TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/04/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 3908/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3908/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14/01/2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 07/01/2025 in sostituzione dell'udienza del 14/01/2025 che di seguito si riproducono: “1) Il signor si impegna a corrisponder e al la signora a titolo di assegno divorzile una Parte_1 Parte_2
tantum previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale di Venezia e a titolo di liquidazione dei diritti della stessa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della Legge n. 898/1970 – l'importo onnicomprensivo Parte_2
di Euro 240.000,00 (duecento quarantamila//00), di cui Euro 150.000,00 (centocinquantamila//00) sono già stati a quest'ultima corrisposti mediante bonifico disposto in data 2 6 /09 2024 e alla stessa accredita ti il 27/09/2024 (doc c
. 1 2 13 14 )); quanto al residuo importo di Euro 90.000,00 (novantamila//00) sarà corrisposto a saldo dal signor
entro 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato della emananda sentenza di scioglimento del matrimonio , Parte_1
mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario n. 008008 intestato alla signora presso Banco Parte_2
BPM Filiale di Venezia, Sestiere San Marco 4233;
2) i ricorrenti riconoscono e danno atto che l'attribuzione sopra specificata costituisce contributo una tantum vita natural durante, eseguito da in favore di a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche Parte_1 Parte_2
risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della Legge n. 898/1970, d i Parte_2
, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
3) i signori e concordano e chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Venezia revochi , ad ogni Parte_2 Parte_1
effetto di legge, l'assegnazione della casa già coniugale , sita in Venezia Sestiere Castello n. 3245 di cui è esclusivo proprietario il signor : v. doc. 7), disposta in favore della signora con il decreto di Parte_1 Parte_2
omologazione emesso dal Tribunale di Venezia in data 29/09/2017 (depositato il 10/10/ n. 4461 /2017 Cron. nel
procedimento n. 4086/2017 R.G.;
4) la signora rilascerà l 'abitazione già adibita a casa coniugale, sita in Venezia Sestiere Castello n. Parte_2
3245 e di esclusiva proprietà del signor (v. doc. 7) 7), entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto incasso del Parte_1
l' integrale importo stabilito quale assegno divorzile una tantum in suo favore, come specificato al precedente punto 1);
5) l'autovettura targata FJ552EE di proprietà del signor e allo stesso intestata (v. doc. 8), resta nella piena Parte_1
ed esclusiva proprietà e disponibilità del medesimo
6) i signori e dichiarano di aver disciplinato con il presente accordo ogni aspetto Parte_2 Parte_1
economico e patrimoniale del loro matrimonio e, con la piena e corretta esecuzione del presente accordo, di nulla più avere a pretendere l'una dall'altro per qualunque ragione, titolo o causa;
7) i signori e si danno reciprocamente il nulla osta al rilascio e/o rinnovo del passaporto Parte_3 Parte_1
e comunque di ogni documento valido per l'espatrio;
8) spese e compensi del presente procedimento interamente compensati tra le parti.”
Per il PM intervenuto: “Conclude per lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordemente formulate dalle parti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 06/04/1995 contratto matrimonio in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 07/01/2025 in sostituzione dell'udienza del 14/01/2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e l'assegno previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, della Legge n. 898/1970 appare equo in ragione della durata del matrimonio e dell'entità della somma stabilita, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 06/04/1995 tra e Parte_1
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_2
Venezia, al n. 33, parte I, Uff. 1, dell'anno 1995;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- Nulla in punto di spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25/03/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 3908/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3908/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14/01/2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 07/01/2025 in sostituzione dell'udienza del 14/01/2025 che di seguito si riproducono: “1) Il signor si impegna a corrisponder e al la signora a titolo di assegno divorzile una Parte_1 Parte_2
tantum previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale di Venezia e a titolo di liquidazione dei diritti della stessa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della Legge n. 898/1970 – l'importo onnicomprensivo Parte_2
di Euro 240.000,00 (duecento quarantamila//00), di cui Euro 150.000,00 (centocinquantamila//00) sono già stati a quest'ultima corrisposti mediante bonifico disposto in data 2 6 /09 2024 e alla stessa accredita ti il 27/09/2024 (doc c
. 1 2 13 14 )); quanto al residuo importo di Euro 90.000,00 (novantamila//00) sarà corrisposto a saldo dal signor
entro 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato della emananda sentenza di scioglimento del matrimonio , Parte_1
mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario n. 008008 intestato alla signora presso Banco Parte_2
BPM Filiale di Venezia, Sestiere San Marco 4233;
2) i ricorrenti riconoscono e danno atto che l'attribuzione sopra specificata costituisce contributo una tantum vita natural durante, eseguito da in favore di a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche Parte_1 Parte_2
risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della Legge n. 898/1970, d i Parte_2
, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
3) i signori e concordano e chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Venezia revochi , ad ogni Parte_2 Parte_1
effetto di legge, l'assegnazione della casa già coniugale , sita in Venezia Sestiere Castello n. 3245 di cui è esclusivo proprietario il signor : v. doc. 7), disposta in favore della signora con il decreto di Parte_1 Parte_2
omologazione emesso dal Tribunale di Venezia in data 29/09/2017 (depositato il 10/10/ n. 4461 /2017 Cron. nel
procedimento n. 4086/2017 R.G.;
4) la signora rilascerà l 'abitazione già adibita a casa coniugale, sita in Venezia Sestiere Castello n. Parte_2
3245 e di esclusiva proprietà del signor (v. doc. 7) 7), entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto incasso del Parte_1
l' integrale importo stabilito quale assegno divorzile una tantum in suo favore, come specificato al precedente punto 1);
5) l'autovettura targata FJ552EE di proprietà del signor e allo stesso intestata (v. doc. 8), resta nella piena Parte_1
ed esclusiva proprietà e disponibilità del medesimo
6) i signori e dichiarano di aver disciplinato con il presente accordo ogni aspetto Parte_2 Parte_1
economico e patrimoniale del loro matrimonio e, con la piena e corretta esecuzione del presente accordo, di nulla più avere a pretendere l'una dall'altro per qualunque ragione, titolo o causa;
7) i signori e si danno reciprocamente il nulla osta al rilascio e/o rinnovo del passaporto Parte_3 Parte_1
e comunque di ogni documento valido per l'espatrio;
8) spese e compensi del presente procedimento interamente compensati tra le parti.”
Per il PM intervenuto: “Conclude per lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordemente formulate dalle parti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 06/04/1995 contratto matrimonio in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 07/01/2025 in sostituzione dell'udienza del 14/01/2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e l'assegno previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8, della Legge n. 898/1970 appare equo in ragione della durata del matrimonio e dell'entità della somma stabilita, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 06/04/1995 tra e Parte_1
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_2
Venezia, al n. 33, parte I, Uff. 1, dell'anno 1995;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- Nulla in punto di spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25/03/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca