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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/07/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 680/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 680/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'Avv. ALBERTO CASTELLI
e
(C.F. ), nato a IA NE (MI) in [...] Parte_2 C.F._2
18.11.1983 e residente a [...], con il patrocinio dell'Avv. FEDERICO VIDO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“Voglia l'On.le Tribunale adito, esaminato il ricorso ed i documenti ad esso allegati, omologare la separazione personale dei coniugi Sig.ra e Sig. alle seguenti Parte_1 Parte_2
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Le condizioni di cui al presente ricorso avranno valenza a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso avanti i loro difensori;
3. I coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, considerato che il Sig.
ha già lasciato la casa coniugale per trasferirsi in 20005 IA NE (MI) – Parte_2
Via Sempione, 72, mentre la Sig.ra continuerà ad abitare la casa coniugale di sua Parte_1 esclusiva proprietà sita in 23807 Merate (LC) – Via Giotto, 12, con i mobili e le suppellettili che la arredano in quanto il Sig. in sede di trasferimento ha già asportato i suoi effetti Parte_2 personali ed i mobili;
4. I coniugi dichiarano di avere già sistemato tutte le situazioni personali e patrimoniali tra di loro e di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
5. Qualora dovesse rendersi necessario, i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
6. Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti;
i ricorrenti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, visto l'art. 473 bis 49 c.p.c.
CHIEDONO INOLTRE CONGIUNTAMENTE all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Lecco che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 01 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 3.8.2019 a Calco (LC), atto regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2019, adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 6.5.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473 bis.51, terzo comma, c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno depositato le note scritte nel termine assegnato, modificando le conclusioni formulate in ricorso e chiedendo altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'473 bis.49 c.p.c.
Come richiesto dal Tribunale, in data 30.6.2025 le parti hanno provveduto al deposito dell'estratto integrale dell'atto di matrimonio trascritto in Calco (LC) e di nuovo foglio di precisazione delle conclusioni congiunte, nonché al versamento del C.U. dovuto per la domanda di divorzio.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza degli stessi è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., essendo peraltro di fatto già cessata.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Le parti hanno formulato, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 3.8.2019 a Calco (LC), atto
[...] regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2019;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calco (LC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 15.7.25
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 680/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'Avv. ALBERTO CASTELLI
e
(C.F. ), nato a IA NE (MI) in [...] Parte_2 C.F._2
18.11.1983 e residente a [...], con il patrocinio dell'Avv. FEDERICO VIDO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“Voglia l'On.le Tribunale adito, esaminato il ricorso ed i documenti ad esso allegati, omologare la separazione personale dei coniugi Sig.ra e Sig. alle seguenti Parte_1 Parte_2
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Le condizioni di cui al presente ricorso avranno valenza a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso avanti i loro difensori;
3. I coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, considerato che il Sig.
ha già lasciato la casa coniugale per trasferirsi in 20005 IA NE (MI) – Parte_2
Via Sempione, 72, mentre la Sig.ra continuerà ad abitare la casa coniugale di sua Parte_1 esclusiva proprietà sita in 23807 Merate (LC) – Via Giotto, 12, con i mobili e le suppellettili che la arredano in quanto il Sig. in sede di trasferimento ha già asportato i suoi effetti Parte_2 personali ed i mobili;
4. I coniugi dichiarano di avere già sistemato tutte le situazioni personali e patrimoniali tra di loro e di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
5. Qualora dovesse rendersi necessario, i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio;
6. Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti;
i ricorrenti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, visto l'art. 473 bis 49 c.p.c.
CHIEDONO INOLTRE CONGIUNTAMENTE all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Lecco che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 01 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 3.8.2019 a Calco (LC), atto regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2019, adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 6.5.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473 bis.51, terzo comma, c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno depositato le note scritte nel termine assegnato, modificando le conclusioni formulate in ricorso e chiedendo altresì la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'473 bis.49 c.p.c.
Come richiesto dal Tribunale, in data 30.6.2025 le parti hanno provveduto al deposito dell'estratto integrale dell'atto di matrimonio trascritto in Calco (LC) e di nuovo foglio di precisazione delle conclusioni congiunte, nonché al versamento del C.U. dovuto per la domanda di divorzio.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza degli stessi è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., essendo peraltro di fatto già cessata.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Le parti hanno formulato, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 3.8.2019 a Calco (LC), atto
[...] regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2019;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calco (LC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 15.7.25
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada