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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/06/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE Rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 337/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. Roberto Nocent per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege CP_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova
APPELLATO
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta Per l'appellato: come da note di trattazione scritta
FATTI DI CAUSA ha chiamato in giudizio il Parte_1 Controparte_1
davanti al Tribunale di Massa, esponendo di avere
[...]
lavorato come addetto alle pulizie presso la casa di reclusione di
Massa da ottobre a dicembre 2019 e da luglio 2020 a novembre
2021 percependo compensi inferiori a quelli previsti dai CCNL di riferimento, ed ha chiesto la condanna del al CP_1
pagamento di euro 3.539,15 a titolo di differenze retributive dirette e indirette e TFR.
Costituendosi in giudizio, il ha Controparte_1
contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 135/2024, pubblicata il 5.6.2024, il Tribunale ha respinto il ricorso.
Propone appello il sig. resiste il . Pt_1 CP_1
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 27.5.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
- l'art. 22 L. 354/1975, come modificato dall'art. 2, comma
1, lettera f) del D.Lgs. 124/2018, prevede che “Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del
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lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”;
- dai cedolini paga del ricorrente si evince la mansione di addetto alle pulizie ed il codice D/7, che corrisponde, in base alla Tabella allegata al verbale della Commissione
Rivalutazioni Mercedi del 23.05.2017 “indicante i CCNL presi in considerazione e relative mansioni svolte dai detenuti ed i livelli retributivi”, all'“addetto alle pulizie” di cui al liv. 7 del CCNL Turismo Pubblici Esercizi.
- nei conteggi del ricorrente è stato viceversa applicato il
CCLN Multiservizi, livello 2, peraltro senza l'abbattimento di 1/3;
- per il caso di applicazione del CCNL Turismo Pubblici esercizi con abbattimento di 1/3, così come previsto dalla normativa sopra richiamata, il CTU ha concluso che “le retribuzioni corrisposte sono corrette, nessuna differenza deve essere corrisposta. La paga oraria è corretta, ma non sono stati pagati i permessi che inclusi del relativo TFR ammontano a € 728,31”;
- in ricorso non è stata reclamata la voce relativa ai permessi e, infatti, nei conteggi non è stato indicato alcun importo a tale titolo.
Il sig. censura la sentenza impugnata contestando Pt_1
l'applicazione del CCNL Turismo, ritenuto inconferente rispetto alle mansioni svolte in un istituto penitenziario, e rivendica
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l'applicazione del CCNL Multiservizi, 2° livello, alla luce degli artt. 3 e 36 Cost. e dell'art. 2070 c.c.; rileva che nelle conclusioni del ricorso era stato chiesto il pagamento dei permessi non goduti e che, pertanto, almeno la somma di euro 728,31 indicata dal
CTU a tale titolo gli deve essere corrisposta.
È totalmente infondata l'eccezione del di tardività CP_1
della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, perché depositato il 10.12.2024 e notificato solo il 21.12.2024: è noto, invero, che “nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435, comma 2, c.
p.c., deve notificare all'appellato il ricorso tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per
l'impugnazione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non ha carattere perentorio;
la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435, commi 3
e 4, c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione” (Cass. 24034/2020), termine quest'ultimo (di 25 giorni) che risulta ampiamente rispettato
(notifica il 21.12.2024, udienza il 3.4.2025).
Nel merito, l'appello è solo in parte fondato.
In tema di retribuzione del lavoro svolto dai detenuti, la normativa di riferimento è l'art. 22 L. 354/1975, come modificato dal D.Lgs. 124/2018, che stabilisce che la
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retribuzione dei detenuti debba essere commisurata ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.
Come correttamente rilevato dal Tribunale sulla base della CTU espletata, il CCNL Turismo applicato dall'Amministrazione è un trattamento migliorativo rispetto al CCNL Multiservizi invocato dall'appellante: i cedolini paga esaminati dal CTU dimostrano l'applicazione di una retribuzione conforme ai criteri normativi
(CCNL Turismo Pubblici Esercizi, livello 7), comprensiva delle voci retributive previste (indennità di contingenza, tredicesima e quattordicesima mensilità, TFR, indennità di anzianità e ferie lavorate), sulla base dell'importo orario di euro 8,69, corrispondente ai due terzi della retribuzione contrattuale piena.
L'unica voce retributiva non corrisposta, come indicato dal CTU, sono i permessi retribuiti, che erano stati oggetto di esplicita domanda in primo grado (v. conclusioni del ricorso, pag. 5):
Sbaglia il Tribunale ad affermare che “nei conteggi non è stato indicato alcun importo a tale titolo”, perché i conteggi allegati al
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ricorso (doc. 21 appellante) sono redatti in forma sintetica
(periodo lavorato – ore di lavoro svolto – retribuzione percepita – retribuzione spettante – differenze retributive), sicché tutte le voci retributive rivendicate sono calcolate complessivamente.
In parziale accoglimento dell'appello, il Controparte_1
deve pertanto essere condannato a pagare al sig. euro 728,31 Pt_1
a tale titolo, oltre accessori regolati ex art. 22, comma 36, L.
724/1994 (v. Cass. 17869/2014).
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza, liquidate in base al decisum; anche le spese della CTU espletata in primo grado restano a carico del . CP_1
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello, condanna il a pagare all'appellante euro Controparte_1
728,31 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
pone a carico del le spese di CTU di Controparte_1
primo grado;
condanna il a rimborsare all'appellante Controparte_1
le spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo in euro 641,00
e per il presente grado in euro 494,00 oltre rimborso forfettario,
Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.5.2025
IL PRESIDENTE est.
Federico Grillo Pasquarelli
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