TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/07/2025, n. 5666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5666 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 26043/2024
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 8/07/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per 'avv. DE FILIPPIS RO Parte_1
Per l'avv. BONO SILVIA Controparte_1
Il Giudice all'esito della discussione orale, pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FILIPPIS Parte_1 C.F._1
RO RT TO, elettivamente domiciliato in Milano, Largo Augusto, 3 20122 MILANO, presso il difensore avv. DE FILIPPIS RO RT TO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONO Controparte_1 C.F._2
SILVIA, elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 3 20122 MILANO, presso il difensore avv. BONO SILVIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE con atto di citazione ritualmente notificato, allegava, ai fini che qui rilevano: Parte_1 di essere proprietario dell'immobile ubicato in Cormano (MI) Via Vittorio Figini n. 8;
2 che nel giugno del 2023 si rivolgeva a , un conoscente di lunga data, Controparte_1
affinché, quale fabbro, gli riparasse la serratura della porta di ingresso del proprio immobile in quanto voleva metterlo in vendita;
che in quell'occasione acconsentiva alla proposta del di concederglielo in comodato CP_1
gratuito sino al dicembre 2023, con le sole utenze a carico di quest'ultimo; che, decorso il mese di dicembre 2023, il , pur sollecitato più volte, si rifiutava di CP_1
restituirglielo ed ometteva persino il pagamento delle utenze;
dopo aver, dunque, allegato l'occupazione senza titolo del bene da parte del resistente per intervenuta scadenza del comodato, ne chiedeva la condanna al rilascio dell'immobile, nonché al risarcimento del danno.
Si costituiva il quale deduceva, ai fini che qui rilevano: Controparte_1 che nel mese di maggio 2023 era stato contattato dal sig. suo conoscente, per Pt_1
eseguire alcuni lavori presso l'appartamento di quest'ultimo, sito in Cormano, Via Figini n. 8; che qualche mese prima aveva dovuto liberare il precedente appartamento che conduceva in locazione, sito in Cormano, Via Ada Negri n. 9, motivo per cui chiedeva in quell'occasione al sig. se fosse interessato a concederglielo in locazione, ovvero a venderglielo;
Pt_1 che il gli diceva che era disponibile a concedergli l'immobile in locazione o, Pt_1
nell'eventualità, di venderglielo, ma “di avere bisogno di tempo e denaro per sistemare alcune irregolarità catastali conseguenti alla occupazione da parte sua di parti comuni condominiali”; che, dunque, il acconsentiva a che il si trasferisse nell'immobile con la sua Pt_1 CP_1
famiglia, previo pagamento in contanti della somma mensile di € 650,00, nell'attesa di sottoscrivere un contratto di locazione, ovvero di formalizzare la compravendita;
che in data 1.6.2023, 3.6.2023 e 5.6.2023 consegnava al sig. in contanti la somma Pt_1
complessiva di € 2.600,00, ottenendo che lo stesso gli sottoscrivesse una ricevuta e nei mesi successivi “provvedeva a pagare, sempre in contanti, quanto richiestogli dal sig. il quale, Pt_1
successivamente al mese di agosto 2023, rifiutava di firmare qualsiasi ulteriore ricevuta”; che i rapporti tra le parti si iniziavano a deteriorare attorno al mese di marzo 2024, quando la moglie di gli comunicava che avrebbe dovuto lasciare l'appartamento in quanto Parte_1
doveva trasferirvisi la di lei sorella;
3 che non era, dunque, intercorso alcun contratto di comodato tra le parti, la cui intenzione era invece quella di dar vita ad un rapporto di locazione verbale che, nell'eventualità, sarebbe sfociato in una compravendita;
che nessun danno aveva subito il ricorrente in quanto non aveva alcuna intenzione di locare a terzi l'immobile, che risultava anche affetto da irregolarità planimetriche e catastali;
e rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via principale e riconvenzionale
1) Rigettare tutte le domande ex adverso formulate stante la loro assoluta infondatezza sia in fatto sia in diritto per le motivazioni dedotte in narrativa del presente atto;
2) accertato e dichiarato che tra le parti e è in essere un contratto di Parte_1 Controparte_2 locazione ad uso abitazione carente della forma scritta avente ad oggetto l'appartamento sito in
Cormano, alla Via Figini n. 8, si chiede che, ai sensi dell'art. 13 comma 6 della Legge 431/1998 e successive modifiche, il rapporto di fatto venga giudizialmente ricondotto a condizioni conformi ad un contratto di locazione ad uso abitazione, della durata di anni 4+4 nei termini di legge, con previsione di un canone mensile pari € 300,00 oltre oneri condominiali, ovvero pari a quel diverso importo che verrà ritenuto di giustizia”.
Disposto il mutamento del rito nelle forme di quello locatizio con decreto ex art. 171bis c.p.c., concessi i termini per il deposito delle memorie integrative e per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria - che sortiva esito negativo – la causa, documentalmente istruita e discussa oralmente, veniva decisa all'odierna udienza.
Le domande svolte da sono fondate seppur nei limiti in cui si andrà qui di Parte_1
seguito ad evidenziare.
Deve, anzitutto, trovare accoglimento la domanda con cui si chiede di accertare e dichiarare che occupa senza titolo alcuno l'unità immobiliare di proprietà di Controparte_1 [...]
sita in Cormano (MI) Via Vittorio Figini n. 8. Pt_1
Emerge dalla ricostruzione di entrambe le parti che l'intenzione di quando Parte_1
aveva immesso nella detenzione del proprio immobile nel giugno 2023, Controparte_1
era quella di procedere alla regolarizzazione catastale del bene in vista della sua futura vendita.
4 La prova documentale della persistenza di tali irregolarità (quantomeno fino alla primavera
2024) viene fornita dalla stessa difesa del ricorrente laddove, nell'incarico di mediazione per la vendita risalente al 14.3.2024, viene dichiarato esplicitamente che le planimetrie e i dati catastali fossero “da verificare” e tale circostanza emerge anche dalla precedente proposta di acquisto risalente al maggio 2022 (cfr. docc. 5 e 14 . Pt_1
La stessa difesa di ammette che il ricorrente non aveva affatto intenzione Controparte_1
di dar vita ad un rapporto locatizio, tanto meno di lunga durata, bensì di concedergli temporaneamente di occupare il bene - previo pagamento, riferisce, della somma di € 650,00 mensili – per poi, una volta regolarizzato, metterlo in vendita.
Per dimostrare il pagamento di una somma iniziale di € 2.600,00 la difesa di CP_1
produce una ricevuta la cui firma viene attribuita al ricorrente (cfr. doc.
[...] Parte_1
1).
Quest'ultimo, tuttavia, nella propria memoria integrativa depositata in data 29 gennaio 2025 disconosce la sottoscrizione a lui attribuita senza che la difesa di , nella Controparte_1 prima difesa utile, ovvero nella memoria integrativa del 24 febbraio 2025, ne abbia chiesto la verificazione.
Come è noto, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, a una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto (Cass. S.U., sentenza 1.02.2022, n. 3086; Sez. I, sentenza 20.11.2017, n.
27506; Sez. III, sentenza 16.02.2012, n. 2220).
Nessuna prova di pagamenti viene, dunque, fornita dalla difesa di , Controparte_1 essendo peraltro il capitolo di prova n. 3 contenuto nella memoria integrativa del resistente a formulazione del tutto generica.
Il rapporto che ha avuto origine nel giugno 2023 deve, dunque, ad avviso del Tribunale qualificarsi quale comodato precario ex art. 1809 c.c. che, a seguito della incontestata richiesta di restituzione avanzata da deve dichiararsi cessato. Parte_1
Né la domanda con cui si chiede di accertare “che, ai sensi dell'art. 13 comma 6 della Legge
431/1998 e successive modifiche, il rapporto di fatto venga giudizialmente ricondotto a condizioni conformi ad un contratto di locazione ad uso abitazione, della durata di anni 4+4 nei termini di legge,
5 con previsione di un canone mensile pari € 300,00 oltre oneri condominiali, ovvero pari a quel diverso importo che verrà ritenuto di giustizia” vale a paralizzare l'accoglimento della domanda principale svolta da avendo la stessa difesa del resistente ammesso che il Parte_1
ricorrente non aveva affatto intenzione di dar vita ad un rapporto locatizio, tanto meno di lunga durata, bensì di concedergli temporaneamente di occupare il bene, né essendo stato dimostrato il pagamento del canone dal 2023 ad oggi.
Ne deriva che il , anche qualora si fosse trattato di locazione ad uso abitativo, sarebbe CP_1 inadempiente circa la corresponsione del canone locatizio, dal medesimo quantificato in €
650,00 mensili.
Dall'accertamento dell'occupazione senza titolo consegue la condanna di Controparte_1 all'immediato rilascio dell'immobile sito in Cormano (MI) Via Vittorio Figini n. 8 nella piena disponibilità del ricorrente Parte_1
Non può, invece, essere accolta la domanda di condanna di al pagamento Controparte_1 dell'indennità di occupazione dal dicembre 2023 ad oggi.
Per stessa ammissione della difesa di “l'immobile fu concesso a titolo gratuito” e Parte_1
l'intenzione del ricorrente “è sempre stata solo quella di concedere, al solo Sig. Controparte_1
l'immobile di proprietà per alcuni mesi soltanto, con la promessa di quest'ultimo di restituirlo non appena “risistemato” per la futura vendita che doveva avvenire nei mesi successivi” (cfr. pag. 2 memoria integrativa).
Non vi è prova che dal dicembre 2023 ad oggi l'immobile fosse stato “risistemato” ed avesse le caratteristiche per poter essere rilocato a terzi, motivo per cui nessun danno risarcibile può essere riconosciuto al ricorrente il quale, peraltro, produce sub doc. 14 una proposta d'acquisto datata 23 maggio 2022 che è, dunque, non solo antecedente alla concessione in comodato del bene al resistente, ma è anche subordinata all'adempimento da parte del all'obbligo di “sanare e rendere conforme l'immobile a propria cura e spese” che, allo stato, Pt_1
è rimasto del tutto indimostrato.
Le spese, comprese quelle della mediazione, vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) accerta l'occupazione senza titolo da parte di dell'immobile sito in Controparte_1
Cormano (MI) Via Vittorio Figini n. 8;
2) condanna a rilasciare immediatamente l'immobile di cui al punto Controparte_1
1) libero da persone e/o cose, nella piena disponibilità del ricorrente Parte_1
3) rigetta ogni altra domanda;
4) condanna alla rifusione in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 procedimento, liquidate in € 237,00 per spese ed € 2.800,00 per compensi;
oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 08/07/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
7
VERBALE DELLA CAUSA N. 26043/2024
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 8/07/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per 'avv. DE FILIPPIS RO Parte_1
Per l'avv. BONO SILVIA Controparte_1
Il Giudice all'esito della discussione orale, pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE FILIPPIS Parte_1 C.F._1
RO RT TO, elettivamente domiciliato in Milano, Largo Augusto, 3 20122 MILANO, presso il difensore avv. DE FILIPPIS RO RT TO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONO Controparte_1 C.F._2
SILVIA, elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 3 20122 MILANO, presso il difensore avv. BONO SILVIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE con atto di citazione ritualmente notificato, allegava, ai fini che qui rilevano: Parte_1 di essere proprietario dell'immobile ubicato in Cormano (MI) Via Vittorio Figini n. 8;
2 che nel giugno del 2023 si rivolgeva a , un conoscente di lunga data, Controparte_1
affinché, quale fabbro, gli riparasse la serratura della porta di ingresso del proprio immobile in quanto voleva metterlo in vendita;
che in quell'occasione acconsentiva alla proposta del di concederglielo in comodato CP_1
gratuito sino al dicembre 2023, con le sole utenze a carico di quest'ultimo; che, decorso il mese di dicembre 2023, il , pur sollecitato più volte, si rifiutava di CP_1
restituirglielo ed ometteva persino il pagamento delle utenze;
dopo aver, dunque, allegato l'occupazione senza titolo del bene da parte del resistente per intervenuta scadenza del comodato, ne chiedeva la condanna al rilascio dell'immobile, nonché al risarcimento del danno.
Si costituiva il quale deduceva, ai fini che qui rilevano: Controparte_1 che nel mese di maggio 2023 era stato contattato dal sig. suo conoscente, per Pt_1
eseguire alcuni lavori presso l'appartamento di quest'ultimo, sito in Cormano, Via Figini n. 8; che qualche mese prima aveva dovuto liberare il precedente appartamento che conduceva in locazione, sito in Cormano, Via Ada Negri n. 9, motivo per cui chiedeva in quell'occasione al sig. se fosse interessato a concederglielo in locazione, ovvero a venderglielo;
Pt_1 che il gli diceva che era disponibile a concedergli l'immobile in locazione o, Pt_1
nell'eventualità, di venderglielo, ma “di avere bisogno di tempo e denaro per sistemare alcune irregolarità catastali conseguenti alla occupazione da parte sua di parti comuni condominiali”; che, dunque, il acconsentiva a che il si trasferisse nell'immobile con la sua Pt_1 CP_1
famiglia, previo pagamento in contanti della somma mensile di € 650,00, nell'attesa di sottoscrivere un contratto di locazione, ovvero di formalizzare la compravendita;
che in data 1.6.2023, 3.6.2023 e 5.6.2023 consegnava al sig. in contanti la somma Pt_1
complessiva di € 2.600,00, ottenendo che lo stesso gli sottoscrivesse una ricevuta e nei mesi successivi “provvedeva a pagare, sempre in contanti, quanto richiestogli dal sig. il quale, Pt_1
successivamente al mese di agosto 2023, rifiutava di firmare qualsiasi ulteriore ricevuta”; che i rapporti tra le parti si iniziavano a deteriorare attorno al mese di marzo 2024, quando la moglie di gli comunicava che avrebbe dovuto lasciare l'appartamento in quanto Parte_1
doveva trasferirvisi la di lei sorella;
3 che non era, dunque, intercorso alcun contratto di comodato tra le parti, la cui intenzione era invece quella di dar vita ad un rapporto di locazione verbale che, nell'eventualità, sarebbe sfociato in una compravendita;
che nessun danno aveva subito il ricorrente in quanto non aveva alcuna intenzione di locare a terzi l'immobile, che risultava anche affetto da irregolarità planimetriche e catastali;
e rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via principale e riconvenzionale
1) Rigettare tutte le domande ex adverso formulate stante la loro assoluta infondatezza sia in fatto sia in diritto per le motivazioni dedotte in narrativa del presente atto;
2) accertato e dichiarato che tra le parti e è in essere un contratto di Parte_1 Controparte_2 locazione ad uso abitazione carente della forma scritta avente ad oggetto l'appartamento sito in
Cormano, alla Via Figini n. 8, si chiede che, ai sensi dell'art. 13 comma 6 della Legge 431/1998 e successive modifiche, il rapporto di fatto venga giudizialmente ricondotto a condizioni conformi ad un contratto di locazione ad uso abitazione, della durata di anni 4+4 nei termini di legge, con previsione di un canone mensile pari € 300,00 oltre oneri condominiali, ovvero pari a quel diverso importo che verrà ritenuto di giustizia”.
Disposto il mutamento del rito nelle forme di quello locatizio con decreto ex art. 171bis c.p.c., concessi i termini per il deposito delle memorie integrative e per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria - che sortiva esito negativo – la causa, documentalmente istruita e discussa oralmente, veniva decisa all'odierna udienza.
Le domande svolte da sono fondate seppur nei limiti in cui si andrà qui di Parte_1
seguito ad evidenziare.
Deve, anzitutto, trovare accoglimento la domanda con cui si chiede di accertare e dichiarare che occupa senza titolo alcuno l'unità immobiliare di proprietà di Controparte_1 [...]
sita in Cormano (MI) Via Vittorio Figini n. 8. Pt_1
Emerge dalla ricostruzione di entrambe le parti che l'intenzione di quando Parte_1
aveva immesso nella detenzione del proprio immobile nel giugno 2023, Controparte_1
era quella di procedere alla regolarizzazione catastale del bene in vista della sua futura vendita.
4 La prova documentale della persistenza di tali irregolarità (quantomeno fino alla primavera
2024) viene fornita dalla stessa difesa del ricorrente laddove, nell'incarico di mediazione per la vendita risalente al 14.3.2024, viene dichiarato esplicitamente che le planimetrie e i dati catastali fossero “da verificare” e tale circostanza emerge anche dalla precedente proposta di acquisto risalente al maggio 2022 (cfr. docc. 5 e 14 . Pt_1
La stessa difesa di ammette che il ricorrente non aveva affatto intenzione Controparte_1
di dar vita ad un rapporto locatizio, tanto meno di lunga durata, bensì di concedergli temporaneamente di occupare il bene - previo pagamento, riferisce, della somma di € 650,00 mensili – per poi, una volta regolarizzato, metterlo in vendita.
Per dimostrare il pagamento di una somma iniziale di € 2.600,00 la difesa di CP_1
produce una ricevuta la cui firma viene attribuita al ricorrente (cfr. doc.
[...] Parte_1
1).
Quest'ultimo, tuttavia, nella propria memoria integrativa depositata in data 29 gennaio 2025 disconosce la sottoscrizione a lui attribuita senza che la difesa di , nella Controparte_1 prima difesa utile, ovvero nella memoria integrativa del 24 febbraio 2025, ne abbia chiesto la verificazione.
Come è noto, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, a una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto (Cass. S.U., sentenza 1.02.2022, n. 3086; Sez. I, sentenza 20.11.2017, n.
27506; Sez. III, sentenza 16.02.2012, n. 2220).
Nessuna prova di pagamenti viene, dunque, fornita dalla difesa di , Controparte_1 essendo peraltro il capitolo di prova n. 3 contenuto nella memoria integrativa del resistente a formulazione del tutto generica.
Il rapporto che ha avuto origine nel giugno 2023 deve, dunque, ad avviso del Tribunale qualificarsi quale comodato precario ex art. 1809 c.c. che, a seguito della incontestata richiesta di restituzione avanzata da deve dichiararsi cessato. Parte_1
Né la domanda con cui si chiede di accertare “che, ai sensi dell'art. 13 comma 6 della Legge
431/1998 e successive modifiche, il rapporto di fatto venga giudizialmente ricondotto a condizioni conformi ad un contratto di locazione ad uso abitazione, della durata di anni 4+4 nei termini di legge,
5 con previsione di un canone mensile pari € 300,00 oltre oneri condominiali, ovvero pari a quel diverso importo che verrà ritenuto di giustizia” vale a paralizzare l'accoglimento della domanda principale svolta da avendo la stessa difesa del resistente ammesso che il Parte_1
ricorrente non aveva affatto intenzione di dar vita ad un rapporto locatizio, tanto meno di lunga durata, bensì di concedergli temporaneamente di occupare il bene, né essendo stato dimostrato il pagamento del canone dal 2023 ad oggi.
Ne deriva che il , anche qualora si fosse trattato di locazione ad uso abitativo, sarebbe CP_1 inadempiente circa la corresponsione del canone locatizio, dal medesimo quantificato in €
650,00 mensili.
Dall'accertamento dell'occupazione senza titolo consegue la condanna di Controparte_1 all'immediato rilascio dell'immobile sito in Cormano (MI) Via Vittorio Figini n. 8 nella piena disponibilità del ricorrente Parte_1
Non può, invece, essere accolta la domanda di condanna di al pagamento Controparte_1 dell'indennità di occupazione dal dicembre 2023 ad oggi.
Per stessa ammissione della difesa di “l'immobile fu concesso a titolo gratuito” e Parte_1
l'intenzione del ricorrente “è sempre stata solo quella di concedere, al solo Sig. Controparte_1
l'immobile di proprietà per alcuni mesi soltanto, con la promessa di quest'ultimo di restituirlo non appena “risistemato” per la futura vendita che doveva avvenire nei mesi successivi” (cfr. pag. 2 memoria integrativa).
Non vi è prova che dal dicembre 2023 ad oggi l'immobile fosse stato “risistemato” ed avesse le caratteristiche per poter essere rilocato a terzi, motivo per cui nessun danno risarcibile può essere riconosciuto al ricorrente il quale, peraltro, produce sub doc. 14 una proposta d'acquisto datata 23 maggio 2022 che è, dunque, non solo antecedente alla concessione in comodato del bene al resistente, ma è anche subordinata all'adempimento da parte del all'obbligo di “sanare e rendere conforme l'immobile a propria cura e spese” che, allo stato, Pt_1
è rimasto del tutto indimostrato.
Le spese, comprese quelle della mediazione, vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) accerta l'occupazione senza titolo da parte di dell'immobile sito in Controparte_1
Cormano (MI) Via Vittorio Figini n. 8;
2) condanna a rilasciare immediatamente l'immobile di cui al punto Controparte_1
1) libero da persone e/o cose, nella piena disponibilità del ricorrente Parte_1
3) rigetta ogni altra domanda;
4) condanna alla rifusione in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 procedimento, liquidate in € 237,00 per spese ed € 2.800,00 per compensi;
oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 08/07/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
7