nel caso di specie, la contribuente autonomamente, per contrastare la pretesa impositiva dell'ufficio, puo' legittimamante introdurre argomentazioni relative all'accertamento in capo alla societa', anche se oggetto di precedente decisum, che costituisce presupposto dell'avviso di accertamento a suo carico, argomentazioni che saranno oggetto di diverso ed autonomo apprezzamento da parte del Giudice. Anche con riferimento alla seconda questione avanzata dall'Ufficio, ovvero se all'atto dell'impugnazione da parte della socia dell'avviso a lei diretto, oggetto del presente giudizio, l' avviso di accertamento nei confronti della società essendo divenuto definitivo e, pertanto, a giudizio dell'Ufficio resistente non sarebbe più impugnabile, nemmeno indirettamente, non coglie nel segno. Ad avviso della Corte tale avviso di accertamento non può essere considerato definitivo per due ordini di ragioni.
La prima è che solo con la notifica dell' avviso di accertamento per l'imputazione del reddito al socio ricorrente, degli utili extra contabili accertati in capo alla società, può reputarsi formalmente giunta a conoscenza del socio la tardiva impugnazione da parte del legale rappresentante. Infatti, nell' avviso di accertamento dei maggiori redditi indirizzato alla socia ricorrente, è fatta espressa menzione dell'atto presupposto ovvero di tale accertamento notificato alla società (e tardivamente impugnato dal legale rappresentante). La seconda
è che all'epoca della presentazione del ricorso oggetto del presente contenzioso l' accertamento nei confronti della società non può considerarsi divenuto definitivo, per il socio, in conseguenza della tempestiva impugnazione dell' accertamento dei maggiori redditi in capo al socio stesso che ha il suo indefettibile presupposto nell'accertamento della legittimità e fondatezza dell'accertamento in capo alla società, in forza dell'autonomia da riconoscersi alla posizione dei soci rispetto alla posizione della società. Nel caso di specie, oltretutto non è intervenuto alcun accertamento giudiziale, tanto meno avente forza di giudicato, in ordine alla legittimità e fondatezza dell'accertamento in capo alla società, (siccome presupposto dell'accertamento in capo ai soci stessi), con ciò dovendosi riconoscere la legittimità dei soci a contestare il merito dell'accertamento in capo alla società, che non può considerarsi definitivo nei loro confronti per le ragioni esposte.
La seconda questione che pone l'Ufficio è se l'impugnazione “sostanziale”, sotto il duplice profilo della legittimità dello stesso e della fondatezza nel merito e probatoria, dell'accertamento nei confronti della società, può farsi valere, come è avvenuto nel caso in esame, senza una formale impugnazione del legale rappresentante della società, dell'avviso di accertamento notificato alla società, con l'impugnazione dell'avviso diretto al socio, impugnazione ad opera dello socio stesso, in quanto l' avviso a lei diretto presuppone la legittimità e fondatezza dell'accertamento nei confronti della società. Nel caso che ci occupa l'impugnazione è stata svolta da soggetto che non riveste anche la qualifica di legale rappresentante della contribuente società, ma da soggetto, socio, che ha impugnato in proprio l'accertamento diretto al socio, contestando specificamente la legittimità-fondatezza e prova dell'accertamento intervenuto nei confronti della società, accertamento che costituisce presupposto di quello effettuato in capo ai soci per i maggiori redditi loro imputati conseguentemente alla realizzazione da parte della società di utili extra contabili. Va evidenziato al riguardo che da un lato non vi è stata una formale impugnazione diretta della ricorrente in qualità di legale rappresentante della società nei confronti dell' avviso di accertamento diretto nei confronti della società, e, dall'altro comunque va assicurata la possibilità per i soci della società a ristretta base sociale di contestare i presupposti fondanti gli accertamenti nei propri confronti di un maggior reddito fondato sull'accertamento di utili extra contabili accertati in capo alla società, a maggior ragione se si considera che l'accertamento in capo alla società non è definitivo. A giudizio della Corte adita, in assenza di accertamento definitivo in ordine ad atti presupposti degli accertamenti indirettamente impugnati nel presente giudizio, e in assenza di qualsiasi giudicato avente ad oggetto l'accertamento della pretesa tributaria nei confronti della società, va riconosciuto il diritto di difesa autonomamente esercitabile da ciascun contribuente per contestare i presupposti della pretesa tributaria nei propri confronti, quando gli stessi non siano stati definitivamente accertati o in atto dell'ufficio divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione o perché oggetto di accertamento giurisdizionale non più impugnabile. A rafforzare quanto ritenuto, la Corte osserva che in un caso in cui vi era stato un giudicato di annullamento dell'avviso di accertamento ad una società a base azionaria ristretta per vizi del procedimento, la Corte di Cassazione aveva stabilito che un tale annullamento non incide sul giudizio relativo alla pretesa nei confronti dei soci per il reddito di partecipazione:
“L'annullamento per soli vizi del procedimento dell'avviso di accertamento emesso a carico della società di capitali a ristretta base partecipativa, per ricavi non contabilizzati, non incide sulla pretesa portata con l'avviso per il reddito da partecipazione, non formandosi un giudicato sostanziale ma solo formale, sicché, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale, non determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento notificato al singolo socio per la percezione di maggiori utili societari” (Cassazione civile sez. trib., 12/06/2023, n.16544).
Si può ritenere, pertanto, con riferimento al caso di specie, che a fronte di un accertamento non definitivo o sul quale non vi è stato alcun giudicato sostanziale, gli accertamenti diretti ai singoli soci ben possano essere da questi impugnati facendo valere l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa erariale nei confronti della società per valutare e accertare da parte del giudice la legittimità e/o fondatezza della pretesa erariale nei confronti dei soci.
Dovranno, pertanto, essere esaminate le doglianze della contribuente socia della società, con riferimento ai presupposti di legittimità, fondatezza e prova, nel merito dell'accertamento intervenuto nei confronti della società, di cui ai ricorso proposto dalla socia avverso l'avviso di accertamento per l' annualità 2017.
Sempre in via preliminare va evidenziato che l'avviso di accertamento in questione fa seguito alla notifica dell'avviso di accertamento n. TFK030300006/2024, emesso dalla Direzione Provinciale di Avellino, relativamente al periodo di imposta 2017, emesso nei confronti della società Società_1 S.R.L. (P.IVA_1 e P.IVA P.IVA_2) esercente l'attività di trivellazioni e perforazioni con il quale ha accertato un reddito d'impresa pari ad € 11.434.931,00, determinando, ai sensi dell'art. 41bis del D.P.R. n. 600/73 un maggior reddito di capitale di € 3.324.135,00, in conformità all'art. 47 del TUIR, in ragione della quota di partecipazione del 50% detenuta nell'anno d'imposta oggetto del presente controllo, nella predetta società.
Dall'originaria attività accertativa in capo alla società iniziata a seguito di accesso e verifica da parte della
G.d.F. Tenenza di Baiano, emergeva che per l'anno di imposta 2017, la società rappresentava un evasore totale, in quanto sebbene esercente un'attività commerciale, ponendo in essere operazioni imponibili in qualità di cedente/prestatore e avendo a disposizione mezzi e macchinari, nonché lavoratori dipendenti trasmetteva le dichiarazioni Mod. Redditi/2018, Mod. IRAP/2018 e Mod. IVA/2018 nonché le Comunicazioni
Liquidazioni Periodiche IVA prive dei dati contabili. Seguivano specifiche indagini finanziarie sia nei confronti della Società sia nei confronti del rappresentante legale pro tempore, Sig. Nominativo_2. Alla luce delle risultanze raccolte nel corso delle attività di controllo, la Guardia di Finanza elevava nel PVC contestazioni riferite all'anno di imposta 2017 e relative ai settori impositivi IRES, IRAP e IVA, che l'Ufficio confermava in sede di accertamento. Dai dati dello spesometro integrato e dall'esito delle indagini finanziarie l'Ufficio procedeva ai sensi dell'art. 39, co. 2, lettere a), c) e d) del D.P.R. n. 600/1973 ai fini IRES e IRAP e nonché dell'art. 55, co. 1 e 2, del D.P.R. n. 633/1972 ai fini IVA, alla ricostruzione della base imponibile con il metodo induttivo;
nel PVC venivano contestate in capo alla societa per l'anno di imposta 2017 maggiori operazioni imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA per € 5.720.412 ed elementi negativi di reddito deducibili, pari ad € 1.846.144, sulla base dei dati ricostruiti rilevati dalla Guardia di Finanza tramite 1'applicativo Dorsale
Informativa, Serpico Profilato e Spesometro Integrato, ed in applicazione dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, procedeva alla ricostruzione della base imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA mediante il ricorso alle indagini finanziarie valorizzando quali componenti positivi di reddito non dichiarati i versamenti e prelevamenti sui conti correnti della società e dell'amministratore per un ammontare complessivo pari ad € 7.560.663 considerando quali elementi positivi di reddito non dichiarati anche i prelevamenti non giustificati riscontrati dai conti correnti;
in definitiva l'Ufficio procedeva all'accertamento fini IRES, ai sensi dell'art. 39, co. 2, lettere a), c) e d) e dell'art. 40 del D.P.R. n. 600/1973, dell reddito d'impresa in € 11.434.931, ai fini IRAP, ai sensi dell'art. 5 e dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 446/1997, un maggior valore della produzione netta pari ad
€ 11.434.931 ed ai fini IVA, ai sensi dell'art. 55, co. 1 e 2, e dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972, un volume d'affari pari ad € 9.876.522,00 con relativa imposta sul valore aggiunto calcolata con aliquota al 22% pari a
€ 2.172.835,00.
I e II Con primo e secondo motivo di gravame la ricorrente eccepiva la violazione dell'art.
5-ter nel D.lgs
19 giugno 1997, n. 218, mancanza del contraddittorio preventivo obbligatorio e la violazione degli art. 7 e
6-bis, della L. n. 212/2010, nonché dell' art. 42, c. 2, d.p.r. n. 600/1973, difetto di motivazione rafforzata dell'atto impositivo, per non aver l'ufficio consentito alla stessa di partecipare al procedimento di formazione dell'atto-presupposto (l'avviso di accertamento societario), avendo omesso di notificarle l'invito a comparire notificato esclusivamente alla società e di conseguenza l'assenza di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione dell'atto di acertamento.
Tali motivi risultano inconferenti. Occorre innanzitutto rilevare che l'Ufficio ha dato seguito alle conseguenti attivita' accertative nei confronti della società partecipata dalla ricorrente, con le quali l'Ufficio accertava un maggior reddito d'impresa. Dalla documentazione allegata dalla resistente la fase del contradditorio con la società non risulta attivata dalla stessa a seguito di specifico invito.
Osserva questa Corte che l'avviso di accertamento che nella motivazione faccia rinvio per relationem alle conclusioni contenute in un prodromico avviso di accertamento, redatto nei confronti di altri soggetti non e' illegittimo per carenza di motivazione, non pregiudicando il pieno esplicarsi del diritto di difesa del ricorrente, laddove quessto è stato allegato all'atto che lo richiama ovvero che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. In tema trova applicazione l'articolo 7, comma 1, della legge 212/2000, prevede che, se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama e l'articolo
42, comma 3, del Dpr 600/1973, prevede che se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e l'articolo 56 del Dpr 633/1972, di identico contenuto.
A fronte del quadro normativo, nel caso de quo, in cui l'atto richiamato allegato riguardi in motivazione atti di terzi, estranei al contibuente e, in possesso del medesimo contribuente, questi e' posto nella condizione di avere piena conoscenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto presi in considerazione. Ed infatti, trattandosi di documentazione posseduta dal destinatario dell'avviso, va rilevata la mancata lesione del suo diritto di difesa (cfr, in particolare, Cassazione 18073/2008 e, da ultimo, Cassazione 15625/2015, Cassazione
407/2015, Cassazione 15327/2014). Occorre oltretutto rilevare, che l'Ufficio, nell'avviso impugnato, non solo richiama in motivazione atti di accertamento nei confronti delle societa', ma ne riproduce il contenuto essenziale, ovvero l'insieme di quelle parti dell'atto che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cassazione 20551/2013). Trattasi, nel caso di specie, di applicazione della tecnica di combinazione tra richiamo e trascrizione con cui l'Ufficio, condividendo le conclusioni del precedente atto accertativo allegato cui fa riferimento, intende realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi comunque conoscibili al contribuente, non arreca assoluto pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio. Tale costrutto motivazionale e' sufficiente ad individuare la causa giustificativa del recupero a tassazione in relazione al contenuto dell'atto richiamato, senza che da cio' derivi una lesione del diritto di difesa del contribuente, diritto che puo' esplicitarsi per la concreta posibilita' di acquisizione aliunde della necessaria documentazione e di altri elementi probatori, forniti dall'Ufficio nel caso di specie, idonei, a dimostrare la insussistenza della pretesa fiscale.
L'Ufficio pertanto non ha del tutto omesso di indicare gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento,
e ha proceduto sinteticamente alla disamina logica e giuridica degli elementi circostanziali posti a fondamento della pretesa, rendendo in tal modo possibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicita' del suo ragionamento.
Con riferimento all'eccepita violazione, illegittima e/o falsa applicazione dell'art.
6-bis, l. n. 212/2000, immotivata assenza della fase di contraddittorio preventivo obbligatoriamente previsto per legge, va evidenziato che conformemente a quanto previsto dall'art.
6-bis. comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n.
212, al fine di garantire lo svolgimento del contradditorio informato ed effettivo, prima della notifica dell'impugnato avviso di accertamento, l'Ufficio ha proceduto all'invio dello schema di atto n.
TF5T210000303/2024, notificato in data 11/12/2024, con conseguente attivazione del contraddittorio da parte della ricorrente, a cui non faceva seguito alcuna attività stante la necessità di acquisire documentazione e/o compulsare il rappresentante legale della società affinché si attivi presso la DP di Avellino e giustifichi in autotutela la pretesa erariale. Al riguardo l'articolo 6 bis della Legge 212/2000 (Principio del contraddittorio) introdotto dall' art. 1 del Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 21 e in vigore dal 18/01/2024, dispone che Nominativo_3 quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Il decreto Mef del 24 aprile 2024, pubblicato nella GU n. 100 del 30/04/2024, elenca nel dettaglio le ipotesi di esclusione tra le quali, all' articolo 2 comma 1 lettera b) tra gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, indica espressamente gli accertamenti parziali effettuati ai fini Iva e imposte dirette ai sensi dell' art. 41 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e gli atti di recupero di cui all'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati. Dall'allegato avviso di accertamento risulta incontroverso che l'Ufficio ha proceduto all'accertamento ai sensi dell'art. 41 bis del D.P.R. 600/73 accertando il reddito di capitali, fattispecie che esonerava oltretutto dall'obbligo del contraddittorio informato ed effettivo ai sensi dell'art. 6 bis della Legge
212/2000.
Del tutto inconferente è l'eccezione di mancata attivazione del contraddittorio ed omessa notifica del PVC con riferimento all'accertamento societario nei confronti della ricorente, stante l'evidente mancanza di qualsivoglia potere di rappresentanza del soggetto giuridico accertato e la regolare avvenuta notifica, nel caso di specie, degli atti alla società, nella persona del legale rappresentante pro tempore.
III e V Con ulteriori motivi di gravame la ricorrente eccepiva l'infondatezza in fatto e diritto del presunto dividendo attribuito in conseguenza del maggior reddito accertato in capo alla società e l' infondatezza del reddito societario accertato da cui scaturisce il preteso occulto dividendo.
Tali motivi risulatano fondati. L'ufficio ritiene erroneamente che le argomentazioni ed eccezioni nel merito del maggior reddito accertato nei confronti della società avrebbero dovuto e potuto essere avanzate solo nel giudizio di impugnazione dell'avviso societario (regolarmente notificato), e non nell'odierna sede in cui si controverte dell'imputazione a valle degli utili occulti già accertati in capo alla società. All'uopo viene richiamata un precedente della Corte di Cassazione per cui allorquando “l'accertamento nei confronti del socio è comunque formalmente indipendente da quello svolto nei confronti della società, costituendo quest'ultimo unicamente il presupposto di fatto, ma non la condizione dell'accertamento nei confronti del socio stesso, con la conseguenza che, ad esempio, anche il vizio di notifica attinente all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non impedisce l'accertamento nei confronti del socio” (cfr.,
Cass., n. 39285 del 2021) ed in via gradata, e solo per mero tuziorismo argomentativo e narrativo, senza voler minimamente consentire nel merito la discussione dell'avviso di accertamento societraio, reiterava la motivazione dell'allegato avviso di accertamento societario emesso su elementi precisi e concordanti che soddisferebbero l'onere della prova circa la ripresa fiscale, oramai cristallizzata. La tesi dell'Ufficio per cui allorquando, come nella fattispecie, il reddito nei confronti della società risulti accertato in maniera definitiva, il giudizio nei confronti del socio, per quanto attiene all'esistenza degli utili extracontabili realizzati dalla società, sarebbe pregiudicato dall'esito dell'accertamento effettuato nei confronti della società stessa, con preclusione della contestabilità dei presupposti e del fondamento dell'accertamento emesso a carico della società, e con la conseguenza che il Giudice, preso atto della pacifica definitività dell' avviso di accertamento emesso nei confronti della società non potrebbe entrare nel merito della sua fondatezza, risulta superata alla luce di quanto evidenziato con riferimento alla sopra esplicata questione pregiudiziale.
Dovranno, pertanto, essere esaminate le doglianze della contribuente socia della società, con riferimento ai presupposti di legittimità, fondatezza e prova, nel merito dell'accertamento intervenuto nei confronti della società, di cui al ricorso proposto dalla socia avverso l'avviso di accertamento per l' annualità 2017. Ad avviso della Corte adita è senz'altro legittimo il ricorso da parte dell'Ufficio all'accertamento induttivo, ai sensi dell'art. 39, co. 2, lettere a), c) e d) del D.P.R. n. 600/1973 ai fini IRES e IRAP e nonché dell'art. 55, co. 1 e 2, del D.P.R. n. 633/1972 ai fini IVA, per la ricostruzione della base imponibile alla luce della mancata esibizione della documentazione contabile ed extra contabile della società, come evidenziato nell' avviso di accertamento a carico della società prodotto dall'Ufficio, che deve ritenersi qui richiamato con riferimento ai rilievi ivi riportati. La contribuente socia della società non ha specificamente contestato l'esistenza delle anomalie contabili e non, rilevate dall'Ufficio accertatore, né ha sostanzialmente contestato l'utilizzo del metodo induttivo utilizzato dall'Ufficio ex art. 39 c. 2 del DPR n. 600 del 1973, ma ha contestato la valenza, anche sotto il profilo della prova per presunzioni semplici, degli elementi di prova presuntiva utilizzati dall'Ufficio per l' annualità in esame: a fronte della mancata esibizione della documentazione contabile ed extra contabile l'Ufficio ha determinato i ricavi della società attraverso la valorizzazione di alcuni dati parziali rilevati dalla Guardia di Finanza tramite 1'applicativo Dorsale Informativa - Serpico Profilato - Spesometro
Integrato, e mediante il ricorso alle indagini finanziarie valorizzando genericamente quali componenti positivi di reddito non dichiarati i versamenti e prelevamenti sui conti correnti della società e dell'amministratore.
A tal proposito va evidenziato che sebbbene l'Ufficio, con l'accertamento induttivo puro, di cui all'articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973, procede alla ricostruzione della posizione fiscale del contribuente, attraverso procedure di quantificazione e qualificazione della base imponibile, che prescindono dalla documentazione contabile, avendo l'Amministrazione finanziaria la facoltà di disattenderle, al verificarsi di una serie di ipotesi normativamente disciplinate, o in presenza di gravi patologie dell'impianto contabile, ovvero in assenza dello stesso, mediante l'utilizzo di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, quale strumento utilizzato per poter ricostruire il reddito/volume d'affari dell'impresa, tuttavia nella individuazione del reddito imponibile è necessario riconoscere anche tutti i costi ed eventuali altri oneri che documentalmente il contribuente riesce a provare. La Corte di Cassazione, nel corso degli ultimi anni, ha più volte avuto modo di evidenziare che tale tipo di accertamento induttivo deve tendere alla determinazione dell'effettiva capacità contributiva del contribuente (sentenza n. 5659 /2020 e sentenza n. 5800/2020). Tant'è che già con l'ordinanza n. 6831/2018, il massimo organo di legittimità aveva affermato che “In tema di accertamento induttivo delle imposte sui redditi, l'Amministrazione è tenuta a ricostruire la situazione reddituale complessiva del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del reddito, purché emergenti dagli accertamenti o dimostrate dal contribuente, su cui grava l'onere della prova dei costi deducibili dall'ammontare dei ricavi induttivamente determinati (Cassazione n. 22266 /2016)”. Infatti, l'Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento induttivo, deve assoggettare a imposta, come reddito d'impresa, il profitto netto, anziché quello lordo, in ossequio al parametro costituzionale della capacità contributiva di cui all'articolo 53
Costituzione (Cassazione n. 26748/2018). Ancora di recente – Cassazione n. 10192/2023 – gli ME sono intervenuti sulla questione di fronte ad un avviso di accertamento per omessa dichiarazione di redditi, ricostruita attraverso i dati forniti in base al cosiddetto “spesometro”, dove il contribuente lamentava sostanzialmente il mancato riconoscimento delle fatture di costo emesse dalla fornitrice (a tale censura replicava l'Ufficio, osservando che, non avendo la ricorrente mai fornito alcuna indicazione in ordine all'attività effettivamente svolta, gli era inibito un calcolo, anche solo induttivo, dei costi deducibili). Orbene, per i giudici di Indirizzo_1, è vero che in caso di omessa presentazione della dichiarazione l'Ufficio è abilitato a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al comma 3, dell'articolo 38, D.P.R. 600/ 1973, “sul presupposto dell'inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti" (Cassazione n. 19174/2003; Cassazione n. 2605/2000)”, tuttavia quanto all'accertamento globalmente induttivo del reddito d'impresa, vale sempre la regola che il fisco deve ricostruire il reddito, tenendo conto anche “delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinandole induttivamente e/o presuntivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva, venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto”. Anche in tema dei c.d. accertamenti bancari, la Corte di Cassazione ha affermato che, tenuto conto dei princìpi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 31 gennaio 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente;
e ciò affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato sulle presunzioni di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 rispetti quanto più possibile il principio di capacità contributiva, di modo che il reddito imponibile del contribuente va rideterminato riconoscendo una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi in relazione ai ricavi accertati, avvalendosi anche - se del caso - dell'ausilio di consulenza tecnica d'ufficio. La
Corte ha richiamato la citata sentenza n. 10 del 2023, con la quale i giudici costituzionali hanno fornito un'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600/1973 - nella parte in cui tale norma pone la presunzione per la quale i prelevamenti sul conto corrente, se non risultano dalle scritture contabili, sono considerati ricavi dell'imprenditore commerciale, salvo che ne sia indicato il beneficiario – secondo la quale a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi "occulti", scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo opporre la prova presuntiva contraria e in particolare può eccepire la incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati.
Tale interpretazione adeguatrice si è resa necessaria in quanto, secondo la più risalente giurisprudenza di legittimità, l'Amministrazione finanziaria doveva riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d) del D.P.
R. n. 600/1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) era il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio potesse, o dovesse, procedere al loro riconoscimento forfettario.
L'interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale ha dunque evitato gli effetti irragionevoli di siffatta giurisprudenza che, quanto al regime della possibile prova contraria rispetto alla presunzione legale in esame, finisce per prevedere un trattamento più severo per il contribuente che abbia tenuto una contabilità complessivamente attendibile (e che può essere destinatario di un accertamento analitico-induttivo), rispetto a quello riservato al contribuente destinatario di un accertamento induttivo che abbia omesso qualsiasi contabilità ovvero ne abbia tenuta una complessivamente inattendibile o abbia posto in essere gravi condotte quale l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. In conclusione la Corte di Cassazione, con l'
Ordinanza del 21/11/2023 n. 32379 ha stabilito che il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione finanziaria, estrinsecando in motivazione i risultati del proprio giudizio;
in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, a tanto onerato dall'art. 2697, comma 2, c.c." (così, ancora, Cass. n. 28628/2021).
La ricorrente, nel merito della determinazione del reddito della società, evidenzia che l'ufficio si è limitato semplicemente, attraverso l'utilizzo del'applicativo Dorsale Informativa - Serpico Profilato - Spesometro
Integrato, ad individuare la sola differenza tra le operazioni attive e passive risultanti dai predetti strumenti, senza tener conto dell'incidenza di ulteriori costi, ovvero costo del personale dipendente, costi per ulteriori acqusti, ammortamenti, ed ulteriori deduzioni. A tal fine la ricorrente deduce che la società verificata, nell'anno di riferimento ha sostenuto costi complessivi per un totale di euro 6.313.930,15, di cui euro 897.183,67 per costi di acquisti materie prime ed altri acquisti finalizzati all'impianto ed al funzionamento del proprio processo produttivo, euro 1.740.527,00 acquisti di servizi e godimento beni di terzi, euro 3.463.526,95 salari e stipendi, euro 47.759,00 per ammortamenti ed euro 164.933,53 per Irap di competenza. A dimostrazione dei costi sostenuti allega al presente gravame copia dei Registri IVA vendite, Registri IVA acquisti, copia delle fatture emesse n. 340, copia delle fatture acquisti numerate progressivamente dalla n. 1 alla n. 2273, Libro unico del Lavoro dicembre 2017, perizia del Dott Manzi di determinazione del costo del personale dipendente, perizia del Prof Dott Nominativo_4 e Nominativo_5 di ricostruzione contabile effettiva della società e la determinazione del risultato di esercizio;
dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente si giunge alla valorizzazione di tutte le componenti di reddito di competenza dell'esercizio 2017 della società partecipata,
e del risultato di esercizio, ovvero una perdita d'esercizio (6.154.605,79 Ricavi di competenza dell'annualità
2017 – 6.313.930,15 Costi di competenza dell'annualità 2017).
La Corte adita ritiene che gli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione finanziaria risultano assolutamente parziali ed incompleti (essendo del resto del tutto irrealistico che una società possa fatturare, nei confronti di primaria clientela, oltre 6.000.000,00 di euro senza sostenere alcun costo per il personale dipendente, senza costi di ammortamento, senza acquisizione di alcun servizio, ecc.) e che, pertanto, le presunzioni indicate dall'Ufficio non risultano dotate dei caratteri di gravità, precisione e concordanza;
non vi è stata a livello istruttorio, nemmeno in questa sede, alcun approfondimento della prova contraria offerta dal contribuente in merito all'esistenza di costi certi ed ineludibili, in gran parte acquisibili, in possesso o facilmente vericabili dall'ufficio attraverso l'analisi dei dati presenti nell'Anagrafe Tributaria e Previdenziale, il cui onere, in contraddittorio, incombeva all'Ufficio; a fronte della consistente prova documentale offerta dal contribuente, a tanto onerato dall'art. 2697, e, con riferimento all'accertamento societario indirettamente impugnato per l' annualità 2017, accertata la mancata considerazione dei predetti costi certi e ineludibili,
l'accertamento deve considerarsi non supportato da idonea prova anche solo presuntiva.
Anche con riferimento alla determinazione del reddito attraverso la presunzione di cui all'art. 32 D.P.R. n.
600/1973, va evidenzaito che tale presunzione è relativa, ed il contribuente ha l'onere di opporvi prova contraria, mediante documentazione giustificativa specifica ed analitica, in grado di dimostrare che le somme movimentate sono pertinenti a ricavi e costi già considerati nella determinazione del reddito d'impresa ovvero non costituiscono redditi imponibili. A sostegno della ripresa a tassazione delle movimentazioni finanziarie,
l'ufficio richiamava l'esito delle indagini finanziarie condotte dai militari della Guardia di Finanza ovvero che
“gli importi derivanti dalle “indagini finanziarie” risultano, come riscontrato dalla documentazione contabile ufficiale acquisita al controllo, non documentati né tantomeno dichiarati per l'anno di imposta 2017 ….. dall'analisi di tutti i rapporti finanziari sopra indicati, sono stati estrapolati ed analizzati esclusivamente quelli che riportano reali operazioni finanziarie, escludendo a monte i rapporti che non evidenziavano operazioni di rilievo ai fini del controllo fiscale.
La Corte ritiene che l'Ufficio legittimamente può ricorrere alla presunzione per la quale i versamenti e i prelevamenti sul conto corrente, se non risultano dalle scritture contabili, sono considerati ricavi dell'imprenditore commerciale, salvo che ne sia indicato il beneficiario;
tuttavia tali presunzioni utilizzate dall'Ufficio per poter accertare i fatti (ignoti) di intervenuti ricavi non contabilizzati e dell'ammontare dei ricavi conseguenti ai versamenti ed ai prelevamenti non contabilizzati dalla società, devono essere caratterizzate da gravità, precisione, univocità e concordanza come previsto dall'art. 2729 CC.; la sussistenza di tali requisiti va valutata dal giudice analizzando analiticamente e nel loro complesso gli elementi presuntivi. Il requisito della precisione è riferito al fatto noto (versamento e/o prelevamento non riferibile ad operazione regolarmente annotata nelle scritture contabili) determinato nella realtà storica, quello della gravità al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della concordanza, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva.
Esaminiato l'accertamento societario afferente alla ripresa a tassazione dei versamenti e prelevamenti, va evidenziato che il fatto noto da cui prende le mosse la rideterminazione del reddito societario, risulta privo del requisito della precisione.
Si osserva in merito che parte ricorrente ha fornito giustificazioni ed argomentazioni logiche ed adeguatamente provate, che la Corte ritiene idonee, a dimostrare in parte la non riferibilità dei movimenti all'accertata società (errata attribuzione delle operazioni bancarie relative al conto corrente Banca_1 numero 8711) e la riferibilità dei versamenti e prelevamenti bancari ad operazioni imponibili già oggetto di accertamento ovvero che le indicate movimentazioni costituiscono pagamenti di costi di esercizio, ovvero emolumenti, pagamenti di fatture peri costi (riscontrando tutte le operazioni finanziarie recuperate a tassazione attraverso il riferimento alla relativa fattura o documentazione giustificativa, come da allegata documetazione probatoria fornita dalla ricorrente ed analiticamente ripartita per ciascun mese di esercizio dell'anno 2017). Trattasi di giustificazioni puntuali, circostanziate e documentate, avanzate solo in questa sede, e non contraddette in alcun modo dall'Ufficio. La Corte, per tali ragioni, ritiene che gli elementi presuntivi addotti dall'Ufficio per ritenere accertata l'esistenza di ulteriori ricavi non contabilizzati, rinvenienti dall'analisi dei movimenti finanziari, siano privi dei requisiti di gravità e concordanza che possano indurre a ritenere provata ai sensi dell'art. 2729 C.C. l'esistenza dei predetti ricavi.
Sempre nel merito va rilevato che l'avviso di accertamento emesso in capo alla societa', di cui la ricorrente socia con quota di partecipazione, per l'anno d'imposta 2017, oggetto di autonoma impugnazione, riguarda il maggior reddito accertato dall'Ufficio in capo alla società anche per effetto del mancato riconoscimento di costi dedotti dalla medesima che non avevano trovato riscontro nelle scritture contabili, non esibite dalla parte e non idoneamente verificati dagli accertatori attraverso l'analisi delle banche dati dell'Anagrafe
Tributaria, ma incontrovertibilmente riportati nel conto economico del bilancio redatto e depositato dalla società presso la CCIAA competente per l'anno d'imposta di riferimento.
A tal proposito va rilevato in generale che i componenti negativi di reddito d'impresa devono rispettare i principi della competenza economica e della prudenza, sulla base della disciplina fiscale, devono, inoltre, rispettare il principio di inerenza all'attivita' di impresa, nonche' gli ulteriori principi della certezza (i costi devono essere certi nell'esistenza) e determinabilita' (risultare determinabili nell'ammontare). A tal fine e' necessario che l'importo complessivo dei costi portati in deduzione risulti da atti o documenti probatori (oltre alle fatture prescritte dalla normativa devono risultare anche dalla documentazione tipica che sta alla base delle normali relazioni commerciali, quali ad esempio accordi, contratti e relative movimentazioni finanziarie) volti a consentirne la quantificazione oggettiva. I due requisiti, certezza e determinabilita' inoltre, devono coesistere, cosi' come stabilito dalla piu' autorevole giurisprudenza, ed in mancanza di uno solo di tali requisiti il costo non puo' essere riconosciuto ai sensi dell'art.109 del D.P.R. 917/86.
Senza entrare nel merito dell'eccepibile, ma non eccepita indeducibilità dei costi contabilizzati dalla società partecipata, va rilevato che per quanto attiene l' avviso di accertamento emesso nei confronti della socia, Sig.ra Nominativo_1, quale percepiente di utili distribuiti occultamente. il mancato riconoscimento della deducibilita' di costi (nel caso di specie costi per lavoro dipendente, ammortamenti, acquisto di servizi, ecc. idoneamente documentati per il 2017), con il maggior reddito accertato ed imputato in capo alla societa' non comporta la presunzione di distribuzione in capo al socio ricorrente, in caso di ristretta base sociale. E' proprio in forza del principio ribadito in piu' occasione dai giudici della Suprema Corte che l'accertamento di utili extracontabili in capo alla socielta' di capitali a ristretta base sociale consente di inferire la loro distribuzione tra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione, salva la facolta' per gli stessi di fornire la prova contraria costituita dal fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano, invece, stati accantonati dalla societa' ovvero da essa reinvestiti. Tale presunzione di distribuzione ai soci, in caso di Srl
a ristretta base societaria, non opera nel caso in esame in cui il maggior reddito accertato (rispetto a quello dichiarato) derivi dalla ripresa a tassazione di costi sostenuti, ma considerati indeducibili, in quanto tali costi fiscalmente indeducibili non vanno ad alterare civilisticamente il conto economico. Il costo indeducibile viene qualificato tale nel momento in cui avviene il disconoscimento nel suo significato fiscale, ma tale disconoscimento non avra' alcun impatto sull'esistenza civilistica della posta contabile;
con la conseguenza che l'impatto sul conto economico sara' limitato esclusivamente all'ammontare dell'imposta dovuta dalla società, essendo tali costi effettivamente sostenuti, e civilisticamente esistenti ed esposti, non potendosi ritenersi distribuiti extra bilancio risorse che sono state utilizzate per il sostenimento di costi succesivamente ritenuti fiscalmente indeducibili.
A giudizio della Corte, l'avviso di accertamento non risulta confacente alle evidenze e ragioni del recupero impositivo, in quanto le motivazioni contenute nell' opposto atto impositivo, non risultano idonee ad incidere sui fatti rilevati e non sono integrati dai presupposti indicati dall'art. 2729 c.c., di concordanza, gravita' e precisione. La circostanza dell' avvenuta rideterminazione del reddito conseguito dalla societa', ovvero la rideterminazione del solo reddito fiscale imponibile della società, rappresentano indubbi evidenze a contrastro dell'operato dell'Ufficio. Tali evidenze, esaminate da questa Corte, non risultano dotate dei presupposti di cui all'art. 2729 c.c., di concordanza, gravita' e precisione, circostanze sulle quali si deve basare l'attivita' accertativa e l'atto impugnato non è supportato dai requisiti di gravita' precisione e concordanza che consentono l'uso delle presunzioni ai sensi degli articoli 39 e 40 del dpr 633/72.
Si aggiunga che nell'evidenziare che anche se l'Ufficio provasse definitivamente la indeducibilità dei costi dedotti dalla societa' partecipata, va richiamato il recente indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte che con l'Ordinanza n. 31878 del 27 ottobre 2022, secondo cui e' appena il caso di sottolineare che il comma
5 bis dell'art.7 d.lgs. n.546/1992, introdotto con l'articolo 6 della legge n. 130/2022, ha ribadito, in maniera circostanziata, che l'onere probatorio delle avvenuta distribuzione di utili a fronte di costi disconosciuti fiscalmente grava in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, anche qualora, come nel caso di specie, vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni;
la predetta norma non stabilisce un onere probatorio diverso o piu' gravoso rispetto ai principi gia' vigenti in materia, ma e' coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale. Avendo parte ricorrente scalfito con le sue asserzioni le ragioni su cui si fonda l'inferenza della pretesa erariale nei propri confronti, e contrastato in modo sufficiente i presupposti giuridici e di fatto della pretesa, enunciato e/o allegato in motivazione i fatti istruttori utilizzati, e soprattutto fornito prova certa e presuntiva, specifica, puntuale, circostanziata e sufficiente, la Corte ritiene, su tale punto, che il ricorso debba essere accolto stante la illegittimita' per insufficienza di prova dell' avviso di accertamento in capo al socio e come tale non idoneo a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva contenuta nell' atto impugnato.
In definitiva, la Corte ritiene che l'Ufficio resistente non abbia assolto il proprio onere probatorio, neppure sulla scorta dell'invocata prova presuntiva, per difetto dei presupposti di cui all'art. 2729 C.C., con conseguente rideterminazione del reddito societario nell'anno 2017. Ritenendo non provata l'esistenza in capo alla società dei ricavi e utili non contabilizzati, così come determinati nell'accertamento in capo alla società, deve conseguentemente ritenersi che non può operare la presunzione di distribuzione di utili occulti ai soci di società a ristretta base sociale, fondata sull'esistenza dell' ammontare di ricavi ed utili non contabilizzati in capo alla società, non debitamente provata dall'Ufficio.
La decisione sul punto pregiudiziale e dirimente comporta l'assorbimento di ogni altra questione e motivi di ricorso.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
La presentazione solo in questa sede della documentazione societaria utile alla ricostruzione della posizione reddituale della società suggerisce a questa Corte di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Napoli accoglie il ricorso e compensa le spese.
Cosi' deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Stefano Aprile