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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/10/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE SECONDA
In persona del Dott. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 73 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020
TRA la IG.ra , rapp.ta e difesa dall'Avv. Raffaella Auticchio, Parte_1 giusta procura in atti;
-Attore-
E il , in persona del sindaco pro tempore, rapp.to e Controparte_1 difeso dall'Avv. Silvia Campoli, giusta procura in atti;
-Convenuto-
NONCHÉ CONTRO la rapp.ta e difesa dall'Avv. Roberto Maria Controparte_2
Bagnarsi, giusta procura in atti;
OGGETTO: azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2051 c.c.;
CONCLUSIONI: all'udienza in trattazione scritta del 11.07.2025, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi e note depositate.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra , citava Parte_1 in giudizio il , al fine di chiedere che fosse condannato Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito del sinistro occorso in data 16.06.2018, allorquando, secondo la prospettazione attorea, l'attrice transitando in Piazza Garibaldi “inciampava in una lastra di marmo non integra, costituente parte della pavimentazione della Piazza stessa, cadendo rovinosamente a terra”. Deduceva in merito che: (i) la lastra di marmo difettosa non era, in alcun modo, segnalata;
(ii) in conseguenza della caduta, subiva varie lesioni che venivano accertate dall'ospedale A. Fiorini, in Terracina, presso il quale veniva trasportata, ove veniva diagnosticato un "Trauma cranico con breve perdita di coscienza, frattura ultimo metamero sacrale e contusioni multiple", che richiese il ricovero presso la stessa struttura ospedaliera, con una prognosi di 30 gg clin. s.c.; (iii) a seguito delle dimissioni ospedaliere, si sottopose a regolari visite mediche specialistiche di controllo, nonché ad esami specifici per verificare lo stato della frattura e lesioni subite;
(iv) il consulente di parte, periziava danni consistenti in I.T.T. di gg. 30, I.T.P. al 50% di giorni 60; un danno morate consistente nel terzo de danno biologico, con I.P. nella misura del 9%, e spese mediche conseguenti per € 300,00; (v) restavano inevase le richieste risarcitorie formulate, a mezzo missiva racc.ta a.r. del
22.06.2018, e con successiva racc.ta a mezzo pec del 26.07.2018.
Pertanto, chiedeva condannare la medesima al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite per il sinistro avvenuto. Con vittoria di spese di lite.
Costituitosi, il convenuto, preliminarmente chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo già Controparte_2 al fine di essere manlevato da ogni Controparte_3 richiesta risarcitoria e, nel merito, chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda risarcitoria perché ritenuta infondata in fatto ed in diritto e, in via subordinata, condannare la compagnia assicuratrice al pagamento in favore dell'avente diritto. Con vittoria di spese, come per legge.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva eccependo: (i) la violazione del termine di cui agli artt. 1913 c.c. e 1915 c.c., oltre che del termine pattizio di cui all'art.
3.8 della polizza assicurativa sottoscritta dall'Ente, la quale prevedeva: "in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o all' intermediario, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.", (ii)
l'operatività della franchigia per € 2.500,00 in virtù dell'art. 4.3, della polizza;
(iii) il mancato riscontro probatorio della dinamica e del fatto storico dell'evento dedotto dall'attrice, in quanto non era intervenuta sul luogo dell'evento la Polizia Municipale;
(iv) la mancanza di nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento; (v) la colpa del danneggiato per le condizioni di piena visibilità diurna;
(vi) la non ricorrenza del requisito dell'inevitabilità dell'evento; (vii) l'impossibilità per l'Ente garantito di vigilare, impedire l'insorgenza di cause di pericolo o apporre rimedio, in virtù l'estensione del bene demaniale;
(viii) il concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno;
(ix) l'assenza di prova del danno. Pertanto chiedeva, in via preliminare, accertare e dichiarate la compagnia assicurativa non tenuto alla manleva per inoperatività della polizza dovuta alla violazione degli obblighi di avviso, pattizi e legali, da parte dell' e, in via CP_4 principale respingere le richieste risarcitorie dell'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via gradata ridurre il risarcimento per il concorso colposo del danneggiato e, in via ulteriormente gradata, ridurre il danno liquidato nella misura dell'importo di franchigia, previsto dalla polizza. Con vittoria di spese di lite.
Istruita la causa ed escussi i testi ammessi, veniva disposta CTU medico legale nella persona del Dott. . Persona_1
All'esito dell'istruttoria la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 11.07.2025.
Le parti concludevano come da rispettivi atti e scritti difensivi depositati.
La domanda attorea è parzialmente fondata, e pertanto va accolta, nei limiti che seguono.
Preliminarmente, va circoscritto l'ambito giuridico della prospettata responsabilità a quella disposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., a mente del quale “ciascuno è responsabile del danno causato dalle cose in custodia salvo che provi il caso fortuito”, spiegandosi il termine ciascuno in “colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa”, così potendosi individuare nell'Ente Comune, ove territorialmente è situata la cosa asseritamente costituente pericolo, il responsabile d'ogni danno per essa avvenuto (cfr. dal ult. Cass. Sent. n. 8879/2023). Pertanto, va dedotta la legittimazione passiva del convenuto, adito in giudizio.
Sul piano del struttura giuridica “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa e x art. 1227 c.c.
(bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n.
2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità
e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr. Cass., 27 aprile
2023, n. 11152, e conf. SS.UU. Sent. n. 20943/2022; Cass. Sez. 3, Ord. 1° febbraio 2018, nn.2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483).
Precisa la Suprema Corte, con Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n.26142, che: “al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il caso fortuito;
in senso stretto quanto atto giuridico integrante il fatto colposo
(concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo;
illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”.
Sul tema, Cass. Civ. Sent. n. 9315/2019, con la quale si è affermato che:
“in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (conf. Cass. n.15355/2025).
Pertanto, come chiarito già chiarito in numerose pronunce di legittimità, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela (cfr., in tema di responsabilità ex art. 2051, cod. civ., Cass., 01/02/2018, n. 2482, Cass.,
Sez. U., 30/06/2022, n. 20943).
Mentre è destinata unicamente al giudice l'esatta qualificazione della domanda nella configurazione di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051, ovvero di quella fondata sulla colpevolezza di cui all'art. 2043 c.c.
(cfr. Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21087; Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2017, n. 19002, secondo la quale: “il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante”.)
Sul piano dell'onere probatorio, il danneggiato è onerato solo della prova dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra la cosa ed il danno, mentre in capo al danneggiante, al fine dell'esonero di responsabilità, incombe la prova del caso fortuito, nei termini sopra riportati. (cfr. Cass. n.
79637/2012).
In riferimento al caso di specie, l'attrice ha correttamente provveduto al proprio onere probatorio versando in atti prova dell'insidia/trabocchetto, costituito da una buca presente nella pavimentazione, a mezzo di produzione di documentazione fotografica (doc. n. 9, fascicolo parte attrice)
e della testimonianza del teste escusso, IG. , il quale, Testimone_1 rispondendo affermativamente alle domande: “Vero è che, in data
16.06.2018 alle ore 11.05 circa, in Sonnino (LT), l'odierna attrice si trovava
a percorrere a piedi, Piazza Garibaldi?”; ed inoltre: “Vero è che, mentre
l'attrice percorreva Piazza Garibaldi sita in Sonnino (LT), giunta sulla
Piazza all'altezza in cui inizia Via AR TI (nei pressi del Bar Cellini), inciampava in una lastra di marmo disintegra, costituente parte della pavimentazione della Piazza, cadendo rovinosamente a terra?”, confermava il sinistro e la sua dinamica, come dedotti nel libello introduttivo del giudizio, precisando che “non vi era alcuna segnalazione che indicasse il dissesto”. Sicché, deve ritenersi provato il fatto storico costituito dalla caduta dell'attrice per il difetto della pavimentazione pedonale percorsa e dedursi la compatibilità del conseguente danno non patrimoniale, allegato.
Analizzata l'esclusione della responsabilità, nei tratti indicati dalla su citata giurisprudenza, si rileva che non è stata fornita dal convenuto alcuna prova circa l'eventuale caso fortuito o forza maggiore, quale causa esclusiva determinante dell'evento. Sul punto, però, va rappresentato che nella fattispecie il nesso causale tra l'evento e la responsabilità sia attinto dalla condotta colposa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c. 2° comma, in quanto, a parere di codesto giudicante, la caduta è stata causata dalla concorrente condotta colposa dell'attrice. Infatti, da una valutazione complessiva del quadro istruttorio delineatosi, lo stato dei luoghi al momento del sinistro, avvenuto in pieno giorno, avrebbe dovuto indurre l'attrice a tenere una condotta più diligente e cioè a fare più attenzione nel percorrere la piazza, che era ben conosciuta dall'attrice ed inoltre presentava una disconnessione non localizzata ma diffusa, tanto da poter essere esigibile una condotta connotata da maggior prudenza.
Di detta diffusa disconnessione della pavimentazione, da atto anche l'attrice nell'interpello, oltre che il teste escusso IG. . Testimone_1
Ciò accertato, a parere di questo giudicante, è provato il concorso di responsabilità e va, dunque, dichiarata la riduzione del risarcimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2051 c.c. e 1227, 2° co. c.c.; in proporzione alla quota di colpa che si ritiene di determinarsi nella misura del 40%, a carico dell'attrice, che avrebbe dovuto improntare la propria condotta alla massima prudenza e cautela atteso che la situazione di pericolo di caduta era evitabile, in ragione della normale percezione di pericolosità esigibile dal fruitore della via pubblica.
Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione del danno deve rilevarsi che con perizia medico-legale, che codesto giudicante fa propria in ragione della logica e motivata analisi condotta, il CTU nominato, a seguito della valutazione della documentazione medica prodotta in atti dall'attrice, ha concluso affermando la compatibilità del danno con il sinistro occorso e periziando che la lesione consistita nella frattura pertrocanterica femore destro, ha determinato: “esiti da pregressa frattura ultimo metamero sacrale, trauma cranico con breve perdita di coscienza”, ritenendo la menomazione dell'integrità psico-fisica permanente, nella misura del 5%, alla quale è seguita una inabilità temporanea assoluta al 100%, per gg. 33
(trentatre) ed un'inabilità temporanea relativa al 50%, per giorni 30 (trenta).
Pertanto, in relazione al quantum debeatur, il danno biologico riportato dall'attore, va liquidato con criterio equitativo sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunio, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità
e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (come da tabelle elaborate dal Tribunale di Milano anno
2024), per poi gradarsi in virtù ai correttivi di legge. Pertanto, considerati i
5 (cinque) punti di invalidità permanente accertata, parametrata all'età del danneggiato all'epoca del sinistro (67 anni), appare equo determinare in
€1.741,60 (millesettecentoquarantuno/60) il punto di danno biologico, così per complessivi €5.834,540 (cinquemilaottocentotrentaquattro/50), a titolo di risarcimento da danno biologico permanente, a cui vanno aggiunti
€3.795,00 (millecentocinquanta/00) per 33 (trentatre) giorni di invalidità temporanea totale (€ 115,00 per giorno) ed €1.725,00
(millesettecentoventicinque/00), per 30 (trenta) giorni di invalidità temporanea parziale al 50%(€ 57,50 per giorno), oltre che € 304,00
(trecentoquattro/00) per spese mediche risarcibili;
e così per un totale di
€11.658,00 (unidicimilaseicentocinquantotto/00). Detto importo va ridotto in virtù della concorrente responsabilità dell'attrice, ai sensi dell'art.1227, primo comma, c.c., del 40% e pari quindi ad € 6.994,80. Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi compensativi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, Sent. n.1712/95, come “lucro cessante”, computabili sul valore medio del credito dal dí del fatto alla presente decisione, che liquidati con criterio equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c., si determinano al saggio medio annuo del 1,50%. Sul detto totale delle somme, competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione sino al saldo effettivo, ai sensi dell'art.1282 c.c.
Nulla a titolo di danno morale non risultando in atti elementi in merito alla maggior lesione del bene costituzionalmente garantito idonee alla dimostrazione della sofferenza interiore conseguente l'accaduto, né di personalizzazione del danno, non avendo l'attrice fornito prova nella compromissione di aspetti dinamico-relazionali, ritenendosi pacifico l'orientamento giurisprudenziale che esclude la possibilità di liquidare automaticamente, ed in via equitativa, tali voci di danno, pur da ricomprendersi nell'ampia accezione di danno non patrimoniale (cfr.
Cassazione civile, Sez. III, sentenza 27/05/2019 n° 14364, secondo la quale: “La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano
a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” e conf. Ord. n. 15733/2022).
Nelle conseguenze dannose, come su liquidate, deve ritenersi inclusa anche la temporanea compromissione della capacità lavorativa generica.
Mentre, in riferimento al danno da inabilità lavorativa specifica, si rileva che in atti non è emersa alcuna prova della relazione tra la lesione subita e la compromissione della capacità lavorativa specifica della danneggiata, che all'epoca del fatto svolgeva la professione di imprenditrice (cfr. Cass. nn.19357/ 2007; 10905/2001, secondo la quali nel caso in cui la persona che abbia subito una lesione dell'integrità fisica già eserciti un'attività lavorativa e il grado d'invalidità permanente sia tuttavia di scarsa entità,
c.d. “micropermanenti”, un danno da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa è configurabile quando sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale). Come su detto nessun elemento ha fornito l'attrice in merito, pertanto la dedotta voce di danno non può essere riconosciuta.
Passando ad affrontare la domanda di manleva proposta dal nei CP_1 confronti della Compagnia assicurativa, in riferimento all'eccezione di violazione dei termini di cui agli artt. 1913 e 1915 c.c., oltre che a quello previsto nella polizza al punto 3.8., va dedotto quanto segue.
È notorio che il termine di comunicazione (di giorni tre dalla conoscenza del sinistro) è posto a tutela dell'assicuratore al fine di consentirgli di intervenire tempestivamente e poter accertare le cause del sinistro, senza che il decorrere del tempo possa consentire la dispersione o, anche, la distrazione delle prove. Infatti, l'art. 1913 c.c., prevede che non è dovuta comunicazione laddove l'assicuratore sia intervenuto, entro il termine, alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Va, ulteriormente evidenziato che per l'inoperatività della polizza, l'art. 1915 sancisce espressamente la necessità che l'assicurato abbia agito con dolo.
E la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, per la decadenza della garanzia, sia necessaria la dimostrazione del solo dolo generico, inteso nella cosciente volontà di non osservare il termine con modalità fraudolente, e non anche, del dolo specifico, corrispondente al precipuo fine di voler arrecare un danno (cfr. Cass. 30/09/2019, n.24210, secondo la quale: In tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le Parte_2 specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sè, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 co 2 c.c.). Con ciò deve ritenersi che, solo laddove venga provata la condotta cosciente e volontaria, può pronunciarsi la decadenza della copertura assicurativa, non potendo essa desumersi dal mero decorso del termine. Detta condotta non
è stata provata, essendosi limitata la compagnia assicurativa a dedurre lo spirare del termine, senza che sia intervenuta la comunicazione prevista dalla legge.
Residua, a questo punto, il solo carattere colposo della mancata comunicazione, che però, non ha condotto ad un effettivo pregiudizio, al quale sarebbe potuto corrispondere una riduzione dell'indennità in virtù dell'incidenza causale che il decorso del termine ha avuto nell'impedimento all'attività di raccolta delle prova o di soccorso, condividendosi l'orientamento della Suprema Corte, la quale ha ritenuto che l'inadempimento dell'obbligo dell'assicurato di dare all'assicuratore entro tre giorni avviso del sinistro, ai sensi dell'art. 1913 c.c., determina la perdita del diritto di indennità nel caso di inadempimento di cui sia dedotto e dimostrato il carattere doloso, dovendosi in mancanza presumere un inadempimento colposo per cui l'assicuratore ha soltanto il diritto ad una riduzione della indennità in ragione del pregiudizio effettivamente subito, così come dispone l'art. 1915 c.c., che è norma derogabile solo in favore dell'assicurato ai sensi del successivo art. 1932 c.c. (Cass. Sent. n.
89/1196).
Rispetto, invece, all'obbligo pattizio di comunicazione, va ritenuto, parimenti, che esso non conduca alla inoperatività delle polizza, in quanto la clausola, non presentando la specifica decadenza dell'indennità non assume portata precettiva, ma ordinatoria dal rapporto assicurativo. Inoltre deve mutuarsi la conclusione di operatività della polizza, già esposta per l'inadempimento dell'obbligo di legge, per l'assenza di prova di un concreto pregiudizio subito.
Pertanto, non può condividersi la tesi dell'assicuratore e l'eccezione di inoperatività della polizza, va respinta.
Va, invece, accolta la domanda dell'assicurazione alla riduzione dell'indennità in virtù della franchigia, stipulata in polizza, per € 2.500,00.
Per quanto rilevato, valutato e dedotto, la domanda attorea va parzialmente accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico del convenuto soccombente, in favore dell'attore, nella misura del 50% stante l' accertato concorso ex art 1227 c.c.
In riferimento a quelle tra il terzo chiamato ed il convenuto vanno ridotte di
1/2, in ragione dell'accoglimento della domanda di riduzione della garanzia.
Le spese di CTU graveranno su attore e convenuto nella rispettiva misura del 50%.
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
a) accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto, accertata la responsabilità del nella misura del 60% e dell' attrice Controparte_1 nella misura del 40%, in ordine al sinistro per cui è causa, condanna al pagamento, nei confronti della IG.ra , a titolo di risarcimento Parte_1 del danno, per € 6994,80 oltre lucro cessante come in motivazione ed interessi legali sulla somma dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
b) condanna il al pagamento della metà delle spese Controparte_1 legali nei confronti della IG.ra , quota che liquida in Parte_1
€1.524,00, oltre oneri ed accessori come per legge;
c) pone le spese di ctu a carico del , e della IG.ra Controparte_1
nella rispettiva misura del 50% Parte_1
d) condanna la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne il CP_1
delle somme poste a suo carico al netto dell'importo di franchigia
[...] di € 2.500,00;
E) condanna la al pagamento della metà Controparte_2 delle spese di lite in favore del convenuto, quota liquidata in € CP_1
1524,00 per competenze oltre accessori di legge.
Così deciso. Latina, 30 Ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE SECONDA
In persona del Dott. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 73 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020
TRA la IG.ra , rapp.ta e difesa dall'Avv. Raffaella Auticchio, Parte_1 giusta procura in atti;
-Attore-
E il , in persona del sindaco pro tempore, rapp.to e Controparte_1 difeso dall'Avv. Silvia Campoli, giusta procura in atti;
-Convenuto-
NONCHÉ CONTRO la rapp.ta e difesa dall'Avv. Roberto Maria Controparte_2
Bagnarsi, giusta procura in atti;
OGGETTO: azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2051 c.c.;
CONCLUSIONI: all'udienza in trattazione scritta del 11.07.2025, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi e note depositate.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra , citava Parte_1 in giudizio il , al fine di chiedere che fosse condannato Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito del sinistro occorso in data 16.06.2018, allorquando, secondo la prospettazione attorea, l'attrice transitando in Piazza Garibaldi “inciampava in una lastra di marmo non integra, costituente parte della pavimentazione della Piazza stessa, cadendo rovinosamente a terra”. Deduceva in merito che: (i) la lastra di marmo difettosa non era, in alcun modo, segnalata;
(ii) in conseguenza della caduta, subiva varie lesioni che venivano accertate dall'ospedale A. Fiorini, in Terracina, presso il quale veniva trasportata, ove veniva diagnosticato un "Trauma cranico con breve perdita di coscienza, frattura ultimo metamero sacrale e contusioni multiple", che richiese il ricovero presso la stessa struttura ospedaliera, con una prognosi di 30 gg clin. s.c.; (iii) a seguito delle dimissioni ospedaliere, si sottopose a regolari visite mediche specialistiche di controllo, nonché ad esami specifici per verificare lo stato della frattura e lesioni subite;
(iv) il consulente di parte, periziava danni consistenti in I.T.T. di gg. 30, I.T.P. al 50% di giorni 60; un danno morate consistente nel terzo de danno biologico, con I.P. nella misura del 9%, e spese mediche conseguenti per € 300,00; (v) restavano inevase le richieste risarcitorie formulate, a mezzo missiva racc.ta a.r. del
22.06.2018, e con successiva racc.ta a mezzo pec del 26.07.2018.
Pertanto, chiedeva condannare la medesima al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite per il sinistro avvenuto. Con vittoria di spese di lite.
Costituitosi, il convenuto, preliminarmente chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo già Controparte_2 al fine di essere manlevato da ogni Controparte_3 richiesta risarcitoria e, nel merito, chiedeva, in via principale, il rigetto della domanda risarcitoria perché ritenuta infondata in fatto ed in diritto e, in via subordinata, condannare la compagnia assicuratrice al pagamento in favore dell'avente diritto. Con vittoria di spese, come per legge.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva eccependo: (i) la violazione del termine di cui agli artt. 1913 c.c. e 1915 c.c., oltre che del termine pattizio di cui all'art.
3.8 della polizza assicurativa sottoscritta dall'Ente, la quale prevedeva: "in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o all' intermediario, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.", (ii)
l'operatività della franchigia per € 2.500,00 in virtù dell'art. 4.3, della polizza;
(iii) il mancato riscontro probatorio della dinamica e del fatto storico dell'evento dedotto dall'attrice, in quanto non era intervenuta sul luogo dell'evento la Polizia Municipale;
(iv) la mancanza di nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento; (v) la colpa del danneggiato per le condizioni di piena visibilità diurna;
(vi) la non ricorrenza del requisito dell'inevitabilità dell'evento; (vii) l'impossibilità per l'Ente garantito di vigilare, impedire l'insorgenza di cause di pericolo o apporre rimedio, in virtù l'estensione del bene demaniale;
(viii) il concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno;
(ix) l'assenza di prova del danno. Pertanto chiedeva, in via preliminare, accertare e dichiarate la compagnia assicurativa non tenuto alla manleva per inoperatività della polizza dovuta alla violazione degli obblighi di avviso, pattizi e legali, da parte dell' e, in via CP_4 principale respingere le richieste risarcitorie dell'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via gradata ridurre il risarcimento per il concorso colposo del danneggiato e, in via ulteriormente gradata, ridurre il danno liquidato nella misura dell'importo di franchigia, previsto dalla polizza. Con vittoria di spese di lite.
Istruita la causa ed escussi i testi ammessi, veniva disposta CTU medico legale nella persona del Dott. . Persona_1
All'esito dell'istruttoria la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 11.07.2025.
Le parti concludevano come da rispettivi atti e scritti difensivi depositati.
La domanda attorea è parzialmente fondata, e pertanto va accolta, nei limiti che seguono.
Preliminarmente, va circoscritto l'ambito giuridico della prospettata responsabilità a quella disposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., a mente del quale “ciascuno è responsabile del danno causato dalle cose in custodia salvo che provi il caso fortuito”, spiegandosi il termine ciascuno in “colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa”, così potendosi individuare nell'Ente Comune, ove territorialmente è situata la cosa asseritamente costituente pericolo, il responsabile d'ogni danno per essa avvenuto (cfr. dal ult. Cass. Sent. n. 8879/2023). Pertanto, va dedotta la legittimazione passiva del convenuto, adito in giudizio.
Sul piano del struttura giuridica “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa e x art. 1227 c.c.
(bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n.
2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità
e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr. Cass., 27 aprile
2023, n. 11152, e conf. SS.UU. Sent. n. 20943/2022; Cass. Sez. 3, Ord. 1° febbraio 2018, nn.2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483).
Precisa la Suprema Corte, con Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n.26142, che: “al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il caso fortuito;
in senso stretto quanto atto giuridico integrante il fatto colposo
(concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo;
illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”.
Sul tema, Cass. Civ. Sent. n. 9315/2019, con la quale si è affermato che:
“in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (conf. Cass. n.15355/2025).
Pertanto, come chiarito già chiarito in numerose pronunce di legittimità, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela (cfr., in tema di responsabilità ex art. 2051, cod. civ., Cass., 01/02/2018, n. 2482, Cass.,
Sez. U., 30/06/2022, n. 20943).
Mentre è destinata unicamente al giudice l'esatta qualificazione della domanda nella configurazione di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051, ovvero di quella fondata sulla colpevolezza di cui all'art. 2043 c.c.
(cfr. Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21087; Cass. civ., sez. I, 31 luglio 2017, n. 19002, secondo la quale: “il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante”.)
Sul piano dell'onere probatorio, il danneggiato è onerato solo della prova dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra la cosa ed il danno, mentre in capo al danneggiante, al fine dell'esonero di responsabilità, incombe la prova del caso fortuito, nei termini sopra riportati. (cfr. Cass. n.
79637/2012).
In riferimento al caso di specie, l'attrice ha correttamente provveduto al proprio onere probatorio versando in atti prova dell'insidia/trabocchetto, costituito da una buca presente nella pavimentazione, a mezzo di produzione di documentazione fotografica (doc. n. 9, fascicolo parte attrice)
e della testimonianza del teste escusso, IG. , il quale, Testimone_1 rispondendo affermativamente alle domande: “Vero è che, in data
16.06.2018 alle ore 11.05 circa, in Sonnino (LT), l'odierna attrice si trovava
a percorrere a piedi, Piazza Garibaldi?”; ed inoltre: “Vero è che, mentre
l'attrice percorreva Piazza Garibaldi sita in Sonnino (LT), giunta sulla
Piazza all'altezza in cui inizia Via AR TI (nei pressi del Bar Cellini), inciampava in una lastra di marmo disintegra, costituente parte della pavimentazione della Piazza, cadendo rovinosamente a terra?”, confermava il sinistro e la sua dinamica, come dedotti nel libello introduttivo del giudizio, precisando che “non vi era alcuna segnalazione che indicasse il dissesto”. Sicché, deve ritenersi provato il fatto storico costituito dalla caduta dell'attrice per il difetto della pavimentazione pedonale percorsa e dedursi la compatibilità del conseguente danno non patrimoniale, allegato.
Analizzata l'esclusione della responsabilità, nei tratti indicati dalla su citata giurisprudenza, si rileva che non è stata fornita dal convenuto alcuna prova circa l'eventuale caso fortuito o forza maggiore, quale causa esclusiva determinante dell'evento. Sul punto, però, va rappresentato che nella fattispecie il nesso causale tra l'evento e la responsabilità sia attinto dalla condotta colposa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c. 2° comma, in quanto, a parere di codesto giudicante, la caduta è stata causata dalla concorrente condotta colposa dell'attrice. Infatti, da una valutazione complessiva del quadro istruttorio delineatosi, lo stato dei luoghi al momento del sinistro, avvenuto in pieno giorno, avrebbe dovuto indurre l'attrice a tenere una condotta più diligente e cioè a fare più attenzione nel percorrere la piazza, che era ben conosciuta dall'attrice ed inoltre presentava una disconnessione non localizzata ma diffusa, tanto da poter essere esigibile una condotta connotata da maggior prudenza.
Di detta diffusa disconnessione della pavimentazione, da atto anche l'attrice nell'interpello, oltre che il teste escusso IG. . Testimone_1
Ciò accertato, a parere di questo giudicante, è provato il concorso di responsabilità e va, dunque, dichiarata la riduzione del risarcimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2051 c.c. e 1227, 2° co. c.c.; in proporzione alla quota di colpa che si ritiene di determinarsi nella misura del 40%, a carico dell'attrice, che avrebbe dovuto improntare la propria condotta alla massima prudenza e cautela atteso che la situazione di pericolo di caduta era evitabile, in ragione della normale percezione di pericolosità esigibile dal fruitore della via pubblica.
Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione del danno deve rilevarsi che con perizia medico-legale, che codesto giudicante fa propria in ragione della logica e motivata analisi condotta, il CTU nominato, a seguito della valutazione della documentazione medica prodotta in atti dall'attrice, ha concluso affermando la compatibilità del danno con il sinistro occorso e periziando che la lesione consistita nella frattura pertrocanterica femore destro, ha determinato: “esiti da pregressa frattura ultimo metamero sacrale, trauma cranico con breve perdita di coscienza”, ritenendo la menomazione dell'integrità psico-fisica permanente, nella misura del 5%, alla quale è seguita una inabilità temporanea assoluta al 100%, per gg. 33
(trentatre) ed un'inabilità temporanea relativa al 50%, per giorni 30 (trenta).
Pertanto, in relazione al quantum debeatur, il danno biologico riportato dall'attore, va liquidato con criterio equitativo sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunio, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità
e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (come da tabelle elaborate dal Tribunale di Milano anno
2024), per poi gradarsi in virtù ai correttivi di legge. Pertanto, considerati i
5 (cinque) punti di invalidità permanente accertata, parametrata all'età del danneggiato all'epoca del sinistro (67 anni), appare equo determinare in
€1.741,60 (millesettecentoquarantuno/60) il punto di danno biologico, così per complessivi €5.834,540 (cinquemilaottocentotrentaquattro/50), a titolo di risarcimento da danno biologico permanente, a cui vanno aggiunti
€3.795,00 (millecentocinquanta/00) per 33 (trentatre) giorni di invalidità temporanea totale (€ 115,00 per giorno) ed €1.725,00
(millesettecentoventicinque/00), per 30 (trenta) giorni di invalidità temporanea parziale al 50%(€ 57,50 per giorno), oltre che € 304,00
(trecentoquattro/00) per spese mediche risarcibili;
e così per un totale di
€11.658,00 (unidicimilaseicentocinquantotto/00). Detto importo va ridotto in virtù della concorrente responsabilità dell'attrice, ai sensi dell'art.1227, primo comma, c.c., del 40% e pari quindi ad € 6.994,80. Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi compensativi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, Sent. n.1712/95, come “lucro cessante”, computabili sul valore medio del credito dal dí del fatto alla presente decisione, che liquidati con criterio equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c., si determinano al saggio medio annuo del 1,50%. Sul detto totale delle somme, competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione sino al saldo effettivo, ai sensi dell'art.1282 c.c.
Nulla a titolo di danno morale non risultando in atti elementi in merito alla maggior lesione del bene costituzionalmente garantito idonee alla dimostrazione della sofferenza interiore conseguente l'accaduto, né di personalizzazione del danno, non avendo l'attrice fornito prova nella compromissione di aspetti dinamico-relazionali, ritenendosi pacifico l'orientamento giurisprudenziale che esclude la possibilità di liquidare automaticamente, ed in via equitativa, tali voci di danno, pur da ricomprendersi nell'ampia accezione di danno non patrimoniale (cfr.
Cassazione civile, Sez. III, sentenza 27/05/2019 n° 14364, secondo la quale: “La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano
a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” e conf. Ord. n. 15733/2022).
Nelle conseguenze dannose, come su liquidate, deve ritenersi inclusa anche la temporanea compromissione della capacità lavorativa generica.
Mentre, in riferimento al danno da inabilità lavorativa specifica, si rileva che in atti non è emersa alcuna prova della relazione tra la lesione subita e la compromissione della capacità lavorativa specifica della danneggiata, che all'epoca del fatto svolgeva la professione di imprenditrice (cfr. Cass. nn.19357/ 2007; 10905/2001, secondo la quali nel caso in cui la persona che abbia subito una lesione dell'integrità fisica già eserciti un'attività lavorativa e il grado d'invalidità permanente sia tuttavia di scarsa entità,
c.d. “micropermanenti”, un danno da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa è configurabile quando sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale). Come su detto nessun elemento ha fornito l'attrice in merito, pertanto la dedotta voce di danno non può essere riconosciuta.
Passando ad affrontare la domanda di manleva proposta dal nei CP_1 confronti della Compagnia assicurativa, in riferimento all'eccezione di violazione dei termini di cui agli artt. 1913 e 1915 c.c., oltre che a quello previsto nella polizza al punto 3.8., va dedotto quanto segue.
È notorio che il termine di comunicazione (di giorni tre dalla conoscenza del sinistro) è posto a tutela dell'assicuratore al fine di consentirgli di intervenire tempestivamente e poter accertare le cause del sinistro, senza che il decorrere del tempo possa consentire la dispersione o, anche, la distrazione delle prove. Infatti, l'art. 1913 c.c., prevede che non è dovuta comunicazione laddove l'assicuratore sia intervenuto, entro il termine, alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Va, ulteriormente evidenziato che per l'inoperatività della polizza, l'art. 1915 sancisce espressamente la necessità che l'assicurato abbia agito con dolo.
E la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, per la decadenza della garanzia, sia necessaria la dimostrazione del solo dolo generico, inteso nella cosciente volontà di non osservare il termine con modalità fraudolente, e non anche, del dolo specifico, corrispondente al precipuo fine di voler arrecare un danno (cfr. Cass. 30/09/2019, n.24210, secondo la quale: In tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le Parte_2 specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sè, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 co 2 c.c.). Con ciò deve ritenersi che, solo laddove venga provata la condotta cosciente e volontaria, può pronunciarsi la decadenza della copertura assicurativa, non potendo essa desumersi dal mero decorso del termine. Detta condotta non
è stata provata, essendosi limitata la compagnia assicurativa a dedurre lo spirare del termine, senza che sia intervenuta la comunicazione prevista dalla legge.
Residua, a questo punto, il solo carattere colposo della mancata comunicazione, che però, non ha condotto ad un effettivo pregiudizio, al quale sarebbe potuto corrispondere una riduzione dell'indennità in virtù dell'incidenza causale che il decorso del termine ha avuto nell'impedimento all'attività di raccolta delle prova o di soccorso, condividendosi l'orientamento della Suprema Corte, la quale ha ritenuto che l'inadempimento dell'obbligo dell'assicurato di dare all'assicuratore entro tre giorni avviso del sinistro, ai sensi dell'art. 1913 c.c., determina la perdita del diritto di indennità nel caso di inadempimento di cui sia dedotto e dimostrato il carattere doloso, dovendosi in mancanza presumere un inadempimento colposo per cui l'assicuratore ha soltanto il diritto ad una riduzione della indennità in ragione del pregiudizio effettivamente subito, così come dispone l'art. 1915 c.c., che è norma derogabile solo in favore dell'assicurato ai sensi del successivo art. 1932 c.c. (Cass. Sent. n.
89/1196).
Rispetto, invece, all'obbligo pattizio di comunicazione, va ritenuto, parimenti, che esso non conduca alla inoperatività delle polizza, in quanto la clausola, non presentando la specifica decadenza dell'indennità non assume portata precettiva, ma ordinatoria dal rapporto assicurativo. Inoltre deve mutuarsi la conclusione di operatività della polizza, già esposta per l'inadempimento dell'obbligo di legge, per l'assenza di prova di un concreto pregiudizio subito.
Pertanto, non può condividersi la tesi dell'assicuratore e l'eccezione di inoperatività della polizza, va respinta.
Va, invece, accolta la domanda dell'assicurazione alla riduzione dell'indennità in virtù della franchigia, stipulata in polizza, per € 2.500,00.
Per quanto rilevato, valutato e dedotto, la domanda attorea va parzialmente accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico del convenuto soccombente, in favore dell'attore, nella misura del 50% stante l' accertato concorso ex art 1227 c.c.
In riferimento a quelle tra il terzo chiamato ed il convenuto vanno ridotte di
1/2, in ragione dell'accoglimento della domanda di riduzione della garanzia.
Le spese di CTU graveranno su attore e convenuto nella rispettiva misura del 50%.
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
a) accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto, accertata la responsabilità del nella misura del 60% e dell' attrice Controparte_1 nella misura del 40%, in ordine al sinistro per cui è causa, condanna al pagamento, nei confronti della IG.ra , a titolo di risarcimento Parte_1 del danno, per € 6994,80 oltre lucro cessante come in motivazione ed interessi legali sulla somma dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
b) condanna il al pagamento della metà delle spese Controparte_1 legali nei confronti della IG.ra , quota che liquida in Parte_1
€1.524,00, oltre oneri ed accessori come per legge;
c) pone le spese di ctu a carico del , e della IG.ra Controparte_1
nella rispettiva misura del 50% Parte_1
d) condanna la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne il CP_1
delle somme poste a suo carico al netto dell'importo di franchigia
[...] di € 2.500,00;
E) condanna la al pagamento della metà Controparte_2 delle spese di lite in favore del convenuto, quota liquidata in € CP_1
1524,00 per competenze oltre accessori di legge.
Così deciso. Latina, 30 Ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli