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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 635/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 70/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11983/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
19 e pubblicata il 01/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T20U0045963717 RITENUTE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 503/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Alle ore 11:30 non è presente il difensore del contribuente.
Il funzionario dell'Agenzia delle Entrate DP3 si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la comunicazione di irregolarità Id. controllo N. T20U0045963717- Codice atto 01628212183, il contribuente veniva notiziato che l'Ufficio Territoriale di Palestrina dell'Agenzia dell'Entrate - Direzione
Provinciale III di Roma aveva effettuato il controllo formale della dichiarazione Modello 730/2021 a.i. 2020 per verificare la correttezza dei dati in essa riportati. In particolare, si recuperavano le ritenute dichiarate per rediti da lavoro dipendente (quadro RE rigo RE 26) non trovandone riscontro nei dati in possesso dell'Ufficio
e non essendo stata prodotta la documentazione richiesta afferente la comunicazione di irregolarità.
Il contribuente proponeva ricorso impugnando l'atto in oggetto e chiedendo che ne venisse dichiarata l'illegittimità per i seguenti motivi:
1. Nullità della notifica dell'atto impugnato, poiché emesso da Ufficio non competente territorialmente.
2. Difetto di sottoscrizione, poiché si tratta di atto emesso dal Funzionario carente di delega, poiché nel caso di specie il direttore dell'ufficio territoriale Dott. Nominativo_1 doveva essere delegato dal Direttore Provinciale II di Roma Dott. Nominativo_2 e non dal Dott. Nominativo_3. 3. Nel merito l'accertamento impugnato sarebbe destituito di fondamento atteso che, come risulta dal Cassetto Fiscale del sig. Ricorrente_1 le ritenute di acconto sarebbero state versate dai sostituti d'imposta per la complessiva somma di euro 8.554,00, oltre sanzioni ed interessi.
L'Ufficio si costituiva ribadendo la legittimità del recupero effettuato.
Con la sentenza n. 11983/2024, la Corte di Giustizia di I grado di Roma rigettava il ricorso di parte con condanna alle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza il sig. Ricorrente_1 proponeva appello per i motivi come meglio indicati in atti.
Si costituiva nel presente giudizio anche l'Agenzia delle Entrate-Dr. Prov.le III di Roma, con propria memoria e relative controdeduzioni.
Nel corso del presente giudizio, l'Agenzia dell'Entrate in sede di valutazione dell'appello avversario ha richiesto all'Ufficio Territoriale di Palestrina un supplemento di istruttoria in esito alla quale quest'ultimo emetteva un provvedimento di sgravio parziale prot. n. 2025S157346 del 05/03/2025, riconoscendo le ritenute portate in detrazione in dichiarazione per un totale di euro 7.175,00 per le quali si è riscontrata l'invio delle relative CU da parte dei sostituti. L'importo rimasto a ruolo per euro 1.379,00 attiene, invece, a parere dell'Ufficio, le ritenute per le quali non risulta l'invio delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta. Alla luce di quanto sopra, l'Ufficio confermava a recupero l'importo di euro 1.379,00 pari alla differenza tra quanto indicato in dichiarazione dal contribuente e quanto certificato dai sostituti d'imposta per l'anno d'imposta 2020.
L'appellante presentava ulteriore memoria, come in atti, contestando anche l'ulteriore determinazione cui era giunto l'Ufficio e chiedeva la riforma della sentenza impugnata.
La causa era trattata all'udienza del 29.01.2026 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto con riforma della sentenza impugnata.
Parte appellante eccepisce la mancata e/o errata valutazione dei documenti in atti e la nullità dell'avviso di accertamento per inesigibilità delle somme per avvenuto pagamento in data antecedente all'emissione dell'atto.
A tal riguardo, devesi osservare che le considerazioni del giudice di prime cure sono erronee giacché il contribuente ha prodotto in atti tutte le certificazioni pagate dai sostituti di imposta e registrati nel proprio cassetto fiscale dalla stessa Agenzia delle Entrate, come del resto si evince dallo stesso provvedimento di rettifica operata dall'Ufficio medesimo.
La documentazione prodotta è più che valida a dimostrare la regolarità dei pagamenti effettuati dal Ricorrente_1.
A tal riguardo, infatti, occorre precisare che il lavoratore autonomo consegna al cliente una fattura, una ricevuta o una nota di collaborazione nella quale riporta il valore del compenso pattuito;
su questo valore va poi calcolata la ritenuta d'acconto (in percentuale, solitamente il 20%) che va detratta dal compenso iniziale. Nella nota viene messo in evidenza l'importo netto dovuto al lavoratore e l'imposta che il datore di lavoro dovrà versare (entro il giorno 16 del mese successivo). Il datore di lavoro pagherà al lavoratore il compenso al netto della trattenuta e verserà l'ammontare della ritenuta d'acconto all'Erario entro il 16 del mese successivo al pagamento effettuato. Ogni sostituto d'imposta dovrà poi certificare al professionista
(entro il 31 marzo di ogni anno) tutte le ritenute effettuate nell'anno precedente: in sede di dichiarazione dei redditi, l'ammontare delle ritenute d'acconto versate dai sostituti d'imposta sarà detratto dall'imposta sul reddito del lavoratore autonomo.
Il contribuente, inoltre, non è il soggetto legittimato a ricevere l'avviso di accertamento con cui si attestano gli omessi versamenti. La legge è chiara sul punto: nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 D.P.R. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.
Con l'entrata in vigore della L. n. 130/2022, di riforma della giustizia e del processo tributario, inoltre, il legislatore è intervenuto in tema di riparto dell'onere probatorio in materia tributaria aggiungendo il comma
5-bis all'art. 7 D. Lgs. n. 546/1992. Specificamente, l'art. 6 della L. n. 130/2022, entrata in vigore il 16 settembre 2022 (e applicabile anche ai processi pendenti), ha modificato l'art. 7 D. Lgs. n. 546/1992 aggiungendo il comma 5-bis, in materia di onere probatorio. La novella legislativa non solo ristabilisce le regole tradizionali in tema di onere probatorio, ma istituisce, altresì, un maggiore rigore sia nell'individuazione delle prove da parte dell'Amministrazione finanziaria, che nella valutazione delle stesse da parte del giudice tributario. Nella fattispecie in esame, Agenzia delle Entrate ha accertato un preteso mancato versamento delle ritenute, peraltro a persona differente dall'effettivo destinatario e responsabile, senza dare prova certa delle somme richieste.
Occorre, altresì, evidenziare che l'Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, insiste sulla presunta debenza della residua somma di € 1.379,00, fondando la pretesa sulla mancata trasmissione di alcune
Certificazioni Uniche. Anche con riferimento a tale somma residua, tuttavia, va ribadito il principio che il contribuente non può essere chiamato a rispondere per il mancato versamento delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta, laddove le ritenute stesse siano state regolarmente operate. La responsabilità solidale prevista dall'art. 35 del DPR n. 602/1973 sussiste esclusivamente in caso di omessa effettuazione della ritenuta, e non per il mero omesso versamento da parte del sostituto. Nel caso di specie, il sig. Ricorrente_1
ha regolarmente dichiarato, nella propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020, un ammontare complessivo di ritenute pari a € 8.554,00, versate da diversi sostituti d'imposta. L'Agenzia delle Entrate non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che le ritenute non siano state operate, limitandosi a eccepire la mancata trasmissione delle Certificazioni Uniche, senza provare l'effettiva inesistenza delle ritenute. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo cui: “Nel caso di redditi da lavoro dipendente, il contribuente-sostituito risponde dell'imposta non trattenuta solo ove la ritenuta non sia stata operata dal sostituto, e non anche se questa sia stata operata ma non versata. In tal caso, il credito dell'Erario può essere azionato esclusivamente nei confronti del sostituto” (Cass. Civ., Sez. 5, n. 2815/2022; n. 12017/2021; n. 27355/2019; n. 5535/2018). In particolare, la Cassazione n.
12017/2021 ha precisato che: “Il contribuente che dimostra che la ritenuta è stata operata dal datore di lavoro è esonerato dall'obbligazione tributaria, a prescindere dal fatto che il sostituto abbia poi effettivamente versato le somme all'Erario.”
Ne consegue che la mancata trasmissione delle CU o il mancato riscontro automatico dell'Ufficio non può legittimare l'imposizione di un tributo a carico del contribuente, né consente di presumere l'inesistenza delle ritenute. Nel caso di specie, il sig. Ricorrente_1 non è soggetto passivo neanche dell'obbligazione residua di € 1.379,00, poiché ha dichiarato l'esistenza delle ritenute;
l'Ufficio non ha dimostrato l'inesistenza delle stesse;
eventuali omissioni o inadempienze dei sostituti non sono opponibili al contribuente.
Per tali ragioni, la pretesa tributaria risulta illegittima per difetto di legittimazione passiva e deve essere annullata anche nella pretesa residua parte.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'appello deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispostivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna la appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate in € 4.000 di cui € 1.500 per il primo grado di giudizio e € 2.500 per il secondo da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
DI MAIO ANTONINO MARIA, Relatore
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 70/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11983/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
19 e pubblicata il 01/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T20U0045963717 RITENUTE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 503/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Alle ore 11:30 non è presente il difensore del contribuente.
Il funzionario dell'Agenzia delle Entrate DP3 si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la comunicazione di irregolarità Id. controllo N. T20U0045963717- Codice atto 01628212183, il contribuente veniva notiziato che l'Ufficio Territoriale di Palestrina dell'Agenzia dell'Entrate - Direzione
Provinciale III di Roma aveva effettuato il controllo formale della dichiarazione Modello 730/2021 a.i. 2020 per verificare la correttezza dei dati in essa riportati. In particolare, si recuperavano le ritenute dichiarate per rediti da lavoro dipendente (quadro RE rigo RE 26) non trovandone riscontro nei dati in possesso dell'Ufficio
e non essendo stata prodotta la documentazione richiesta afferente la comunicazione di irregolarità.
Il contribuente proponeva ricorso impugnando l'atto in oggetto e chiedendo che ne venisse dichiarata l'illegittimità per i seguenti motivi:
1. Nullità della notifica dell'atto impugnato, poiché emesso da Ufficio non competente territorialmente.
2. Difetto di sottoscrizione, poiché si tratta di atto emesso dal Funzionario carente di delega, poiché nel caso di specie il direttore dell'ufficio territoriale Dott. Nominativo_1 doveva essere delegato dal Direttore Provinciale II di Roma Dott. Nominativo_2 e non dal Dott. Nominativo_3. 3. Nel merito l'accertamento impugnato sarebbe destituito di fondamento atteso che, come risulta dal Cassetto Fiscale del sig. Ricorrente_1 le ritenute di acconto sarebbero state versate dai sostituti d'imposta per la complessiva somma di euro 8.554,00, oltre sanzioni ed interessi.
L'Ufficio si costituiva ribadendo la legittimità del recupero effettuato.
Con la sentenza n. 11983/2024, la Corte di Giustizia di I grado di Roma rigettava il ricorso di parte con condanna alle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza il sig. Ricorrente_1 proponeva appello per i motivi come meglio indicati in atti.
Si costituiva nel presente giudizio anche l'Agenzia delle Entrate-Dr. Prov.le III di Roma, con propria memoria e relative controdeduzioni.
Nel corso del presente giudizio, l'Agenzia dell'Entrate in sede di valutazione dell'appello avversario ha richiesto all'Ufficio Territoriale di Palestrina un supplemento di istruttoria in esito alla quale quest'ultimo emetteva un provvedimento di sgravio parziale prot. n. 2025S157346 del 05/03/2025, riconoscendo le ritenute portate in detrazione in dichiarazione per un totale di euro 7.175,00 per le quali si è riscontrata l'invio delle relative CU da parte dei sostituti. L'importo rimasto a ruolo per euro 1.379,00 attiene, invece, a parere dell'Ufficio, le ritenute per le quali non risulta l'invio delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta. Alla luce di quanto sopra, l'Ufficio confermava a recupero l'importo di euro 1.379,00 pari alla differenza tra quanto indicato in dichiarazione dal contribuente e quanto certificato dai sostituti d'imposta per l'anno d'imposta 2020.
L'appellante presentava ulteriore memoria, come in atti, contestando anche l'ulteriore determinazione cui era giunto l'Ufficio e chiedeva la riforma della sentenza impugnata.
La causa era trattata all'udienza del 29.01.2026 ed ivi trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto con riforma della sentenza impugnata.
Parte appellante eccepisce la mancata e/o errata valutazione dei documenti in atti e la nullità dell'avviso di accertamento per inesigibilità delle somme per avvenuto pagamento in data antecedente all'emissione dell'atto.
A tal riguardo, devesi osservare che le considerazioni del giudice di prime cure sono erronee giacché il contribuente ha prodotto in atti tutte le certificazioni pagate dai sostituti di imposta e registrati nel proprio cassetto fiscale dalla stessa Agenzia delle Entrate, come del resto si evince dallo stesso provvedimento di rettifica operata dall'Ufficio medesimo.
La documentazione prodotta è più che valida a dimostrare la regolarità dei pagamenti effettuati dal Ricorrente_1.
A tal riguardo, infatti, occorre precisare che il lavoratore autonomo consegna al cliente una fattura, una ricevuta o una nota di collaborazione nella quale riporta il valore del compenso pattuito;
su questo valore va poi calcolata la ritenuta d'acconto (in percentuale, solitamente il 20%) che va detratta dal compenso iniziale. Nella nota viene messo in evidenza l'importo netto dovuto al lavoratore e l'imposta che il datore di lavoro dovrà versare (entro il giorno 16 del mese successivo). Il datore di lavoro pagherà al lavoratore il compenso al netto della trattenuta e verserà l'ammontare della ritenuta d'acconto all'Erario entro il 16 del mese successivo al pagamento effettuato. Ogni sostituto d'imposta dovrà poi certificare al professionista
(entro il 31 marzo di ogni anno) tutte le ritenute effettuate nell'anno precedente: in sede di dichiarazione dei redditi, l'ammontare delle ritenute d'acconto versate dai sostituti d'imposta sarà detratto dall'imposta sul reddito del lavoratore autonomo.
Il contribuente, inoltre, non è il soggetto legittimato a ricevere l'avviso di accertamento con cui si attestano gli omessi versamenti. La legge è chiara sul punto: nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 D.P.R. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.
Con l'entrata in vigore della L. n. 130/2022, di riforma della giustizia e del processo tributario, inoltre, il legislatore è intervenuto in tema di riparto dell'onere probatorio in materia tributaria aggiungendo il comma
5-bis all'art. 7 D. Lgs. n. 546/1992. Specificamente, l'art. 6 della L. n. 130/2022, entrata in vigore il 16 settembre 2022 (e applicabile anche ai processi pendenti), ha modificato l'art. 7 D. Lgs. n. 546/1992 aggiungendo il comma 5-bis, in materia di onere probatorio. La novella legislativa non solo ristabilisce le regole tradizionali in tema di onere probatorio, ma istituisce, altresì, un maggiore rigore sia nell'individuazione delle prove da parte dell'Amministrazione finanziaria, che nella valutazione delle stesse da parte del giudice tributario. Nella fattispecie in esame, Agenzia delle Entrate ha accertato un preteso mancato versamento delle ritenute, peraltro a persona differente dall'effettivo destinatario e responsabile, senza dare prova certa delle somme richieste.
Occorre, altresì, evidenziare che l'Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, insiste sulla presunta debenza della residua somma di € 1.379,00, fondando la pretesa sulla mancata trasmissione di alcune
Certificazioni Uniche. Anche con riferimento a tale somma residua, tuttavia, va ribadito il principio che il contribuente non può essere chiamato a rispondere per il mancato versamento delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta, laddove le ritenute stesse siano state regolarmente operate. La responsabilità solidale prevista dall'art. 35 del DPR n. 602/1973 sussiste esclusivamente in caso di omessa effettuazione della ritenuta, e non per il mero omesso versamento da parte del sostituto. Nel caso di specie, il sig. Ricorrente_1
ha regolarmente dichiarato, nella propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020, un ammontare complessivo di ritenute pari a € 8.554,00, versate da diversi sostituti d'imposta. L'Agenzia delle Entrate non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che le ritenute non siano state operate, limitandosi a eccepire la mancata trasmissione delle Certificazioni Uniche, senza provare l'effettiva inesistenza delle ritenute. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo cui: “Nel caso di redditi da lavoro dipendente, il contribuente-sostituito risponde dell'imposta non trattenuta solo ove la ritenuta non sia stata operata dal sostituto, e non anche se questa sia stata operata ma non versata. In tal caso, il credito dell'Erario può essere azionato esclusivamente nei confronti del sostituto” (Cass. Civ., Sez. 5, n. 2815/2022; n. 12017/2021; n. 27355/2019; n. 5535/2018). In particolare, la Cassazione n.
12017/2021 ha precisato che: “Il contribuente che dimostra che la ritenuta è stata operata dal datore di lavoro è esonerato dall'obbligazione tributaria, a prescindere dal fatto che il sostituto abbia poi effettivamente versato le somme all'Erario.”
Ne consegue che la mancata trasmissione delle CU o il mancato riscontro automatico dell'Ufficio non può legittimare l'imposizione di un tributo a carico del contribuente, né consente di presumere l'inesistenza delle ritenute. Nel caso di specie, il sig. Ricorrente_1 non è soggetto passivo neanche dell'obbligazione residua di € 1.379,00, poiché ha dichiarato l'esistenza delle ritenute;
l'Ufficio non ha dimostrato l'inesistenza delle stesse;
eventuali omissioni o inadempienze dei sostituti non sono opponibili al contribuente.
Per tali ragioni, la pretesa tributaria risulta illegittima per difetto di legittimazione passiva e deve essere annullata anche nella pretesa residua parte.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'appello deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispostivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna la appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate in € 4.000 di cui € 1.500 per il primo grado di giudizio e € 2.500 per il secondo da distrarsi in favore del procuratore antistatario.