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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/12/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4833/2018
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
Il Tribunale - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 4833/2018, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
, elettivamente domiciliato in Corigliano Rossano, A.U. Rossano, via Conca Parte_1
d'Oro Pal. presso lo studio dell'avv. Giuliano Giuliani, da cui è rappresentato e difeso giusta CP_1 procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, CF , con sede Controparte_2 P.IVA_1 centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto
Ferrato, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta CP_2 procura in atti;
RESISTENTE
E
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via Cortese n. 12, presso lo studio legale dell'avv. Fabio Rovito, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 05.12.2019, parte ricorrente, proponeva azione di restituzione della somma di € 1.512,32, indebitamente dal medesimo versata ad Controparte_4
a pagamento di quanto ingiunto, su ruolo emesso dall' , a seguito della notifica della
[...] CP_5 cartella n. 03420110003950459, notificatagli da il 15.2.2011. Controparte_4
Rappresentava di aver proposto opposizione alla suddetta cartella in data 15.3.2011, istaurando dinanzi all'ex Tribunale di Rossano il procedimento n. 595/2011, conclusosi poi con la sentenza di annullamento dell'atto impugnato, emessa dalla dott.ssa Anna Caputo (n. 50/2017) in data 7.2.20217.
Il ricorrente evidenziava, altresì: a) che nel corso del citato giudizio di opposizione all'atto esattoriale, CP_ l' aveva proceduto a sgravare, previo accertamento dell'errore materiale commesso dal ricorrente relativamente alla comunicazione reddituale, la suddetta cartella per le somme riferite all'anno 2004, invitando il contribuente a provvedere al pagamento della sola somma ingiunta per omesso versamento della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2005 – Gestione Commercianti, per come pari ad € 5.662,57; b) che, pertanto, il ricorrente aveva inoltrato ad Controparte_3 istanza di rateizzazione della somma residua in 48 rate mensili, poi regolarmente autorizzata con provvedimento del 3.10.2012 e che il medesimo aveva provveduto al regolare pagamento delle prime
17 rate per una ammontare complessivo di € 2.522,51 ; c) che, con provvedimento del 14.11.2014, nel corso del giudizio n. 595/2011 RG, l' -invitata dal Giudice- aveva rideterminato la posizione CP_5 debitoria del ricorrente nei seguenti termini: sgravio posizione debitoria di € 2.684,34 relativamente ad annualità 2004, aggiornamento del dato reddituale relativo all'annualità 2005 con riduzione delle somme dovute ad € 1.010,22 (già versate) e, conclusivamente, dichiarava che “…risulta cessata la materia del contendere per la posizione inerente la matricola della gestione commercianti n.
27057012/AE”. Pertanto, il ricorrente, dato altresì atto della mancata concessione, nel corso del giudizio, della sospensione della cartella nonchè del ricevuto sollecito di pagamento delle rate residue, fattogli pervenire dall' in data 6.7.2016, invocava la restituzione della somma in eccesso già CP_6 versata (ottenuta dalla differenza tra le rate già pagate al momento della rideterminazione e quanto effettivamente dovuto per l'annualità 2005, € 2.522,51 – 1010,22 = 1.512,29), nonché il risarcimento del danno patito, la cui quantificazione rimetteva all'equo apprezzamento del giudicante.
Si costituiva l' , eccependo preliminarmente una ipotesi di ne bis in idem, una inammissibilità CP_5 del ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa e, nel merito, il rigetto della richiesta restitutoria per omesso versamento di somme in eccedenza in favore dell' Controparte_7 nonché della richiesta di risarcimento del danno per mancanza di prova del pregiudizio patito dal ricorrente. Si costituiva, altresì, l' eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ragione del suo CP_6 ruolo di mero destinatario del pagamento, ritenendo legittimato il solo Ente impositore, cui per obbligo di legge le somme devono essere tempestivamente trasmesse. Concludeva, infine, per il rigetto anche nel merito della richiesta restitutoria avanzata e della relativa domanda risarcitoria.
La causa veniva, quindi, istruita a mezzo acquisizione di documenti e viene decisa all'udienza odierna.
***
1. Preliminarmente, trattando dell'eccezione della resistente in relazione al Controparte_8 proprio difetto di legittimazione passiva, rileva il Tribunale che la detta eccezione è fondata.
L'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 112/99 ha stabilito che, se le somme iscritte a ruolo pagate dal debitore sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che provvede al pagamento invitando il debitore a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.
Nello specifico, il comma 1-bis prevede, poi, che “L'agente della riscossione anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento: a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;
b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico;
in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese”. Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che gli enti creditori diversi dallo
Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalità di rimborso differenti da quella prevista dal comma 1 e la legge prevede anche la possibilità che l'istituto possa provvedere in proprio al rimborso.
Dunque, l'agente della riscossione è soggetto obbligato alla restituzione delle somme non dovute, ma tale obbligo sorge solo a seguito di incarico all'effettuazione del rimborso da parte dell'ente creditore delle somme. Ciò premesso, nel caso di specie, non risulta provata la sussistenza di un mandato nei confronti dell'agente della riscossione, con la conseguenza che non può ritenersi sorto alcun obbligo di rimborso in capo a quest'ultimo.
Orbene, se è pur vero che la materia dei versamenti e della riscossione è stata oggetto della recente riforma governativa di riordino in un testo unico (decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33), lo stesso
T.U., ha ricompreso non modificandolo il testo dell'articolo sopra esaminato, trasfondendolo nell'art. 222. In ogni caso, all'art. 243 il T.U. 33/25, riguardo alla sua entrata in vigore e decorrenza stabilisce:
“In vigore dal 27/03/2025 con effetto dal 01/01/2026 1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.” Inoltre, sempre in via preliminare, non si rileva alcuna ipotesi di ne bis in idem, prospettata dalla resistente , relativamente alla istaurazione di altro giudizio sulla medesima questione da parte CP_5 del ricorrente, poiché non è stata prodotta agli atti prova della pendenza di altro giudizio instaurato CP_ dallo nei confronti dell' ed avente ad oggetto la richiesta di restituzione somme di cui alla Pt_1 presente vertenza giudiziaria.
Quanto alla dedotta improponibilità del ricorso sollevata dalla resistente , si deve rilevare la sua CP_5
CP_ infondatezza perché l'obbligo di inoltro ad di una domanda amministrativa esclusivamente in via telematica attiene, evidentemente, alla richiesta di prestazioni e non ad un indebito o ad una azione di restituzione.
2. Nel merito, la norma sopra richiamata dell'art. 26 del D.Lgs. n. 112/99, statuisce in via generalizzata la restituzione delle somme corrisposte dal debitore risultate non dovute. L'unica condizione a cui è subordinata la restituzione è che le somme siano accertate quale indebite.
Osserva, sul punto, il Tribunale che le somme richieste in restituzione dal ricorrente non erano effettivamente dovute e ciò sia sulla base del titolo giudiziario (sent. 50/2017), che ha annullato la pretesa contributiva di cui alla cartella n. 03420110003950459, nonché in ragione dell'intervenuto pagamento, da parte del medesimo ricorrente, all' , dell'importo di Controparte_3
€ 2.522,51, somma eccedente rispetto all'effettiva contribuzione dovuta, rideterminata dallo stesso
Ente impositore in € 1.010,22.
In effetti, è documentato – oltre che pacifico – che il Tribunale di Castrovillari, in accoglimento del ricorso proposto da , con sentenza n. 50/2017 pubblicata il 7/02/2017, ha annullato per Parte_1 illegittimità dell'iscrizione a ruolo in pendenza di ricorso giurisdizionale (ex art. 24 c. 3 dlgs 46/99), la cartella di pagamento impugnata n. 03420110003950459, con la quale il Controparte_9
richiedeva, al ricorrente -a seguito di accertamento dell' il
[...] Controparte_3 pagamento dell'importo di € 12.145,72, a titolo di contribuzione eccedente il minimale - Gestione
Commercianti relativa alle annualità 2004 e 2005. E' altresì documentato che, nelle more del giudizio, interveniva sgravio (con provvedimento del 26.2.2011) delle somme ingiunte per l'annualità CP_5
2004, con residuo a carico del contribuente della sola contribuzione relativa all'anno 2005 (€
5.662,57); che, onde evitare l'esecuzione, il ricorrente otteneva, in data 3.10.2012, la rateizzazione della suddetto debito previdenziale ed effettuava il pagamento delle relative rate sino al 12.2.2014 per una somma complessiva di € 2.522,51 (Cfr. allegati produzione parte ricorrente); comprovata è, CP_ altresì, la circostanza che medio tempore l' provvedeva a rideterminare la posizione debitoria di
, poiché a seguito della ammissione da parte del medesimo di un errore materiale Parte_1 Pt_1 commesso in sede di comunicazione dei dati reddituali (si veda documento depositato CP_5 all'udienza del 11.12.2014, proc. N. 595/11 RG, allegato n. 4 del fascicolo di parte ricorrente “pur indicato l'anno fiscale 2004, si riferiva alla posizione fiscale del 2005”), la contribuzione dovuta per la residua annualità 2005 risultava ammontare ad € 1.010,22 (e non quindi ad € 5.662,57, come riportato nella cartella n. 03420110003950459).
Pertanto, in virtù dell'annullamento da parte del Tribunale della impugnata cartella di pagamento e delle pretese contributive ivi indicate, nonché in ragione dell'assolvimento dell'unica contribuzione risultata dovuta per l'annualità 2005 (rideterminata, all'esito della correzione dell'errore materiale commesso dal contribuente, in € 1.010,22), a mezzo del pagamento delle rate già versate nell'ambito del piano di rateizzazione del 3.10.2012, lo ha certamente diritto a vedersi riconosciuta la Pt_1 restituzione delle somme in eccedenza versate, da ritenersi quindi indebite.
3. Non sussistono i presupposti, invece, per l'accoglimento della richiesta di condanna al risarcimento del danno patito dal ricorrente, in assenza di qualsivoglia prova del pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del ricorrente.
In punto di diritto in generale, non esiste una norma che preveda l'obbligo al risarcimento danni per il pagamento di somme non dovute all' se non sussiste un danno specifico e provabile. CP_5
Nel caso di specie, inoltre, bisogna considerare la rilevata ammissione di responsabilità del contribuente nella errata emissione del ruolo relativo ai debiti previdenziali ingiunti, essendo stato commesso dal ricorrente in sede di dichiarazione reddituale una falsata attribuzione dei dati tra le annualità 2004 e 2005, che ha quindi generato l'accertamento fiscale da cui è poi scaturito il debito previdenziale di cui alla cartella impugnata.
4. Peraltro, nel caso di specie, neppure si rinviene una richiesta bonaria ed extragiudiziale di rimborso da parte del ricorrente nei confronti di od con la conseguenza che nulla può disporsi CP_5 CP_6 neppure in tema di interessi moratori e/o risarcitori dell'eventuale ritardato pagamento.
5. Le spese di lite tra il ricorrente e l' sono interamente compensate, stante la controvertibilità e CP_6 complessità della questione giuridica sottesa, relativa al difetto di legittimazione passiva dell'Agente di Riscossione. Altresì, tenuto conto della complessità della vicenda esaminata, sia in diritto che in fatto, e della particolarità delle vicende sottese alla modifica della pretesa creditoria dell' , le CP_5
CP_ spese di lite tra il ricorrente e sono anch'esse interamente compensate.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando
- dichiara il difetto di legittimazione dell' Controparte_4
- accoglie il ricorso e condanna alla restituzione in favore di della somma di € CP_5 Parte_1
1.512,29;
-spese compensate.
Castrovillari, 18.12.2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile Settore lavoro
Il Tribunale - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 4833/2018, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
, elettivamente domiciliato in Corigliano Rossano, A.U. Rossano, via Conca Parte_1
d'Oro Pal. presso lo studio dell'avv. Giuliano Giuliani, da cui è rappresentato e difeso giusta CP_1 procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, CF , con sede Controparte_2 P.IVA_1 centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto
Ferrato, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta CP_2 procura in atti;
RESISTENTE
E
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via Cortese n. 12, presso lo studio legale dell'avv. Fabio Rovito, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 05.12.2019, parte ricorrente, proponeva azione di restituzione della somma di € 1.512,32, indebitamente dal medesimo versata ad Controparte_4
a pagamento di quanto ingiunto, su ruolo emesso dall' , a seguito della notifica della
[...] CP_5 cartella n. 03420110003950459, notificatagli da il 15.2.2011. Controparte_4
Rappresentava di aver proposto opposizione alla suddetta cartella in data 15.3.2011, istaurando dinanzi all'ex Tribunale di Rossano il procedimento n. 595/2011, conclusosi poi con la sentenza di annullamento dell'atto impugnato, emessa dalla dott.ssa Anna Caputo (n. 50/2017) in data 7.2.20217.
Il ricorrente evidenziava, altresì: a) che nel corso del citato giudizio di opposizione all'atto esattoriale, CP_ l' aveva proceduto a sgravare, previo accertamento dell'errore materiale commesso dal ricorrente relativamente alla comunicazione reddituale, la suddetta cartella per le somme riferite all'anno 2004, invitando il contribuente a provvedere al pagamento della sola somma ingiunta per omesso versamento della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2005 – Gestione Commercianti, per come pari ad € 5.662,57; b) che, pertanto, il ricorrente aveva inoltrato ad Controparte_3 istanza di rateizzazione della somma residua in 48 rate mensili, poi regolarmente autorizzata con provvedimento del 3.10.2012 e che il medesimo aveva provveduto al regolare pagamento delle prime
17 rate per una ammontare complessivo di € 2.522,51 ; c) che, con provvedimento del 14.11.2014, nel corso del giudizio n. 595/2011 RG, l' -invitata dal Giudice- aveva rideterminato la posizione CP_5 debitoria del ricorrente nei seguenti termini: sgravio posizione debitoria di € 2.684,34 relativamente ad annualità 2004, aggiornamento del dato reddituale relativo all'annualità 2005 con riduzione delle somme dovute ad € 1.010,22 (già versate) e, conclusivamente, dichiarava che “…risulta cessata la materia del contendere per la posizione inerente la matricola della gestione commercianti n.
27057012/AE”. Pertanto, il ricorrente, dato altresì atto della mancata concessione, nel corso del giudizio, della sospensione della cartella nonchè del ricevuto sollecito di pagamento delle rate residue, fattogli pervenire dall' in data 6.7.2016, invocava la restituzione della somma in eccesso già CP_6 versata (ottenuta dalla differenza tra le rate già pagate al momento della rideterminazione e quanto effettivamente dovuto per l'annualità 2005, € 2.522,51 – 1010,22 = 1.512,29), nonché il risarcimento del danno patito, la cui quantificazione rimetteva all'equo apprezzamento del giudicante.
Si costituiva l' , eccependo preliminarmente una ipotesi di ne bis in idem, una inammissibilità CP_5 del ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa e, nel merito, il rigetto della richiesta restitutoria per omesso versamento di somme in eccedenza in favore dell' Controparte_7 nonché della richiesta di risarcimento del danno per mancanza di prova del pregiudizio patito dal ricorrente. Si costituiva, altresì, l' eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ragione del suo CP_6 ruolo di mero destinatario del pagamento, ritenendo legittimato il solo Ente impositore, cui per obbligo di legge le somme devono essere tempestivamente trasmesse. Concludeva, infine, per il rigetto anche nel merito della richiesta restitutoria avanzata e della relativa domanda risarcitoria.
La causa veniva, quindi, istruita a mezzo acquisizione di documenti e viene decisa all'udienza odierna.
***
1. Preliminarmente, trattando dell'eccezione della resistente in relazione al Controparte_8 proprio difetto di legittimazione passiva, rileva il Tribunale che la detta eccezione è fondata.
L'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 112/99 ha stabilito che, se le somme iscritte a ruolo pagate dal debitore sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che provvede al pagamento invitando il debitore a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.
Nello specifico, il comma 1-bis prevede, poi, che “L'agente della riscossione anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento: a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli;
b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico;
in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese”. Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che gli enti creditori diversi dallo
Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalità di rimborso differenti da quella prevista dal comma 1 e la legge prevede anche la possibilità che l'istituto possa provvedere in proprio al rimborso.
Dunque, l'agente della riscossione è soggetto obbligato alla restituzione delle somme non dovute, ma tale obbligo sorge solo a seguito di incarico all'effettuazione del rimborso da parte dell'ente creditore delle somme. Ciò premesso, nel caso di specie, non risulta provata la sussistenza di un mandato nei confronti dell'agente della riscossione, con la conseguenza che non può ritenersi sorto alcun obbligo di rimborso in capo a quest'ultimo.
Orbene, se è pur vero che la materia dei versamenti e della riscossione è stata oggetto della recente riforma governativa di riordino in un testo unico (decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33), lo stesso
T.U., ha ricompreso non modificandolo il testo dell'articolo sopra esaminato, trasfondendolo nell'art. 222. In ogni caso, all'art. 243 il T.U. 33/25, riguardo alla sua entrata in vigore e decorrenza stabilisce:
“In vigore dal 27/03/2025 con effetto dal 01/01/2026 1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.” Inoltre, sempre in via preliminare, non si rileva alcuna ipotesi di ne bis in idem, prospettata dalla resistente , relativamente alla istaurazione di altro giudizio sulla medesima questione da parte CP_5 del ricorrente, poiché non è stata prodotta agli atti prova della pendenza di altro giudizio instaurato CP_ dallo nei confronti dell' ed avente ad oggetto la richiesta di restituzione somme di cui alla Pt_1 presente vertenza giudiziaria.
Quanto alla dedotta improponibilità del ricorso sollevata dalla resistente , si deve rilevare la sua CP_5
CP_ infondatezza perché l'obbligo di inoltro ad di una domanda amministrativa esclusivamente in via telematica attiene, evidentemente, alla richiesta di prestazioni e non ad un indebito o ad una azione di restituzione.
2. Nel merito, la norma sopra richiamata dell'art. 26 del D.Lgs. n. 112/99, statuisce in via generalizzata la restituzione delle somme corrisposte dal debitore risultate non dovute. L'unica condizione a cui è subordinata la restituzione è che le somme siano accertate quale indebite.
Osserva, sul punto, il Tribunale che le somme richieste in restituzione dal ricorrente non erano effettivamente dovute e ciò sia sulla base del titolo giudiziario (sent. 50/2017), che ha annullato la pretesa contributiva di cui alla cartella n. 03420110003950459, nonché in ragione dell'intervenuto pagamento, da parte del medesimo ricorrente, all' , dell'importo di Controparte_3
€ 2.522,51, somma eccedente rispetto all'effettiva contribuzione dovuta, rideterminata dallo stesso
Ente impositore in € 1.010,22.
In effetti, è documentato – oltre che pacifico – che il Tribunale di Castrovillari, in accoglimento del ricorso proposto da , con sentenza n. 50/2017 pubblicata il 7/02/2017, ha annullato per Parte_1 illegittimità dell'iscrizione a ruolo in pendenza di ricorso giurisdizionale (ex art. 24 c. 3 dlgs 46/99), la cartella di pagamento impugnata n. 03420110003950459, con la quale il Controparte_9
richiedeva, al ricorrente -a seguito di accertamento dell' il
[...] Controparte_3 pagamento dell'importo di € 12.145,72, a titolo di contribuzione eccedente il minimale - Gestione
Commercianti relativa alle annualità 2004 e 2005. E' altresì documentato che, nelle more del giudizio, interveniva sgravio (con provvedimento del 26.2.2011) delle somme ingiunte per l'annualità CP_5
2004, con residuo a carico del contribuente della sola contribuzione relativa all'anno 2005 (€
5.662,57); che, onde evitare l'esecuzione, il ricorrente otteneva, in data 3.10.2012, la rateizzazione della suddetto debito previdenziale ed effettuava il pagamento delle relative rate sino al 12.2.2014 per una somma complessiva di € 2.522,51 (Cfr. allegati produzione parte ricorrente); comprovata è, CP_ altresì, la circostanza che medio tempore l' provvedeva a rideterminare la posizione debitoria di
, poiché a seguito della ammissione da parte del medesimo di un errore materiale Parte_1 Pt_1 commesso in sede di comunicazione dei dati reddituali (si veda documento depositato CP_5 all'udienza del 11.12.2014, proc. N. 595/11 RG, allegato n. 4 del fascicolo di parte ricorrente “pur indicato l'anno fiscale 2004, si riferiva alla posizione fiscale del 2005”), la contribuzione dovuta per la residua annualità 2005 risultava ammontare ad € 1.010,22 (e non quindi ad € 5.662,57, come riportato nella cartella n. 03420110003950459).
Pertanto, in virtù dell'annullamento da parte del Tribunale della impugnata cartella di pagamento e delle pretese contributive ivi indicate, nonché in ragione dell'assolvimento dell'unica contribuzione risultata dovuta per l'annualità 2005 (rideterminata, all'esito della correzione dell'errore materiale commesso dal contribuente, in € 1.010,22), a mezzo del pagamento delle rate già versate nell'ambito del piano di rateizzazione del 3.10.2012, lo ha certamente diritto a vedersi riconosciuta la Pt_1 restituzione delle somme in eccedenza versate, da ritenersi quindi indebite.
3. Non sussistono i presupposti, invece, per l'accoglimento della richiesta di condanna al risarcimento del danno patito dal ricorrente, in assenza di qualsivoglia prova del pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del ricorrente.
In punto di diritto in generale, non esiste una norma che preveda l'obbligo al risarcimento danni per il pagamento di somme non dovute all' se non sussiste un danno specifico e provabile. CP_5
Nel caso di specie, inoltre, bisogna considerare la rilevata ammissione di responsabilità del contribuente nella errata emissione del ruolo relativo ai debiti previdenziali ingiunti, essendo stato commesso dal ricorrente in sede di dichiarazione reddituale una falsata attribuzione dei dati tra le annualità 2004 e 2005, che ha quindi generato l'accertamento fiscale da cui è poi scaturito il debito previdenziale di cui alla cartella impugnata.
4. Peraltro, nel caso di specie, neppure si rinviene una richiesta bonaria ed extragiudiziale di rimborso da parte del ricorrente nei confronti di od con la conseguenza che nulla può disporsi CP_5 CP_6 neppure in tema di interessi moratori e/o risarcitori dell'eventuale ritardato pagamento.
5. Le spese di lite tra il ricorrente e l' sono interamente compensate, stante la controvertibilità e CP_6 complessità della questione giuridica sottesa, relativa al difetto di legittimazione passiva dell'Agente di Riscossione. Altresì, tenuto conto della complessità della vicenda esaminata, sia in diritto che in fatto, e della particolarità delle vicende sottese alla modifica della pretesa creditoria dell' , le CP_5
CP_ spese di lite tra il ricorrente e sono anch'esse interamente compensate.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando
- dichiara il difetto di legittimazione dell' Controparte_4
- accoglie il ricorso e condanna alla restituzione in favore di della somma di € CP_5 Parte_1
1.512,29;
-spese compensate.
Castrovillari, 18.12.2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.