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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/11/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 930/2025 RGAC TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PIERLUIGI Parte_1
MARTIRE
ricorrente E
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPINA ANGELA TURANO resistente Oggetto: differenze retributive per lavoro straordinario FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio , titolare del Controparte_1 Controparte_1
, deducendo di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal
[...] mese di gennaio 2021 al 15 settembre 2024, assunta con contratto part time (4 ore giornaliere dal martedì al sabato) per lo svolgimento di mansioni di estetista, con inquadramento nel livello 3 CCNL Parrucchieri Estetisti. Deduceva di aver eseguito le proprie prestazioni ben oltre l'orario previsto dal contratto stipulato con il datore di lavoro, avendo lavorato per nove ore al giorno, dalle 9:00 alle 13,00 e dalle 14:00 alle 19:00, sempre nei giorni dal martedì al sabato. Chiedeva, pertanto, una condanna della parte convenuta alla corresponsione delle differenze retributive per il maggior impegno
1 lavorativo profuso, per un importo complessivo di euro 45.777,95, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria. Si costituiva , in via preliminare sollevando eccezione di Controparte_1 nullità della domanda e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza, in particolare rilevando che la ricorrente ha sempre svolto le mansioni dedotte in contratto rispettando l'orario di lavoro nello stesso indicato. La controversia veniva istruita con l'escussione dei testimoni indicati dalle parti. La causa era, quindi, rinviata per la decisione all'udienza del 19.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note. Le parti hanno depositato tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza, contenenti istanze, conclusioni ed argomenti difensivi.
E' infondata la preliminare eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla parte convenuta. Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro, il quale notoriamente si ispira ai principi dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza, l'esigenza di rispettare tali principi, evidentemente finalizzati ad accelerare i tempi del processo in ragione degli interessi coinvolti, impone la completezza dell'atto introduttivo allo scopo di consentire al giudice, sin dall'udienza ex art. 420 c.p.c., una compiuta conoscenza delle problematiche della cui soluzione è investito, anche ai fini di un interrogatorio libero condotto in modo esaustivo, vista la sua strumentalità rispetto ad una possibile equa conciliazione. Al di là di tale profilo, le ragioni sottese alla completezza del ricorso, necessaria per consentire al convenuto un effettivo esercizio del diritto di difesa e per favorire la speditezza del processo, chiariscono perché la sua nullità per mancanza o insufficienza degli elementi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. non sia suscettibile di sanatoria neanche per effetto della costituzione della controparte e neanche in caso di sua difesa, per le limitazioni derivanti dall'incertezza della domanda (cfr. Cass., sez. Lavoro, n. 2304/2004. La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui
“Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
2 per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio” (cfr. Cass. n. 19009/2018). Nel caso in esame l'atto introduttivo del giudizio contiene una sufficiente indicazione degli elementi di fatto e di diritto su cui la domanda è fondata, avendo la parte ricorrente dedotto di aver svolto le prestazioni lavorative con un impegno molto più gravoso rispetto a quello previsto in contratto (nove ore, dalle 9:00 alle 13,00 e dalle 14:00 alle 19:00, in luogo delle quattro ore pattuite), lamentando la violazione del CCNL applicato al rapporto, dell'art. 2099 c.c. e dell'art. 36 della Costituzione.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e non merita, pertanto, accoglimento.
Come è noto, spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa;
tanto in base al principio generale fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale “chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità della attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base alla legge ed al contratto di lavoro. Tale onere probatorio assume maggior rigore in materia di lavoro straordinario ove grava sul lavoratore che ricorra al giudice di provare il lavoro prestato oltre l'orario normale nel suo preciso ammontare di tempo e di esecuzione (cfr Cass. 11876/91, Cass. 3537/93, Cass. 3549/94; più di recente “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; Cass, Sez. L. n. 16150/2018).
3 Ciò posto, ritiene il Tribunale che le risultanze della prova dichiarativa non siano tali da consentire con la necessaria evidenza una valutazione di fondatezza dell'assunto attoreo relativo al dedotto impegno lavorativo pari a nove ore giornaliere. Le dichiarazioni dei testimoni escussi si palesano, infatti, del tutto insufficienti. Ha dichiarato la teste , indicata dalla ricorrente: Testimone_1
“Conosco la ricorrente insieme alla quale ho frequentato le scuole superiori. Sono stata cliente del centro estetico Top Skin mi pare di ricordare dal 2020 al 2022”. Escussa sui capitoli di prova articolati in ricorso ammessi, a domanda risponde: Capitolo 1: “Ricordo che la ricorrente ha iniziato a lavorare per la parte convenuta cinque/sei anni fa. Non riesco a essere più precisa. Mi pare che il rapporto di lavoro sia cessato un anno fa, mi pare a settembre del 2024. Dopo la nascita del bambino che ha avuto so che è ritornata a lavorare, cessando comunque il rapporto di lavoro a settembre 2024. La ricorrente svolgeva mansioni di estetista si occupava degli appuntamenti e lavorava anche in cabina cioè nelle stanze in cui vengono eseguiti i trattamenti”. ADR Giudice: “Poteva captare ed è capitato che frequentassi il Centro estetico una volta alla settimana, in altri periodi lo frequentavo una volta al mese”. Capitolo 2: “Che io sappia, la ricorrente lavorava tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato”. ADR. Giudice:” Poteva capitare che io mi portassi presso il centro una due volta la settimana a seconda delle mie necessità e della disponibilità del Centro stesso. Per quanto mi consta la ricorrente lavorava dalle 08:00 alle 19:00. Non mi consta che facesse pause”. ADR Giudice: “I trattamenti a cui mi sottoponevo avevano una durata variabile da trenta minuti fino ad un'ora/ un'ora e mezza”. ADR Giudice: “Io preferivo fissare i miei appuntamenti nel pomeriggio, perché la mattina lavoravo. È capitato però anche la mattina e nel tardo pomeriggio. Conosco gli orari di lavoro della ricorrente in quanto al di là della mia frequentazione del Centro, alle mie richieste di vederci fuori dal Centro la ricorrente rispondeva che era impegnata nell'attività lavorativa dalla mattina alla sera e che ci saremmo potute incontrare solo a cena”.
Ebbene, il narrato della teste risulta, come detto, insufficiente ed in buona parte è frutto di una conoscenza indiretta.
4 La testimone si portava all'interno del centro estetico al massimo una volta a settimana (ma anche una volta al mese); i trattamenti estetici ai quali si sottoponeva avevano una durata massima di un'ora e mezza;
non le risulta che la ricorrente facesse delle pause, laddove la parte ha dedotto che fruiva di una pausa dalle ore 13:00 alle ore 14:00; conosce gli orari di lavoro della lavoratrice per averli appresi dalla stessa (“…Conosco gli orari di lavoro della ricorrente in quanto…alle mie richieste di vederci fuori dal Centro la ricorrente rispondeva che era impegnata nell'attività lavorativa dalla mattina alla sera e che ci saremmo potute incontrare solo a cena”). La ricostruzione del rapporto di lavoro della Sig.ra è stata, Pt_1 pertanto, parziale, in quanto la teste conosce solo ciò che poteva cadere sotto la sua diretta percezione nel limitato arco temporale in cui era presente all'interno del luogo di lavoro;
per il resto ha riferito circostanze apprese dalla stessa ricorrente. In particolare è indiretta proprio la conoscenza che la teste ha degli orari di lavoro con la conseguenza che il valore probatorio delle relative dichiarazioni è nullo.
“In tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris” sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa...” (cfr. ex multis Cass., Sez. I, n. 569/2015).
TE indicato dalla ricorrente. Testimone_2
“Conosco la sig.ra con cui ho rapporti di amicizia da molto tempo … Pt_1
Lavoro per una Università telematica con qualifica di docente che si chiama E- Campus, la cui sede si trova nel complesso del Metropolis di fronte al rifornimento di benzina ESSO in P.zza Kennedy 59. Anche il Centro Estetico “TOP SKIN” si trova nella piazza Kennedy ove ha sede il Centro commerciale Metropolis. Mi parte che in parte sia all'interno e in parte dia all'esterno di tale piazza. Mi sembra che la porta di ingresso del Centro estetico sia sulla Piazza Kennedy… Capitolo 1: “Mi risulta che la ricorrente abbia lavorato per il centro Estetico “TOP SKIN” perché ne parlavamo quando ci incontravamo a pranzo. Io non sono mai
5 entrato nel Centro. Il rapporto di lavoro della sig. ricordo che è iniziato Pt_1 nel 2021. Credo che sia cessato intorno al 2024 in concomitanza con la nascita di un bambino figlio della ricorrente. La ricorrente svolgeva mansioni di estetista tanto so perché mi è stato dalla stessa riferito” Capitolo 2: “La ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì. Io di sabato non sono mai stato presente sul luogo di lavoro e, quindi, non posso riferire se la ricorrente lavorasse anche di sabato. Quanto agli orari lavoro ricordo che in una circostanza e per sei/sette giorni la sig.ra aveva la macchina in riparazione e quindi è Pt_1 arrivata al Centro accompagnata da me in auto. Arrivavamo intorno alle 08:10/08:15. Facevamo colazione e la colazione durava sei/sette minuti e poi ciascuno di noi si portava presso il proprio luogo di lavoro. Ribadisco che poi ci incontravamo all'ora di pranzo tra le 13:00 e 13:15. Non so dire se la ricorrente lavorasse anche di pomeriggio ed eventualmente da che ora a che ora. Ricordo che lei mi diceva che doveva rientrare a lavoro ma non sono in grado di quantificare il tempo in cui la ricorrente rimaneva sul luogo di lavoro nell'eventuale turno postmeridiano”. ADR Avv. TURANO GIUSEPPINA ANGELA: “Non mi è mai capitato di vedere la ricorrente entrare nel Centro estetico. Mi è capitato di vederla uscire quando dovevamo incontrarci per il pranzo” ADR Avv. MARTIRE PIERLUIGI: “Con riferimento alla settimana di cui ho parlato sopra, preciso che io dopo pranzo tornavo a casa mentre la ricorrente rimaneva in loco. Presumo quindi che continuasse a lavorare anche di pomeriggio”.
Il teste non ha alcuna conoscenza del rapporto di lavoro della ricorrente. Ha dichiarato di sapere che la Sig.ra lavorava per il Centro estetico Pt_1 per averlo saputo dalla stessa;
non è mai entrato nel luogo di lavoro;
non sa se la ricorrente lavorasse anche di pomeriggio, limitandosi a “presumerlo”; non ha mai neanche visto la ricorrente entrare nel centro estetico.
Sulla base del narrato dei testi e non è, con tutta evidenza, Tes_1 Tes_2 possibile ritenere che la ricorrente disimpegnasse le proprie prestazioni per nove ore la settimana. La circostanza che la teste frequentasse il centro estetico più di Tes_1 pomeriggio che di mattina ha un rilievo del tutto neutro rispetto all'assunto
6 di parte attrice, potendosi da tale circostanza al più trarre la conclusione che l'attività lavorativa, in contratto prevista con orario dalle 09:00 alle 13:00, sia stata svolta secondo una diversa collocazione temporale, ma nulla induce a ritenere che la ricorrente abbia lavorato per nove ore al giorno.
L'assunto attoreo risulta, inoltre, smentito dalle dichiarazioni rese dai testi indicati dalla convenuta. TE : “Sono una cliente del Centro estetico “TOP ” di lungo Tes_3 CP_1 corso che frequento da quando è stato inaugurato… Capitolo 1: “Conosco la ricorrente perché è capitato che fosse proprio la sig.ra che svolgeva Pt_1 mansioni di estetista, ad occuparsi dei miei trattamenti”. Capitolo 2: “Non riesco ad essere più precisa. Posso solo dire che la ricorrente ha lavorato per tre/quattro anni per il Centro. Non ricordo né la data di inizio né la data di fine del rapporto di lavoro”. ADR Giudice: “Frequentavo il Centro in maniera abbastanza assidua. Approssimativamente posso dire anche quattro, cinque, sei volte al mese”. Capitoli 3 e 4: “Io mi portavo all'interno del Centro per i trattamenti in tarda mattinata o poteva capitare anche nel primo pomeriggio o nel tardo pomeriggio. Tutto dipendeva dai miei impegni lavorativi. Non so riferire circa gli orari di lavoro della ricorrente né so in quali giorni della settimana lavorasse. Poteva capitare che io frequentassi il Centro in tutti i giorni della settimana escluso il lunedì in cui il Centro è chiuso. Mi è capitato di vederla sia di mattina che di pomeriggio ma mi è anche capitato in talune circostanze di non averla vista durante la mia visita al Centro per sottopormi a trattamenti estetici…”.
Anche la teste ignora gli orari di lavoro della ricorrente;
la vedeva Tes_3 anche di pomeriggio, ma tanto, per le ragioni sopra indicate nulla prova in ordine all'osservanza di un orario di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere;
le capitava anche di non vedere la ricorrente in alcune circostanze in cui ha frequentato il centro estetico.
TE : “Capitolo 1: “Lavoro nel centro estetico Testimone_4 CP_1
da dieci anni e svolgo mansioni di estetista”. Capitoli 2 e 3: “La ricorrente ha
[...] lavorato per il centro fino allo scorso anno iniziando tre/quattro anni prima. La
7 sig.ra era anche lei un'estetista. La sig.ra lavorava da martedì a Pt_1 Pt_1 sabato. Lunedì il centro è chiuso. La ricorrente lavorava a turni alterni, o la mattina dalle 09:00 alle 13:00 o il pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00. Io, invece, ho sempre lavorato per l'intera giornata ossia copro entrambi i turni”. ADR Avv. TURANO GIUSEPPINA ANGELA: “Il centro estetico ha come sede un appartamento. Il portone di ingresso dell'immobile non dà sulla piazza ma sulla strada che penso si chiami Via Kennedy. Dalla piazza Kennedy l'ingresso del palazzo in cui il centro si trova non è visibile”. ADR Avv. TURANO GIUSEPPINA ANGELA: “Il mio rapporto di lavoro con la non è CP_1 sempre stato regolare, nel senso che vi sono stati alcuni periodi in cui ho lavorato senza contratto. Non ricordo in quali periodi. Aggiungo che io ho sempre lavorato per dieci senza soluzione di continuità indipendentemente dalla sussistenza di un formale contratto di lavoro”. Non rileva che la teste , come documentato dalla ricorrente, abbia Tes_4 formalmente iniziato il proprio rapporto di lavoro solo nel 2022, sia perché è stata la stessa testimone a dichiarare di aver lavorato anche senza una formale assunzione, sia perché eventuali dubbi sull'attendibilità della teste non sarebbero comunque dirimenti, posto che l'onere della prova del maggior impegno lavorativo gravava sulla ricorrente e non è stato assolto.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, che liquida in euro 4.629,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppina Angela Turano. Cosenza, 20/11/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
8
, rappresentata e difesa dall'avv. PIERLUIGI Parte_1
MARTIRE
ricorrente E
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPINA ANGELA TURANO resistente Oggetto: differenze retributive per lavoro straordinario FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio , titolare del Controparte_1 Controparte_1
, deducendo di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal
[...] mese di gennaio 2021 al 15 settembre 2024, assunta con contratto part time (4 ore giornaliere dal martedì al sabato) per lo svolgimento di mansioni di estetista, con inquadramento nel livello 3 CCNL Parrucchieri Estetisti. Deduceva di aver eseguito le proprie prestazioni ben oltre l'orario previsto dal contratto stipulato con il datore di lavoro, avendo lavorato per nove ore al giorno, dalle 9:00 alle 13,00 e dalle 14:00 alle 19:00, sempre nei giorni dal martedì al sabato. Chiedeva, pertanto, una condanna della parte convenuta alla corresponsione delle differenze retributive per il maggior impegno
1 lavorativo profuso, per un importo complessivo di euro 45.777,95, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria. Si costituiva , in via preliminare sollevando eccezione di Controparte_1 nullità della domanda e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza, in particolare rilevando che la ricorrente ha sempre svolto le mansioni dedotte in contratto rispettando l'orario di lavoro nello stesso indicato. La controversia veniva istruita con l'escussione dei testimoni indicati dalle parti. La causa era, quindi, rinviata per la decisione all'udienza del 19.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note. Le parti hanno depositato tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza, contenenti istanze, conclusioni ed argomenti difensivi.
E' infondata la preliminare eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla parte convenuta. Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro, il quale notoriamente si ispira ai principi dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza, l'esigenza di rispettare tali principi, evidentemente finalizzati ad accelerare i tempi del processo in ragione degli interessi coinvolti, impone la completezza dell'atto introduttivo allo scopo di consentire al giudice, sin dall'udienza ex art. 420 c.p.c., una compiuta conoscenza delle problematiche della cui soluzione è investito, anche ai fini di un interrogatorio libero condotto in modo esaustivo, vista la sua strumentalità rispetto ad una possibile equa conciliazione. Al di là di tale profilo, le ragioni sottese alla completezza del ricorso, necessaria per consentire al convenuto un effettivo esercizio del diritto di difesa e per favorire la speditezza del processo, chiariscono perché la sua nullità per mancanza o insufficienza degli elementi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. non sia suscettibile di sanatoria neanche per effetto della costituzione della controparte e neanche in caso di sua difesa, per le limitazioni derivanti dall'incertezza della domanda (cfr. Cass., sez. Lavoro, n. 2304/2004. La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui
“Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
2 per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio” (cfr. Cass. n. 19009/2018). Nel caso in esame l'atto introduttivo del giudizio contiene una sufficiente indicazione degli elementi di fatto e di diritto su cui la domanda è fondata, avendo la parte ricorrente dedotto di aver svolto le prestazioni lavorative con un impegno molto più gravoso rispetto a quello previsto in contratto (nove ore, dalle 9:00 alle 13,00 e dalle 14:00 alle 19:00, in luogo delle quattro ore pattuite), lamentando la violazione del CCNL applicato al rapporto, dell'art. 2099 c.c. e dell'art. 36 della Costituzione.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e non merita, pertanto, accoglimento.
Come è noto, spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa;
tanto in base al principio generale fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale “chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità della attività lavorativa prestata, mentre compete al datore di lavoro dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base alla legge ed al contratto di lavoro. Tale onere probatorio assume maggior rigore in materia di lavoro straordinario ove grava sul lavoratore che ricorra al giudice di provare il lavoro prestato oltre l'orario normale nel suo preciso ammontare di tempo e di esecuzione (cfr Cass. 11876/91, Cass. 3537/93, Cass. 3549/94; più di recente “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; Cass, Sez. L. n. 16150/2018).
3 Ciò posto, ritiene il Tribunale che le risultanze della prova dichiarativa non siano tali da consentire con la necessaria evidenza una valutazione di fondatezza dell'assunto attoreo relativo al dedotto impegno lavorativo pari a nove ore giornaliere. Le dichiarazioni dei testimoni escussi si palesano, infatti, del tutto insufficienti. Ha dichiarato la teste , indicata dalla ricorrente: Testimone_1
“Conosco la ricorrente insieme alla quale ho frequentato le scuole superiori. Sono stata cliente del centro estetico Top Skin mi pare di ricordare dal 2020 al 2022”. Escussa sui capitoli di prova articolati in ricorso ammessi, a domanda risponde: Capitolo 1: “Ricordo che la ricorrente ha iniziato a lavorare per la parte convenuta cinque/sei anni fa. Non riesco a essere più precisa. Mi pare che il rapporto di lavoro sia cessato un anno fa, mi pare a settembre del 2024. Dopo la nascita del bambino che ha avuto so che è ritornata a lavorare, cessando comunque il rapporto di lavoro a settembre 2024. La ricorrente svolgeva mansioni di estetista si occupava degli appuntamenti e lavorava anche in cabina cioè nelle stanze in cui vengono eseguiti i trattamenti”. ADR Giudice: “Poteva captare ed è capitato che frequentassi il Centro estetico una volta alla settimana, in altri periodi lo frequentavo una volta al mese”. Capitolo 2: “Che io sappia, la ricorrente lavorava tutti i giorni della settimana dal lunedì al sabato”. ADR. Giudice:” Poteva capitare che io mi portassi presso il centro una due volta la settimana a seconda delle mie necessità e della disponibilità del Centro stesso. Per quanto mi consta la ricorrente lavorava dalle 08:00 alle 19:00. Non mi consta che facesse pause”. ADR Giudice: “I trattamenti a cui mi sottoponevo avevano una durata variabile da trenta minuti fino ad un'ora/ un'ora e mezza”. ADR Giudice: “Io preferivo fissare i miei appuntamenti nel pomeriggio, perché la mattina lavoravo. È capitato però anche la mattina e nel tardo pomeriggio. Conosco gli orari di lavoro della ricorrente in quanto al di là della mia frequentazione del Centro, alle mie richieste di vederci fuori dal Centro la ricorrente rispondeva che era impegnata nell'attività lavorativa dalla mattina alla sera e che ci saremmo potute incontrare solo a cena”.
Ebbene, il narrato della teste risulta, come detto, insufficiente ed in buona parte è frutto di una conoscenza indiretta.
4 La testimone si portava all'interno del centro estetico al massimo una volta a settimana (ma anche una volta al mese); i trattamenti estetici ai quali si sottoponeva avevano una durata massima di un'ora e mezza;
non le risulta che la ricorrente facesse delle pause, laddove la parte ha dedotto che fruiva di una pausa dalle ore 13:00 alle ore 14:00; conosce gli orari di lavoro della lavoratrice per averli appresi dalla stessa (“…Conosco gli orari di lavoro della ricorrente in quanto…alle mie richieste di vederci fuori dal Centro la ricorrente rispondeva che era impegnata nell'attività lavorativa dalla mattina alla sera e che ci saremmo potute incontrare solo a cena”). La ricostruzione del rapporto di lavoro della Sig.ra è stata, Pt_1 pertanto, parziale, in quanto la teste conosce solo ciò che poteva cadere sotto la sua diretta percezione nel limitato arco temporale in cui era presente all'interno del luogo di lavoro;
per il resto ha riferito circostanze apprese dalla stessa ricorrente. In particolare è indiretta proprio la conoscenza che la teste ha degli orari di lavoro con la conseguenza che il valore probatorio delle relative dichiarazioni è nullo.
“In tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris” sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa...” (cfr. ex multis Cass., Sez. I, n. 569/2015).
TE indicato dalla ricorrente. Testimone_2
“Conosco la sig.ra con cui ho rapporti di amicizia da molto tempo … Pt_1
Lavoro per una Università telematica con qualifica di docente che si chiama E- Campus, la cui sede si trova nel complesso del Metropolis di fronte al rifornimento di benzina ESSO in P.zza Kennedy 59. Anche il Centro Estetico “TOP SKIN” si trova nella piazza Kennedy ove ha sede il Centro commerciale Metropolis. Mi parte che in parte sia all'interno e in parte dia all'esterno di tale piazza. Mi sembra che la porta di ingresso del Centro estetico sia sulla Piazza Kennedy… Capitolo 1: “Mi risulta che la ricorrente abbia lavorato per il centro Estetico “TOP SKIN” perché ne parlavamo quando ci incontravamo a pranzo. Io non sono mai
5 entrato nel Centro. Il rapporto di lavoro della sig. ricordo che è iniziato Pt_1 nel 2021. Credo che sia cessato intorno al 2024 in concomitanza con la nascita di un bambino figlio della ricorrente. La ricorrente svolgeva mansioni di estetista tanto so perché mi è stato dalla stessa riferito” Capitolo 2: “La ricorrente lavorava dal lunedì al venerdì. Io di sabato non sono mai stato presente sul luogo di lavoro e, quindi, non posso riferire se la ricorrente lavorasse anche di sabato. Quanto agli orari lavoro ricordo che in una circostanza e per sei/sette giorni la sig.ra aveva la macchina in riparazione e quindi è Pt_1 arrivata al Centro accompagnata da me in auto. Arrivavamo intorno alle 08:10/08:15. Facevamo colazione e la colazione durava sei/sette minuti e poi ciascuno di noi si portava presso il proprio luogo di lavoro. Ribadisco che poi ci incontravamo all'ora di pranzo tra le 13:00 e 13:15. Non so dire se la ricorrente lavorasse anche di pomeriggio ed eventualmente da che ora a che ora. Ricordo che lei mi diceva che doveva rientrare a lavoro ma non sono in grado di quantificare il tempo in cui la ricorrente rimaneva sul luogo di lavoro nell'eventuale turno postmeridiano”. ADR Avv. TURANO GIUSEPPINA ANGELA: “Non mi è mai capitato di vedere la ricorrente entrare nel Centro estetico. Mi è capitato di vederla uscire quando dovevamo incontrarci per il pranzo” ADR Avv. MARTIRE PIERLUIGI: “Con riferimento alla settimana di cui ho parlato sopra, preciso che io dopo pranzo tornavo a casa mentre la ricorrente rimaneva in loco. Presumo quindi che continuasse a lavorare anche di pomeriggio”.
Il teste non ha alcuna conoscenza del rapporto di lavoro della ricorrente. Ha dichiarato di sapere che la Sig.ra lavorava per il Centro estetico Pt_1 per averlo saputo dalla stessa;
non è mai entrato nel luogo di lavoro;
non sa se la ricorrente lavorasse anche di pomeriggio, limitandosi a “presumerlo”; non ha mai neanche visto la ricorrente entrare nel centro estetico.
Sulla base del narrato dei testi e non è, con tutta evidenza, Tes_1 Tes_2 possibile ritenere che la ricorrente disimpegnasse le proprie prestazioni per nove ore la settimana. La circostanza che la teste frequentasse il centro estetico più di Tes_1 pomeriggio che di mattina ha un rilievo del tutto neutro rispetto all'assunto
6 di parte attrice, potendosi da tale circostanza al più trarre la conclusione che l'attività lavorativa, in contratto prevista con orario dalle 09:00 alle 13:00, sia stata svolta secondo una diversa collocazione temporale, ma nulla induce a ritenere che la ricorrente abbia lavorato per nove ore al giorno.
L'assunto attoreo risulta, inoltre, smentito dalle dichiarazioni rese dai testi indicati dalla convenuta. TE : “Sono una cliente del Centro estetico “TOP ” di lungo Tes_3 CP_1 corso che frequento da quando è stato inaugurato… Capitolo 1: “Conosco la ricorrente perché è capitato che fosse proprio la sig.ra che svolgeva Pt_1 mansioni di estetista, ad occuparsi dei miei trattamenti”. Capitolo 2: “Non riesco ad essere più precisa. Posso solo dire che la ricorrente ha lavorato per tre/quattro anni per il Centro. Non ricordo né la data di inizio né la data di fine del rapporto di lavoro”. ADR Giudice: “Frequentavo il Centro in maniera abbastanza assidua. Approssimativamente posso dire anche quattro, cinque, sei volte al mese”. Capitoli 3 e 4: “Io mi portavo all'interno del Centro per i trattamenti in tarda mattinata o poteva capitare anche nel primo pomeriggio o nel tardo pomeriggio. Tutto dipendeva dai miei impegni lavorativi. Non so riferire circa gli orari di lavoro della ricorrente né so in quali giorni della settimana lavorasse. Poteva capitare che io frequentassi il Centro in tutti i giorni della settimana escluso il lunedì in cui il Centro è chiuso. Mi è capitato di vederla sia di mattina che di pomeriggio ma mi è anche capitato in talune circostanze di non averla vista durante la mia visita al Centro per sottopormi a trattamenti estetici…”.
Anche la teste ignora gli orari di lavoro della ricorrente;
la vedeva Tes_3 anche di pomeriggio, ma tanto, per le ragioni sopra indicate nulla prova in ordine all'osservanza di un orario di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere;
le capitava anche di non vedere la ricorrente in alcune circostanze in cui ha frequentato il centro estetico.
TE : “Capitolo 1: “Lavoro nel centro estetico Testimone_4 CP_1
da dieci anni e svolgo mansioni di estetista”. Capitoli 2 e 3: “La ricorrente ha
[...] lavorato per il centro fino allo scorso anno iniziando tre/quattro anni prima. La
7 sig.ra era anche lei un'estetista. La sig.ra lavorava da martedì a Pt_1 Pt_1 sabato. Lunedì il centro è chiuso. La ricorrente lavorava a turni alterni, o la mattina dalle 09:00 alle 13:00 o il pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00. Io, invece, ho sempre lavorato per l'intera giornata ossia copro entrambi i turni”. ADR Avv. TURANO GIUSEPPINA ANGELA: “Il centro estetico ha come sede un appartamento. Il portone di ingresso dell'immobile non dà sulla piazza ma sulla strada che penso si chiami Via Kennedy. Dalla piazza Kennedy l'ingresso del palazzo in cui il centro si trova non è visibile”. ADR Avv. TURANO GIUSEPPINA ANGELA: “Il mio rapporto di lavoro con la non è CP_1 sempre stato regolare, nel senso che vi sono stati alcuni periodi in cui ho lavorato senza contratto. Non ricordo in quali periodi. Aggiungo che io ho sempre lavorato per dieci senza soluzione di continuità indipendentemente dalla sussistenza di un formale contratto di lavoro”. Non rileva che la teste , come documentato dalla ricorrente, abbia Tes_4 formalmente iniziato il proprio rapporto di lavoro solo nel 2022, sia perché è stata la stessa testimone a dichiarare di aver lavorato anche senza una formale assunzione, sia perché eventuali dubbi sull'attendibilità della teste non sarebbero comunque dirimenti, posto che l'onere della prova del maggior impegno lavorativo gravava sulla ricorrente e non è stato assolto.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta, che liquida in euro 4.629,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppina Angela Turano. Cosenza, 20/11/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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