Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/05/2023, n. 13951
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Sentenza 22 maggio 2023

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La sentenza in esame è stata emessa dalla Corte di Cassazione, con il consigliere Alberto Crivelli relator. Le parti ricorrenti, due società del gruppo Trend Sviluppo Holding, hanno contestato la legittimità di sanzioni e interessi applicati dall'Agenzia delle Entrate, sostenendo che il loro inadempimento fiscale fosse dovuto a un comportamento illegittimo della pubblica amministrazione, che non aveva onorato un credito di oltre ventidue milioni di euro. Le contribuente hanno invocato la causa di forza maggiore, ritenendo di non poter essere ritenute colpevoli per il ritardo nel pagamento delle imposte.

La Corte ha respinto il ricorso, argomentando che la CTR aveva adeguatamente motivato l'esclusione della forza maggiore, evidenziando che l'inadempimento era riconducibile a un contenzioso civile e non a eventi imponderabili. La Corte ha sottolineato che, per escludere la colpevolezza, è necessaria la dimostrazione di circostanze straordinarie e imprevedibili, che nel caso specifico non erano state provate. Inoltre, è stata ribadita la necessità per il contribuente di adottare misure appropriate per mitigare le conseguenze di eventuali inadempimenti da parte di terzi, come nel caso della pubblica amministrazione. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale, che distingue tra difficoltà economiche prevedibili e cause di forza maggiore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/05/2023, n. 13951
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13951
    Data del deposito : 22 maggio 2023

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