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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/09/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 25.9.2025 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2514/2025
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Aniello Annunziata, con il Parte_1
quale elett.te domicilia come in atti Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. CP_1
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto, in via principale, l'accertamento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile e, in via subordinata, quello all'assegno mensile di invalidità civile ex L. 118/71, nonché il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3, co. 3 l. 104\92 a far data dalla domanda amministrativa del 12.10.2022. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione nella versione anteriore al d.l. 117/2025: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
1 Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalle parti ricorrenti. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui il presente ricorso non può essere considerato inammissibile. Nel merito la parte censura la consulenza tecnica del precedente giudizio sommario lamentando, in particolare, che il ctu sia incorso in un insufficiente approfondimento diagnostico perché avrebbe erroneamente considerato l'incidenza sulla sua capacità lavorativa generica delle patologie che l'affliggono, oltre a non aver adeguatamente valutato la difficoltà di inserimento sociale che da esse deriva. Preliminarmente occorre evidenziare ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità civile e, in via subordinata, dell'assegno mensile di invalidità civile ex L. 118/71, per superamento dei limiti reddituali imposti dalla legge, così come l'istituto resistente in sede di costituzione nel corso del giudizio sommario ha eccepito e provato. Incombendo sull'istante l'onere di provare una eventuale variazione della situazione reddituale, non assolto in questa sede, stante la stretta interdipendenza tra la fase sommaria del giudizio e quella ordinaria successiva, non può che ritenersi inammissibile il ricorso in opposizione limitatamente all'accertamento dei presupposti per i benefici assistenziali richiamati. Ad abundantiam, si osserva che il ctu, eccedendo l'incarico conferito, ha negativamente valutato i presupposti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile e dell'assegno mensile di invalidità civile. Nel dettaglio, il dott. , all'esito dell'accesso peritale del 22.10.2024, ha Per_1 riferito di un soggetto in buone condizioni generali, con ideazione, memoria ed intelligenza adeguate all'età ed alla cultura. Sulla base dei dati clinici e documentali ha diagnosticato all'istante: «1) Artrosi della colonna vertebrale con discopatie e con lieve impegno funzionale del rachide in soggetto in sovrappeso. Esiti di pregressa frattura composta del piatto tibiale esterno di sinistra con minima limitazione funzionale (cod. pat. 7105) 2) Cardiopatia ipertensiva in Prima Classe N.Y.H.A. (cod 6441) 3) Sindrome ansioso-depressiva (cod. 2207)» e ha concluso ritenendo che le infermità accertate conducono ad una percentuale di invalidità del 55%, situazione presente quantomeno a partire da tre mesi prima della visita peritale, dunque da agosto 2024. Tali determinazioni non sono messe in dubbio dalle considerazioni della parte istante, che si traducono, nella sostanza, in una mera richiesta di revisione del
2 convincimento espresso dal ctu, che non può da sola assumere rilievo al fine della decisione che ne occupa. Quanto, poi, alla condizione di disabilità ex art. 3, co 3 l. 104\92 (avendo il ctu valutato la parte portatrice di handicap secondo il comma 1, art. 3 della legge N° 104/92), vale, innanzitutto, precisare che nel riconoscimento del beneficio si tiene conto della difficoltà d'inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una persona risulta affetta. La parte istante, a tal proposito, ha evidenziato che lo svantaggio sociale derivante dal quadro morboso che la affligge assumerebbe incisiva rilevanza sul proprio vivere quotidiano aggravato dalla sintomatologia psicologica della sindrome ansioso- depressiva accertata. Su quest'ultima il ctu ha chiarito che: «La ricorrente negli ultimi tempi soffre di una sindrome ansioso-depressiva con maggiore componente di natura depressiva per la quale viene seguita dagli specialisti della propria ASL di appartenenza con controlli e terapia medica specifica (cymbalta cpr e circadin cpr), come si evince dalla documentazione agli atti. A questi disturbi psichici si può riconoscere il Cod. 2207 e quindi un'invalidità del 15 %». Il complesso morboso, dunque, non determina una riduzione dell''autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo. Puntuali e coerenti, dunque, sono le osservazioni del ctu che, a fronte della mera affermazione dell'interessata che l'esperto ha sottostimato il proprio complesso patologico, senza allegare alcunché a sostegno di un eventuale aggravamento della propria condizione, escludono gli estremi per il rinnovo degli accertamenti tecnici e, dunque, conducono ad una pronuncia di rigetto della domanda. CP_ Le spese di lite della fase di atp, avendo l documentato il superamento della soglia reddituale prevista per l'esenzione, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm 55/14, facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità, e ridotte ex art. 152 bis disp. att. cpc (per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità è possibile utilizzare lo scaglione tariffario compreso tra Euro 5201,00-26000,00, cfr Cass. 11887/2019; Cass. n. 38466/2021; Cass. n. 968/2022). Le spese del giudizio di opposizione, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. in calce al ricorso e non oggetto di contestazione, sono irripetibili (posto che l'autocertificazione prodotta nel giudizio successivo non può esplicare effetti nella precedente fase, cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n. 40400 del 16/12/2021). Spese di ctu vanno poste a carico delle parti in solido.
PQM
Il Tribunale:
- dichiara inammissibile la domanda con riferimento ai benefici della pensione d'inabilità e dell'assegno mensile di invalidità civile ex L. 118/71;
3 - rigetta la domanda con riferimento alla condizione di disabilità ex art. 3, co. 3 l. 104\92;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite della fase di atp CP_ nei confronti dell' , liquidate, già ridotte ex art. 152 bis disp. att. cpc, in € 936,00, oltre accessori come per legge;
- dichiara irripetibili le spese dell'opposizione;
- pone a carico delle parti in solido le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Nola, 25.9.2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Fucci
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