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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 398/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al R.G.N. 398/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Concetta Gugliotta
- ricorrente
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Controparte_1 C.F._2
Aulicino
- resistente
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni
Per il ricorrente: come da ricorso;
per la resistente: come da comparsa di costituzione e risposta.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato in data 12/2/2024, il IG. premesso che dalla relazione Parte_1 con la IG.ra nascevano i figli minori (14/4/2015) e (17/11/2018), Controparte_1 Per_1 Per_2 si è rivolto all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Disporre l'assegnazione della casa familiare al padre che vi abiterà con i figli;
2) Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Per_1 Per_2 residenza anagrafica del padre e contestualmente disporre ex art 337 ter cc che la responsabilità genitoriale venga esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse;
3) disporre che il minore , al quale è stato diagnostico dalla Commissione pediatrica dell'USL Per_1 nel 2023 nello specifico disturbo da deficit di attenzione ed Iperattività, disturbo Parte_2 evolutivo specifico delle funzioni motorie e disturbo specifico degli apprendimenti scolastici con dislessia e disortografia, possa accedere al percorso specifico di supporto obbligandosi i genitori a fornire il necessario consenso per gli accertamenti diagnostici e i conseguenti percorsi di trattamento;
4) disporre che i minori possano recarsi in Marocco a far visita ai parenti del IG. Pt_1 allorquando il IG. decida di portarli durante il periodo delle vacanze estive o nei periodi Pt_1 di sospensione scolastica;
5) disporre a carico di ciascun genitore l'obbligo di accompagnare i figli anche tramite persona delegata alle attività extrascolastiche sportive nei giorni di propria spettanza;
6) stabilire i seguenti tempi di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore nei seguenti termini: Che nei weekend, atteso che il IG. ha il doppio turno, i minori staranno dalla Pt_1 madre, dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica pomeriggio ore 15,00 quando il padre li preleverà; Che ove nei weekend il sig. non lavori, dandone comunicazione alla madre il Pt_1 giovedì che precede il weekend, sarà il padre a tenere con sé i minori dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica, quando la madre li preleverà presso l'abitazione familiare alle ore 15,00; Che la madre conserverà il diritto di vedere e frequentare i minori per due pomeriggi infrasettimanali il martedì e il giovedì, prelevandoli dall'uscita di scuola e riaccompagnali presso l'abitazione familiare alle ore 20,00; Che durante il periodo delle vacanze estive, ciascun genitore possa trascorrere le vacanze estive con i minori per un periodo di 15 giorni anche consecutivi, da concordarsi tra i genitori in base al periodo di ferie, comunicando il periodo di ferie entro il 31 maggio 2023. Che durante il periodo estivo e nei giorni in cui è sospesa l'attività scolastica, la madre preleverà i minori il martedì e il giovedì alle ore 9,00 presso l'abitazione familiare e li riaccompagnerà presso
l'abitazione familiare alle ore 21,00. Che ciascun genitore possa tenere, comunque, i figli ogni volta che desidera e andare in vacanza con gli stessi anche per un periodo più ampio, previo avviso e accordo con l'altro genitore. Che nel periodo delle vacanze natalizie, in quanto il IG. Pt_1 essendo di religione islamica non festeggia tali ricorrenze religiose, i minori potranno passare le festività religiose, ovvero il 24-25-26 dicembre e il 6 gennaio con la madre;
il 31 dicembre e il 1° gennaio staranno invece con il padre;
per gli stessi motivi, durante le festività pasquali i minori potranno stare con la madre e festeggiare tali ricorrenze con la madre. In tali festività il genitore preleverà i minori presso l'abitazione dell'altro genitore alle 9,00 e li riaccompagnerà dall'altro genitore alle ore 21,00. Che il giorno del compleanno della madre e il giorno della Festa della
Mamma i minori potranno stare con la madre;
Che il giorno del compleanno del padre e il giorno della Festa del Papà i minori potranno stare con il padre;
Che il giorno del compleanno dei figli, i minori potranno stare negli anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre;
Che le festività del 25 Aprile, del 1° Maggio e del 2 Giugno i minori potranno stare negli anni dispari con la madre
e negli anni pari con il padre;
Che il giorno del Santo Patrono i minori potranno stare negli anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre;
Che ciascun genitore si obbliga a rilasciare il consenso all'espatrio al rilascio del passaporto, per inserire i minori negli stessi documenti.
7. Porre a carico della madre IG.ra l'obbligo, con decorrenza dalla domanda ovvero CP_1 anticipandone la decorrenza alla data di interruzione della convivenza, i.e. dal mese di marzo 2023, di pagare entro il 5 di ogni mese un assegno di mantenimento per ciascuno figlio per € 150,00 (300
x 2) e così complessivamente € 300,00 per entrambi i figli, salva la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre rivalutazione Istat come per legge;
nonché l'obbligo di pagare le spese straordinarie nella misura del 50% entro 7 giorni dall'esibizione della documentazione giustificativa da intestarsi ai minori ai fini fiscali, salvo il rifiuto dell'altro genitore solo se adeguatamente motivato;
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
2. Si è costituita in giudizio la IG.ra chiedendo il rigetto delle domande proposte Controparte_1 dal ricorrente e l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre nella residenza familiare sita in Pisa, Via di Putignano n. 294 ove gli stessi manterranno la residenza anagrafica unitamente alla IG.ra , alla quale Controparte_1 verrà assegnata la casa familiare, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., in quanto genitore prevalentemente collocatario;
2) che la responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori e, in particolare, le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni dei figli mentre, in caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa al giudice.
3) che per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nel periodo in cui i minori staranno presso di loro;
4) che il diritto di visita del padre, sia disciplinato come di seguito: - il giovedì pomeriggio all'uscita di scuola ove il padre preleverà i minori fino al giovedì sera quando, alle ore 21:30, il padre riaccompagnerà i minori presso la loro residenza, stanti gli impegni lavorativi che vedono occupato il padre il successivo venerdì mattina;
- i minori trascorrano un week-end con la madre ed un week- end con il padre, secondo il principio dell'alternanza e, nei week-end in cui i minori saranno collocati presso il padre, egli li preleverà all'uscita di scuola nella giornata di venerdì e li riaccompagnerà presso la loro residenza la domenica sera alle ore 21:00, con conseguente pernotto presso la residenza del padre nei giorni di venerdì e sabato;
5) che i minori trascorreranno le vacanze estive per periodi di 15 giorni continuativi con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza, da concordarsi anticipatamente entro il giorno 15 del mese di giugno di ogni anno;
6) che durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno i giorni 25 e 31 dicembre con un genitore ed i giorni 26 dicembre ed 1° gennaio con l'altro genitore, alternandosi negli anni, salvo diverso accordo e tenuto conto degli impegni e dei desideri dei minori.
7) che i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e quello di TT con l'altro, ad anni alterni, salvo diverso accordo e tenuto conto degli impegni e dei desideri dei minori.
8) che i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno presso la madre e presso il padre ad anni alterni, salvo diverso accordo e tenuto conto degli impegni e dei desideri dei minori.
9) che il padre corrisponda alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, la somma di € 400,00 a titolo mantenimento di ciascun figlio e così per complessivi € 800,00 mensili a titolo di mantenimento di entrambi i figli;
10) che le spese straordinarie (ad es. quelle mediche, dentistiche, scolastiche, extrascolastiche, sportive, ricreative, mensa, trasporto, eventuali dopo-scuola, campi solari, ripetizioni, gite, abbigliamento e svago, e quant'altro necessario per i figli) concordate se eccedenti la somma di €
100,00, faranno carico al padre per la misura del 60 % ed alla madre nella misura del 40 % e nel caso di anticipazione di dette spese da parte di uno dei due genitori, queste dovranno essere rimborsate entro i 30 giorni successivi dalla data di esibizione della documentazione relativa;
11) che l'assegno unico universale venga corrisposto esclusivamente alla madre in quanto genitore prevalentemente collocatario così come ogni altro beneficio economico e/o assistenziale di cui risulteranno beneficiari i minori;
Il tutto con condanna ex art. 96, commi I e III c.p.c., per violazione dell'art. 473 bis 18 c.p.c. In ogni caso con vittoria di compensi e di spese di lite”.
3. All'udienza del 23/5/2024, il Giudice delegato ha sentito le parti e ne ha tentato la conciliazione, con esito negativo.
All'udienza del 23/7/2024, il Giudice delegato ha proceduto all'ascolto del minore e con Per_1 ordinanza del 21/8/2024, il Tribunale ha pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., nonché rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti.
All'udienza collegiale del 19/11/2024, il Collegio, preso atto della rinuncia delle parti dei termini di cui all'art. 478-bis.28 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
*********
5. Sui provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale.
5.1. Atteso che entrambe le parti hanno chiesto di provvedere in conformità al regime privilegiato dal legislatore, deve essere disposto l'affido condiviso dei minori e a entrambi i genitori, Per_1 Per_2
i quali, ai sensi dell'art. 337-ter, co. 3 c.c., eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione.
5.2. Le domande divergono, invece, in punto di collocamento.
Il IG. ha concluso nel senso del collocamento paritetico, deducendo, a fondamento della Pt_1 domanda, il generale disinteresse e l'incapacità della IG.ra nel garantire adeguata cura e CP_1 attenzione nei confronti dei figli.
La IG.ra , dal canto suo, ha chiesto, il collocamento prevalente dei minori presso di sé, CP_1 contestando quanto dedotto da controparte e rappresentando, a sua volta, il presunto disinteresse e l'incapacità del IG. el prendersi cura dei minori. Pt_1
Tanto premesso, tenuto conto che il Giudice è chiamato a “privilegiare la soluzione più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (cfr. Cass. civ. n. 27/2017), ritiene il Collegio di dover confermare quanto previsto con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 21/8/2024, e, dunque, disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre con la previsione, tuttavia, di un ampio diritto/dovere di visita del padre.
Invero, dall'istruttoria svolta nel presente giudizio sono emerse due circostanze di particolare interesse: da un lato, che – diversamente dalle prospettazioni delle parti – entrambi i genitori si occupano e si prendono regolarmente cura di e (“A fare i compiti mi aiutano mamma, Per_1 Per_2 AP o nonna”, “In piscina mi ci porta AP”, “A casa passo tempo con papa, mamma e sorella.
Quando AP e mamma lavorano uno dei due sta a casa con me. A volte lavoriamo anche noi aiutando a fare le faccende. Le faccende a casa le fa mamma”, “Mi piace stare 50% con la mamma e 50% con il AP”, cfr. verbale di udienza del 23/7/2024), e che entrambi, se pur con qualche differenza, sono capaci di esercitare una funzione regolativa sui figli e sono capaci di accogliere le loro richieste emotive (v. relazione del 10/7/2024); dall'altro, che i minori si trovano attualmente in uno stato di particolare stress emotivo, dovuto anche alla forte conflittualità esistente tra i genitori
(“Sono già molto stressato”, “a casa mi trovo 50% male e 50% bene”, “I miei genitori litigano in casa, urlano, la mia mamma dorme sul divano letto, ma è sempre un letto”, cfr. dichiarazioni di in sede di udienza del 23/7/2024; “ ha manifestato atteggiamenti di non gestione della Per_1 Per_2 frustrazione, né delle proprie emozioni se non si fa cosa dice lei […] i genitori sono piuttosto passivi di fronte ai suoi comportamenti e non riescono a contenerla e a gestirla”, cfr. relazione dei Servizi
Sociali depositata il 16/7/2024).
Ne consegue che il collocamento paritario non appare la soluzione preferibile per i bambini, dovendosi favorire una soluzione che assicuri agli stessi una maggiore stabilità ed eviti loro uno stravolgimento nelle abitudini di vita da cui potrebbero, diversamente, derivare conseguenze pregiudizievoli al loro, già fragile, equilibrio (“Non ci sono dubbi, poi, che modificare continuamente la propria casa di abitazione può avere un effetto destabilizzante per molti minori”, cfr. Cass. civ. n.
4060/2017).
La IG.ra inoltre, è impiegata con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato e CP_1 all'udienza del 15/10/2024 ha dichiarato di “aver chiesto di non lavorare il giovedì e il venerdì per stare con i bambini e di lavorare full time nel fine settimana”. Tale organizzazione lavorativa le consente di avere una maggiore disponibilità di tempo per occuparsi dei figli rispetto al IG. Pt_1 impegnato con turni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 15:30, nonché con doppio turno il sabato, dalle ore 9:30 alle ore 15:30 e dalle ore 18:00 alle ore 22:30.
L'assegnazione della casa familiare sita in Pisa, via Putignano n. 294, segue la collocazione prevalente dei figli minori e, dunque, si conferma l'assegnazione della stessa alla IG.ra sul punto, si CP_1 rammenta che “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sul rilievo che la revoca dell'assegnazione della casa familiare è provvedimento che ha come esclusivo presupposto
l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario” (cfr. Cass. civ.
n. 32151/2023).
5.3. Per quanto riguarda il diritto di visita del genitore non collocatario, il Tribunale ritiene di confermare la disciplina di visita come indicata nell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., con alcune modifiche in punto di pernotto, da attuarsi non appena il IG. vrà reperito idonea soluzione Pt_1 abitativa. Segnatamente:
▪ i minori staranno con il padre tre giorni settimanali, lunedì, martedì e mercoledì, dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00;
▪ i minori staranno con il padre la domenica pomeriggio dalle ore 15:00 fino alle ore 21:00; nei week- end in cui il padre non lavora, previo accordo con la madre, terrà i minori dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle 15:00;
▪ le settimane nelle quali i minori vedranno il padre solo la domenica pomeriggio, gli stessi pernotteranno dal padre sia la notte tra il lunedì e il martedì che la notte tra il martedì e il mercoledì,
e quest'ultimo si occuperà di portarli a scuola;
▪ le settimane nelle quali i minori trascorreranno il week-end con il padre, gli stessi pernotteranno dal padre solo la notte tra il martedì e il mercoledì;
▪ durante il periodo delle vacanze estive, i minori trascorreranno le vacanze estive con ciascun genitore per un periodo di 15 giorni anche consecutivi, da concordarsi tra i genitori in base al periodo feriale, comunicando il periodo di ferie entro il 31 maggio di ogni anno;
▪ durante le vacanze natalizie e pasquali, i minori trascorreranno con la madre le festività religiose
(24, 25, 26 dicembre, 6 gennaio, giorno di Pasqua) e con il padre il 31 dicembre, il 1° gennaio e il giorno di TT;
▪ i minori trascorreranno le festività del 25 Aprile, del 1° Maggio, del 2 Giugno e del Santo Patrono negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre;
▪ i minori trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno e il giorno della Festa della
Mamma;
▪ i minori trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno e il giorno della Festa del Papà;
▪ i minori trascorreranno il giorno dei rispettivi compleanni negli anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre.
Tali modalità risultano confacenti con l'interesse dei minori e con il diritto alla bigenitorialità, anche tenuto conto del fatto che il IG. si è dimostrato idoneo e capace di svolgere il suo ruolo Pt_1 genitoriale.
5.4. Quanto all'istanza del ricorrente di portare i minori in Marocco, si ritiene opportuno accogliere tale richiesta, considerando il diritto dei bambini a sviluppare e mantenere legami con la famiglia paterna. Tuttavia, tale possibilità deve essere, allo stato, limitata al periodo di 15 giorni previsto per il padre durante le vacanze estive: invero, un periodo più prolungato potrebbe risultare pregiudizievole per i minori, tenuto conto della loro ancora tenera età e del possibile impatto negativo derivante da un distacco duraturo dalla madre.
6. Sui provvedimenti economici.
6.1. Con riferimento alle questioni economiche, l'art. 337-ter, co. 4 c.c. prevede che ciascun genitore debba provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito e che l'assegno periodico, a carico di uno dei due genitori, deve essere determinato considerando una serie di parametri, quali: le esigenze della prole, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori.
È, inoltre, consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, al fine della determinazione dei contributi al mantenimento dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. civ. n. 8744/2019; Cass. civ. n. 23263/2016; Cass. civ. n. 14336/2013), ricostruzione che nel caso di specie, è possibile effettuare sulla base il materiale probatorio già gli atti.
Nel caso di specie, il IG. risulta attualmente assunto con contratto a tempo indeterminato Pt_3 presso il ristorante “Vineria di Piazza”, sito in Pisa, con una retribuzione mensile netta di circa €
1.461,00, per un totale annuo netto pari a € 19.377,00 (docc. 16 e 36-39, fascicolo di parte ricorrente); alle udienze del 15/10/2024 e del 19/11/2024, ha inoltre dichiarato di sostenere le spese relative al canone di locazione della stanza in cui risiede – specificando che tale costo è destinato a aumentare in vista della necessità di reperire un'abitazione autonoma – per € 300,00 mensili, al finanziamento contratto per l'acquisto di un'automobile, con una rata mensile di € 250,00, e al pagamento di metà della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare in comproprietà con la IG.ra CP_1
per € 205,00; ha, inoltre, riferito di percepire il 50% dell'assegno unico.
La IG.ra invece, risulta impiegata a tempo indeterminato presso con sede CP_1 Controparte_2
di lavoro presso lo store Mondo Convenienza di Cascina, percependo una retribuzione mensile di €
1.000,00 (doc. 9, fascicolo di parte resistente); la stessa sostiene inoltre il pagamento di una quota mensile di € 205,00 per il mutuo della casa familiare e percepisce il 50% dell'assegno unico.
Tanto premesso, sulla base dei dati evidenziati e degli elementi acquisiti, tenuto conto della situazione economico-patrimoniale di entrambe le parti come risultante dalla documentazione in atti, delle esigenze dei minori in relazione alla loro età, della disparità reddituale delle parti – pur non particolarmente marcata ma comunque esistente –, nonché considerando che la resistente può godere della casa familiare, per la quale il IG. ontribuisce mensilmente con la metà della rata del Pt_1 mutuo, pur non avendone disponibilità, e dovendo, invece, quest'ultimo sostenere un canone di locazione, valutato altresì il regime di collocamento e la regolamentazione delle visite padre-figli, deve essere disposto a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento dei minori pari a €
300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tale somma dovrà essere corrisposta alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza.
Si conferma, inoltre, l'applicazione della disciplina legale dell'assegno unico e, dunque, rimane assegnato al 50% a ciascun genitore.
6.2. Quanto all'indennità percepita da ai sensi della L. n. 104/1992, si stabilisce che la stessa Per_1 verrà percepita dalla IG.ra in quanto genitore collocatario, e versata su un conto separato CP_1 intestato alla stessa, a favore del minore;
la resistente avrà, tuttavia, l'obbligo di fornire un puntuale rendiconto mensile al IG. irca l'utilizzo di tali somme. Pt_1
7. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio rispetto anche alle originarie istanze, sussistono eccezionali motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione rigettata e disattesa, in parziale modifica dei provvedimenti resi con ordinanza ex art. 473- bis.22 c.p.c. del 21/8/2024, così provvede:
- affida i figli e a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1 Per_2
- assegna la casa familiare, sita in Pisa, via Putignano n. 294, a;
Controparte_1
- dispone che le frequentazioni padre-figli siano regolate come segue:
▪ i minori staranno con il padre tre giorni settimanali, lunedì, martedì e mercoledì, dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00;
▪ i minori staranno con il padre la domenica pomeriggio dalle ore 15:00 fino alle ore 21:00; nei week-end in cui il padre non lavora, previo accordo con la madre, terrà i minori dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle 15:00;
▪ le settimane nelle quali i minori vedranno il padre solo la domenica pomeriggio, gli stessi pernotteranno dal padre sia la notte tra il lunedì e il martedì che la notte tra il martedì e il mercoledì, e quest'ultimo si occuperà di portarli a scuola;
▪ le settimane nelle quali i minori trascorreranno il week-end con il padre, gli stessi pernotteranno dal padre solo la notte tra il martedì e il mercoledì; ▪ durante il periodo delle vacanze estive, i minori trascorreranno le vacanze estive con ciascun genitore per un periodo di 15 giorni anche consecutivi, da concordarsi tra i genitori in base al periodo feriale, comunicando il periodo di ferie entro il 31 maggio di ogni anno;
▪ durante le vacanze natalizie e pasquali, i minori trascorreranno con la madre le festività religiose (24, 25, 26 dicembre, 6 gennaio, giorno di Pasqua) e con il padre il 31 dicembre, il
1° gennaio e il giorno di TT;
▪ i minori trascorreranno le festività del 25 Aprile, del 1° Maggio, del 2 Giugno e del Santo
Patrono negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre;
▪ i minori trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno e il giorno della Festa della
Mamma;
▪ i minori trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno e il giorno della Festa del
Papà;
▪ i minori trascorreranno il giorno dei rispettivi compleanni negli anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre;
- autorizza a portare i figli minori in Marocco per un periodo non superiore a Parte_1
15 giorni durante le vacanze estive;
- pone a carico di l'obbligo di versare, a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento dei figli minori, a , entro il 5 di ogni mese, l'importo di € 300,00 Controparte_1 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dispone che l'assegno unico venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- dispone l'indennità percepita da ai sensi della L. n. 104/1992 venga versata da Per_1 CP_1
su un conto separato alla stessa intestato a favore del minore, con obbligo di rendicontare
[...] mensilmente a circa l'utilizzo di tali somme;
Parte_1
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 13/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al R.G.N. 398/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Concetta Gugliotta
- ricorrente
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Controparte_1 C.F._2
Aulicino
- resistente
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni
Per il ricorrente: come da ricorso;
per la resistente: come da comparsa di costituzione e risposta.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato in data 12/2/2024, il IG. premesso che dalla relazione Parte_1 con la IG.ra nascevano i figli minori (14/4/2015) e (17/11/2018), Controparte_1 Per_1 Per_2 si è rivolto all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Disporre l'assegnazione della casa familiare al padre che vi abiterà con i figli;
2) Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Per_1 Per_2 residenza anagrafica del padre e contestualmente disporre ex art 337 ter cc che la responsabilità genitoriale venga esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse;
3) disporre che il minore , al quale è stato diagnostico dalla Commissione pediatrica dell'USL Per_1 nel 2023 nello specifico disturbo da deficit di attenzione ed Iperattività, disturbo Parte_2 evolutivo specifico delle funzioni motorie e disturbo specifico degli apprendimenti scolastici con dislessia e disortografia, possa accedere al percorso specifico di supporto obbligandosi i genitori a fornire il necessario consenso per gli accertamenti diagnostici e i conseguenti percorsi di trattamento;
4) disporre che i minori possano recarsi in Marocco a far visita ai parenti del IG. Pt_1 allorquando il IG. decida di portarli durante il periodo delle vacanze estive o nei periodi Pt_1 di sospensione scolastica;
5) disporre a carico di ciascun genitore l'obbligo di accompagnare i figli anche tramite persona delegata alle attività extrascolastiche sportive nei giorni di propria spettanza;
6) stabilire i seguenti tempi di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore nei seguenti termini: Che nei weekend, atteso che il IG. ha il doppio turno, i minori staranno dalla Pt_1 madre, dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica pomeriggio ore 15,00 quando il padre li preleverà; Che ove nei weekend il sig. non lavori, dandone comunicazione alla madre il Pt_1 giovedì che precede il weekend, sarà il padre a tenere con sé i minori dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica, quando la madre li preleverà presso l'abitazione familiare alle ore 15,00; Che la madre conserverà il diritto di vedere e frequentare i minori per due pomeriggi infrasettimanali il martedì e il giovedì, prelevandoli dall'uscita di scuola e riaccompagnali presso l'abitazione familiare alle ore 20,00; Che durante il periodo delle vacanze estive, ciascun genitore possa trascorrere le vacanze estive con i minori per un periodo di 15 giorni anche consecutivi, da concordarsi tra i genitori in base al periodo di ferie, comunicando il periodo di ferie entro il 31 maggio 2023. Che durante il periodo estivo e nei giorni in cui è sospesa l'attività scolastica, la madre preleverà i minori il martedì e il giovedì alle ore 9,00 presso l'abitazione familiare e li riaccompagnerà presso
l'abitazione familiare alle ore 21,00. Che ciascun genitore possa tenere, comunque, i figli ogni volta che desidera e andare in vacanza con gli stessi anche per un periodo più ampio, previo avviso e accordo con l'altro genitore. Che nel periodo delle vacanze natalizie, in quanto il IG. Pt_1 essendo di religione islamica non festeggia tali ricorrenze religiose, i minori potranno passare le festività religiose, ovvero il 24-25-26 dicembre e il 6 gennaio con la madre;
il 31 dicembre e il 1° gennaio staranno invece con il padre;
per gli stessi motivi, durante le festività pasquali i minori potranno stare con la madre e festeggiare tali ricorrenze con la madre. In tali festività il genitore preleverà i minori presso l'abitazione dell'altro genitore alle 9,00 e li riaccompagnerà dall'altro genitore alle ore 21,00. Che il giorno del compleanno della madre e il giorno della Festa della
Mamma i minori potranno stare con la madre;
Che il giorno del compleanno del padre e il giorno della Festa del Papà i minori potranno stare con il padre;
Che il giorno del compleanno dei figli, i minori potranno stare negli anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre;
Che le festività del 25 Aprile, del 1° Maggio e del 2 Giugno i minori potranno stare negli anni dispari con la madre
e negli anni pari con il padre;
Che il giorno del Santo Patrono i minori potranno stare negli anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre;
Che ciascun genitore si obbliga a rilasciare il consenso all'espatrio al rilascio del passaporto, per inserire i minori negli stessi documenti.
7. Porre a carico della madre IG.ra l'obbligo, con decorrenza dalla domanda ovvero CP_1 anticipandone la decorrenza alla data di interruzione della convivenza, i.e. dal mese di marzo 2023, di pagare entro il 5 di ogni mese un assegno di mantenimento per ciascuno figlio per € 150,00 (300
x 2) e così complessivamente € 300,00 per entrambi i figli, salva la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre rivalutazione Istat come per legge;
nonché l'obbligo di pagare le spese straordinarie nella misura del 50% entro 7 giorni dall'esibizione della documentazione giustificativa da intestarsi ai minori ai fini fiscali, salvo il rifiuto dell'altro genitore solo se adeguatamente motivato;
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
2. Si è costituita in giudizio la IG.ra chiedendo il rigetto delle domande proposte Controparte_1 dal ricorrente e l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre nella residenza familiare sita in Pisa, Via di Putignano n. 294 ove gli stessi manterranno la residenza anagrafica unitamente alla IG.ra , alla quale Controparte_1 verrà assegnata la casa familiare, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., in quanto genitore prevalentemente collocatario;
2) che la responsabilità genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori e, in particolare, le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni dei figli mentre, in caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa al giudice.
3) che per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nel periodo in cui i minori staranno presso di loro;
4) che il diritto di visita del padre, sia disciplinato come di seguito: - il giovedì pomeriggio all'uscita di scuola ove il padre preleverà i minori fino al giovedì sera quando, alle ore 21:30, il padre riaccompagnerà i minori presso la loro residenza, stanti gli impegni lavorativi che vedono occupato il padre il successivo venerdì mattina;
- i minori trascorrano un week-end con la madre ed un week- end con il padre, secondo il principio dell'alternanza e, nei week-end in cui i minori saranno collocati presso il padre, egli li preleverà all'uscita di scuola nella giornata di venerdì e li riaccompagnerà presso la loro residenza la domenica sera alle ore 21:00, con conseguente pernotto presso la residenza del padre nei giorni di venerdì e sabato;
5) che i minori trascorreranno le vacanze estive per periodi di 15 giorni continuativi con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza, da concordarsi anticipatamente entro il giorno 15 del mese di giugno di ogni anno;
6) che durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno i giorni 25 e 31 dicembre con un genitore ed i giorni 26 dicembre ed 1° gennaio con l'altro genitore, alternandosi negli anni, salvo diverso accordo e tenuto conto degli impegni e dei desideri dei minori.
7) che i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e quello di TT con l'altro, ad anni alterni, salvo diverso accordo e tenuto conto degli impegni e dei desideri dei minori.
8) che i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno presso la madre e presso il padre ad anni alterni, salvo diverso accordo e tenuto conto degli impegni e dei desideri dei minori.
9) che il padre corrisponda alla madre, entro il giorno 05 di ogni mese, la somma di € 400,00 a titolo mantenimento di ciascun figlio e così per complessivi € 800,00 mensili a titolo di mantenimento di entrambi i figli;
10) che le spese straordinarie (ad es. quelle mediche, dentistiche, scolastiche, extrascolastiche, sportive, ricreative, mensa, trasporto, eventuali dopo-scuola, campi solari, ripetizioni, gite, abbigliamento e svago, e quant'altro necessario per i figli) concordate se eccedenti la somma di €
100,00, faranno carico al padre per la misura del 60 % ed alla madre nella misura del 40 % e nel caso di anticipazione di dette spese da parte di uno dei due genitori, queste dovranno essere rimborsate entro i 30 giorni successivi dalla data di esibizione della documentazione relativa;
11) che l'assegno unico universale venga corrisposto esclusivamente alla madre in quanto genitore prevalentemente collocatario così come ogni altro beneficio economico e/o assistenziale di cui risulteranno beneficiari i minori;
Il tutto con condanna ex art. 96, commi I e III c.p.c., per violazione dell'art. 473 bis 18 c.p.c. In ogni caso con vittoria di compensi e di spese di lite”.
3. All'udienza del 23/5/2024, il Giudice delegato ha sentito le parti e ne ha tentato la conciliazione, con esito negativo.
All'udienza del 23/7/2024, il Giudice delegato ha proceduto all'ascolto del minore e con Per_1 ordinanza del 21/8/2024, il Tribunale ha pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., nonché rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti.
All'udienza collegiale del 19/11/2024, il Collegio, preso atto della rinuncia delle parti dei termini di cui all'art. 478-bis.28 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
*********
5. Sui provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale.
5.1. Atteso che entrambe le parti hanno chiesto di provvedere in conformità al regime privilegiato dal legislatore, deve essere disposto l'affido condiviso dei minori e a entrambi i genitori, Per_1 Per_2
i quali, ai sensi dell'art. 337-ter, co. 3 c.c., eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione.
5.2. Le domande divergono, invece, in punto di collocamento.
Il IG. ha concluso nel senso del collocamento paritetico, deducendo, a fondamento della Pt_1 domanda, il generale disinteresse e l'incapacità della IG.ra nel garantire adeguata cura e CP_1 attenzione nei confronti dei figli.
La IG.ra , dal canto suo, ha chiesto, il collocamento prevalente dei minori presso di sé, CP_1 contestando quanto dedotto da controparte e rappresentando, a sua volta, il presunto disinteresse e l'incapacità del IG. el prendersi cura dei minori. Pt_1
Tanto premesso, tenuto conto che il Giudice è chiamato a “privilegiare la soluzione più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (cfr. Cass. civ. n. 27/2017), ritiene il Collegio di dover confermare quanto previsto con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 21/8/2024, e, dunque, disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre con la previsione, tuttavia, di un ampio diritto/dovere di visita del padre.
Invero, dall'istruttoria svolta nel presente giudizio sono emerse due circostanze di particolare interesse: da un lato, che – diversamente dalle prospettazioni delle parti – entrambi i genitori si occupano e si prendono regolarmente cura di e (“A fare i compiti mi aiutano mamma, Per_1 Per_2 AP o nonna”, “In piscina mi ci porta AP”, “A casa passo tempo con papa, mamma e sorella.
Quando AP e mamma lavorano uno dei due sta a casa con me. A volte lavoriamo anche noi aiutando a fare le faccende. Le faccende a casa le fa mamma”, “Mi piace stare 50% con la mamma e 50% con il AP”, cfr. verbale di udienza del 23/7/2024), e che entrambi, se pur con qualche differenza, sono capaci di esercitare una funzione regolativa sui figli e sono capaci di accogliere le loro richieste emotive (v. relazione del 10/7/2024); dall'altro, che i minori si trovano attualmente in uno stato di particolare stress emotivo, dovuto anche alla forte conflittualità esistente tra i genitori
(“Sono già molto stressato”, “a casa mi trovo 50% male e 50% bene”, “I miei genitori litigano in casa, urlano, la mia mamma dorme sul divano letto, ma è sempre un letto”, cfr. dichiarazioni di in sede di udienza del 23/7/2024; “ ha manifestato atteggiamenti di non gestione della Per_1 Per_2 frustrazione, né delle proprie emozioni se non si fa cosa dice lei […] i genitori sono piuttosto passivi di fronte ai suoi comportamenti e non riescono a contenerla e a gestirla”, cfr. relazione dei Servizi
Sociali depositata il 16/7/2024).
Ne consegue che il collocamento paritario non appare la soluzione preferibile per i bambini, dovendosi favorire una soluzione che assicuri agli stessi una maggiore stabilità ed eviti loro uno stravolgimento nelle abitudini di vita da cui potrebbero, diversamente, derivare conseguenze pregiudizievoli al loro, già fragile, equilibrio (“Non ci sono dubbi, poi, che modificare continuamente la propria casa di abitazione può avere un effetto destabilizzante per molti minori”, cfr. Cass. civ. n.
4060/2017).
La IG.ra inoltre, è impiegata con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato e CP_1 all'udienza del 15/10/2024 ha dichiarato di “aver chiesto di non lavorare il giovedì e il venerdì per stare con i bambini e di lavorare full time nel fine settimana”. Tale organizzazione lavorativa le consente di avere una maggiore disponibilità di tempo per occuparsi dei figli rispetto al IG. Pt_1 impegnato con turni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 15:30, nonché con doppio turno il sabato, dalle ore 9:30 alle ore 15:30 e dalle ore 18:00 alle ore 22:30.
L'assegnazione della casa familiare sita in Pisa, via Putignano n. 294, segue la collocazione prevalente dei figli minori e, dunque, si conferma l'assegnazione della stessa alla IG.ra sul punto, si CP_1 rammenta che “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sul rilievo che la revoca dell'assegnazione della casa familiare è provvedimento che ha come esclusivo presupposto
l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario” (cfr. Cass. civ.
n. 32151/2023).
5.3. Per quanto riguarda il diritto di visita del genitore non collocatario, il Tribunale ritiene di confermare la disciplina di visita come indicata nell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., con alcune modifiche in punto di pernotto, da attuarsi non appena il IG. vrà reperito idonea soluzione Pt_1 abitativa. Segnatamente:
▪ i minori staranno con il padre tre giorni settimanali, lunedì, martedì e mercoledì, dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00;
▪ i minori staranno con il padre la domenica pomeriggio dalle ore 15:00 fino alle ore 21:00; nei week- end in cui il padre non lavora, previo accordo con la madre, terrà i minori dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle 15:00;
▪ le settimane nelle quali i minori vedranno il padre solo la domenica pomeriggio, gli stessi pernotteranno dal padre sia la notte tra il lunedì e il martedì che la notte tra il martedì e il mercoledì,
e quest'ultimo si occuperà di portarli a scuola;
▪ le settimane nelle quali i minori trascorreranno il week-end con il padre, gli stessi pernotteranno dal padre solo la notte tra il martedì e il mercoledì;
▪ durante il periodo delle vacanze estive, i minori trascorreranno le vacanze estive con ciascun genitore per un periodo di 15 giorni anche consecutivi, da concordarsi tra i genitori in base al periodo feriale, comunicando il periodo di ferie entro il 31 maggio di ogni anno;
▪ durante le vacanze natalizie e pasquali, i minori trascorreranno con la madre le festività religiose
(24, 25, 26 dicembre, 6 gennaio, giorno di Pasqua) e con il padre il 31 dicembre, il 1° gennaio e il giorno di TT;
▪ i minori trascorreranno le festività del 25 Aprile, del 1° Maggio, del 2 Giugno e del Santo Patrono negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre;
▪ i minori trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno e il giorno della Festa della
Mamma;
▪ i minori trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno e il giorno della Festa del Papà;
▪ i minori trascorreranno il giorno dei rispettivi compleanni negli anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre.
Tali modalità risultano confacenti con l'interesse dei minori e con il diritto alla bigenitorialità, anche tenuto conto del fatto che il IG. si è dimostrato idoneo e capace di svolgere il suo ruolo Pt_1 genitoriale.
5.4. Quanto all'istanza del ricorrente di portare i minori in Marocco, si ritiene opportuno accogliere tale richiesta, considerando il diritto dei bambini a sviluppare e mantenere legami con la famiglia paterna. Tuttavia, tale possibilità deve essere, allo stato, limitata al periodo di 15 giorni previsto per il padre durante le vacanze estive: invero, un periodo più prolungato potrebbe risultare pregiudizievole per i minori, tenuto conto della loro ancora tenera età e del possibile impatto negativo derivante da un distacco duraturo dalla madre.
6. Sui provvedimenti economici.
6.1. Con riferimento alle questioni economiche, l'art. 337-ter, co. 4 c.c. prevede che ciascun genitore debba provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito e che l'assegno periodico, a carico di uno dei due genitori, deve essere determinato considerando una serie di parametri, quali: le esigenze della prole, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori.
È, inoltre, consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, al fine della determinazione dei contributi al mantenimento dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. civ. n. 8744/2019; Cass. civ. n. 23263/2016; Cass. civ. n. 14336/2013), ricostruzione che nel caso di specie, è possibile effettuare sulla base il materiale probatorio già gli atti.
Nel caso di specie, il IG. risulta attualmente assunto con contratto a tempo indeterminato Pt_3 presso il ristorante “Vineria di Piazza”, sito in Pisa, con una retribuzione mensile netta di circa €
1.461,00, per un totale annuo netto pari a € 19.377,00 (docc. 16 e 36-39, fascicolo di parte ricorrente); alle udienze del 15/10/2024 e del 19/11/2024, ha inoltre dichiarato di sostenere le spese relative al canone di locazione della stanza in cui risiede – specificando che tale costo è destinato a aumentare in vista della necessità di reperire un'abitazione autonoma – per € 300,00 mensili, al finanziamento contratto per l'acquisto di un'automobile, con una rata mensile di € 250,00, e al pagamento di metà della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare in comproprietà con la IG.ra CP_1
per € 205,00; ha, inoltre, riferito di percepire il 50% dell'assegno unico.
La IG.ra invece, risulta impiegata a tempo indeterminato presso con sede CP_1 Controparte_2
di lavoro presso lo store Mondo Convenienza di Cascina, percependo una retribuzione mensile di €
1.000,00 (doc. 9, fascicolo di parte resistente); la stessa sostiene inoltre il pagamento di una quota mensile di € 205,00 per il mutuo della casa familiare e percepisce il 50% dell'assegno unico.
Tanto premesso, sulla base dei dati evidenziati e degli elementi acquisiti, tenuto conto della situazione economico-patrimoniale di entrambe le parti come risultante dalla documentazione in atti, delle esigenze dei minori in relazione alla loro età, della disparità reddituale delle parti – pur non particolarmente marcata ma comunque esistente –, nonché considerando che la resistente può godere della casa familiare, per la quale il IG. ontribuisce mensilmente con la metà della rata del Pt_1 mutuo, pur non avendone disponibilità, e dovendo, invece, quest'ultimo sostenere un canone di locazione, valutato altresì il regime di collocamento e la regolamentazione delle visite padre-figli, deve essere disposto a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento dei minori pari a €
300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tale somma dovrà essere corrisposta alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza.
Si conferma, inoltre, l'applicazione della disciplina legale dell'assegno unico e, dunque, rimane assegnato al 50% a ciascun genitore.
6.2. Quanto all'indennità percepita da ai sensi della L. n. 104/1992, si stabilisce che la stessa Per_1 verrà percepita dalla IG.ra in quanto genitore collocatario, e versata su un conto separato CP_1 intestato alla stessa, a favore del minore;
la resistente avrà, tuttavia, l'obbligo di fornire un puntuale rendiconto mensile al IG. irca l'utilizzo di tali somme. Pt_1
7. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio rispetto anche alle originarie istanze, sussistono eccezionali motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione rigettata e disattesa, in parziale modifica dei provvedimenti resi con ordinanza ex art. 473- bis.22 c.p.c. del 21/8/2024, così provvede:
- affida i figli e a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1 Per_2
- assegna la casa familiare, sita in Pisa, via Putignano n. 294, a;
Controparte_1
- dispone che le frequentazioni padre-figli siano regolate come segue:
▪ i minori staranno con il padre tre giorni settimanali, lunedì, martedì e mercoledì, dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00;
▪ i minori staranno con il padre la domenica pomeriggio dalle ore 15:00 fino alle ore 21:00; nei week-end in cui il padre non lavora, previo accordo con la madre, terrà i minori dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle 15:00;
▪ le settimane nelle quali i minori vedranno il padre solo la domenica pomeriggio, gli stessi pernotteranno dal padre sia la notte tra il lunedì e il martedì che la notte tra il martedì e il mercoledì, e quest'ultimo si occuperà di portarli a scuola;
▪ le settimane nelle quali i minori trascorreranno il week-end con il padre, gli stessi pernotteranno dal padre solo la notte tra il martedì e il mercoledì; ▪ durante il periodo delle vacanze estive, i minori trascorreranno le vacanze estive con ciascun genitore per un periodo di 15 giorni anche consecutivi, da concordarsi tra i genitori in base al periodo feriale, comunicando il periodo di ferie entro il 31 maggio di ogni anno;
▪ durante le vacanze natalizie e pasquali, i minori trascorreranno con la madre le festività religiose (24, 25, 26 dicembre, 6 gennaio, giorno di Pasqua) e con il padre il 31 dicembre, il
1° gennaio e il giorno di TT;
▪ i minori trascorreranno le festività del 25 Aprile, del 1° Maggio, del 2 Giugno e del Santo
Patrono negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre;
▪ i minori trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno e il giorno della Festa della
Mamma;
▪ i minori trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno e il giorno della Festa del
Papà;
▪ i minori trascorreranno il giorno dei rispettivi compleanni negli anni dispari con la madre e negli anni pari con il padre;
- autorizza a portare i figli minori in Marocco per un periodo non superiore a Parte_1
15 giorni durante le vacanze estive;
- pone a carico di l'obbligo di versare, a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento dei figli minori, a , entro il 5 di ogni mese, l'importo di € 300,00 Controparte_1 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dispone che l'assegno unico venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- dispone l'indennità percepita da ai sensi della L. n. 104/1992 venga versata da Per_1 CP_1
su un conto separato alla stessa intestato a favore del minore, con obbligo di rendicontare
[...] mensilmente a circa l'utilizzo di tali somme;
Parte_1
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 13/1/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina