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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/11/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2564/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Teresa Caprio, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità civile nella misura dal 74% al 100%; per l'effetto, condannare l' al pagamento CP_1 dell'assegno di invalidità o della pensione d'inabilità, con decorrenza dalla data di revoca del beneficio o dalla diversa data che emergerà nel corso del giudizio;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.8.2024, la sig.ra esponeva di aver Parte_1 proposto precedente ricorso per A.T.P.O. ex art. 445 bis co. 2 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Avellino (iscritto al R.G. n. 1616/2023, dott.ssa ), per ottenere Per_1
l'accertamento del requisito sanitario previsto per l'assegno d'invalidità, denegato dall' nel verbale della a seguito di visita di revisione del 6.12.2022 CP_1 Pt_2
(invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e
1 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88. Percentuale 60%).
Precisava di essere affetta da esiti di trattamento chirurgico per grave cifoscoliosi del rachide e deficit ventilatorio di tipo restrittivo.
Rappresentava che, nel corso di detto giudizio di A.T.P.O., veniva disposto l'espletamento della C.T.U., con incarico conferito alla dott.ssa , la quale, Persona_2 conclusa l'attività, confermava il giudizio espresso dalla Commissione medica CP_1
Aggiungeva che, poiché nessuna delle parti aveva inviato le note sostitutive d'udienza, il giudice adito aveva declarato l'improcedibilità del ricorso con provvedimento del
10.7.2024.
Evidenziava la fallacia della decisione, prevedendo l'art 127 ter c.p.c. il rinvio ad altra udienza, nonché, in ogni caso, il diritto di agire in giudizio nelle forme ordinarie.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione intrapresa, in luogo di nuova domanda amministrativa, seguita da eventuale nuovo ricorso per A.T.P.O.
Eccepiva, altresì, la decadenza semestrale ex art. 42 co. 3 D.L. 269/2003, conv. da L.
326/2003, nonché la prescrizione estintiva ex art. 2948 c.c.
Eccepiva, infine, l'inammissibilità della domanda di condanna e, comunque, la carenza dei requisiti sanitari e socioeconomici stabiliti per la provvidenza invocata.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare, va dato atto della peculiare conclusione del procedimento sommario di A.T.P.O.
Infatti, il ricorso segue ad istanza di A.T.P.O. dichiarata improcedibile, il che rende però soddisfatta la condizione di procedibilità ex art. 445 bis co. 2 c.p.c. e consente la proposizione dell'azione di merito.
Nel dettaglio, il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. è mera condizione di procedibilità della domanda giudiziaria di merito avente ad oggetto quanto indicato dal co. 1 della norma, tanto che eventuali declaratorie di inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed estinzione di tale procedimento giudiziario, traducendosi in pronunce di mero rito, non pregiudicano l'intervenuta soddisfazione della condizione
2 legale di procedibilità, il rispetto del termine semestrale di decadenza e la successiva proposizione dell'azione di merito per la tutela del diritto sostanziale, essendo insuscettibili di formare res iudicata e non impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione (Cassazione civile, sez. lav., 04/04/2022, n. 10753: “Il provvedimento di diniego (di rigetto o di inammissibilità) dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all' art.445 bis c.p.c., emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell' art. 111, comma settimo, della Costituzione , dal momento che esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, sicché il ricorrente è legittimato a proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984 , la domanda è procedibile, ai sensi dell' art. 445 bis, secondo comma, c.p.c. , se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l'accertamento del diritto, anche se l'istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all'espletamento del richiesto accertamento tecnico”; Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2018, n. 21985: “Il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dall' art. 445 bis c.p.c. costituisce domanda idonea ad impedire la decadenza ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 , conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, anche laddove sia dichiarato inammissibile per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di atto di esercizio giudiziale del diritto alla prestazione previdenziale comunque idoneo ad instaurare un rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice, produttivo di conseguenze processuali e sostanziali”; Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2015, n. 8932: “L'ordinanza di inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva di natura sostanziale, stante la possibilità per l'interessato d promuovere il ricorso nel merito”; Cassazione civile, sez. lav., 26/08/2020, n. 17787: “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all' art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c. , ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”).
In forza di tali condivisibili principi, l'azione proposta dal ricorrente deve qualificarsi come azione ordinaria ex art. 442 c.p.c., procedibile in ragione dell'introduzione del procedimento di A.T.P.O., benché dichiarato improcedibile.
Né la parte avrebbe dovuto introdurre un nuovo accertamento tecnico preventivo.
Difatti, come noto, le condizioni di procedibilità costituiscono limitazioni legale del diritto inviolabile alla difesa giudiziale ex art. 24 Cost., diritto che può essere compresso ma giammai del tutto denegato.
Pertanto, il legislatore può imporre, alla parte che intenda proporre l'azione giudiziaria ordinaria, la preventiva soddisfazione di una condizione di procedibilità, ma non può imporre ulteriori preclusioni al diritto di difesa, sicché l'individuo, una volta assolta la condizione, non soggiace ad ulteriori limitazioni del diritto di agire in giudizio.
2. Ciò premesso, occorre procedere all'esame di merito della domanda, tesa a conseguire l'accertamento del diritto all'assegno d'invalidità civile.
Come noto, gli elementi costitutivi di tale posizione giuridica sono rappresentati dal requisito sanitario e dai requisiti extrasanitari, tra cui quello reddituale.
Ai fini dell'accertamento del requisito sanitario, questo giudicante ritiene di dover
3 condividere le conclusioni formulate dal consulente d'ufficio della fase sommaria, che costituisce pacificamente elemento idoneo a fondare il convincimento del giudicante, benché formatosi in altro giudizio.
Ciò in quanto non sussistono i presupposti per una integrazione della consulenza, né tantomeno per un rinnovo della stessa, in assenza di certificazione medica sopravvenuta ex art. 149 disp. att. c.p.c., da cui potesse emergere l'aggravamento delle patologie ovvero l'insorgenza di ulteriori menomazioni, e non essendo stati forniti, da parte dell'invalida, elementi in tal senso, né nel senso di inficiare la stima del consulente.
In specie, il C.T.U. dott.ssa nel corso del procedimento di A.T.P.O., Persona_2 aveva formulato la seguente stima: “L'anamnesi, l'esame clinico, gli accertamenti sanitari esibiti consentono di porre la diagnosi di esiti di trattamento chirurgico per grave cifoscoliosi del rachide
Deficit ventilatorio di tipo restrittivo CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Le condizioni cliniche della signora sono soddisfacenti la valutazione della menomazione respiratoria Parte_1 valutabile con criterio analogico 50 %, gli esiti di scoliosi valutabile 10%. PARERE CONCLUSIVO
MEDICO-LEGALE Pertanto, ritengo per , nata ad [...] [...] , residente Parte_1 in Lapio via Fontana SNC - Carta d'Identità la valutazione di invalido civile al 60% NumeroDiCar_1 come già espresso dalla Commissione . CP_1
Va rilevato che le conclusioni formulate dal C.T.U., e sopra riportate, hanno fatto seguito ad un attento e completo esame obiettivo, anamnestico e documentale della condizione patologica lamentata in ricorso, come emerge dalla relazione in atti, il che le rende pienamente utilizzabili, oltre che convincenti, a fondamento della decisione.
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dalla ricorrente, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Vale precisare che, sul piano medico-legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
Di conseguenza, deve rilevarsi che il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva è completo, congruo ed esente da carenze o discrasie logico- argomentative.
In termini più ampi, occorre ricordare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica
4 d'ufficio, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c.
Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Più nel dettaglio, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il giudice non possa operare valutazioni di carattere sanitario, così come, specularmente, il consulente non possa esprimere valutazioni di carattere giuridico e, ove ciò accada, il giudice non potrebbe utilizzarle per formare il proprio convincimento, tanto che, quand'anche il giudice fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, egli non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nell'art. 115 co. 2 c.p.c.
(Tribunale di S. Maria Capua V., sez. lav., 08/05/2018, n. 1210).
Ebbene, come anticipato, parte ricorrente non ha fornito elementi idonei ad invalidare le risultanze peritali e tali da imporre il rinnovo della C.T.U.
Pertanto, s'impone il rigetto del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
A tal fine, essa ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e
3 e 77 D.P.R. 115/2002, nell'anno antecedente il deposito del ricorso.
Di conseguenza, dovendo escludersi la natura temeraria della presente lite, ed in assenza di comunicazione di variazioni rilevanti, la parte ricorrente, sebbene soccombente, non può essere condannata alla rifusione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara invalida al 60% e, per l'effetto, rigetta il ricorso;
Parte_1
2) dichiara che parte ricorrente, sebbene soccombente, non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Avellino, 20.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2564/2024, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Teresa Caprio, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità civile nella misura dal 74% al 100%; per l'effetto, condannare l' al pagamento CP_1 dell'assegno di invalidità o della pensione d'inabilità, con decorrenza dalla data di revoca del beneficio o dalla diversa data che emergerà nel corso del giudizio;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.8.2024, la sig.ra esponeva di aver Parte_1 proposto precedente ricorso per A.T.P.O. ex art. 445 bis co. 2 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Avellino (iscritto al R.G. n. 1616/2023, dott.ssa ), per ottenere Per_1
l'accertamento del requisito sanitario previsto per l'assegno d'invalidità, denegato dall' nel verbale della a seguito di visita di revisione del 6.12.2022 CP_1 Pt_2
(invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e
1 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88. Percentuale 60%).
Precisava di essere affetta da esiti di trattamento chirurgico per grave cifoscoliosi del rachide e deficit ventilatorio di tipo restrittivo.
Rappresentava che, nel corso di detto giudizio di A.T.P.O., veniva disposto l'espletamento della C.T.U., con incarico conferito alla dott.ssa , la quale, Persona_2 conclusa l'attività, confermava il giudizio espresso dalla Commissione medica CP_1
Aggiungeva che, poiché nessuna delle parti aveva inviato le note sostitutive d'udienza, il giudice adito aveva declarato l'improcedibilità del ricorso con provvedimento del
10.7.2024.
Evidenziava la fallacia della decisione, prevedendo l'art 127 ter c.p.c. il rinvio ad altra udienza, nonché, in ogni caso, il diritto di agire in giudizio nelle forme ordinarie.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione intrapresa, in luogo di nuova domanda amministrativa, seguita da eventuale nuovo ricorso per A.T.P.O.
Eccepiva, altresì, la decadenza semestrale ex art. 42 co. 3 D.L. 269/2003, conv. da L.
326/2003, nonché la prescrizione estintiva ex art. 2948 c.c.
Eccepiva, infine, l'inammissibilità della domanda di condanna e, comunque, la carenza dei requisiti sanitari e socioeconomici stabiliti per la provvidenza invocata.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare, va dato atto della peculiare conclusione del procedimento sommario di A.T.P.O.
Infatti, il ricorso segue ad istanza di A.T.P.O. dichiarata improcedibile, il che rende però soddisfatta la condizione di procedibilità ex art. 445 bis co. 2 c.p.c. e consente la proposizione dell'azione di merito.
Nel dettaglio, il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. è mera condizione di procedibilità della domanda giudiziaria di merito avente ad oggetto quanto indicato dal co. 1 della norma, tanto che eventuali declaratorie di inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed estinzione di tale procedimento giudiziario, traducendosi in pronunce di mero rito, non pregiudicano l'intervenuta soddisfazione della condizione
2 legale di procedibilità, il rispetto del termine semestrale di decadenza e la successiva proposizione dell'azione di merito per la tutela del diritto sostanziale, essendo insuscettibili di formare res iudicata e non impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione (Cassazione civile, sez. lav., 04/04/2022, n. 10753: “Il provvedimento di diniego (di rigetto o di inammissibilità) dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all' art.445 bis c.p.c., emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell' art. 111, comma settimo, della Costituzione , dal momento che esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, sicché il ricorrente è legittimato a proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984 , la domanda è procedibile, ai sensi dell' art. 445 bis, secondo comma, c.p.c. , se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l'accertamento del diritto, anche se l'istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all'espletamento del richiesto accertamento tecnico”; Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2018, n. 21985: “Il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dall' art. 445 bis c.p.c. costituisce domanda idonea ad impedire la decadenza ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 , conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, anche laddove sia dichiarato inammissibile per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di atto di esercizio giudiziale del diritto alla prestazione previdenziale comunque idoneo ad instaurare un rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice, produttivo di conseguenze processuali e sostanziali”; Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2015, n. 8932: “L'ordinanza di inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva di natura sostanziale, stante la possibilità per l'interessato d promuovere il ricorso nel merito”; Cassazione civile, sez. lav., 26/08/2020, n. 17787: “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all' art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c. , ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”).
In forza di tali condivisibili principi, l'azione proposta dal ricorrente deve qualificarsi come azione ordinaria ex art. 442 c.p.c., procedibile in ragione dell'introduzione del procedimento di A.T.P.O., benché dichiarato improcedibile.
Né la parte avrebbe dovuto introdurre un nuovo accertamento tecnico preventivo.
Difatti, come noto, le condizioni di procedibilità costituiscono limitazioni legale del diritto inviolabile alla difesa giudiziale ex art. 24 Cost., diritto che può essere compresso ma giammai del tutto denegato.
Pertanto, il legislatore può imporre, alla parte che intenda proporre l'azione giudiziaria ordinaria, la preventiva soddisfazione di una condizione di procedibilità, ma non può imporre ulteriori preclusioni al diritto di difesa, sicché l'individuo, una volta assolta la condizione, non soggiace ad ulteriori limitazioni del diritto di agire in giudizio.
2. Ciò premesso, occorre procedere all'esame di merito della domanda, tesa a conseguire l'accertamento del diritto all'assegno d'invalidità civile.
Come noto, gli elementi costitutivi di tale posizione giuridica sono rappresentati dal requisito sanitario e dai requisiti extrasanitari, tra cui quello reddituale.
Ai fini dell'accertamento del requisito sanitario, questo giudicante ritiene di dover
3 condividere le conclusioni formulate dal consulente d'ufficio della fase sommaria, che costituisce pacificamente elemento idoneo a fondare il convincimento del giudicante, benché formatosi in altro giudizio.
Ciò in quanto non sussistono i presupposti per una integrazione della consulenza, né tantomeno per un rinnovo della stessa, in assenza di certificazione medica sopravvenuta ex art. 149 disp. att. c.p.c., da cui potesse emergere l'aggravamento delle patologie ovvero l'insorgenza di ulteriori menomazioni, e non essendo stati forniti, da parte dell'invalida, elementi in tal senso, né nel senso di inficiare la stima del consulente.
In specie, il C.T.U. dott.ssa nel corso del procedimento di A.T.P.O., Persona_2 aveva formulato la seguente stima: “L'anamnesi, l'esame clinico, gli accertamenti sanitari esibiti consentono di porre la diagnosi di esiti di trattamento chirurgico per grave cifoscoliosi del rachide
Deficit ventilatorio di tipo restrittivo CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Le condizioni cliniche della signora sono soddisfacenti la valutazione della menomazione respiratoria Parte_1 valutabile con criterio analogico 50 %, gli esiti di scoliosi valutabile 10%. PARERE CONCLUSIVO
MEDICO-LEGALE Pertanto, ritengo per , nata ad [...] [...] , residente Parte_1 in Lapio via Fontana SNC - Carta d'Identità la valutazione di invalido civile al 60% NumeroDiCar_1 come già espresso dalla Commissione . CP_1
Va rilevato che le conclusioni formulate dal C.T.U., e sopra riportate, hanno fatto seguito ad un attento e completo esame obiettivo, anamnestico e documentale della condizione patologica lamentata in ricorso, come emerge dalla relazione in atti, il che le rende pienamente utilizzabili, oltre che convincenti, a fondamento della decisione.
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dalla ricorrente, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Vale precisare che, sul piano medico-legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
Di conseguenza, deve rilevarsi che il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva è completo, congruo ed esente da carenze o discrasie logico- argomentative.
In termini più ampi, occorre ricordare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica
4 d'ufficio, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c.
Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Più nel dettaglio, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il giudice non possa operare valutazioni di carattere sanitario, così come, specularmente, il consulente non possa esprimere valutazioni di carattere giuridico e, ove ciò accada, il giudice non potrebbe utilizzarle per formare il proprio convincimento, tanto che, quand'anche il giudice fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, egli non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nell'art. 115 co. 2 c.p.c.
(Tribunale di S. Maria Capua V., sez. lav., 08/05/2018, n. 1210).
Ebbene, come anticipato, parte ricorrente non ha fornito elementi idonei ad invalidare le risultanze peritali e tali da imporre il rinnovo della C.T.U.
Pertanto, s'impone il rigetto del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
A tal fine, essa ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e
3 e 77 D.P.R. 115/2002, nell'anno antecedente il deposito del ricorso.
Di conseguenza, dovendo escludersi la natura temeraria della presente lite, ed in assenza di comunicazione di variazioni rilevanti, la parte ricorrente, sebbene soccombente, non può essere condannata alla rifusione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara invalida al 60% e, per l'effetto, rigetta il ricorso;
Parte_1
2) dichiara che parte ricorrente, sebbene soccombente, non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Avellino, 20.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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