Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/05/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 446/2024 R.G.L. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore e Parte_1
Presidente del C.d.A. dott. , con sede legale in 42015 Correggio (RE), Parte_2
rappresentato e difeso dagli Avvocati Franco Toffoletto, Prof. Raffaele De Luca
Tamajo, Giovanni Morpurgo e Daniele La Stella
-ricorrente-
contro nato a [...] il [...] (CF. CP_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Ferraresi C.F._1
-resistente-
in punto a: violazione patto di non concorrenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2/5/2024 avanti il Tribunale di Reggio Emilia la società
conviene in giudizio il proprio ex dipendente Parte_1 CP_1
a) in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento del Sig. CP_1
alle obbligazioni assunte con il patto di non concorrenza sottoscritto ex art. 2125 c.c.,
e, per l'effetto, condannare il Sig. a corrispondere a CP_1 Parte_1 la somma di € 45.000,00 oltre ad interessi e rivalutazione dal 25 agosto 2023 al
[...]
saldo a titolo di penale pattuita nel patto di non concorrenza, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di legge o di giustizia;
b) in ogni caso, con il favore dei compensi professionali e delle spese del presente giudizio”.
La società [che è una società controllata da e fa parte dell'omonimo CP_2
gruppo di società (già ) che opera nell'ambito di «Business Innovation»] CP_3
espone di far parte del Gruppo » che offre servizi per Controparte_4
adiuvare le aziende clienti nei loro progetti di innovazione, transizione digitale e green, sviluppo del business ed efficientamento produttivo, supportando l'espansione commerciale attraverso servizi di internazionalizzazione e di marketing digitale e offrendo soluzioni di finanza agevolata e finanza d'impresa, sostegno all'innovazione e accesso ai fondi europei;
e di aver sottoscritto, il 2/12/2019, un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il Sig. con qualifica di impiegato di II livello, CCNL CP_1
Terziario Distribuzione Servizi e mansioni di «consulente commerciale» area Emilia
Romagna, per lo svolgimento di attività di promozione dei servizi della Società e gestione dei rapporti con la clientela, sia durante le trattative commerciali che nel post- vendita.
Il Sig. sempre in tesi aziendale, promuoveva per conto della Società, tra gli CP_1
altri, anche servizi in materia di ecoinnovazione, sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico.
Nel contratto di assunzione veniva previsto un patto di non concorrenza (cfr. doc. 3 ric.) in forza del quale il Sig. si obbligava «per un periodo di 12 mesi dalla data di CP_1
cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa intervenuta e in qualsiasi tempo
Pag. 2 di 9 comunicata, a non svolgere, alcuna attività in concorrenza con quella della Società o di altre Società del Gruppo Warrant».
Tale patto precisa che: «per “attività in concorrenza” si intende ogni attività lavorativa svolta in favore di società, anche cooperative, enti, organizzazioni o persone fisiche e comunque di qualsiasi soggetto in qualsiasi forma, che svolgano attività assimilabile a quella della Società o delle altre Società del Gruppo Warrant al momento della cessazione del rapporto di lavoro».
Tale patto specifica e precisa poi: «In particolare si considererà “attività in concorrenza” qualsiasi: - attività di consulenza commerciale in ambito di finanza agevolata, trasferimento tecnologico, internazionalizzazione di impresa, consulenza in ambito di
D.Lgs. 231/2001, finanza di impresa, finanza europea, efficientamento energetico e comunque la consulenza e vendita di qualunque servizio che faccia parte dell'offerta di
(…); Parte_1
- attività in favore di imprese operanti nell'ambito della consulenza aziendale, con riferimento, in particolare all'area della finanza agevolata, dell'internazionalizzazione di impresa, del trasferimento tecnologico, dell'efficientamento energetico, della consulenza in ambito di D.Lgs. 231/2001, della finanza di impresa, e ai settori dell'innovazione che risulti in contrasto con l'attività dell'oggetto sociale di
[...]
(…)». Parte_1
L'obbligo di non concorrenza veniva espressamente pattuito con riferimento alle seguenti regioni: Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Marche.
A fronte delle obbligazioni assunte dal dipendente, la Società si impegnava a riconoscergli – quale specifico compenso ex art. 2125 c.c. – il «30% dell'ultima retribuzione annuale determinata ai sensi dell'art. 2121 cod. Civ. Tale compenso sarà corrisposto, nel caso di adempimento regolare a tutte le obbligazioni di cui al presente accordo, in 4 rate trimestrali di pari importo posticipate a decorrere dalla data di cessazione del rapporto».
Il Sig. rassegnava, del tutto inaspettatamente, le proprie dimissioni da CP_1 Pt_1
con effetto dal 31.08.2022 e a distanza di pochissimi giorni instaurava un rapporto
[...]
di lavoro subordinato con con sede in Curtanone (MN), società in Controparte_5
diretta concorrenza con , in quanto si occupa della fornitura di servizi del Parte_1
Pag. 3 di 9 tutto identici a quelli offerti dalla ricorrente e, cioè, di attività di consulenza proprio nel settore della sostenibilità ambientale e dell'efficientamento energetico.
Pertanto, ritenendo violato il patto di non concorrenza (sia sotto l'aspetto dell'essersi occupato presso società concorrente ovvero operare in favore della stessa in territori preclusi dal patto, sia avendo operato storno di dipendenti) con ricorso ex art. 700 c.p.c.
(R.G. 829/2022), richiedeva, in via d'urgenza, un provvedimento giudiziale che imponesse al Sig. di cessare immediatamente lo svolgimento nella zona CP_1 interdetta dell'attività lavorativa in violazione del patto di non concorrenza in vigore fra le parti, atteso, altresì, che lo stesso era nella piena possibilità di trasferire ad
[...]
tutte le informazioni riservate sulle attuali e future strategie commerciali e CP_5
di marketing della Società.
Con ordinanza del 13 febbraio 2023, il Giudice della prima fase del procedimento cautelare rigettava il ricorso di , rilevando la nullità del patto di non Parte_1
concorrenza, compensando le spese di lite.
A seguito del reclamo azionato dalla Società avverso la predetta ordinanza (R.G.
214/2023), con provvedimento dell'11 maggio 2023 (doc. 21 ric.) il Collegio, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, riteneva pienamente valido il patto di non concorrenza sottoscritto inter partes, rigettava, tuttavia, il reclamo per mancanza del periculum in mora e quindi della imminenza e irreparabilità del danno prospettato dalla
Società, compensando le spese di lite.
In questa sede di merito l'azienda ripropone tutte le doglianze sopra succintamente esposte e già esaminate nei provvedimenti d'urgenza.
Si è costituito nei termini il sig. chiedendo il rigetto delle domande di parte CP_1
ricorrente insistendo in primis sulla nullità del patto sotto molteplici aspetti, e comunque negandone ogni violazione.
Esperit senz'esito il tentativo di conciliazione, svolta attività istruttoria mediante escussione di 4 testi, ed acquisita documentazione, all'udienza odierna del 19/5/2025 la causa è decisa mediante sentenza contestuale letta all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è infondato e va respinto;
e va ribadita, come già accertato anche dal Tribunale in sede di ordinanza ex art.700 cpc, la nullità del patto di non concorrenza qui in esame.
Pag. 4 di 9 Come emerge dalla piana lettura dei punti 11 e 12 del contratto inter partes di cui al doc.3 ric, il patto, della durata di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, vieta attività di concorrenza, intendendosi “..ogni attività lavorativa svolta in favore di società, anche cooperative, enti, organizzazioni o persone fisiche e comunque di qualsiasi soggetto in qualsiasi forma, che svolgano attività assimilabile a quella della
Società o delle altre Società del Gruppo Warrant al momento della cessazione del rapporto di lavoro” e precisando che “In particolare si considererà “attività in concorrenza” qualsiasi: - attività di consulenza commerciale in ambito di finanza agevolata, trasferimento tecnologico, internazionalizzazione di impresa, consulenza in ambito di D.Lgs. 231/2001, finanza di impresa, finanza europea, efficientamento energetico e comunque la consulenza e vendita di qualunque servizio che faccia parte dell'offerta di (…); Parte_1
- attività in favore di imprese operanti nell'ambito della consulenza aziendale, con riferimento, in particolare all'area della finanza agevolata, dell'internazionalizzazione di impresa, del trasferimento tecnologico, dell'efficientamento energetico, della consulenza in ambito di D.Lgs. 231/2001, della finanza di impresa, e ai settori dell'innovazione che risulti in contrasto con l'attività dell'oggetto sociale di
[...]
(…)”. Parte_1
Dall'esame della visura camerale della società (doc.1 ric), dal sito internet della stessa
(https://www.warranthub.it/), ancora di più dal sito internet del Gruppo
(https://tinexta.com/it-IT/company/chi-siamo), emerge come sia la specifica ex datrice di lavoro Warrant, sia ancor di più il Gruppo Tinexa, si occupino di amplissimi settori
(dal finanziario al fiscale, dall'innovazione alla transizione alla sostenibilità alla sicurezza ecc..) rivolti ad offrire servizi non solo alle piccole e medie imprese, ma anche a professionisti e istituzioni1.
Pag. 5 di 9 Non solo pertanto l'oggetto sociale della ricorrente è enormemente esteso, ma il riferimento ad attività assimilabili e alle società del Gruppo Warrant, non specificamente individuate, rende l'estensione dell'oggetto del patto di non concorrenza ancora più ampio.
L'oggetto, peraltro, a rigore è anche indeterminato considerata la mancata nominativa specificazione delle società del gruppo e il fatto che ha ad oggetto anche attività assimilabili.
Tanto a maggior ragione considerato poi che nel corso della durata del rapporto di lavoro il gruppo potrebbe espandersi ed allargare a dismisura le proprie aree di azione e competenza, fino (in paradosso) a poter accogliere entro la propria area di attività ogni genere di occupazione nel settore dell'implementazione di aziende/privati/istituzioni.
Appare palese allora l'assoluta indeterminatezza del patto (a fronte di un corrispettivo fisso e predeterminato, che dunque non si rapporta con il potenziale espandersi delle aree di intervento.
Sotto altro aspetto, anche l'estensione territoriale è sostanzialmente indeterminata e giunge a ricomprendere ogni spazio territoriale, sia italiano che estero.
Infatti, seppure nel patto sia indicato che ha validità nel territorio dell'Emilia
Romagna, Lombardia Veneto e Marche, tuttavia, tale territorio è indicato come “ luogo in cui l'attività ha il suo effetto commerciale diretto o indiretto a prescindere dunque dalla presenza fisica ( formale o effettiva) sul territorio stesso”.
La BU Digital Trust fornisce a cittadini, professionisti, istituzioni e imprese prodotti e servizi per una digitalizzazione sostenibile e allineata ai migliori standard di mercato, offrendo soluzioni innovative che garantiscono affidabilità, pieno valore legale e sostenibilità nel mondo digitale.
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La supporta le imprese nei loro progetti di innovazione e finanza Controparte_6 agevolata, sviluppo del business e marketing digitale, internazionalizzazione ed efficientamento produttivo.”
Pag. 6 di 9 Orbene è evidente che il riferimento ad un effetto commerciale indiretto estende eccessivamente l'ambito territoriale del patto oltre a renderlo indeterminato anche da un punto di vista territoriale.
In sostanza, il patto -nella sua piana lettura, che è poi quella che dà la stessa Warrant- impedisce al sia di essere dipendente di aziende che operino nei territori del CP_1
patto, sia di aziende che abbiano sede nei territori del patto ma operino altrove. Non v'è chi non veda quindi come il limite territoriale diventi universale, ed impedisca di fatto al lavoratore di esercitare ovunque una attività (assolutamente generica) di promozione di prodotti in favore di aziende/privati/istituzioni.
La giurisprudenza sia di merito che di legittimità è da tempo consolidata nel ritenere che i limiti di oggetto, di tempo e di luogo del patto di non concorrenza - previsti dall'art. 2125 c.c. - debbano essere determinati o, quantomeno, determinabili sin dal momento della conclusione del negozio giuridico, al fine di consentire una corretta formazione del consenso delle parti in sede di stipula.
È proprio sulla violazione di tali limiti che si è pronunciata la Corte di Cassazione,
Sezione Lavoro, con la recente ordinanza n. 11765/2025 che ha confermato la nullità di un patto di non concorrenza per l'eccessiva limitazione dell'attività lavorativa e dell'estensione territoriale, a fronte di un corrispettivo esiguo se paragonato al sacrificio richiesto al lavoratore.
Per altro, è la stessa società ricorrente a confondere (artatamente?) i vari piani di operatività del patto, non essendo chiaro nemmeno nell'atto introduttivo del giudizio se l'addebito circa la violazione del patto faccia riferimento alla circostanza della sede della nuova azienda ove il lavora (e cioè Mantova-Lombardia), alle zone cui la CP_1
sua attività si svolge (non specificate), ai clienti seguiti da (quali? In che zone? CP_1 anch'essi non sono stati enunciati) all'oggetto dell'attività svolta da CP_1
Non essendo stata delineata l'attività censurata, è da ritenersi che il abbia, in CP_1
tesi attrice, violato il patto per il solo fatto di essersi impiegato presso una società che opera in uno dei numerosissimi campi di operatività di Warrant e relativo Gruppo.
Il patto in esame, per i motivi esposti, è da considerarsi radicalmente nullo.
Pag. 7 di 9 Ad abundantiam, ove invece (ma così non è) il patto sia da ritenersi valido, va sottolineato come non sia stata raggiunta in sede di istruttoria una prova convincente della effettiva e reale violazione del patto da parte del Sig. CP_1
Anche ove si sia accertata l'esistenza di un ambito di azione ed operatività comune tra e è infatti stato accertato che l'attività svolta dal Parte_1 Controparte_5
Sig. alle dipendenze di è stata totalmente diversa da quella CP_1 Parte_1
che lo stesso svolge alle dipendenze di Controparte_5
Infatti, dalle testimonianze rese dai testi e emerge che il si Tes_1 Tes_2 CP_1
occupava, alle dipendenze di di finanza agevolata e di risparmio di Parte_1
imposta mentre ora, alle dipendenze di egli si occupa invece di Controparte_5
consulenza alle aziende in materia di sostenibilità, che è settore di intervento completamente diverso.
Nemmeno si è raggiunta la prova che il assista e dia consulenza ad aziende CP_1
clienti che abbiano sede nelle aree geografiche indicate nel patto di cui è causa.
Parte ricorrente asserisce, in realtà molto en passant, la violazione anche del divieto di storno di clienti e dipendenti.
Per quanto attiene allo storno di dipendenti o collaboratori, anche in questo caso la prova di uno specifica attività (anch'essa genericamente esposta nell'atto introduttivo) è stata raggiunta a mezzo dell'istruttoria espletata.
Il riferimento di alla mail doc. 17 (inviata peraltro attraverso una mailing list di Pt_1
centinaia di soggetti) inviata da soggetto diverso da Controparte_5 CP_1 ad un dipendente di appare all'evidenza ultroneo, non potendo il Parte_1
lavoratore essere chiamato a rispondere per comportamenti asseritamente tenuti da terzi;
e dà converma di ciò anche 8 ric, ove il dipendente contattato da fa Email_1 CP_5
espresso ed esplicito riferimento alla circostanza di essere stato contattato non dal ma dall'amministratore della sig. che ben era in grado di CP_1 CP_5 CP_7
conoscere i lavoratori avendo egli stesso lavorato in essa azienda (ed essendone Pt_1
anzi uno dei proprietari) fino al 2019.
Lo stesso il Tribunale di Reggio Emilia, con Ordinanza a definizione del procedimento di reclamo n. 214/23 RG, ha definito la comunicazione mail (così come il post su
LinkedIn), “non specificamente inquadrabili in uno sviamento di clientela”.
Pag. 8 di 9 Ne consegue dunque il rigetto del ricorso.
Quanto al riparto delle spese di lite, esso segue la soccombenza della società ricorrente, precisandosi altresì che la stessa ha anche respinto la proposta conciliativa avanzata da questa Giudice in prima udienza, proposta accettata invece dal lavoratore, e comportante la restituzione da parte di quest'ultimo della somma percepita in costanza di rapporto per il patto stesso.
PQM
a) Rigetta il ricorso b) Condanna a rifondere a le spese di Parte_1 CP_1 lite del presente procedimento, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre ad accessori di legge.
Reggio Emilia, li 20/5/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dal sito: “Con le nostre Business Unit offriamo servizi integrati di Digital Trust, Cybersecurity e
Business Innovation. Grazie al lavoro sinergico delle nostre società operative, rispondiamo alle esigenze di digital transformation, innovando i processi facendo crescere il business dei nostri clienti.