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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/05/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PESCARA in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2630/2023 R.A.C.C.
TRA
in persona del lrpt, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Di Cintio, Parte_1
giusta procura in atti;
-OPPONENTE-
E
), rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Controparte_1 CodiceFiscale_1
Zanno, come da mandato in atti;
-OPPOSTO-
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 15.4.2025, fissata ai sensi dell'art. 189 cpc, la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1
precetto, notificato da , con il quale le era stato intimato il pagamento della Controparte_1 somma complessiva di €.123.789,23, di cui €. 99.743,20 per sorte capitale, oltre interessi come dal titolo esecutivo e spese legali.
Il credito era rinveniente dal d.i. n. 104/2015, con cui, su istanza di
[...]
il Tribunale aveva ingiunto a di pagare €. 120.065,00, Controparte_2 Parte_1
oltre gli interessi al tasso nominale annuo del 5%, dovuti per il trasferimento di quote da pagina 1 di 4 Contr Green Program srl (nella titolarità di in favore di tale credito Parte_1 originariamente vantato da QC era stato in parte ceduto, per l'importo di €. 42.700,00 con atto di cessione per Notar del 17.7.2017, e per l'importo di €. 57.043,20 con Per_1 atto di cessione per Notar del 29.7.2017, per un totale di €. 99.743,20, in Per_1 favore dell'odierno opposto . Controparte_1
In forza del d.i. cennato, QC aveva, inoltre, avviato contro una procedura Pt_1
esecutiva presso terzi (terzo pignorato ) n. 1753/2015 RGE, Controparte_3
successivamente estinta, ed una successiva procedura esecutiva presso terzi n. 1715/2017
RGE, nel corso della quale QC aveva ceduto, come detto, quella parte del credito cennato a favore del . CP_1
Sulla scorta di queste vicende e in considerazione dei pagamenti che sarebbero stati effettuati dal terzo pignorato, la Società opponente ha eccepito l'inesistenza del credito nella misura fatta valere nell'atto di precetto, deducendo altresì che il Dott. ha omesso CP_1
qualsiasi attività utile e/o necessaria affinchè la società potesse provvedere al Parte_1
pagamento di quanto dovuto, e ciò, nonostante i reiterati tentativi, rivelatisi vani come vedremo, dell'odierna opponente, ma anche del terzo pignorato Ing. , di ottenere CP_3
da questi le informazioni e le indicazioni occorrenti per poter effettuare i versamenti dovuti senza esporsi al rischio di pagare al soggetto sbagliato, ragion per cui, a questa difesa, risulta davvero difficile comprendere e giustificare le posizioni assunte dall'odierno opposto con la notifica dell'atto di precetto.
La ha così concluso: Pt_1
-accertare e dichiarare la erroneità, la inconferenza, la esorbitanza della pretesa intimata dal Dott. , quale in atti, alla società in forza di Controparte_1 Parte_1
precetto notificato in data 26.06.2023, per i motivi esposti in premesse, indi dichiarare insussistente il diritto dello stesso a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente;
-accertati i fatti tutti di cui in narrativa, in ogni caso, dichiararsi l'inesistenza del diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata in danno dell'opponente per ogni altra ragione ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
pagina 2 di 4 Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Nel corso del giudizio è stata espletata CTU contabile, al fine a ricostruire i rapporti economici delle parti, i pagamenti avvenuti e le relative imputazioni per determinare il credito residuo del , limitatamente al titolo dedotto in precetto. CP_1
All'udienza del 15.4.2025, fissata ai sensi dell'art. 189 cpc, la causa è stata riservata in decisione.
Ebbene, l'opposizione è infondata.
Va innanzitutto premesso che la valutazione che va compiuta dal giudicante è quella relativa al diritto del creditore di procedere all'esecuzione così come dall'atto di precetto, per cui ogni altra questione ventilata da non può avere rilevanza, tanto più tenendo Pt_1
conto delle conclusioni formulate dalla stessa opponente.
Si rammenta che il credito qui azionato dal è quello originariamente facente CP_1
Contr capo ad e ceduto solo per la quota capitale di €. 99.743,20 (oltre interessi al tasso contrattuale del 5% annuo) in favore dell'opposto, per cui non può avere rilevanza quell'altra parte di credito vantato dalla Società sempre nei confronti di che non è Pt_1
stato oggetto di cessione.
Il che vale a dire che i pagamenti fatti dal terzo pignorato, , in Controparte_3
Contr favore di nella procedura esecutiva in danno dell'odierna opponente, in quanto Contr riguardanti altro rapporto (quello sempre esistente tra e in forza del d.i. Pt_1
104/2015 RG) ed altro creditore (che non è parte del presente giudizio), non possono essere presi in considerazione.
Pertanto, correttamente il CTU, nell'accertamento compiuto, ha separato le posizioni di Contr e di , e ricostruito, sulla base di tutta la documentazione in atti, l'importo del CP_1
Contr credito vantato dall'opposto nei confronti di giusta le cessioni intervenute tra e Pt_1
lo stesso . CP_1
Ora, rinviando all'elaborato del Consulente, che appare circostanziato e preciso, deve Contr concludersi che i pagamenti effettuati dal attengono al credito vantato da CP_3
nei confronti di e che, per quanto riguarda il credito vantato dal nei confronti Pt_1 CP_1 della stessa l'unico pagamento che è stato effettuato è quello di €. 5 mila, la cui Pt_1 imputazione, in mancanza di una diversa previsione, va calcolata ai sensi dell'art. 1194 cc.
pagina 3 di 4 Dunque, il credito del nei confronti di ascende ad €. 99.743,20 per sorte CP_1 Pt_1
capitale, su cui vanno calcolati gli interessi annui al tasso del 5%, con imputazione della somma versata ai sensi dell'art. 1194 cc.
Ora, posto che, per come risulta per tabulas, l'atto di precetto di cui si tratta contiene Contr l'indicazione che il credito acquistato dall'opposto da fosse pari ad euro 99.743,20 in linea capitale, oltre interessi al tasso del 5% nominale annuo decorrenti dalle date dei singoli atti di cessione, vale a dire euro 29.046,03 per interessi maturati al 26.6.2023
(notifica del precetto), da cui detrarre l'importo di euro 5.000,00 (imputato agli interessi prima che al capitale ex art. 1194 cc) versato dalla debitrice, così complessivamente per euro 123.789,23 -conformemente alla ricostruzione data dal CTU-, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione.
***
Le spese di lite, liquidate sulla base del DM 147/22 (scaglione da 52 mila a 260 mila euro), secondo i parametri, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio, sono poste definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione a precetto;
- condanna l'opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in €. 13.395,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap, ponendo definitivamente a carico della stessa opponente le spese di CTU liquidate nel corso del giudizio.
Pescara, 19.5.2025. Il giudice
-dott. Stefania Ursoleo-
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