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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 330/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1601/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Roma - Via G. Grezae N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Cittadella Regionale Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002242754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002242754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002242754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002242754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002242754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002242754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002242754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002242754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 185/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenendo in giudizio il concessionario Agenzia delle entrate IS e l'ente impositore Regione
Calabria, il contribuente Ricorrente_1, con ricorso iscritto al num. 1601/2024 RGR, impugna l'avviso di intimazione n. 03020239002242754/000, notificatogli il 27.02.2024, afferente alle seguenti cartelle di pagamento:
- n° 03020140010789528000, notificata il 26.07.2014, avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2008, per € 431,26, di cui € 219,78 per il solo tributo al netto di sanzioni e interessi;
- n° 03020140013683949000, notificata il 18.09.2014, avente ad oggetto tassa automobilistica anni 2009 e
2010, per € 1.466,25, di cui € 795,96 per il solo tributo al netto di sanzioni e interessi;
- n° 03020160003706833000, notificata il 23.08.2016, avente ad oggetto tassa automobilistica anni 2011 e
2012, per € 1.067,36, di cui € 627,44 per il solo tributo al netto di sanzioni e interessi;
- n° 03020180001685055000, notificata il 11.06.2018, avente ad oggetto tassa automobilistica anni 2013 e
2014, per € 986,54, di cui € 627,44 per il solo tributo al netto di sanzioni e interessi;
- n° 03020200006664965000, notificata il 14.05.2022, avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2015, per € 275,27, di cui € 178,20 per il solo tributo al netto di sanzioni e interessi.
Il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari in contestazione, concludendo per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Risultano costituite entrambe le parti convenute in giudizio che, a mezzo di autonome comparse di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, concludono per il rigetto del ricorso.
All'udienza camerale del 05 febbraio 2026, il Giudice monocratico tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Il ricorso è infondato.
Il concessionario ha fornito prova documentale dell'intervenuta notificazione delle cinque cartelle esattoriali in contestazione: va comunque rilevato come le stesse siano contenute in ulteriori atti della riscossione, nella fattispecie più avvisi di intimazione e preavvisi di fermo amministrativo, successivamente notificati e non impugnati dal ricorrente. In particolare: avviso di intimazione n.03020189004620516000, notificato il
21/10/2019 a mezzo raccomandata (doc.n.12); avviso di intimazione n.03020199000107567000, notificato il 21/10/2019 a mezzo raccomandata (doc.n.13); preavviso di fermo amministrativo n.03080201600002088000, notificato il 26.04.2016 a mezzo raccomandata (doc.n.14); preavviso di fermo amministrativo n.
03080201900000499000, notificato il 21/10/2019 a mezzo raccomandata (doc.n.15). Va da sé che la rituale notificazione di tali atti ha validamente interrotto il corso della prescrizione, con conseguente nuova decorrenza da tale ultima data.
Occorre poi tenere conto del termine di sospensione in ragione della normativa di emergenza per la crisi pandemica da COVID 19 per cui la proroga è pari a giorni 542 al 31/12 dell'anno in cui avrebbe dovuto essere notificato l'atto.
Tali precisazioni, ovviamente, non attengono alla cartella esattoriale n° 03020200006664965000, notificata il 14.05.2022, per cui non si pone alcuna questione afferente alla prescrizione.
Nessuna prescrizione, dunque, può dirsi maturata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di Catanzaro in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle parti resistenti costituite, liquidate in complessivi euro 463,00 per ciascuna di esse, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge, se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1601/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Roma - Via G. Grezae N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Cittadella Regionale Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002242754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002242754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002242754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002242754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002242754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002242754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002242754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020239002242754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 185/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Convenendo in giudizio il concessionario Agenzia delle entrate IS e l'ente impositore Regione
Calabria, il contribuente Ricorrente_1, con ricorso iscritto al num. 1601/2024 RGR, impugna l'avviso di intimazione n. 03020239002242754/000, notificatogli il 27.02.2024, afferente alle seguenti cartelle di pagamento:
- n° 03020140010789528000, notificata il 26.07.2014, avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2008, per € 431,26, di cui € 219,78 per il solo tributo al netto di sanzioni e interessi;
- n° 03020140013683949000, notificata il 18.09.2014, avente ad oggetto tassa automobilistica anni 2009 e
2010, per € 1.466,25, di cui € 795,96 per il solo tributo al netto di sanzioni e interessi;
- n° 03020160003706833000, notificata il 23.08.2016, avente ad oggetto tassa automobilistica anni 2011 e
2012, per € 1.067,36, di cui € 627,44 per il solo tributo al netto di sanzioni e interessi;
- n° 03020180001685055000, notificata il 11.06.2018, avente ad oggetto tassa automobilistica anni 2013 e
2014, per € 986,54, di cui € 627,44 per il solo tributo al netto di sanzioni e interessi;
- n° 03020200006664965000, notificata il 14.05.2022, avente ad oggetto tassa automobilistica anno 2015, per € 275,27, di cui € 178,20 per il solo tributo al netto di sanzioni e interessi.
Il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari in contestazione, concludendo per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Risultano costituite entrambe le parti convenute in giudizio che, a mezzo di autonome comparse di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, concludono per il rigetto del ricorso.
All'udienza camerale del 05 febbraio 2026, il Giudice monocratico tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico anticipa, in punto di decisione, che:
- l' art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Il ricorso è infondato.
Il concessionario ha fornito prova documentale dell'intervenuta notificazione delle cinque cartelle esattoriali in contestazione: va comunque rilevato come le stesse siano contenute in ulteriori atti della riscossione, nella fattispecie più avvisi di intimazione e preavvisi di fermo amministrativo, successivamente notificati e non impugnati dal ricorrente. In particolare: avviso di intimazione n.03020189004620516000, notificato il
21/10/2019 a mezzo raccomandata (doc.n.12); avviso di intimazione n.03020199000107567000, notificato il 21/10/2019 a mezzo raccomandata (doc.n.13); preavviso di fermo amministrativo n.03080201600002088000, notificato il 26.04.2016 a mezzo raccomandata (doc.n.14); preavviso di fermo amministrativo n.
03080201900000499000, notificato il 21/10/2019 a mezzo raccomandata (doc.n.15). Va da sé che la rituale notificazione di tali atti ha validamente interrotto il corso della prescrizione, con conseguente nuova decorrenza da tale ultima data.
Occorre poi tenere conto del termine di sospensione in ragione della normativa di emergenza per la crisi pandemica da COVID 19 per cui la proroga è pari a giorni 542 al 31/12 dell'anno in cui avrebbe dovuto essere notificato l'atto.
Tali precisazioni, ovviamente, non attengono alla cartella esattoriale n° 03020200006664965000, notificata il 14.05.2022, per cui non si pone alcuna questione afferente alla prescrizione.
Nessuna prescrizione, dunque, può dirsi maturata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di Catanzaro in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle parti resistenti costituite, liquidate in complessivi euro 463,00 per ciascuna di esse, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge, se dovuti.