Art. 2.
In deroga all' articolo 340 del codice di procedura penale , gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono essere delegati dal giudice ad esaminare il registro indicato nell'articolo 1 per rintracciare le cose di illegittima provenienza o per accertare altre circostanze utili alla scoperta della verita'.
In deroga all' articolo 340 del codice di procedura penale , gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono essere delegati dal giudice ad esaminare il registro indicato nell'articolo 1 per rintracciare le cose di illegittima provenienza o per accertare altre circostanze utili alla scoperta della verita'.