Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/05/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di RI, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1411/2024, in materia di disciplina congiunta dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Michele Sogliano
- ricorrente -
e
(C.F. , nato ad [...], il [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
Michele Sogliano
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 20.9.2024.
Condizioni congiunte: “1- la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori e la responsabilità genitoriale verrà esercitata dai ricorrenti, in via autonoma per le questioni di ordinaria amministrazione ed in via congiunta per quelle di straordinaria
1
2- la casa coniugale, completa di mobili e arredi, sita in RI, via Giuseppe
Viora n. 6, resterà assegnata alla sig.ra che vi abiterà insieme alla figlia minore, Pt_1
accollandosi il pagamento di tutte le spese ordinarie (comprese quelle condominiali) connesse e relative all'immobile, mentre quelle straordinarie resteranno a carico di entrambi i proprietari nella misura del 50% ciascuno;
3- il sig. si impegna a trasferire la propria residenza entro CP_1 un mese dalla sottoscrizione del presente accordo e a liberare l'immobile dai propri effetti personali entro il medesimo termine;
4- il padre, nei giorni in cui non sarà occupato dai turni di lavoro, potrà tenere con sé la figlia ogni pomeriggio della settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00, con riaccompagnamento della minore presso l'abitazione della madre, fino a quando la sig.ra non troverà altra occupazione con orari che meglio si adattano a quelli della Pt_1
minore; il tutto salvo diversi accordi in ragione dei turni di lavoro della madre. Da quando la sig.ra avrà reperito una nuova occupazione con differenti orari di lavoro, Pt_1 Per_1
trascorrerà con il padre 2/3 pomeriggi alla settimana, sempre con le modalità sopra individuate e con pernottamento dallo stesso per almeno una notte alla settimana;
5- il padre potrà tenere con sé la figlia minore per uno/due fine settimana al mese, da concordarsi in base ai turni di lavoro dello stesso, dalle ore 11 del sabato mattina alla domenica alle ore 21, quando riaccompagnerà
presso la madre;
6- i fine settimana e i pomeriggi infrasettimanali di spettanza del padre Per_1 verranno individuati in considerazione dei turni lavorativi di quest'ultimo;
7- con riferimento alle vacanze estive, la minore trascorrerà con i rispettivi genitori due settimane, anche non consecutive.
Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro genitore, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo e il luogo in cui trascorrerà le ferie con la figlia. Per il solo primo anno, per garantire maggiore stabilità a , quest'ultima trascorrerà solo con la madre le due settimane di ferie Per_1
consecutive nel periodo 5 – 18 agosto;
8- con riferimento alle vacanze invernali, la figlia trascorrerà con la madre il periodo dalla chiusura della scuola fino al 30 dicembre e con il padre dal 1° gennaio all'Epifania 5, ad anni alterni e sempre in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
9- con riferimento alle festività pasquali, la minore la trascorrerà ad anni alterni con uno o con l'altro genitore il relativo periodo feriale. 10- trascorrerà il giorno del proprio Per_1
compleanno insieme ad entrambi i genitori o ad anni alterni con ciascun genitore, in ragione degli accordi (il primo anno con la madre), mentre trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori insieme agli stessi, a prescindere dal calendario delle visite;
11- il Sig. corrisponderà alla CP_1
Sig.ra la somma mensile di € 300,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_1
minore entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente ed automaticamente Per_1
2 secondo gli indici ISTAT. Il sig. inoltre, continuerà a pagare la propria quota di mutuo (che CP_1
le parti si impegnano reciprocamente a rinegoziare a condizioni più vantaggiose ove possibile); 12- il Sig. autorizza sin da ora la Sig.ra a percepire integralmente l'assegno unico per CP_1 Pt_1
la figlia, impegnandosi ad ogni necessario adempimento;
13- i genitori, inoltre, provvederanno ad accollarsi le spese straordinarie in misura pari alla metà, così come meglio individuate, specificate ed elencate all'art. 11 del Protocollo 20/07/2016 in vigore presso il Tribunale di RI (di cui si richiamano le disposizioni riguardanti gli oneri di concertazione, documentazione, modalità
e termini di corresponsione ecc.) e segnatamente: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse, rette e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato dalla scuola ad inizio anno e riferiti al corso di studio seguito, purché analiticamente descritti e documentati;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ludico-ricreative e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalle figlie;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
spese medico-sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti del pediatra e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte e quindi con esclusione dei farmaci da banco;
14- per espresso accordo delle parti, le stesse continueranno a godere delle agevolazioni fiscali relative all'acquisto e alla ristrutturazione dell'immobile anzidetto, nella misura del 50% ciascuna;
15- I coniugi dichiarano di avere definito ogni altra questione economica tra loro pendente. 16- I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto con inserimento della figlia minore e della carta di identità valida per l'espatrio”.
3 MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 2.7.2024, le parti hanno domandato la disciplina congiunta dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli.
2. Con variazione tabellare immediatamente esecutiva in data 23.10.2024, il presente processo è stato assegnato al Giudice Delegato, Dott. Marco Bonci, quale supplente del Giudice
Delegato, Dott.ssa Francesca Andreoni.
3. All'udienza del 23.4.2025, la Sig.ra ha dichiarato: “vivo ad RI, via Parte_1
Giuseppe Viora, n. 6, nella casa familiare, vivo solo con . Non sono proprietaria di Per_1
altri immobili. Faccio la segretaria in uno studio medico, con contratto a tempo determinato, in scadenza al 30.6.2025, con retribuzione mensile netta di circa Euro 450,00 mensili netti.
Non ho altri redditi oltre a quello da lavoro. Ho ancora un titolo cointestato per un controvalore di circa Euro 2.000,00 / 3.000,00. Nessun altro titolo, investimento o valore.
Non ci sono mai stati problemi di violenza. Il padre vede già come in questi Per_1 accordi, anzi in realtà siamo anche più flessibili”. Il Sig. ha dichiarato: “vivo ad CP_1
RI, via Chenna, n. 9, sono in affitto, pago Euro 650,00 mensili, vivo con un'altra.
Non ho immobili di mia proprietà oltre alla quota nella casa familiare. Faccio il Vigile del
Fuoco, prendo circa Euro 1.850,00 mensili netti. Faccio anche l'istruttore di padel, prendo solo un rimborso spese. Non ho altri redditi. Ho il titolo cointestato e un altro titolo per un controvalore di circa Euro 2.000,00 / 3.000,00. Nessun altro titolo, investimento o valore.
Non ci sono mai stati problemi di violenza. Vedo già come in questi accordi”. Per_1
All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di RI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1- la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e la responsabilità genitoriale Per_1
verrà esercitata dai ricorrenti, in via autonoma per le questioni di ordinaria amministrazione ed in via congiunta per quelle di straordinaria amministrazione, con collocazione prevalente
4 presso la madre. Gli stessi si impegnano quindi ad assumere ogni decisione e ad adottare ogni scelta riguardante la vita della figlia in modo condiviso;
2- la casa coniugale, completa di mobili e arredi, sita in RI, via Giuseppe Viora n. 6, resterà assegnata alla sig.ra che vi abiterà insieme alla figlia minore, accollandosi il pagamento di tutte le spese Pt_1 ordinarie (comprese quelle condominiali) connesse e relative all'immobile, mentre quelle straordinarie resteranno a carico di entrambi i proprietari nella misura del 50% ciascuno;
3- il sig. si impegna a trasferire la propria residenza entro un mese dalla sottoscrizione CP_1 del presente accordo e a liberare l'immobile dai propri effetti personali entro il medesimo termine;
4- il padre, nei giorni in cui non sarà occupato dai turni di lavoro, potrà tenere con sé la figlia ogni pomeriggio della settimana, dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00, con riaccompagnamento della minore presso l'abitazione della madre, fino a quando la sig.ra non troverà altra occupazione con orari che meglio si adattano a quelli della Pt_1
minore; il tutto salvo diversi accordi in ragione dei turni di lavoro della madre. Da quando la sig.ra avrà reperito una nuova occupazione con differenti orari di lavoro, Pt_1 Per_1
trascorrerà con il padre 2/3 pomeriggi alla settimana, sempre con le modalità sopra individuate e con pernottamento dallo stesso per almeno una notte alla settimana;
5- il padre potrà tenere con sé la figlia minore per uno/due fine settimana al mese, da concordarsi in base ai turni di lavoro dello stesso, dalle ore 11 del sabato mattina alla domenica alle ore 21, quando riaccompagnerà presso la madre;
6- i fine settimana e i pomeriggi Per_1
infrasettimanali di spettanza del padre verranno individuati in considerazione dei turni lavorativi di quest'ultimo;
7- con riferimento alle vacanze estive, la minore trascorrerà con i rispettivi genitori due settimane, anche non consecutive. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro genitore, entro il 31 maggio di ogni anno, il periodo e il luogo in cui trascorrerà le ferie con la figlia. Per il solo primo anno, per garantire maggiore stabilità a , Per_1 quest'ultima trascorrerà solo con la madre le due settimane di ferie consecutive nel periodo 5
– 18 agosto;
8- con riferimento alle vacanze invernali, la figlia trascorrerà con la madre il periodo dalla chiusura della scuola fino al 30 dicembre e con il padre dal 1° gennaio all'Epifania 5, ad anni alterni e sempre in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
9- con riferimento alle festività pasquali, la minore la trascorrerà ad anni alterni con uno o con l'altro genitore il relativo periodo feriale. 10- trascorrerà il giorno Per_1
del proprio compleanno insieme ad entrambi i genitori o ad anni alterni con ciascun genitore, in ragione degli accordi (il primo anno con la madre), mentre trascorrerà il giorno del compleanno dei genitori insieme agli stessi, a prescindere dal calendario delle visite;
11- il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma mensile di € 300,00, a titolo di CP_1 Pt_1
5 contributo al mantenimento della figlia minore entro il 5 di ogni mese, somma da Per_1
rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT. Il sig. inoltre, CP_1
continuerà a pagare la propria quota di mutuo (che le parti si impegnano reciprocamente a rinegoziare a condizioni più vantaggiose ove possibile); 12- il Sig. autorizza sin da CP_1 ora la Sig.ra a percepire integralmente l'assegno unico per la figlia, impegnandosi Pt_1
ad ogni necessario adempimento;
13- i genitori, inoltre, provvederanno ad accollarsi le spese straordinarie in misura pari alla metà, così come meglio individuate, specificate ed elencate all'art. 11 del Protocollo 20/07/2016 in vigore presso il Tribunale di RI (di cui si richiamano le disposizioni riguardanti gli oneri di concertazione, documentazione, modalità e termini di corresponsione ecc.) e segnatamente: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse, rette e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato dalla scuola ad inizio anno e riferiti al corso di studio seguito, purché analiticamente descritti e documentati;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ludico-ricreative e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalle figlie;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
spese medico-sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti del pediatra e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte e quindi con esclusione dei farmaci da banco;
14- per espresso accordo delle parti, le stesse continueranno a godere delle agevolazioni fiscali relative all'acquisto e alla ristrutturazione dell'immobile anzidetto, nella misura del 50% ciascuna;
15- I coniugi dichiarano di avere definito ogni altra
6 questione economica tra loro pendente. 16- I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto con inserimento della figlia minore e della carta di identità valida per l'espatrio”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in RI, il 20 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Giuseppe Bersani)
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