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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/12/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1241/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
[...]
[...] e
Parte_2
INTIMATO CONTUMACE
Oggi 1 dicembre 2025, rilevato che all'udienza del 2 ottobre 2025 il giudice ha rinviato la causa ad oggi per gli incombenti di cui all'art. 429 c.p.c. e disposto che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato che parte intimante ha depositato le note di cui all'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto sopra, il giudice pronuncia sentenza che viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il Giudice
dott. Elisabetta Chiodini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Varese, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Chiodini nella causa civile iscritta al n. R.G. 1241/2025 promossa da:
(P.IVA: ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Negri ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, in Carimate, via Airoldi,19, giusta procura in atti
Intimante
contro
(C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_1
Intimato contumace
Visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni di parte intimante come in atti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto 28 aprile 2025 la società ha evocato in giudizio per Parte_1 Parte_2
sentire convalidare nei suoi confronti lo sfratto “per occupazione sine titulo” ed emettere decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c.
Al riguardo l'intimante, premesso di essere proprietaria dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Besozzo, Via XXV Aprile 51, composta da appartamento sito al primo piano e pagina 2 di 5 annessa cantina al piano interrato, ha riferito che: essa concedeva a la predetta Parte_2
unità immobiliare a titolo di comodato gratuito verbale;
che il contratto intercorso con il signor è da qualificarsi a titolo precario e perciò l'immobile che ne è l' oggetto Parte_2
deve essere restituito a semplice richiesta del comodante;
che con atto in data 24 ottobre 2024 il signor dopo aver premesso di occupare sine titulo l'immobile de quo, si impegnava a Pt_2
rilasciarlo entro il 31 dicembre 2024; che il signor non ha mantenuto l'impegno assunto Pt_2
e inutili sono state le numerose richieste di restituzione;
che lo stesso si è inoltre reso moroso per il mancato pagamento delle spese condominiali per l'importo di € 6.502,47.
All'esito della prima udienza il giudice non ha convalidato lo sfratto, poiché la convalida dello sfratto è pronunciata con riguardo ad un rapporto di locazione, comodato, affitto, di cui si fornisca la prova, che non può che essere scritta, attesa la natura sommaria del procedimento di sfratto, mentre parte intimante non ha fornito prova scritta dell'esistenza di un rapporto di comodato con il Signor n merito all'immobile de quo. Pt_2
Il giudice ha quindi disposto il mutamento del rito, invitato ad espletare la mediazione, rinviato la causa per gli adempimenti di cui all'art. 420 c.p.c. e assegnato i termini per il deposito delle memorie integrative.
L'intimante ha promosso la procedura di mediazione, che si è conclusa negativamente per mancata partecipazione dell'intimato.
In seguito, l'intimante ha integrato le proprie difese e all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. ha chiesto che la causa fosse decisa.
Il giudice ha quindi rinviato la causa ad oggi e disposto che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., da effettuarsi nella giornata odierna.
Parte intimante ha depositato le note scritte.
** * **
Deve innanzitutto dichiararsi la contumacia di parte intimata, che, sebbene citata in questo giudizio, non si è costituita. pagina 3 di 5 Ciò premesso, nella memoria integrativa l'intimante ha chiesto di ordinare all'intimato di rilasciare immediatamente l'immobile per cui è causa e di liberarlo dei suoi beni, mentre si è riservato di chiedere in altra sede la condanna dell'intimato al risarcimento dei danni.
La domanda è fondata per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che in tema di difesa delle proprietà vi sono due azioni: l'azione di rivendicazione e quella di restituzione. Con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga, onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza “ab origine" di qualsiasi titolo”, essendo onere del convenuto di dimostrare l'esistenza di un valido titolo (ad es. comodato) legittimante l'occupazione ed il godimento del bene (Cass. 18660/2013).
Parte intimante ha esperito l'azione personale, perché con essa ha chiesto la restituzione del proprio immobile e non il riconoscimento del proprio diritto di proprietà.
L'intimante ha provato la consegna dell'immobile all'intimato con il deposito dell'atto del 24 ottobre 2024 con il quale il signor dichiarava di occupare il bene sine titulo e si Pt_2
impegnava a rilasciarlo entro il 31 dicembre 2024. Infatti, dalla circostanza che in data 24 ottobre 2024 l'intimato si impegnava a riconsegnare l'unità immobiliare in questione entro una certa data, si deduce che in un momento precedente all'assunzione di quell'impegno il signor veva ricevuto dall'intimante la consegna di quel bene. Pt_2
Non occorre qui accertare a che titolo l'intimante abbia in origine consegnato il bene al Signor poiché quest'ultimo nell'atto 24 ottobre 2024 dichiarava di occupare il bene sine titulo. Pt_2
pagina 4 di 5 Quindi, accertato che l'intimato occupa l'immobile per cui è causa senza titolo, deve ordinarsi al signor i rilasciare il bene a favore di parte intimante. Pt_2
Considerato che il signor i era impegnato a rilasciare l'immobile entro la fine dell'anno Pt_2
2024 e che quindi lo stesso è in mora di quasi un anno nella riconsegna del bene, deve ordinarsi all'intimato la riconsegna immediata dell'immobile. Riconsegna dell'immobile libero dei beni dell'intimato.
Quanto alle spese di lite, le stesse, liquidate in € 3.387,00 per compensi (preso a riferimento lo scaglione di valore dichiarato dall'intimante da € 5.200,01 ad € 26.000,00, operata una riduzione del compenso per la fase istruttoria, che non ha richiesto l'espletamento di prove orali, e per la fase decisionale che ha richiesto il deposito di note finali senza replica), oltre accessori di legge, oltre contributo unificato, devono porsi a carico di parte intimata, in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, nella persona del giudice onorario dott. Elisabetta Chiodini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1241/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accertato che il signor occupa senza titolo l'unità immobiliare sita in Besozzo, Via Parte_2
XXV Aprile 51 (composta da appartamento sito al primo piano e annessa cantina al piano interrato), ordina all'intimato di rilasciare immediatamente a favore dell'intimante la predetta unità immobiliare, libera dei propri beni;
condanna parte intimata a rifondere all'intimante le spese di lite, che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre contributo unificato, oltre 15% sui compensi per spese forfettarie, oltre c.p.a. ed IVA, se dovuta.
Varese, 1° dicembre 2025.
Il giudice
Dott. Elisabetta Chiodini pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
[...]
[...] e
Parte_2
INTIMATO CONTUMACE
Oggi 1 dicembre 2025, rilevato che all'udienza del 2 ottobre 2025 il giudice ha rinviato la causa ad oggi per gli incombenti di cui all'art. 429 c.p.c. e disposto che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato che parte intimante ha depositato le note di cui all'art. 127 ter c.p.c.; preso atto di quanto sopra, il giudice pronuncia sentenza che viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il Giudice
dott. Elisabetta Chiodini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Varese, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Chiodini nella causa civile iscritta al n. R.G. 1241/2025 promossa da:
(P.IVA: ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Negri ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, in Carimate, via Airoldi,19, giusta procura in atti
Intimante
contro
(C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_1
Intimato contumace
Visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni di parte intimante come in atti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto 28 aprile 2025 la società ha evocato in giudizio per Parte_1 Parte_2
sentire convalidare nei suoi confronti lo sfratto “per occupazione sine titulo” ed emettere decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c.
Al riguardo l'intimante, premesso di essere proprietaria dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Besozzo, Via XXV Aprile 51, composta da appartamento sito al primo piano e pagina 2 di 5 annessa cantina al piano interrato, ha riferito che: essa concedeva a la predetta Parte_2
unità immobiliare a titolo di comodato gratuito verbale;
che il contratto intercorso con il signor è da qualificarsi a titolo precario e perciò l'immobile che ne è l' oggetto Parte_2
deve essere restituito a semplice richiesta del comodante;
che con atto in data 24 ottobre 2024 il signor dopo aver premesso di occupare sine titulo l'immobile de quo, si impegnava a Pt_2
rilasciarlo entro il 31 dicembre 2024; che il signor non ha mantenuto l'impegno assunto Pt_2
e inutili sono state le numerose richieste di restituzione;
che lo stesso si è inoltre reso moroso per il mancato pagamento delle spese condominiali per l'importo di € 6.502,47.
All'esito della prima udienza il giudice non ha convalidato lo sfratto, poiché la convalida dello sfratto è pronunciata con riguardo ad un rapporto di locazione, comodato, affitto, di cui si fornisca la prova, che non può che essere scritta, attesa la natura sommaria del procedimento di sfratto, mentre parte intimante non ha fornito prova scritta dell'esistenza di un rapporto di comodato con il Signor n merito all'immobile de quo. Pt_2
Il giudice ha quindi disposto il mutamento del rito, invitato ad espletare la mediazione, rinviato la causa per gli adempimenti di cui all'art. 420 c.p.c. e assegnato i termini per il deposito delle memorie integrative.
L'intimante ha promosso la procedura di mediazione, che si è conclusa negativamente per mancata partecipazione dell'intimato.
In seguito, l'intimante ha integrato le proprie difese e all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. ha chiesto che la causa fosse decisa.
Il giudice ha quindi rinviato la causa ad oggi e disposto che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., da effettuarsi nella giornata odierna.
Parte intimante ha depositato le note scritte.
** * **
Deve innanzitutto dichiararsi la contumacia di parte intimata, che, sebbene citata in questo giudizio, non si è costituita. pagina 3 di 5 Ciò premesso, nella memoria integrativa l'intimante ha chiesto di ordinare all'intimato di rilasciare immediatamente l'immobile per cui è causa e di liberarlo dei suoi beni, mentre si è riservato di chiedere in altra sede la condanna dell'intimato al risarcimento dei danni.
La domanda è fondata per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che in tema di difesa delle proprietà vi sono due azioni: l'azione di rivendicazione e quella di restituzione. Con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga, onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza “ab origine" di qualsiasi titolo”, essendo onere del convenuto di dimostrare l'esistenza di un valido titolo (ad es. comodato) legittimante l'occupazione ed il godimento del bene (Cass. 18660/2013).
Parte intimante ha esperito l'azione personale, perché con essa ha chiesto la restituzione del proprio immobile e non il riconoscimento del proprio diritto di proprietà.
L'intimante ha provato la consegna dell'immobile all'intimato con il deposito dell'atto del 24 ottobre 2024 con il quale il signor dichiarava di occupare il bene sine titulo e si Pt_2
impegnava a rilasciarlo entro il 31 dicembre 2024. Infatti, dalla circostanza che in data 24 ottobre 2024 l'intimato si impegnava a riconsegnare l'unità immobiliare in questione entro una certa data, si deduce che in un momento precedente all'assunzione di quell'impegno il signor veva ricevuto dall'intimante la consegna di quel bene. Pt_2
Non occorre qui accertare a che titolo l'intimante abbia in origine consegnato il bene al Signor poiché quest'ultimo nell'atto 24 ottobre 2024 dichiarava di occupare il bene sine titulo. Pt_2
pagina 4 di 5 Quindi, accertato che l'intimato occupa l'immobile per cui è causa senza titolo, deve ordinarsi al signor i rilasciare il bene a favore di parte intimante. Pt_2
Considerato che il signor i era impegnato a rilasciare l'immobile entro la fine dell'anno Pt_2
2024 e che quindi lo stesso è in mora di quasi un anno nella riconsegna del bene, deve ordinarsi all'intimato la riconsegna immediata dell'immobile. Riconsegna dell'immobile libero dei beni dell'intimato.
Quanto alle spese di lite, le stesse, liquidate in € 3.387,00 per compensi (preso a riferimento lo scaglione di valore dichiarato dall'intimante da € 5.200,01 ad € 26.000,00, operata una riduzione del compenso per la fase istruttoria, che non ha richiesto l'espletamento di prove orali, e per la fase decisionale che ha richiesto il deposito di note finali senza replica), oltre accessori di legge, oltre contributo unificato, devono porsi a carico di parte intimata, in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, nella persona del giudice onorario dott. Elisabetta Chiodini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1241/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accertato che il signor occupa senza titolo l'unità immobiliare sita in Besozzo, Via Parte_2
XXV Aprile 51 (composta da appartamento sito al primo piano e annessa cantina al piano interrato), ordina all'intimato di rilasciare immediatamente a favore dell'intimante la predetta unità immobiliare, libera dei propri beni;
condanna parte intimata a rifondere all'intimante le spese di lite, che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre contributo unificato, oltre 15% sui compensi per spese forfettarie, oltre c.p.a. ed IVA, se dovuta.
Varese, 1° dicembre 2025.
Il giudice
Dott. Elisabetta Chiodini pagina 5 di 5