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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/04/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12174/2016 a cui è riunito il giudizio n. 12551/2016 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12174/2016 r.g. a cui è riunita la n. 12551/2016 r.g. proposta da
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Oronzo Zaccaro e Parte_1
Domenico Catalano, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
- opponente-
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Silvio Bonea,
domiciliatario, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta
-convenuta-
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Ruccia, in virtù di procura in calce alla memoria di intervento del 27/10/2021
-interventore-
pagina 1 di 13 Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. avverso il pignoramento immobiliare notificato il 16/3/2015 – fase di merito in riassunzione alla procedura esecutiva immobiliare n. 252/2015 sub
1 r.g.es.imm.
Conclusioni come formalizzate nel verbale di udienza del 20/11/2024,
che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 8/7/2016, Pt_1
, a seguito dell'accoglimento della sospensione ai sensi
[...]
dell'art. 624 c.p.c. della procedura esecutiva intrapresa in suo danno dalla con pignoramento notificato il Controparte_1
16/3/2015 (ordinanza del G.E. del 16/05/2016, resa nell'ambito del procedimento n. 252/15 sub 1 r.g.es.mob.) ha riassunto il presente giudizio di merito reiterando le cesure mosse in sede di opposizione all'esecuzione.
Ha eccepito, in primo luogo, la nullità del pignoramento opposto, attesa l'insussistenza del diritto della banca convenuta a procedere ad esecuzione forzata. In particolare, ha contestato l'usurarietà dei tassi applicati al mutuo stipulato per atto del
Notaio del 27/2/2007 rep. 32141 racc. n. 14484, Persona_1
pagina 2 di 13 registrato il 2/3/2007, per effetto della sommatoria del tasso di mora con la percentuale dovuta a titolo di commissione di anticipata estinzione, con l'effetto che, in forza dell'art. 1815, co. II, c.c.,
il finanziamento dovesse considerarsi interamente gratuito, con conseguente obbligo dei coniugi di restituire meramente la sorte capitale ricevuta;
sicché avendo corrisposto l'importo di €185.393,37
per rate fino alla n. 80 con scadenza il 30/11/2013, residuerebbe un loro credito di €115.262,71 per oneri illegittimamente versati in eccedenza, oltre gli interessi legali;
il tutto con conseguente accertamento dell'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine intimato con l'atto di precetto notificato il 22/12/2014.
Ha, altresì, eccepito la nullità della clausola di salvaguardia contrattualmente prevista (art. 4 del contratto, art. 11 comma secondo del capitolato, documento di sintesi), nonchè della clausola di rinuncia alle eccezioni contenuta nel capitolato (art. 14
dell'allegato “A” del contratto di mutuo) in quanto vessatoria.
Ha evidenziato, inoltre, la violazione degli artt. 1175, 1337 e
1375 c.c., concludendo per l'accertamento della responsabilità
extracontrattuale della ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dedotto, CP_1
da ultimo, l'invalidità parziale dell'ipoteca iscritta che, con l'accoglimento dell'opposizione, avrebbe dovuto essere ridotta proporzionalmente al il pagamento di oltre 1/5 del debito e limitazione del debito al solo importo di €350.000,00.
Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la declaratoria di nullità ed inefficacia del pignoramento opposto,
nonché per l'accoglimento delle subordinate domande di merito (di accertare l'usurarietà degli interessi, delle commissioni e delle spese pattuite ed applicate al contratto di mutuo e, per l'effetto,
pagina 3 di 13 dichiarare l'inefficacia ed invalidità nei confronti dell'opponente dell'azione esecutiva immobiliare promossa dalla Controparte_1
di disporre la cancellazione del pignoramento, nonché
[...]
la restituzione degli interessi ed oneri indebitamente percepiti, con interessi legali dal giorno del pagamento fino all'effettivo soddisfo;
di rideterminare l'importo delle rate da corrispondersi mensilmente e sino alla scadenza del contratto di mutuo senza quota di interessi, compensando le rispettive poste di dare e avere in riferimento a quanto già corrisposto dai mutuatari e considerando gli interessi legali a corrispondersi su tutte le somme illegittimamente pagate dai mutuatari;
di restringere l'ipoteca alla sola sorte capitale di €350.000,00 e di ridurla in ragione dei pagamenti parziali di oltre un quinto rispetto alla somma sopra indicata
(effettuati per un importo di complessivi €. 185.393,37, sino alla concorrenza della somma di €. 164.606,63); il tutto con vittoria di spese di lite.
I.2.- Con comparsa di risposta depositata in data 19.12.2016, si
è costituita in giudizio la Controparte_1
chiedendo preliminarmente la riunione del giudizio con quello contraddistinto dal n. R.G. 12551/16 e costituente riassunzione del medesimo giudizio di opposizione avente origine dal sub procedimento cautelare n. 252/2015 sub 1 r.g.es.imm. Nel merito, ha insistito per il rigetto dell'avversa opposizione, per infondatezza, con vittoria di spese processuali.
I.3.- Con ordinanza resa all'udienza del 22.02.2017 è stata disposta la riunione del giudizio n. 12551/2016 r.g. a quello avente n. 12174/2016 r.g. trattandosi di giudizi soggettivamente ed oggettivamente identici.
pagina 4 di 13 I.4.- Con memoria di intervento depositata il 27/10/2021 si è
costituita la la quale ha assunto di Controparte_3
avere acquisito la titolarità del credito da mutuo vantato nei riguardi della all'esito di un'operazione di Parte_1
cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, per avere acquistato pro-
soluto da in forza di un contratto Controparte_1
di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della
Legge 130, concluso in data 16 febbraio 2021, i crediti pecuniari
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) vantati dal Cedente derivanti da contratti di finanziamento nel periodo compreso fra gli anni 1998 e
2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti)
e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista allegata al Contratto di Cessione, compresi quelli di cui al presente atto, come da avviso di pubblicazione, di cui alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 27 del 04 marzo 2021,
contrassegnato dal codice redazionale TX21AAB2132.
I.5.- Istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, nonché previo espletamento di indagine tecnico –
contabile (cfr. elaborato a firma del dott. Persona_2
depositato in data 25/3/2019), la causa è pervenuta, da ultimo,
all'udienza del 20/11/2024 in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 5 di 13 II.1.- In via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di difetto di titolarità attiva del credito in capo alla cessionaria
Controparte_3
Come, infatti, precisato e documentato nell'atto di costituzione ed intervento ex art. 111 c.p.c. depositato in data 27/10/2021, la originaria titolare del credito, ossia la Controparte_1
, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione di crediti
[...]
ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130, con contratto di cessione concluso in data 16/02/2021, ha ceduto pro soluto, “in blocco” ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1, 4
e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (approvato con D.Lgs. 1
settembre 1993, n. 385), i crediti pecuniari (per capitale,
interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro) vantati dal Cedente derivanti da contratti di finanziamento nel periodo compreso fra gli anni 1998 e 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista allegata al Contratto di Cessione, come da avviso di pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte II n. 27 del 04 marzo 2021, contrassegnato dal codice redazionale (doc. 1 memoria di intervento). C.F._1
Come, altresì, evincibile dall'esame della visura camerale storica di
(doc. 2), l'iscrizione nel Registro Controparte_3
delle Imprese del contratto di cessione di crediti pro-soluto pagina 6 di 13 concluso in data 16/02/2021 è stata puntualmente effettuata (cfr.
pag. 4 della visura camerale storica).
Orbene, nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale predetta
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 27 del 04
marzo 2021 cfr. doc. 1), vengono dettagliatamente ed analiticamente indicate le caratteristiche, anche con specificazione del dato temporale (“i crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro)
vantati dal Cedente derivanti da contratti di finanziamento nel periodo compreso fra gli anni 1998 e 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei
Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i
"Crediti"), come risultanti da apposita lista allegata al Contratto
di Cessione nella quale è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto”), dei crediti ceduti da
[...]
in favore di Controparte_1 Controparte_3
precisandosi inoltre che: “La lista dei debitori ceduti è pubblicata,
ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sulla seguente pagina
internet www.dovalue.it/it/italfondiario/servizi/report-
cartolarizzazioni/CEP. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché
la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti, sono messi
a disposizione da parte del Cedente e dell'Acquirente sul sito
internet suddetto e resteranno disponibili fino all'estinzione del
relativo credito ceduto”. Pertanto, l'Avviso di Pubblicazione della cessione di crediti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
pagina 7 di 13 Italiana del 4/3/2021 che reca la specifica indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, ne consente la certa individuazione anche attraverso la espressa indicazione del dato temporale (“i crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori,
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) vantati dal Cedente
derivanti da contratti di finanziamento nel periodo compreso fra gli anni 1998 e 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti")”). Il
credito per cui è causa, infatti, portato da contratto di mutuo fondiario per Notar del 27/02/2007, Rep. n. 32141, Persona_1
Racc. n. 14484, rientra pacificamente nel periodo temporale 1998 –
2019 e non risulta specificatamente contestato, oltre che comprovato dalle stesse vicende processuali esecutive che ci occupano che, alla data della cessione (16/02/2021) il credito predetto fosse già stato classificato a sofferenza, essendo stato l'atto di precetto notificato in data 23/12/2014. A ciò si aggiunga che nel sito internet indicato nell'avviso di pubblicazione in G.U.
(www.dovalue.it/it/italfondiario/servizi/report-
cartolarizzazioni/CEP), oltre all'avviso pubblicato in G.U. (cfr.
doc. 1), può scaricarsi l'Elenco dei debitori inclusi nella cessione
– Controparte_1 Controparte_3
ove i debitori sono indicati – nel rispetto della normativa in materia di privacy - per numero di NDG (doc. 3). Poiché i debitori e hanno come NDG il seguente: 302310038 Parte_2 Parte_1
(cfr. dichiarazione - attestazione di cessione rilasciata dalla
[...]
in data 13/02/2023, depositata in data Controparte_1
pagina 8 di 13 14/02/2023 e che, comunque, si allega al presente atto, doc. 4),
ricercando detto codice identificativo nel documento (cfr. doc. 3) lo stesso si configurerà a pag. 1 dell'Elenco, evidenziato in blu, con la conseguenza che il debito per cui è causa risulta evidentemente incluso nella cessione da a CP_4 Controparte_5
[...]
la titolarità del credito precettato e posto a base
[...]
dell'opposta azione esecutiva l'ulteriore circostanza dell'avvenuto deposito, in data 14/02/2023, della dichiarazione - attestazione rilasciata dalla in data 13/02/2023 (cfr. doc. 4), CP_4
attestante che tra i crediti oggetto di cessione a
[...]
fosse incluso proprio la posizione creditoria vantata CP_3
nei confronti di e contraddistinta dal Parte_2 Parte_1
n. NDG 302310038.
II.2.- Nel merito, le doglianze dell'opponente non possono apprezzarsi nella loro fondatezza.
L'art. 3 del contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio
del 27/02/2007, Rep. n. 32141 racc. 14484 Persona_1
espressamente contempla un tasso debitore corrispettivo nella misura del 5,34% effettivo annuo, vale a dire un tasso di gran lunga inferiore al tasso soglia all'epoca vigente per la categoria “mutui a tasso fisso”, pari al 5,775% (ossia 5,99 + 50% = 8,985%).
Analogamente, l'art. 4 del predetto contratto di mutuo, con specifico riferimento agli interessi di mora, espressamente contempla un tasso nella misura di quello effettivo globale medio maggiorato della metà (5,99 + 50% = 8,985%), stabilendo, in subordine, un meccanismo di rinvio, per l'ipotesi, non dimostrata nella sua pagina 9 di 13 ricorrenza concreta, di mancata rilevazione futura del tasso effettivo globale medio.
Si tratta di una formula di determinazione per relationem al tasso soglia rilevante ai fini della valutazione di usurarietà;
sicchè di per sé il predetto tasso è da considerarsi infra soglia per definizione, non potendosi ammettere alcuna indebita sommatoria tra le due diverse tipologie di tassi di interesse (corrispettivo e moratorio).
Peraltro, sulla scorta dei principi di diritto consolidatisi all'indomani dell'arresto interpretativo nomofilattico di cui alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19597
del 18/09/2020, il tasso soglia usurario rilevante per la valutazione di legittimità della pattuizione di interessi di mora temporalmente vigente per la categoria “mutui a tasso fisso”, risulterebbe pari al
12,135%, applicando la maggiorazione del 2,1 (5,99 + 2,1 = 8,09 + 50%
- 12,135%).
Quanto alla commissione di estinzione anticipata del mutuo, si deve rammentare il condivisibile approdo ermeneutico della Suprema
Corte di Cassazione, alla cui stregua: Il procedimento seguito,
d'altronde, si mostra conforme al più recente indirizzo interpretativo della Suprema Corte di Cassazione, alla cui stregua,
“in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso
soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile
procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione
di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo
quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente
dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del
cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento
pagina 10 di 13 anticipato degli impegni a quella connessi” (così Cass. Sez. 3, n.
7352 del 07/03/2022). Pertanto, indubbiamente è sottratta allo scrutinio di usurarietà la pattuizione di cui all'art. 5 del contratto di mutuo del
27/2/2007, registrato il 2/3/2007, in quanto il versamento del compenso pari al 3% dell'ammontare del capitale rimborsato anticipatamente viene riconosciuto, quale forma di remunerazione di un diritto di scelta rimesso alla parte mutuataria, svincolata da un addebito di inadempimento alla stessa imputabile e all'esito del decorso del termine di diciotto mesi ed un giorno dalla data di erogazione del finanziamento.
Di contro, la ulteriore previsione del versamento dell'importo previsto a titolo di commissione di estinzione anticipata viene è contenuta nell'art. 2 punto 3, quale forma sanzionatoria della mancata produzione nel termine di 45 giorni dalla stipulazione della documentazione prevista al precedente paragrafo 2.
Sennonché si deve escludere che tale voce di addebito, di fatto integrante una penale da inadempimento, possa inglobarsi nella determinazione del taeg contrattuale.
Ciò in quanto l'assetto regolatorio derivante da siffatta ipotesi di estinzione anticipato del contratto è pensato per i 45 giorni precedenti rispetto all'inizio del piano di ammortamento e, dunque, per la fase antecedente, l'esigibilità della prima rata
(coincidente con il 30 aprile 20007).
Si tratta, pertanto, di una disciplina alternativa e incompatibile con il pagamento dilazionato e comprensivo della voce degli interessi che contraddistingue il fisiologico funzionamento del contratto di mutuo e in relazione al quale può porsi un problema di operatività della disciplina antiusura di cui alla l. 108/1996, come recepita dall'art. 1815 c.c.
La esclusione dell'importo pattuito in entrambi i casi a titolo di estinzione anticipata del finanziamento comporta che il taeg contrattuale non supera la soglia di rilevanza usuraria, alla stregua pagina 11 di 13 di quanto oltretutto confermato dal Ctu, dott. al prospetto Per_2
F) dell'elaborato tecnico depositato in data 25/3/2019, le cui conclusioni, limitatamente a tale profilo, possono dirsi persuasive, convincenti e condivisibili.
Ne consegue, l'infondatezza dei motivi di opposizione, con l'effetto di escludere qualsivoglia fondatezza delle subordinate domandi di responsabilità a titolo contrattuale ed extracontrattuale dell'intermediario finanziario, nonché di riduzione dell'ipoteca immobiliare.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e possono essere liquidate unitariamente per entrambi i due giudizi, formalmente distinti, ma sostanzialmente identici e, dunque, avvinti da unitarietà.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal D.M. 13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab. allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il
23/10/2022); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 55/2014, immediatamente antecedente quello da ultimo emanato
(in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/ 2012).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i parametri medi, individuati con riguardo alla misura del credito pignorato (ossia l'importo di
€287.731,17 di cui all'atto di precetto del 22/12/2014), ridotti in misura della metà per la fase istruttoria, attesa la natura prevalentemente documentale e tecnica della stessa, nonché in misura del 50% per la fase decisoria, in considerazione della sopravvenienza dei menzionati orientamenti giurisprudenziali di legittimità chiarificatori di importanti questioni in materia di usura pattizia:
Scaglione: da €260.000,01 ad €520.000,00 FASI VALORE MEDIO AUMENTO/RIDUZIONE IMPORTO
pagina 12 di 13 CP_6
3.554,00 // 3.554,00
[...] Introduttiva 2.338,00 // 2.338,00 Istruttoria 10.411,00 -50% 5.205,00 Decisoria 6.164,00 -50% 3.082,00 TOTALE 14.179,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione notificato in data 8/7/2016 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nonché nei confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione;
b) CONDANNA l'opponente alla rifusione in favore della
[...]
delle spese del presente giudizio, Controparte_1
limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria per l'importo di €11.097,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del
15%, cap ed iva come per legge;
nonché al rimborso in favore della cessionaria dell'importo di Controparte_3
€3.082,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
c) Pone definitivamente a carico della parte opponente le spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate con decreto del
9.4.2019.
Bari, 26/4/2025
Il Giudice
Valentina D'Aprile
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12174/2016 r.g. a cui è riunita la n. 12551/2016 r.g. proposta da
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Oronzo Zaccaro e Parte_1
Domenico Catalano, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
- opponente-
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Silvio Bonea,
domiciliatario, in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta
-convenuta-
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Ruccia, in virtù di procura in calce alla memoria di intervento del 27/10/2021
-interventore-
pagina 1 di 13 Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. avverso il pignoramento immobiliare notificato il 16/3/2015 – fase di merito in riassunzione alla procedura esecutiva immobiliare n. 252/2015 sub
1 r.g.es.imm.
Conclusioni come formalizzate nel verbale di udienza del 20/11/2024,
che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato in data 8/7/2016, Pt_1
, a seguito dell'accoglimento della sospensione ai sensi
[...]
dell'art. 624 c.p.c. della procedura esecutiva intrapresa in suo danno dalla con pignoramento notificato il Controparte_1
16/3/2015 (ordinanza del G.E. del 16/05/2016, resa nell'ambito del procedimento n. 252/15 sub 1 r.g.es.mob.) ha riassunto il presente giudizio di merito reiterando le cesure mosse in sede di opposizione all'esecuzione.
Ha eccepito, in primo luogo, la nullità del pignoramento opposto, attesa l'insussistenza del diritto della banca convenuta a procedere ad esecuzione forzata. In particolare, ha contestato l'usurarietà dei tassi applicati al mutuo stipulato per atto del
Notaio del 27/2/2007 rep. 32141 racc. n. 14484, Persona_1
pagina 2 di 13 registrato il 2/3/2007, per effetto della sommatoria del tasso di mora con la percentuale dovuta a titolo di commissione di anticipata estinzione, con l'effetto che, in forza dell'art. 1815, co. II, c.c.,
il finanziamento dovesse considerarsi interamente gratuito, con conseguente obbligo dei coniugi di restituire meramente la sorte capitale ricevuta;
sicché avendo corrisposto l'importo di €185.393,37
per rate fino alla n. 80 con scadenza il 30/11/2013, residuerebbe un loro credito di €115.262,71 per oneri illegittimamente versati in eccedenza, oltre gli interessi legali;
il tutto con conseguente accertamento dell'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine intimato con l'atto di precetto notificato il 22/12/2014.
Ha, altresì, eccepito la nullità della clausola di salvaguardia contrattualmente prevista (art. 4 del contratto, art. 11 comma secondo del capitolato, documento di sintesi), nonchè della clausola di rinuncia alle eccezioni contenuta nel capitolato (art. 14
dell'allegato “A” del contratto di mutuo) in quanto vessatoria.
Ha evidenziato, inoltre, la violazione degli artt. 1175, 1337 e
1375 c.c., concludendo per l'accertamento della responsabilità
extracontrattuale della ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dedotto, CP_1
da ultimo, l'invalidità parziale dell'ipoteca iscritta che, con l'accoglimento dell'opposizione, avrebbe dovuto essere ridotta proporzionalmente al il pagamento di oltre 1/5 del debito e limitazione del debito al solo importo di €350.000,00.
Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la declaratoria di nullità ed inefficacia del pignoramento opposto,
nonché per l'accoglimento delle subordinate domande di merito (di accertare l'usurarietà degli interessi, delle commissioni e delle spese pattuite ed applicate al contratto di mutuo e, per l'effetto,
pagina 3 di 13 dichiarare l'inefficacia ed invalidità nei confronti dell'opponente dell'azione esecutiva immobiliare promossa dalla Controparte_1
di disporre la cancellazione del pignoramento, nonché
[...]
la restituzione degli interessi ed oneri indebitamente percepiti, con interessi legali dal giorno del pagamento fino all'effettivo soddisfo;
di rideterminare l'importo delle rate da corrispondersi mensilmente e sino alla scadenza del contratto di mutuo senza quota di interessi, compensando le rispettive poste di dare e avere in riferimento a quanto già corrisposto dai mutuatari e considerando gli interessi legali a corrispondersi su tutte le somme illegittimamente pagate dai mutuatari;
di restringere l'ipoteca alla sola sorte capitale di €350.000,00 e di ridurla in ragione dei pagamenti parziali di oltre un quinto rispetto alla somma sopra indicata
(effettuati per un importo di complessivi €. 185.393,37, sino alla concorrenza della somma di €. 164.606,63); il tutto con vittoria di spese di lite.
I.2.- Con comparsa di risposta depositata in data 19.12.2016, si
è costituita in giudizio la Controparte_1
chiedendo preliminarmente la riunione del giudizio con quello contraddistinto dal n. R.G. 12551/16 e costituente riassunzione del medesimo giudizio di opposizione avente origine dal sub procedimento cautelare n. 252/2015 sub 1 r.g.es.imm. Nel merito, ha insistito per il rigetto dell'avversa opposizione, per infondatezza, con vittoria di spese processuali.
I.3.- Con ordinanza resa all'udienza del 22.02.2017 è stata disposta la riunione del giudizio n. 12551/2016 r.g. a quello avente n. 12174/2016 r.g. trattandosi di giudizi soggettivamente ed oggettivamente identici.
pagina 4 di 13 I.4.- Con memoria di intervento depositata il 27/10/2021 si è
costituita la la quale ha assunto di Controparte_3
avere acquisito la titolarità del credito da mutuo vantato nei riguardi della all'esito di un'operazione di Parte_1
cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, per avere acquistato pro-
soluto da in forza di un contratto Controparte_1
di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della
Legge 130, concluso in data 16 febbraio 2021, i crediti pecuniari
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) vantati dal Cedente derivanti da contratti di finanziamento nel periodo compreso fra gli anni 1998 e
2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti)
e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista allegata al Contratto di Cessione, compresi quelli di cui al presente atto, come da avviso di pubblicazione, di cui alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 27 del 04 marzo 2021,
contrassegnato dal codice redazionale TX21AAB2132.
I.5.- Istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, nonché previo espletamento di indagine tecnico –
contabile (cfr. elaborato a firma del dott. Persona_2
depositato in data 25/3/2019), la causa è pervenuta, da ultimo,
all'udienza del 20/11/2024 in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 5 di 13 II.1.- In via preliminare, deve esaminarsi l'eccezione di difetto di titolarità attiva del credito in capo alla cessionaria
Controparte_3
Come, infatti, precisato e documentato nell'atto di costituzione ed intervento ex art. 111 c.p.c. depositato in data 27/10/2021, la originaria titolare del credito, ossia la Controparte_1
, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione di crediti
[...]
ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130, con contratto di cessione concluso in data 16/02/2021, ha ceduto pro soluto, “in blocco” ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1, 4
e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (approvato con D.Lgs. 1
settembre 1993, n. 385), i crediti pecuniari (per capitale,
interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro) vantati dal Cedente derivanti da contratti di finanziamento nel periodo compreso fra gli anni 1998 e 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista allegata al Contratto di Cessione, come da avviso di pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte II n. 27 del 04 marzo 2021, contrassegnato dal codice redazionale (doc. 1 memoria di intervento). C.F._1
Come, altresì, evincibile dall'esame della visura camerale storica di
(doc. 2), l'iscrizione nel Registro Controparte_3
delle Imprese del contratto di cessione di crediti pro-soluto pagina 6 di 13 concluso in data 16/02/2021 è stata puntualmente effettuata (cfr.
pag. 4 della visura camerale storica).
Orbene, nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale predetta
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 27 del 04
marzo 2021 cfr. doc. 1), vengono dettagliatamente ed analiticamente indicate le caratteristiche, anche con specificazione del dato temporale (“i crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro)
vantati dal Cedente derivanti da contratti di finanziamento nel periodo compreso fra gli anni 1998 e 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei
Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i
"Crediti"), come risultanti da apposita lista allegata al Contratto
di Cessione nella quale è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto”), dei crediti ceduti da
[...]
in favore di Controparte_1 Controparte_3
precisandosi inoltre che: “La lista dei debitori ceduti è pubblicata,
ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sulla seguente pagina
internet www.dovalue.it/it/italfondiario/servizi/report-
cartolarizzazioni/CEP. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché
la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti, sono messi
a disposizione da parte del Cedente e dell'Acquirente sul sito
internet suddetto e resteranno disponibili fino all'estinzione del
relativo credito ceduto”. Pertanto, l'Avviso di Pubblicazione della cessione di crediti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
pagina 7 di 13 Italiana del 4/3/2021 che reca la specifica indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, ne consente la certa individuazione anche attraverso la espressa indicazione del dato temporale (“i crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora, accessori,
spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) vantati dal Cedente
derivanti da contratti di finanziamento nel periodo compreso fra gli anni 1998 e 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti")”). Il
credito per cui è causa, infatti, portato da contratto di mutuo fondiario per Notar del 27/02/2007, Rep. n. 32141, Persona_1
Racc. n. 14484, rientra pacificamente nel periodo temporale 1998 –
2019 e non risulta specificatamente contestato, oltre che comprovato dalle stesse vicende processuali esecutive che ci occupano che, alla data della cessione (16/02/2021) il credito predetto fosse già stato classificato a sofferenza, essendo stato l'atto di precetto notificato in data 23/12/2014. A ciò si aggiunga che nel sito internet indicato nell'avviso di pubblicazione in G.U.
(www.dovalue.it/it/italfondiario/servizi/report-
cartolarizzazioni/CEP), oltre all'avviso pubblicato in G.U. (cfr.
doc. 1), può scaricarsi l'Elenco dei debitori inclusi nella cessione
– Controparte_1 Controparte_3
ove i debitori sono indicati – nel rispetto della normativa in materia di privacy - per numero di NDG (doc. 3). Poiché i debitori e hanno come NDG il seguente: 302310038 Parte_2 Parte_1
(cfr. dichiarazione - attestazione di cessione rilasciata dalla
[...]
in data 13/02/2023, depositata in data Controparte_1
pagina 8 di 13 14/02/2023 e che, comunque, si allega al presente atto, doc. 4),
ricercando detto codice identificativo nel documento (cfr. doc. 3) lo stesso si configurerà a pag. 1 dell'Elenco, evidenziato in blu, con la conseguenza che il debito per cui è causa risulta evidentemente incluso nella cessione da a CP_4 Controparte_5
[...]
la titolarità del credito precettato e posto a base
[...]
dell'opposta azione esecutiva l'ulteriore circostanza dell'avvenuto deposito, in data 14/02/2023, della dichiarazione - attestazione rilasciata dalla in data 13/02/2023 (cfr. doc. 4), CP_4
attestante che tra i crediti oggetto di cessione a
[...]
fosse incluso proprio la posizione creditoria vantata CP_3
nei confronti di e contraddistinta dal Parte_2 Parte_1
n. NDG 302310038.
II.2.- Nel merito, le doglianze dell'opponente non possono apprezzarsi nella loro fondatezza.
L'art. 3 del contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio
del 27/02/2007, Rep. n. 32141 racc. 14484 Persona_1
espressamente contempla un tasso debitore corrispettivo nella misura del 5,34% effettivo annuo, vale a dire un tasso di gran lunga inferiore al tasso soglia all'epoca vigente per la categoria “mutui a tasso fisso”, pari al 5,775% (ossia 5,99 + 50% = 8,985%).
Analogamente, l'art. 4 del predetto contratto di mutuo, con specifico riferimento agli interessi di mora, espressamente contempla un tasso nella misura di quello effettivo globale medio maggiorato della metà (5,99 + 50% = 8,985%), stabilendo, in subordine, un meccanismo di rinvio, per l'ipotesi, non dimostrata nella sua pagina 9 di 13 ricorrenza concreta, di mancata rilevazione futura del tasso effettivo globale medio.
Si tratta di una formula di determinazione per relationem al tasso soglia rilevante ai fini della valutazione di usurarietà;
sicchè di per sé il predetto tasso è da considerarsi infra soglia per definizione, non potendosi ammettere alcuna indebita sommatoria tra le due diverse tipologie di tassi di interesse (corrispettivo e moratorio).
Peraltro, sulla scorta dei principi di diritto consolidatisi all'indomani dell'arresto interpretativo nomofilattico di cui alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19597
del 18/09/2020, il tasso soglia usurario rilevante per la valutazione di legittimità della pattuizione di interessi di mora temporalmente vigente per la categoria “mutui a tasso fisso”, risulterebbe pari al
12,135%, applicando la maggiorazione del 2,1 (5,99 + 2,1 = 8,09 + 50%
- 12,135%).
Quanto alla commissione di estinzione anticipata del mutuo, si deve rammentare il condivisibile approdo ermeneutico della Suprema
Corte di Cassazione, alla cui stregua: Il procedimento seguito,
d'altronde, si mostra conforme al più recente indirizzo interpretativo della Suprema Corte di Cassazione, alla cui stregua,
“in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso
soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile
procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione
di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo
quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente
dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del
cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento
pagina 10 di 13 anticipato degli impegni a quella connessi” (così Cass. Sez. 3, n.
7352 del 07/03/2022). Pertanto, indubbiamente è sottratta allo scrutinio di usurarietà la pattuizione di cui all'art. 5 del contratto di mutuo del
27/2/2007, registrato il 2/3/2007, in quanto il versamento del compenso pari al 3% dell'ammontare del capitale rimborsato anticipatamente viene riconosciuto, quale forma di remunerazione di un diritto di scelta rimesso alla parte mutuataria, svincolata da un addebito di inadempimento alla stessa imputabile e all'esito del decorso del termine di diciotto mesi ed un giorno dalla data di erogazione del finanziamento.
Di contro, la ulteriore previsione del versamento dell'importo previsto a titolo di commissione di estinzione anticipata viene è contenuta nell'art. 2 punto 3, quale forma sanzionatoria della mancata produzione nel termine di 45 giorni dalla stipulazione della documentazione prevista al precedente paragrafo 2.
Sennonché si deve escludere che tale voce di addebito, di fatto integrante una penale da inadempimento, possa inglobarsi nella determinazione del taeg contrattuale.
Ciò in quanto l'assetto regolatorio derivante da siffatta ipotesi di estinzione anticipato del contratto è pensato per i 45 giorni precedenti rispetto all'inizio del piano di ammortamento e, dunque, per la fase antecedente, l'esigibilità della prima rata
(coincidente con il 30 aprile 20007).
Si tratta, pertanto, di una disciplina alternativa e incompatibile con il pagamento dilazionato e comprensivo della voce degli interessi che contraddistingue il fisiologico funzionamento del contratto di mutuo e in relazione al quale può porsi un problema di operatività della disciplina antiusura di cui alla l. 108/1996, come recepita dall'art. 1815 c.c.
La esclusione dell'importo pattuito in entrambi i casi a titolo di estinzione anticipata del finanziamento comporta che il taeg contrattuale non supera la soglia di rilevanza usuraria, alla stregua pagina 11 di 13 di quanto oltretutto confermato dal Ctu, dott. al prospetto Per_2
F) dell'elaborato tecnico depositato in data 25/3/2019, le cui conclusioni, limitatamente a tale profilo, possono dirsi persuasive, convincenti e condivisibili.
Ne consegue, l'infondatezza dei motivi di opposizione, con l'effetto di escludere qualsivoglia fondatezza delle subordinate domandi di responsabilità a titolo contrattuale ed extracontrattuale dell'intermediario finanziario, nonché di riduzione dell'ipoteca immobiliare.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e possono essere liquidate unitariamente per entrambi i due giudizi, formalmente distinti, ma sostanzialmente identici e, dunque, avvinti da unitarietà.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal D.M. 13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab. allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il
23/10/2022); sicché il nuovo regolamento ministeriale prevale anche laddove si tratti di controversia iniziata e svolta, in tutto o in parte, sotto la vigenza delle abrogate tariffe professionali o del d.m. n. 55/2014, immediatamente antecedente quello da ultimo emanato
(in senso analogo, cfr. Cass., sez. un., n. 17405/ 2012).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i parametri medi, individuati con riguardo alla misura del credito pignorato (ossia l'importo di
€287.731,17 di cui all'atto di precetto del 22/12/2014), ridotti in misura della metà per la fase istruttoria, attesa la natura prevalentemente documentale e tecnica della stessa, nonché in misura del 50% per la fase decisoria, in considerazione della sopravvenienza dei menzionati orientamenti giurisprudenziali di legittimità chiarificatori di importanti questioni in materia di usura pattizia:
Scaglione: da €260.000,01 ad €520.000,00 FASI VALORE MEDIO AUMENTO/RIDUZIONE IMPORTO
pagina 12 di 13 CP_6
3.554,00 // 3.554,00
[...] Introduttiva 2.338,00 // 2.338,00 Istruttoria 10.411,00 -50% 5.205,00 Decisoria 6.164,00 -50% 3.082,00 TOTALE 14.179,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione notificato in data 8/7/2016 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nonché nei confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione;
b) CONDANNA l'opponente alla rifusione in favore della
[...]
delle spese del presente giudizio, Controparte_1
limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisoria per l'importo di €11.097,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del
15%, cap ed iva come per legge;
nonché al rimborso in favore della cessionaria dell'importo di Controparte_3
€3.082,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge;
c) Pone definitivamente a carico della parte opponente le spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate con decreto del
9.4.2019.
Bari, 26/4/2025
Il Giudice
Valentina D'Aprile
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