Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 26/01/2026, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01568/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08457/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8457 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Padula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Azienda Sanitaria Locale Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Micheli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Salute, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del giudizio medico della commissione medica della ASL Roma 2 del -OMISSIS-, di estremi ignoti, di rinnovo della patente cat. B con riduzione della validità a 2 anni;
- del provvedimento della Motorizzazione civile di rinnovo della patente cat. B con riduzione della validità a 2 anni, di estremi ignoti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi:
- il verbale delle operazioni compiute dalla commissione medica della ASL Roma 2 il -OMISSIS-, per quanto riguarda la visita della Sig.ra -OMISSIS-, allo stato non conosciuto;
- la relazione della commissione medica della ASL Roma 2 ai fini del rilascio della patente, allo stato non conosciuta;
e per l'accesso
alla documentazione richiesta alla ASL Roma 2 con pec del -OMISSIS-, mai riscontrata, e in particolare alla copia dell'intero fascicolo della ricorrente, comprensiva di tutti i documenti da ella prodotti ai fini della visita medica, al verbale delle operazioni compiute dalla commissione e a ogni ulteriore documento attestante le ragioni del giudizio medico espresso dalla commissione, previa declaratoria di illegittimità del diniego tacito opposto dall'Ente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero della Salute e di Azienda Sanitaria Locale Roma 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa DI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il giudizio medico della commissione medica della ASL Roma 2, di rinnovo della patente cat. B con riduzione della validità a 2 anni e il conseguente provvedimento della Motorizzazione civile di rinnovo della patente cat. B con riduzione della validità a 2 anni.
In particolare, deduce la ricorrente di essere affetta da diabete mellito di tipo 1 dall’età di 5 anni, condizione che non le ha impedito di ottenere, l’8 maggio 2015, la patente di guida con validità decennale.
Venendo a scadenza quest’anno il titolo di abilitazione alla guida, lo specialista diabetologo, che ha in cura la ricorrente, ha ritenuto necessario, alla luce della presenza di patologie concomitanti e legate al diabete, che la ricorrente si sottoponesse a visita presso la commissione medica della ASL, dal quale è risultato un profilo di rischio medio (medio/basso) con indicazione per il rinnovo decennale, raccomandando comunque il rinnovo per 10 anni.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 330, co. 14, e 331, co. 2, del d.P.R. n. 495/1992, nonché dell’allegato III, sez. C.1.1 e C.1.2, al d.lgs. n. 59/2011; violazione dell’art. 24 della Costituzione; eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza d’istruttoria.
Sostiene la ricorrente:
- che i provvedimenti sono illegittimi per difetto di motivazione;
- che per l’art. 331, comma 2, d.P.R. n. 495/1992 “Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento ”.
- che se la determinazione della commissione medica intende discostarsi dal parere del medico specialista deve recare adeguata motivazione circa le ragioni per cui ritiene di dissentire da tale raccomandazione.
L’ASL si è costituita eccependo il difetto di legittimazione.
Il Ministero si è costituito depositando una relazione.
Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Asl, in quanto la Commissione medica che esegue gli accertamenti in questione è incardinata presso la stessa ASL.
Nel merito il ricorso è fondato, per difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati.
In base all’art. 331, comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “ Se il medico accertatore … prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall’articolo 126 del codice, rilascia all’interessato un’attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall’ordinamento ”.
Dunque, fermo restando che la verifica dei requisiti psichici e fisici per l’abilitazione alla guida è espressione di discrezionalità tecnica, che assume a base le cognizioni della scienza medica e specialistica e dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale, comek tale sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo se non per le ipotesi di inattendibilità, irragionevolezza o vizi logici degli atti impugnati, tuttavia all’interessato deve essere resa nota la motivazione per la quale il medico ritiene la necessità di una diversa durata di efficacia della patente.
Nel caso di specie, il certificato medico non contiene alcuna motivazione al riguardo, né risulta che al ricorrente sia stato consegnato un documento riservato ove tale motivazione è esplicitata.
La relazione in atti a firma del Presidente della Commissione medica locale per quanto indichi idonee motivazioni ed espliciti l’articolata considerazione svolta dalla stessa in ordine alla necessità di limitare la durata di efficacia della patente, si risolve in un’inammissibile integrazione postuma della motivazione dei provvedimenti gravati.
Ne consegue pertanto l’illegittimità per violazione di legge sostanziatasi nella carenza di motivazione del provvedimento adottato dalla Commissione medica locale presso l’ASL Roma 2 nella parte in cui prevede un termine di validità della patente fissata in due anni, senza indicare alcuna motivazione, fatta salva la riedizione del potere amministrativo e l’adozione di ulteriori determinazioni al riguardo.
Tanto comporta che l’Amministrazione (nella persona della Commissione medica locale) dovrà rideterminarsi sulla durata di efficacia della patente di guida, essendo precluso all’autorità giudiziaria di sostituirsi nell’esercizio di un potere amministrativo non ancora esercitato (art. 34 co. 2 c.p.a.).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione.
Le spese sono seguono la soccombenza e sono liquidate come da corrispettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI IN OT, Presidente
DI LA, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DI LA | RI IN OT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.