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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 617/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRESPI ORNELLA, Presidente
INDINNIMEO PIETRO, LA
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3601/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10028202400011510000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10028202400011510000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10028202400011510000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10028202400011510000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10028202400011510000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10028202400011510000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10028202400011510000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10028202400011510000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10028202400011510000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10028202400011510000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10028202400011510000 IRAP 2007
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100038102485000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110023844673000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110051532274000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140008345952000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160015580005000 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 360/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugna l'atto ex art. 28-ter D.P.R. 602/1973 n.10028202400001151000, notificato in data 29/04/2025 con il quale si informava il contribuente della disponibilità di un credito a suo favore per Euro 2.016,00 e, contestualmente, della presenza di debiti iscritti a ruolo per un totale di Euro 74.682,88, invitandolo ad aderire alla compensazione, costituendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed instando per il suo annullamento sul rilievo della mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
della violazione del diritto di difesa per carenza di motivazione;
della prescrizione dei crediti;
dell'incompetenza territoriale dell'ufficio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e domandava il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio del 22.1.2026 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado decideva come da dispositivo munito dei motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero dalla lettura integrale degli atti emerge che l'Ufficio resistente ha correttamente proceduto alla notificazione degli atti sui quali fonda il proprio credito.
Ed infatti la cartella n. 10020100038102485000 è stata notificata a mani proprie del destinatario in data
16/08/2010; la cartella n. 10020110023864673000 è stata notificata a mani proprie del destinatario in data 24/03/2011; la cartella n. 10020110051532274000 è stata notificata a mani proprie del destinatario in data 27/09/2011; le cartelle nn. 10020140008345952000 e 10020160015580005000 sono state notificate rispettivamente in data 15/07/2014 e 27/10/2016, previo accertamento della irreperibilità assoluta del destinatario, secondo le formalità previste dall'art. 60, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/1973, con deposito dell'atto presso la casa comunale.
È appena il caso di rilevare come l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 preveda espressamente che la notifica possa essere eseguita “anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” con la giurisprudenza che ha chiarito come in tal caso trovino applicazione le norme del servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982.
La notifica degli indicati plurimi atti interruttivi ha impedito sia il maturarsi della prescrizione che della decadenza dell'Ufficio dal proprio potere impositivo.
La mera disamina dell'atto impugnato consente poi di comprendere come il contribuente sia stato posto nelle condizioni, mediante motivazione adeguata, di predisporre adeguata difesa essendo chiara la pretesa creditoria dell'Ufficio, la possibilità di procedere a compensazione e la fonte della esposizione del contribuente.
Anche la doglianza relativa alla corretta determinazione della competenza territoriale non è fondata siccome l'atto impugnato (la proposta di compensazione) è stato emesso dalla articolazione di Salerno dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che risulta competente per la gestione della posizione debitoria del contribuente.
A dette considerazioni segue quindi il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese che si determinano in euro 950 oltre oneri e accessori ove previsti con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si determinano in euro 950 oltre oneri e accessori con attribuzione al costituito procuratore dichiaratosi antistatario. Salerno 22.01.2026 Il Presidente Dott.ssa Ornella Crespi
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRESPI ORNELLA, Presidente
INDINNIMEO PIETRO, LA
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3601/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10028202400011510000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10028202400011510000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10028202400011510000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10028202400011510000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10028202400011510000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10028202400011510000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10028202400011510000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10028202400011510000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10028202400011510000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10028202400011510000 IRAP 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10028202400011510000 IRAP 2007
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020100038102485000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110023844673000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110051532274000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140008345952000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160015580005000 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 360/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugna l'atto ex art. 28-ter D.P.R. 602/1973 n.10028202400001151000, notificato in data 29/04/2025 con il quale si informava il contribuente della disponibilità di un credito a suo favore per Euro 2.016,00 e, contestualmente, della presenza di debiti iscritti a ruolo per un totale di Euro 74.682,88, invitandolo ad aderire alla compensazione, costituendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed instando per il suo annullamento sul rilievo della mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
della violazione del diritto di difesa per carenza di motivazione;
della prescrizione dei crediti;
dell'incompetenza territoriale dell'ufficio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione e domandava il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio del 22.1.2026 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado decideva come da dispositivo munito dei motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero dalla lettura integrale degli atti emerge che l'Ufficio resistente ha correttamente proceduto alla notificazione degli atti sui quali fonda il proprio credito.
Ed infatti la cartella n. 10020100038102485000 è stata notificata a mani proprie del destinatario in data
16/08/2010; la cartella n. 10020110023864673000 è stata notificata a mani proprie del destinatario in data 24/03/2011; la cartella n. 10020110051532274000 è stata notificata a mani proprie del destinatario in data 27/09/2011; le cartelle nn. 10020140008345952000 e 10020160015580005000 sono state notificate rispettivamente in data 15/07/2014 e 27/10/2016, previo accertamento della irreperibilità assoluta del destinatario, secondo le formalità previste dall'art. 60, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/1973, con deposito dell'atto presso la casa comunale.
È appena il caso di rilevare come l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 preveda espressamente che la notifica possa essere eseguita “anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” con la giurisprudenza che ha chiarito come in tal caso trovino applicazione le norme del servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982.
La notifica degli indicati plurimi atti interruttivi ha impedito sia il maturarsi della prescrizione che della decadenza dell'Ufficio dal proprio potere impositivo.
La mera disamina dell'atto impugnato consente poi di comprendere come il contribuente sia stato posto nelle condizioni, mediante motivazione adeguata, di predisporre adeguata difesa essendo chiara la pretesa creditoria dell'Ufficio, la possibilità di procedere a compensazione e la fonte della esposizione del contribuente.
Anche la doglianza relativa alla corretta determinazione della competenza territoriale non è fondata siccome l'atto impugnato (la proposta di compensazione) è stato emesso dalla articolazione di Salerno dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che risulta competente per la gestione della posizione debitoria del contribuente.
A dette considerazioni segue quindi il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese che si determinano in euro 950 oltre oneri e accessori ove previsti con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si determinano in euro 950 oltre oneri e accessori con attribuzione al costituito procuratore dichiaratosi antistatario. Salerno 22.01.2026 Il Presidente Dott.ssa Ornella Crespi