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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 5296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5296 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa LV LI nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 557/2024 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca
Parte_1
Cuppari.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza dell'1/12/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara il ricorso improponibile.
Compensa tra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 15/01/2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' e, avendo premesso di avere presentato in data CP_1
28/06/2022 apposita domanda amministrativa al fine di beneficiare dell'assegno unico e universale per i figli a carico, esponeva che la detta istanza, nonostante la completa compilazione e il corretto inoltro, risultava contrassegnata all'interno del portale di gestione con lo stato “rinuncia” a causa di un “errore di compilazione”.
Lamentava che l' convenuto, a seguito della richiesta di chiarimenti, CP_1
aveva unicamente ribadito, con nota del 25/01/2023, l'incompletezza della domanda, senza provvedere alla definizione del procedimento amministrativo e alla conseguente liquidazione della prestazione richiesta e, pertanto, chiedeva di
“dichiarare che la sig.ra ha diritto al percepimento dell'assegno unico e Parte_2
universale per i figli a carico, ai sensi della legge n.46 del 1 aprile 2021;
• Per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore a CP_1
corrispondere alla ricorrente il beneficio economico richiesto ed i ratei maturati, maggiorati di interessi e rivalutati come per legge sino all'effettivo pagamento”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto, eccependo preliminarmente l'improponibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa e contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante escussione del funzionario è stata decisa. CP_1
Va rammentato come l'art. 1 del D. Lgs. n. 230/2021 abbia istituto, a decorrere dall'1/03/2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico “che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizioneeconomica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (IS.) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato …”.
2 Quanto ai soggetti beneficiari l'articolo 2 prevede che: “L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari: a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età”.
Mentre con riferimento ai requisiti soggettivi del richiedente, l'articolo 3 prevede che “L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente
e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.
Infine, per quello che qui rileva, l'art. 6 del D. Lgs. citato disciplina le modalità di presentazione della domanda: “La domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 e' presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed e' riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La domanda è presentata in modalità telematica al CP_1
3 ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dal sul proprio sito istituzionale entro CP_1
venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto. ...”.
Analizzata brevemente la disciplina normativa di riferimento, va poi richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di controversie previdenziali, la presentazione dell'istanza amministrativa con modalità difformi da quelle stabilite dal non determina CP_1
l'improponibilità della domanda giudiziale - che, secondo il sistema delineato dall'art. 443 c.p.c. e dalla l. n. 533 del 1973, consegue solo all'omessa presentazione della predetta istanza -, determinandosi altrimenti la compromissione del diritto di azione tutelato dall'art. 24 Cost. e la violazione della ratio della disciplina, volta a favorire, prima del contenzioso, un'interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 21/06/2024,
n. 17159).
Orbene, nella specie, parte ricorrente, su cui grava il relativo onus probandi, non ha dimostrato di avere presentato una valida domanda amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno unico e universale per i figli a carico.
In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che la ricorrente, pur avendo in un primo momento inoltrato, alle ore 11:08 del 28/06/2022, l'istanza amministrativa protesa al riconoscimento della detta prestazione, abbia alcuni minuti dopo, ossia alle ore 11:50 del 28/06/2022, operato una rinuncia in relazione a siffatta istanza a causa di un “errore di compilazione”, come riportato nelle schermate del portale di gestione delle istanze prodotte dall' (cfr. “estratti rinuncia” all.ti CP_1
in memoria).
Ed invero, con riferimento alla gestione delle istanze amministrative, il funzionario sentito in giudizio ha chiarito che “lo stato “rinuncia” può CP_1
essere generato dal sistema solo laddove sia lo stesso istante ad accedere al portale e rinunciare alla domanda, anche se non so riferire circa le modalità con cui
4 avvenga materialmente la rinuncia da parte dell'istante” (cfr. verbale del 14/05/2025), mentre il “manuale utente” versato in atti, contenente le informazioni sulle modalità di compilazione delle domande amministrative per fruire dell'assegno unico e universale, indica a pag. 56 che l'istante possa rinunciare alla domanda dovendo
“selezionare il motivo della rinuncia” e “confermare” l'operazione, atti procedimentali che invece non possono essere compiuti dall' convenuto, il quale può al più CP_1
accogliere, respingere o riesaminare la richiesta.
Si osservi poi che fra il momento di “presentazione della domanda” avvenuto alle 11.08 del 28/06/2022, e il momento in cui la stessa risultava contrassegnata dallo stato “rinuncia per errore di compilazione” ossia alle 11:50 del 28/06/2022, erano trascorsi soltanto 42 minuti, cosicché appare irragionevole ritenere che in un così breve arco temporale l'Istituto convenuto avrebbe potuto istruire la procedura, esaminare tutta la documentazione a corredo dell'istanza e dunque variarne lo stato.
Inoltre, la carenza di una valida domanda amministrativa risulta altresì corroborata dall'assenza di un apposito numero di protocollo idoneo a consentirne l'identificazione; né, in ogni caso, parte ricorrente, che ne aveva l'onere, ha dimostrato che la variazione dello stato della domanda in questione sia stato effettuato dall' convenuto. CP_1
Infine, neppure può condurre a differenti conclusioni la circostanza per cui l' convenuto con la nota del 22/11/2022 aveva comunicato alla ricorrente CP_1
che “La pratica è stata segnalata alla Direzione Centrale per lo sblocco della stessa”, potendo siffatta segnalazione implicare anche un semplice riesame dell'istanza.
In ogni caso, la parte ricorrente avrebbe potuto e dovuto a ben vedere proporre nuova istanza amministrativa, stante l'assenza apparente di cause ostative, e ciò le avrebbe consentito di ottenere la prestazione oggi chiesta in giudizio.
In conclusione, non avendo parte ricorrente dimostrato di avere presentato una valida domanda amministrativa non può che dichiararsi, in conformità con
5 quanto chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia sopra richiamata,
l'improponibilità del ricorso.
Le spese di lite vanno compensate, stante la peculiarità delle questioni trattate e la natura processuale della decisione.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 2/12/2025.
IL GIUDICE
LV LI
6
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa LV LI nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 557/2024 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca
Parte_1
Cuppari.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza dell'1/12/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara il ricorso improponibile.
Compensa tra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 15/01/2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' e, avendo premesso di avere presentato in data CP_1
28/06/2022 apposita domanda amministrativa al fine di beneficiare dell'assegno unico e universale per i figli a carico, esponeva che la detta istanza, nonostante la completa compilazione e il corretto inoltro, risultava contrassegnata all'interno del portale di gestione con lo stato “rinuncia” a causa di un “errore di compilazione”.
Lamentava che l' convenuto, a seguito della richiesta di chiarimenti, CP_1
aveva unicamente ribadito, con nota del 25/01/2023, l'incompletezza della domanda, senza provvedere alla definizione del procedimento amministrativo e alla conseguente liquidazione della prestazione richiesta e, pertanto, chiedeva di
“dichiarare che la sig.ra ha diritto al percepimento dell'assegno unico e Parte_2
universale per i figli a carico, ai sensi della legge n.46 del 1 aprile 2021;
• Per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore a CP_1
corrispondere alla ricorrente il beneficio economico richiesto ed i ratei maturati, maggiorati di interessi e rivalutati come per legge sino all'effettivo pagamento”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto, eccependo preliminarmente l'improponibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa e contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante escussione del funzionario è stata decisa. CP_1
Va rammentato come l'art. 1 del D. Lgs. n. 230/2021 abbia istituto, a decorrere dall'1/03/2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico “che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizioneeconomica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (IS.) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato …”.
2 Quanto ai soggetti beneficiari l'articolo 2 prevede che: “L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari: a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età”.
Mentre con riferimento ai requisiti soggettivi del richiedente, l'articolo 3 prevede che “L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente
e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.
Infine, per quello che qui rileva, l'art. 6 del D. Lgs. citato disciplina le modalità di presentazione della domanda: “La domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 e' presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed e' riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La domanda è presentata in modalità telematica al CP_1
3 ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dal sul proprio sito istituzionale entro CP_1
venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto. ...”.
Analizzata brevemente la disciplina normativa di riferimento, va poi richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di controversie previdenziali, la presentazione dell'istanza amministrativa con modalità difformi da quelle stabilite dal non determina CP_1
l'improponibilità della domanda giudiziale - che, secondo il sistema delineato dall'art. 443 c.p.c. e dalla l. n. 533 del 1973, consegue solo all'omessa presentazione della predetta istanza -, determinandosi altrimenti la compromissione del diritto di azione tutelato dall'art. 24 Cost. e la violazione della ratio della disciplina, volta a favorire, prima del contenzioso, un'interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 21/06/2024,
n. 17159).
Orbene, nella specie, parte ricorrente, su cui grava il relativo onus probandi, non ha dimostrato di avere presentato una valida domanda amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno unico e universale per i figli a carico.
In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che la ricorrente, pur avendo in un primo momento inoltrato, alle ore 11:08 del 28/06/2022, l'istanza amministrativa protesa al riconoscimento della detta prestazione, abbia alcuni minuti dopo, ossia alle ore 11:50 del 28/06/2022, operato una rinuncia in relazione a siffatta istanza a causa di un “errore di compilazione”, come riportato nelle schermate del portale di gestione delle istanze prodotte dall' (cfr. “estratti rinuncia” all.ti CP_1
in memoria).
Ed invero, con riferimento alla gestione delle istanze amministrative, il funzionario sentito in giudizio ha chiarito che “lo stato “rinuncia” può CP_1
essere generato dal sistema solo laddove sia lo stesso istante ad accedere al portale e rinunciare alla domanda, anche se non so riferire circa le modalità con cui
4 avvenga materialmente la rinuncia da parte dell'istante” (cfr. verbale del 14/05/2025), mentre il “manuale utente” versato in atti, contenente le informazioni sulle modalità di compilazione delle domande amministrative per fruire dell'assegno unico e universale, indica a pag. 56 che l'istante possa rinunciare alla domanda dovendo
“selezionare il motivo della rinuncia” e “confermare” l'operazione, atti procedimentali che invece non possono essere compiuti dall' convenuto, il quale può al più CP_1
accogliere, respingere o riesaminare la richiesta.
Si osservi poi che fra il momento di “presentazione della domanda” avvenuto alle 11.08 del 28/06/2022, e il momento in cui la stessa risultava contrassegnata dallo stato “rinuncia per errore di compilazione” ossia alle 11:50 del 28/06/2022, erano trascorsi soltanto 42 minuti, cosicché appare irragionevole ritenere che in un così breve arco temporale l'Istituto convenuto avrebbe potuto istruire la procedura, esaminare tutta la documentazione a corredo dell'istanza e dunque variarne lo stato.
Inoltre, la carenza di una valida domanda amministrativa risulta altresì corroborata dall'assenza di un apposito numero di protocollo idoneo a consentirne l'identificazione; né, in ogni caso, parte ricorrente, che ne aveva l'onere, ha dimostrato che la variazione dello stato della domanda in questione sia stato effettuato dall' convenuto. CP_1
Infine, neppure può condurre a differenti conclusioni la circostanza per cui l' convenuto con la nota del 22/11/2022 aveva comunicato alla ricorrente CP_1
che “La pratica è stata segnalata alla Direzione Centrale per lo sblocco della stessa”, potendo siffatta segnalazione implicare anche un semplice riesame dell'istanza.
In ogni caso, la parte ricorrente avrebbe potuto e dovuto a ben vedere proporre nuova istanza amministrativa, stante l'assenza apparente di cause ostative, e ciò le avrebbe consentito di ottenere la prestazione oggi chiesta in giudizio.
In conclusione, non avendo parte ricorrente dimostrato di avere presentato una valida domanda amministrativa non può che dichiararsi, in conformità con
5 quanto chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia sopra richiamata,
l'improponibilità del ricorso.
Le spese di lite vanno compensate, stante la peculiarità delle questioni trattate e la natura processuale della decisione.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 2/12/2025.
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